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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2006, n. 175 |  | Disposizioni  correttive  al  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 132,  recante  attuazione  della  direttiva  2003/43/CE relativa agli scambi  intracomunitari  ed  alle  importazioni  di sperma di animali della specie bovina. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, comma 4;
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132;
 Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;
 Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26  maggio  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
 Acquisiti  i  pareri  favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e non essendo stati espressi nei termini di legge i  pareri  da  parte  delle  competenti  Commissioni del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze, per gli affari regionali e delle politiche agricole e forestali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 1, al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 2 della  legge  30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  all'articolo  1  del  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni";
 b) l'articolo 6 e' soppresso;
 c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  7  (Importazione  da  Paesi  terzi).  - 1. L'importazione di sperma  di  animali  della specie bovina da Paesi terzi e' consentita esclusivamente  da  quei  Paesi  che  figurano nell'elenco pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 7 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
 31 ottobre   2003,   n.  306,  recante:  "Disposizioni  per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2003".
 "4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi 2  e  3,  disposizioni  integrative  e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.".
 -  Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca:
 "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi
 intracomunitari  ed  alle  importazioni  sperma  di animali
 della specie bovina".
 -  Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
 "Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE
 relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
 animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
 negli scambi intracomunitari".
 -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 93, reca:
 "Attuazione  della  direttiva  90/675/CEE e della direttiva
 91/496/CEE   relative   all'organizzazione   dei  controlli
 veterinari  su  prodotti  e animali in provenienza da Paesi
 terzi e introdotti nella Comunita' europea".
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
 1992,  n.  226,  reca:  "Regolamento  di  attuazione  della
 direttiva   88/407/CEE  concernente  le  norme  di  polizia
 sanitaria  applicabili  agli  scambi intracomunitari e alle
 importazioni  di  sperma  di  animali  della specie bovina,
 tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE".
 - Il decreto del Ministro della sanita' 30 aprile 1966,
 recante:  "Attuazione  della  direttiva  93/60/CEE  recante
 modificazioni  alla  direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e alle importazioni di sperma surgelato di
 animali  delle  specie bovina, e che ne estende il campo di
 applicazione  allo  sperma  bovino fresco. Modificazioni al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
 226,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1996,
 n. 180".
 Note all'art. 1:
 -  Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
 27 maggio  2005,  n.  132,  come  modificato  dal  presente
 decreto, cosi' recita:
 "Art.  1  (Disposizioni  generali).  -  1. Il  presente
 decreto  legislativo  stabilisce  le  condizioni di polizia
 sanitaria  da applicare agli scambi ed alle importazioni di
 sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente
 decreto si intende per:
 a) "sperma":  il  prodotto  della  iaculazione  di un
 animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
 b) "centro    di    raccolta   dello   sperma":   uno
 stabilimento   riconosciuto   e  sorvegliato,  situato  nel
 territorio  di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso
 il  quale  e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato
 nella fecondazione artificiale;
 c) "centro   di   magazzinaggio  dello  sperma":  uno
 stabilimento   riconosciuto   e  sorvegliato,  situato  nel
 territorio  di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso
 il  quale  e'  immagazzinato  sperma  destinato  ad  essere
 impiegato nella fecondazione artificiale;
 d) "veterinario   responsabile   di  un  centro":  il
 veterinario   responsabile  del  rispetto  quotidiano,  nel
 centro  di  raccolta  e  nel centro di magazzinaggio, delle
 disposizioni di cui al presente decreto;
 e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra
 i  propri  dipendenti  dal  Ministero  della salute o dalla
 regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
 f) "partita": una quantita' di sperma compresa in uno
 stesso certificato;
 g) "Paese  di  raccolta":  lo Stato membro o il Paese
 terzo  nel  quale  lo  sperma  e'  raccolto  e dal quale e'
 spedito verso uno Stato membro;
 h) "laboratorio    riconosciuto":    il   laboratorio
 autorizzato    dall'autorita'   sanitaria   competente   ad
 effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
 i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da
 un donatore in qualsiasi momento.
 2.   Sono   applicabili,   ove   necessario,  le  altre
 definizioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo
 22 maggio  1999,  n.  196,  e  successive  modificazioni  e
 all'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 10
 settembre 1982, n. 889.
 3.   Restano   salve   le  disposizioni  comunitarie  o
 nazionali   del   settore   zootecnico   che   disciplinano
 l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale
 e la distribuzione di sperma in particolare".
 
 
 
 
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