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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173 |  | Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i termini  per l'emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire  la  compiuta  definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 
 1.  I  termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 1-bis (1) (( Proroga di termini in
 materia di previdenza agricola ))
 
 ((  1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  le  parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".
 2.  All'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n. 2, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e nell'articolo  1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano  limitatamente  ai  contributi  dovuti  per  le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 2,5 milioni  di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo  l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 1-ter (1) (( Proroga del termine per la gestione finanziaria
 del Fondo per le attivita' cinematografiche ))
 
 ((  1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 30 giugno  2006"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006". ))
 |  |  |  | Art. 1-quater (1) (( Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo ))
 
 ((  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  5-bis,  comma  2, del decreto-legge  27  maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo   11-quaterdecies,   comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007. ))
 |  |  |  | Art. 1-quinquies (1) (( Proroga del termine di cui all'articolo 20
 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ))
 
 ((  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo  25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei  provvedimenti  attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma  1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. ))
 |  |  |  | Art. 1-sexies (1) (( Efficacia di disposizioni in
 materia di docenza universitaria ))
 
 ((  1.  Al  fine  di  garantire  la  copertura  degli insegnamenti, mediante  affidamento  e  supplenze,  le  universita'  continuano  ad applicare,   fino  al  termine  dell'anno  accademico  2006-2007,  le disposizioni  di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. ))
 |  |  |  | Art. 1-septies (1) (( Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ))
 
 ((  1.  All'articolo  52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007". ))
 |  |  |  | Art. 1-octies (( Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ))
 
 (( 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
 b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.   Fermo   quanto  stabilito  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  le
 disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure
 e  ai  contratti  i  cui bandi o avvisi con cui si indice una gara
 siano  pubblicati  successivamente  alla data della sua entrata in
 vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
 o  avvisi,  alle  procedure  e  ai  contratti in cui, alla data di
 entrata  in  vigore  del  presente  codice, non siano ancora stati
 inviati gli inviti a presentare le offerte";
 c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 "1-bis.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
 nei  settori  ordinari  e  speciali,  le  seguenti disposizioni si
 applicano  alle  procedure  i  cui bandi o avvisi siano pubblicati
 successivamente al 1° febbraio 2007:
 a)  articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo,
 limitatamente alle sole centrali di committenza;
 b) articolo 49, comma 10;
 c) articolo 58;
 d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
 1-ter.  Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo,
 nei  settori  ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7,
 53,  commi  2  e  3,  e 56 si applicano alle procedure i cui bandi
 siano   pubblicati   successivamente   al  1°  febbraio  2007.  Le
 disposizioni  dell'articolo  57 si applicano alle procedure per le
 quali  l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
 al 1° febbraio 2007";
 d)  all'articolo  257,  dopo  il  comma  2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 8, comma 6, hanno
 efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
 2.  Le  procedure  di  cui  al  comma  1,  lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006  e  la  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati  inviati  nello  stesso  termine,  restano  disciplinate  dalle disposizioni  alle  stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi  bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine,  le  disposizioni  di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  del presente articolo,   continuano  ad  applicarsi  per  il  periodo  transitorio compreso  tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007". ))
 |  |  |  | Art. 2 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzette  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 12 maggio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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