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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | COMUNICATO |  | Comunicato  relativo  ai  riferimenti normativi al decreto 3 febbraio 2006,  n.  141,  recante:  «Regolamento  in  materia  di  obblighi di identificazione,    conservazione    delle    informazioni   a   fini antiriciclaggio  e  segnalazione  delle  operazioni sospette a carico degli  avvocati,  notai,  dottori commercialisti, revisori contabili, societa'  di  revisione,  consulenti  del lavoro, ragionieri e periti commerciali,  previsto  dagli  articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva  2001/97/CE  in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario   a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita' illecite». |  | 
 |  |  |  | Nei   riferimenti   normativi   riportati  in  calce  al  decreto 3 febbraio  2006,  n.  141, pubblicato nel S.O. n. 86/L alla Gazzetta Ufficiale  7 aprile  2006,  n. 82, gli articoli 648-bis e 648-ter del c.p., riportati nelle note all'art. 9, sono sostituiti dai seguenti: «Art.  648-bis  (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce  denaro,  beni  o altre utilita'  provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in relazione   ad   essi   altre   operazioni,  in  modo  da  ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione  da  quattro  a  dodici  anni  e  con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
 La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
 La  pena  e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono  da  delitto  per  il  quale  e'  stabilita  la pena della reclusione  inferiore  nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».
 «Art.   648-ter   (Impiego   di  denaro,  beni  o  utilita'  di provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori dei casi di concorso nel reato  e  dei  casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita'  economiche  o  finanziarie  denaro,  beni o altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'  punito  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
 La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
 La  pena  e'  diminuita  nell'ipotesi  di  cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».
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