Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2006, n. 175
Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e non essendo stati espressi nei termini di legge i pareri da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni";
b) l'articolo 6 e' soppresso;
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Importazione da Paesi terzi). - 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi e' consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Berlusconi, Ministro della salute (ad
interim)
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003".
"4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.".
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca:
"Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni sperma di animali
della specie bovina".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
"Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari".
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
"Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva
91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli
veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi
terzi e introdotti nella Comunita' europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
1992, n. 226, reca: "Regolamento di attuazione della
direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia
sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle
importazioni di sperma di animali della specie bovina,
tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE".
- Il decreto del Ministro della sanita' 30 aprile 1966,
recante: "Attuazione della direttiva 93/60/CEE recante
modificazioni alla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di
animali delle specie bovina, e che ne estende il campo di
applicazione allo sperma bovino fresco. Modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
226, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1996,
n. 180".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 132, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. Il presente
decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia
sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di
sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "sperma": il prodotto della iaculazione di un
animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
b) "centro di raccolta dello sperma": uno
stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel
territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso
il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato
nella fecondazione artificiale;
c) "centro di magazzinaggio dello sperma": uno
stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel
territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso
il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere
impiegato nella fecondazione artificiale;
d) "veterinario responsabile di un centro": il
veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel
centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle
disposizioni di cui al presente decreto;
e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra
i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla
regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
f) "partita": una quantita' di sperma compresa in uno
stesso certificato;
g) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese
terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e'
spedito verso uno Stato membro;
h) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio
autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad
effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da
un donatore in qualsiasi momento.
2. Sono applicabili, ove necessario, le altre
definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni e
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889.
3. Restano salve le disposizioni comunitarie o
nazionali del settore zootecnico che disciplinano
l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale
e la distribuzione di sperma in particolare".



 
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