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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 aprile 2006, n. 174 |  | Regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci  italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Vista  la  legge  29 dicembre  1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.  513:  Regolamento  recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione   e   la  trasmissione  di  documenti  informatici  e telematici,  a  norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 febbraio  1999,  recante  le  regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
 Vista  la  legge  5 marzo  2001,  n.  57,  recante «Disposizioni in materia  di  apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r)  dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al  Governo  per  adeguare  le  borse merci alle mutate condizioni di mercato,  alle  nuove  tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge  5 marzo  2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002,   emanato  ai  sensi  dell'articolo 30,  comma 2,  del  decreto legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  recante  l'ufficiale  inizio sperimentale  delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per  via  telematica  delle  merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;
 Visto  il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e semplificazione  amministrativa  a  norma  dell'articolo 1,  comma 2, lettere  d), e),  f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare   dell'articolo 14,   comma 11,   che   dispone  che  con regolamento  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali sono disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  di  quanto  previsto dal comma 1  dell'articolo 30  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 Considerato  che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere,   ai   sensi   dell'articolo 30,   comma 3,  del  decreto legislativo   18 maggio   2001,   n.   228,   cosi'  come  modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  ad  emanare  il  regolamento  per  il  funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;
 Ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
 Udito  il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva  per  gli  atti  normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
 a) «Borsa  merci  telematica  italiana»:  il  mercato  telematico regolamentato   dei  prodotti  agricoli,  agroalimentari  ed  ittici, realizzato  attraverso  la  piattaforma  telematica,  accessibile  da postazioni remote, che viene predisposta dalla societa' di gestione;
 b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello   nazionale   con  piu'  sistemi  di  contrattazione  per  la negoziazione di merci e di derrate;
 c) «Societa'  di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;
 d) «Deputazione   nazionale»:  l'organismo  che  ha  funzioni  di vigilanza  e  di  indirizzo  generale  della  Borsa  merci telematica italiana;
 e) «Camere  di  commercio»:  le  Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facolta' di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
 f) «Unioncamere»:  l'Unione  italiana  delle camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di  diritto  pubblico  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;
 g) «Soggetti  abilitati  all'intermediazione»:  i  raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;
 h) «impresa  di  investimento  comunitaria»:  l'impresa,  diversa dalla  banca,  autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede  legale  e  Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;
 i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla  banca,  autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
 l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
 m) «Societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)»:  l'impresa, diversa   dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco  previsto  dall'articolo 107  del  Testo  unico bancario, autorizzata  a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;
 n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
 o) «mercati»:  i  mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali   di  prodotto  approvati  dalla  deputazione  nazionale  su proposta della societa' di gestione;
 p) «Regolamento»: il presente provvedimento;
 q) «Regolamenti  speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le   condizioni   di   negoziazione  telematica,  le  caratteristiche merceologiche   del   prodotto,  le  condizioni  di  pagamento  e  di consegna/ritiro  e  qualsiasi  altro  evento  o fatto successivo alla conclusione  del  contratto  che  possa  incidere sull'esecuzione del medesimo.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - La  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, pubblicata nel
 supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  7
 dell'11 gennaio  1994, reca: «Riordinamento delle Camere di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 10 novembre   1997,   n.  513,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, reca:
 «Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
 l'archiviazione   e   la   trasmissione  di  documenti  con
 strumenti  informatici  e telematici, a norma dell'art. 15,
 comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 8 febbraio  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
 del   15 aprile   1999,   reca:  «Regole  tecniche  per  la
 formazione,   la   trasmissione,   la   conservazione,   la
 duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche
 temporale,  dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
 comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del
 10 novembre 1997, n. 513».
 - Il  testo  del  punto r) dell'art. 8, della legge del
 5 marzo  2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
 regolazione   dei   mercati  -  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  -  serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001), e'
 il seguente:
 «r) revisione  della  legge  20 marzo 1913, n. 272, e
 successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
 merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
 tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
 interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
 30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
 trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.».
 - Il   testo   dell'art.  30  del  decreto  legislativo
 18 maggio  2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
 settore  agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
 2001,  n.  57),  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  15 giugno  2001,  e'  il
 seguente:
 «Art.  30  (Adeguamento  delle  borse  merci).  - 1. Le
 contrattazioni  delle  merci  e  delle  derrate di cui alla
 legge  20 marzo  1913,  n. 272, e successive modificazioni,
 sono  svolte  anche  attraverso strumenti informatici o per
 via telematica.
 2.   Al  fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'  di
 gestione,  di  vigilanza  e  di  accesso  alle negoziazioni
 telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
 e  agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
 dodici  mesi,  apposite  norme  tecniche,  in conformita' a
 quanto  stabilito  dal decreto del Ministro dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
 consentire   l'accesso   alle   contrattazioni,   anche  da
 postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
 3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I
 del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, negli
 Allegati  I  e  II  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
 14 luglio   1992,   del   Consiglio,  come  modificato  dal
 regolamento   (CE)  n.  692/2003  dell'8 aprile  2003,  del
 Consiglio,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
 diritto    comunitario,   anche   ai   fini   dell'uniforme
 classificazione  merceologica, con regolamento del Ministro
 delle  politiche  agricole e forestali sono disciplinate le
 modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma 3,  i risultati in termini di prezzi di riferimento e
 di  quantita'  delle merci e delle derrate negoziate in via
 telematica  sono  oggetto  di comunicazione, da parte delle
 societa'  di  gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,
 nonche'  di  pubblicazione  nel  bollettino  ufficiale  dei
 prezzi,   edito   dalle  camere  di  commercio,  industria,
 artigianato e agricoltura.
 5.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
 cui  al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272,
 cessano   di   avere   applicazione   nei  confronti  delle
 contrattazioni    dei    prodotti    fungibili    agricoli,
 agroindustriali, ittici e tipici.».
 - Il   testo   delle  lettere d), e), f), g)  e l)  del
 comma 2,  dell'art.  1, della legge del 7 marzo 2003, n. 38
 (Disposizioni  in materia di agricoltura - pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 61 del 14 marzo
 2003), e' il seguente:
 «2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  nel
 rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
 la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
 principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
 compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
 legge 5 marzo 2001, n. 57: (omissis);
 d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
 settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
 anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
 dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
 modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
 2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
 e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
 e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
 vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
 del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
 alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
 favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
 della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
 di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
 consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
 cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
 tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
 decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
 criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
 e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
 importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
 decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
 principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
 parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
 appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
 delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
 agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
 favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
 frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
 unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
 cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
 aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
 giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
 utilizzate risorse pubbliche;
 g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
 iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
 notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
 contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
 (omissis)
 l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
 giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
 disciplina tributaria e previdenziale adeguata. (omissis)».
 - Il  testo  del  comma 11  dell'art.  14  del  decreto
 legislativo  29 marzo  2004, n. 99 (Disposizioni in materia
 di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
 semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
 dell'art.  1,  comma 2,  lettere d), e), f), g)  e l) della
 legge  7 marzo  2003,  n.  38  -  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004), e'
 il seguente:
 «11. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato
 I  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, negli
 Allegati  I  e  II  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
 14 luglio   1992,   del   Consiglio,  come  modificato  dal
 regolamento   (CE)  n.  692/2003  dell'8 aprile  2003,  del
 Consiglio,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
 diritto    comunitario,   anche   ai   fini   dell'uniforme
 classificazione  merceologica, con regolamento del Ministro
 delle  politiche  agricole e forestali sono disciplinate le
 modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
 - Il  testo  del  comma 3  dell'art. 17 della legge del
 23 agosto  1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attivita'
 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri),   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12 settembre 1988, e' il
 seguente:
 «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 - La  legge  20 marzo  1913,  n.  272, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 87 del 14 aprile
 1913,  reca:  «Approvazione dell'ordinamento delle Borse di
 commercio,  dell'esercizio  della  mediazione e delle tasse
 sui contratti di Borsa».
 - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
 30 giugno 1954, n. 709, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 -  serie  generale  -  n.  193  del  24 agosto  1954, reca:
 «Riconoscimento  della  personalita'  giuridica  di diritto
 pubblico  alla  Unione  italiana delle Camere di commercio,
 industria e agricoltura, con sede in Roma».
 - Il   testo  dell'art.  107  del  decreto  legislativo
 1° settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle leggi in
 materia  bancaria  e creditizia, pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre
 1993), e' il seguente:
 «Art.   107   (Elenco   speciale).   -  1. Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
 d'Italia.
 2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio.
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.
 6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. F i n a l i t a'
 1. Il presente regolamento:
 a) disciplina  il  funzionamento  della  Borsa  merci  telematica italiana,  individuando le modalita' di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione,  le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;
 b) stabilisce le modalita' di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.
 |  |  |  | Art. 3. Accesso alla Borsa merci telematica italiana
 1.   L'accesso   alla   Borsa   merci   telematica   e'   riservato esclusivamente  ai  soggetti  abilitati all'intermediazione di cui al successivo   articolo 4   per   le  negoziazioni  tra  gli  operatori accreditati, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 10.
 |  |  |  | Art. 4. Soggetti abilitati all'intermediazione
 1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:
 a) agenti  di  affari  in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 b) societa'  di  capitali  costituite  da:  agenti  di  affari in mediazione  e  agenti  e  rappresentanti  di  commercio  del  settore agricolo,  agroalimentare  ed  ittico,  organizzazioni  professionali presenti  o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  gli  imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., gli imprenditori della pesca, le organizzazioni di produttori agricoli di cui  agli  articoli 2  e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,  le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  delle  filiere agricola, agroalimentare ed ittica;
 c) imprese  di  investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie   ed   extracomunitarie),   gli  intermediari  finanziari iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo 107  del  testo  unico bancario  e  le  banche  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  di investimento.
 2.  I  soggetti  abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera a), devono:
 a) possedere  regolare  iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;
 b) essere capaci di obbligarsi;
 c) non   essere   stati  dichiarati  falliti,  salvo  l'eventuale riabilitazione;
 d) non  essere  stati  condannati  per  delitti  contro  la  fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato,  concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
 e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;
 f) non  essere  inclusi  negli  elenchi  ufficiali  dei  protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;
 g) nel  caso  di  agenti  d'affari  in  mediazione,  possedere la maggiore  eta', godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
 h) non  aver  riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli  effetti  della  riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 i) non  essere  stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,   o   della   legge   31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive modificazioni e integrazioni;
 l) versare  un  deposito  cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione.
 3.  I  Soggetti  abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono:
 a) possedere   i   requisiti   di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I, articolo 19,  comma 1,  punti c), e), f) e h) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 b) adottare la forma di societa' di capitale;
 c) versare  un  deposito  cauzionale  infruttifero  nella  misura stabilita  dalla  deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione;
 d) nel  caso di societa' per azioni, possedere i requisiti di cui al  Titolo  II,  Capo  I,  articolo 19, comma 1, punto g) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 4. I  soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1,  lettera c),  devono  possedere i requisiti di cui al Titolo II,  Capo  I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 5.  I  Soggetti  abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1,  lettere a)  e  b),  dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.
 6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:
 a) rispettare i criteri generali previsti dal Titolo II, Capo II, articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 b) attenersi  alle  disposizioni  del  presente  regolamento, dei regolamenti   speciali   di   prodotto   e  alle  disposizioni  della Deputazione nazionale e della societa' di gestione;
 c) comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza  nel rispetto  della  deontologia  professionale  e  per  l'integrita' dei mercati;
 d) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il  testo  degli  articoli  2135  e  2195  del codice
 civile, e' il seguente:
 «Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
 agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
 coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
 animali e attivita' connesse.
 Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
 allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
 alla  cura  e  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
 fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
 animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
 bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
 Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
 dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
 manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
 commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
 prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
 fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
 attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
 l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
 dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
 esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
 territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
 ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
 «Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -
 Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro
 delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano:
 1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione
 di beni o di servizi;
 2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
 beni;
 3)  un'attivita'  di trasporto per terra, per acqua o
 per aria;
 4) un'attivita' bancaria (1834) o assicurativa;
 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
 Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle
 attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non
 risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
 questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
 - Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo
 del  27 maggio  2005,  n.  102,  recante  «Regolazioni  dei
 mercati  agroalimentari,  a  norma  dell'art.  1,  comma 2,
 lettera e),  della  legge 7 marzo 2003, n. 38.», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 137 del
 15 giugno 2005, e' il seguente:
 «Art.   2  (Organizzazioni  di  produttori).  -  1.  Le
 organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
 commercializzazione   della   produzione   dei   produttori
 aderenti  per  i  quali sono riconosciute ed in particolare
 di:
 a) assicurare  la  programmazione  della produzione e
 l'adeguamento  della  stessa alla domanda, sia dal punto di
 vista quantitativo che qualitativo;
 b) concentrare     l'offerta    e    commercializzare
 direttamente la produzione degli associati;
 c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
 d) ridurre  i  costi  di  produzione e stabilizzare i
 prezzi alla produzione;
 e) promuovere   pratiche   colturali  e  tecniche  di
 produzione  rispettose  dell'ambiente e del benessere degli
 animali,   allo  scopo  di  migliorare  la  qualita'  delle
 produzioni  e  l'igiene  degli  alimenti,  di  tutelare  la
 qualita'  delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
 la    biodiversita',    nonche'    favorire   processi   di
 rintracciabilita',  anche  ai  fini dell'assolvimento degli
 obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
 f) assicurare  la  trasparenza  e  la regolarita' dei
 rapporti  economici  con gli associati nella determinazione
 dei prezzi di vendita dei prodotti;
 g) realizzare iniziative relative alla logistica;
 h) adottare tecnologie innovative;
 i) favorire   l'accesso   a   nuovi   mercati,  anche
 attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
 2.   Per  la  realizzazione  di  programmi  finalizzati
 all'attuazione   degli   scopi   di   cui  al  comma 1,  le
 organizzazioni   di   produttori   costituiscono  fondi  di
 esercizio   alimentati   da   contributi   degli  aderenti,
 calcolati  in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
 effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
 di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto
 in  materia  di  aiuti  di Stato, nell'ambito delle risorse
 allo scopo finalizzate a legislazione vigente.».
 «Art.   5  (Forme  associate  delle  organizzazioni  di
 produttori).   -   1.   Le  organizzazioni  dei  produttori
 riconosciute  possono costituire una organizzazione comune,
 nelle  forme  societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il
 perseguimento dei seguenti scopi:
 a) concentrare  e  valorizzare l'offerta dei prodotti
 agricoli  sottoscrivendo  i  contratti  quadro  al  fine di
 commercializzare  la  produzione  delle  organizzazioni dei
 produttori;
 b) gestire le crisi di mercato;
 c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione
 di programmi;
 d) coordinare  le  attivita'  delle organizzazioni di
 produttori;
 e) promuovere    e    realizzare   servizi   per   il
 miglioramento  qualitativo e la valorizzazione del prodotto
 e  progetti  di  interesse  comune  per  le  organizzazioni
 associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita'
 delle stesse;
 f) svolgere   azioni   di   supporto  alle  attivita'
 commerciali  dei  soci,  anche  mediante  la  creazione  di
 societa' di servizi.
 2.   Le   Unioni  nazionali  delle  organizzazioni  dei
 produttori  riconosciute alla data di entrata in vigore del
 presente  decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi
 di  cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi
 nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.
 3.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e
 forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
 e  sostegno  delle  forme  associate  di  organizzazioni di
 produttori,  ai  sensi  dell'art.  33, comma 3, del decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 4.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di  Bolzano,  possono  essere  definiti  i requisiti minimi
 differenziati  delle  forme  associate di organizzazioni di
 produttori ai fini del loro riconoscimento.».
 - Per  il  testo  dell'art. 107 del decreto legislativo
 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note all'art. 1.
 - La  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   -   serie  generale  -  n.  327  del
 31 dicembre   1956,   reca:   «Misure  di  prevenzione  nei
 confronti  delle  persone pericolose per la sicurezza e per
 la pubblica moralita».
 - La  legge  31 maggio  1965,  n. 575, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 138 del 5 giugno
 1965, reca: «Disposizioni contro la mafia».
 - Il  testo  degli  articoli 19,  21,  27,  28 e 29 del
 decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (Testo unico
 delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
 finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
 6 febbraio   1996,  n.  52  -  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998),
 e' il seguente:
 «Art.  19  (Autorizzazione). - 1. La CONSOB, sentita la
 Banca   d'Italia,  autorizza  l'esercizio  dei  servizi  di
 investimento   da  parte  delle  SIM  quando  ricorrono  le
 seguenti condizioni:
 a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
 b) la   denominazione  sociale  comprenda  le  parole
 «societa' di intermediazione mobiliare»;
 c) la  sede  legale  e  la  direzione  generale della
 societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
 d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
 a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
 e) venga  presentato, unitamente all'atto costitutivo
 e   allo  statuto,  un  programma  concernente  l'attivita'
 iniziale    nonche'    una    relazione   sulla   struttura
 organizzativa;
 f) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
 amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
 di  professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati
 nell'art. 13;
 g) i  titolari  di partecipazioni abbiano i requisiti
 di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
 h) la  struttura  del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
 societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
 della  vigilanza  sulla  societa'  stessa  e  siano fornite
 almeno  le  informazione  richieste  ai sensi dell'art. 15,
 comma 5.
 2.  L'autorizzazione  e'  negata  quando dalla verifica
 delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
 la sana e prudente gestione.
 3.  La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
 procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
 stessa  quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto
 lo svolgimento dei servizi autorizzati.
 4.  La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi
 d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia,
 nonche'  l'esercizio  dei  servizi  indicati  nell'art. 18,
 comma 3,  da  parte  di  intermediari  finanziari  iscritti
 nell'elenco   previsto   dall'art.   107  del  testo  unico
 bancario.».
 «Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
 servizi  di  investimento  e accessori i soggetti abilitati
 devono:
 a) comportarsi    con    diligenza,   correttezza   e
 trasparenza,  nell'interesse dei clienti e per l'integrita'
 dei  mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base
 di  criteri  generali minimi definiti con regolamento dalla
 CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi della collaborazione
 delle   associazioni   maggiormente   rappresentative   dei
 soggetti   abilitati   e   del   Consiglio   nazionale  dei
 consumatori  e  degli  utenti,  di cui alla legge 30 luglio
 1998,  n.  281,  il  grado  di  rischiosita'  dei  prodotti
 finanziari  e delle gestioni di portafogli d'investimento e
 rispettano  il principio dell'adeguatezza fra le operazioni
 consigliate  agli  investitori,  o  effettuate per conto di
 essi,  e  il  profilo di ciascun cliente, determinato sulla
 base  della  sua  esperienza  in materia di investimenti in
 prodotti  finanziari, della sua situazione finanziaria, dei
 suoi  obiettivi  d'investimento  e della sua propensione al
 rischio,   salve   le  diverse  disposizioni  espressamente
 impartite   dall'investitore  medesimo  in  forma  scritta,
 ovvero  anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso
 di  strumenti  telematici, purche' siano adottate procedure
 che   assicurino  l'accertamento  della  provenienza  e  la
 conservazione della documentazione dell'ordine;
 b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
 operare   in  modo  che  essi  siano  sempre  adeguatamente
 informati;
 c) organizzarsi  in modo tale da ridurre al minimo il
 rischio  di  conflitti  di  interesse  e,  in situazioni di
 conflitto,  agire in modo da assicurare comunque ai clienti
 trasparenza ed equo trattamento;
 d) disporre   di   risorse   e  procedure,  anche  di
 controllo   interno,   idonee  ad  assicurare  l'efficiente
 svolgimento dei servizi;
 e) svolgere   una   gestione   indipendente,  sana  e
 prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
 dei clienti sui beni affidati.
 2.   Nello   svolgimento  dei  servizi  le  imprese  di
 investimento,  le  banche  e  le  societa'  di gestione del
 risparmio  possono,  previo consenso scritto, agire in nome
 proprio e per conto del cliente.».
 Art. 27 (Imprese di investimento comunitarie). - 1. Per
 l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le
 imprese   di  investimento  comunitarie  possono  stabilire
 succursali   nel  territorio  della  Repubblica.  Il  primo
 insediamento  e'  preceduto da una comunicazione alla Banca
 d'Italia  e  alla CONSOB da parte dell'autorita' competente
 dello  Stato  di  origine; la succursale inizia l'attivita'
 decorsi due mesi dalla comunicazione.
 2.  Le  imprese  di  investimento  comunitarie  possono
 esercitare  i  servizi  ammessi al mutuo riconoscimento nel
 territorio  della  Repubblica senza stabilirvi succursali a
 condizione  che  la  Banca d'Italia e la CONSOB siano state
 informate dall'autorita' competente dello Stato d'origine.
 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
 regolamento  le condizioni e le procedure che le imprese di
 investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel
 territorio  della  Repubblica  i  servizi  ammessi al mutuo
 riconoscimento  mediante lo stabilimento di succursali o la
 libera prestazione di servizi.
 4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
 regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non
 ammesse  al  mutuo  riconoscimento  comunque  effettuato da
 parte   delle   imprese  di  investimento  comunitarie  nel
 territorio della Repubblica.».
 «Art.  28 (Imprese di investimento extracomunitarie). -
 1.  Lo  stabilimento  in  Italia  della prima succursale di
 imprese  di  investimento  extracomunitarie  e' autorizzato
 dalla  CONSOB,  sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
 e' subordinata:
 a) alla  sussistenza,  in  capo  alla  succursale, di
 requisiti  corrispondenti  a  quelli previsti dall'art. 19,
 comma 1, lettere d), e) e f);
 b) all'autorizzazione   e  all'effettivo  svolgimento
 nello  Stato  d'origine  dei  servizi di investimento e dei
 servizi   accessori   che   le   imprese   di  investimento
 extracomunitarie intendono prestare in Italia;
 c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni
 in  materia  di  autorizzazione, organizzazione e vigilanza
 equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
 d) all'esistenza  di  apposite  intese  tra  la Banca
 d'Italia,  la  CONSOB e le competenti autorita' dello Stato
 d'origine;
 e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di
 reciprocita',   nei   limiti   consentiti   dagli   accordi
 internazionali.
 2.  La  CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
 imprese  di  investimento  extracomunitarie  a  svolgere  i
 servizi   di  investimento  e  i  servizi  accessori  senza
 stabilimento   di   succursali,   sempreche'  ricorrano  le
 condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e),
 e venga presentato un programma concernente l'attivita' che
 si intende svolgere nel territorio della Repubblica.
 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
 in  via  generale, i servizi che le imprese di investimento
 extracomunitarie  non possono prestare nel territorio della
 Repubblica senza stabilimento di succursali.».
 «Art.  29 (Banche). - 1. Alla prestazione all'estero di
 servizi  di investimento e di servizi accessori da parte di
 banche  italiane  e alla prestazione in Italia dei medesimi
 servizi   da   parte  di  banche  estere  si  applicano  le
 disposizioni  del  titolo  II,  capo  II,  del  testo unico
 bancario.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni
 1.   Nella   Borsa  merci  telematica  italiana  e'  consentita  la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:
 a) contratti a pronta consegna;
 b) contratti a consegna differita nel tempo;
 c) contratti a termine.
 2.  Sono  autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna  e  i  contratti  a  consegna differita nel tempo i soggetti abilitati   all'intermediazione  di  cui  al  precedente  articolo 4, comma 1,  lettere a) e b). Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine   i   soggetti   abilitati  all'intermediazione,  di  cui  al precedente  articolo 4,  comma 1, lettera c), secondo quanto disposto dall'articolo 1,  comma 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il  testo  delle  lettere e), f)  e g)  del comma 1 e
 delle  lettere f), g), h) ed i) del comma 2 dell'art. 1 del
 citato  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il
 seguente:
 «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
 e) (Omissis)  «societa' di intermediazione mobiliare»
 (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
 finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
 testo  unico  bancario,  autorizzata  a svolgere servizi di
 investimento,  avente  sede  legale e direzione generale in
 Italia;
 f) «impresa  di investimento comunitaria»: l'impresa,
 diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere servizi di
 investimento, avente sede legale e direzione generale in un
 medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
 g) «impresa    di   investimento   extracomunitaria»:
 l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
 servizi  di  investimento,  avente sede legale in uno Stato
 extracomunitario;
 (Omissis)».
 «2. Per «strumenti finanziari» si intendono: (Omissis);
 f) i  contratti «futures» su strumenti finanziari, su
 tassi  di  interesse,  su  valute,  su merci e sui relativi
 indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
 pagamento di differenziali in contanti;
 g) i  contratti  di  scambio  a  pronti  e  a termine
 (swaps)  su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
 su   indici   azionari   (equity   swaps),   anche   quando
 l'esecuzione    avvenga    attraverso   il   pagamento   di
 differenziali in contanti;
 h) i   contratti  a  termine  collegati  a  strumenti
 finanziari,  a  tassi  di interesse, a valute, a merci e ai
 relativi   indici,   anche   quando   l'esecuzione  avvenga
 attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 i) i  contratti  di  opzione per acquistare o vendere
 gli   strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere  e  i
 relativi  indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
 su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
 quando  l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento di
 differenziali in contanti.
 (Omissis)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Regolamentazione dei mercati
 1.   I  mercati  sono  disciplinati  dai  regolamenti  speciali  di prodotto,  adottati  dalla  Deputazione  nazionale  su proposta della societa'  di  gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.
 |  |  |  | Art. 7. Deputazione nazionale
 1.  La  Deputazione  nazionale,  e'  nominata  dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali ed e' composta da sette componenti:
 a) due  rappresentanti  del  Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;
 b) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
 c) un  rappresentante  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 d) tre     rappresentanti    designati    dall'Unioncamere,    in rappresentanza  delle  Camere  di  commercio, socie della societa' di gestione.
 2.  I  componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
 3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.
 4.  La  Deputazione  nazionale  esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo  generale  della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
 a) vigila sulla societa' di gestione e sul funzionamento generale della  Borsa  merci  telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento   generale   di  cui  alla  lettera i)  del  comma 4  del successivo articolo 8;
 b) omogeneizza le modalita' di negoziazione e di realizzazione di forme  di  sicurezza  e  di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
 c) formula  lo  schema  e  i  criteri  generali  di redazione dei regolamenti  speciali  di  prodotto  comunicandoli  alla  societa' di gestione;
 d) adotta  i  regolamenti  speciali di prodotto su proposta della societa' di gestione;
 e) stabilisce  i  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti dei soggetti   abilitati   all'intermediazione  che  abbiano  violato  il regolamento,  i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
 f) iscrive  in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti   abilitati   all'intermediazione   di   cui  al  precedente articolo 4,  comma 1,  lettere a)  e b)  e stabilisce l'ammontare del deposito  cauzionale  infruttifero  su  proposta  della  societa'  di gestione;
 g) adotta   con   proprio   regolamento   le   sue  modalita'  di funzionamento.
 5.   Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  Deputazione nazionale  si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.
 |  |  |  | Art. 8. Societa' di gestione
 1.  La  societa'  di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, esclusivamente da organismi  di  diritto  pubblico  comprese  le Unioni regionali delle Camere  di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai  suddetti  organismi,  svolge  funzioni di interesse generale. La partecipazione  maggioritaria  alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
 2.  La  societa'  di  gestione  acquisisce  la  forma  giuridica di societa'  consortile  per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento, e' autorizzata ad assumere la denominazione  di  «Borsa  merci  telematica  italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».
 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo  della societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita'  di  cui  al  Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 4.  La  societa'  di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicita' di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:
 a) predispone    e    amministra   la   piattaforma   telematica, assicurandone uniformita' di accesso e di gestione;
 b) propone  alla  Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;
 c) adotta  le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di  sicurezza  informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario  per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;
 d) verifica,  anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso  dei  requisiti  previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;
 e) fornisce  ai  soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi  all'accesso,  alla  negoziazione  e  alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;
 f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;
 g) propone  alla  Deputazione  nazionale l'ammontare dei depositi cauzionali  infruttiferi  che  devono  versare  i  soggetti abilitati all'intermediazione   di   cui  al  precedente  articolo 4,  comma 1, lettere a) e b);
 h) fornisce  alle  Camere  di  commercio  i servizi in materia ai prezzi,  alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;
 i) propone  alla  Deputazione  nazionale  un regolamento generale recante   le   modalita'   organizzative   e   di  funzionamento  per l'attuazione  del  presente  regolamento,  dotandosi  di  un  assetto organizzativo  idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il   testo   del  comma 2  dell'art.  2  della  legge
 29 dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento delle Camere di
 commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   -
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994), e' il seguente:
 «2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di
 commercio  promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
 infrastrutture  di  interesse  economico generale a livello
 locale,  regionale  e nazionale, direttamente o mediante la
 partecipazione,  secondo  le  norme  del codice civile, con
 altri  soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi anche
 associativi,  ad  enti,  a  consorzi  e a societa'. Possono
 inoltre  costituire  aziende  speciali  operanti secondo le
 norme del diritto privato.».
 - Il  testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
 «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
 indipendenza  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
 che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
 controllo  presso  SIM, societa' di gestione del risparmio,
 SICAV  devono  possedere  i  requisiti di professionalita',
 onorabilita'   e   indipendenza   stabiliti   dal  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  con regolamento adottato
 sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
 2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
 dalla   carica.   Essa   e'  dichiarata  dal  consiglio  di
 amministrazione,   dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal
 consiglio  di  gestione  entro trenta giorni dalla nomina o
 dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
 3.  In  caso  di  inerzia,  la decadenza e' pronunciata
 dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
 3-bis.   Nel   caso   di   difetto   dei  requisiti  di
 indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
 applicano i commi 2 e 3.
 4.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
 cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
 e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
 modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Camere di commercio
 1.  Le  Camere  di  commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:
 a) assumono  la  qualita'  di  socio della societa' di gestione e costituiscono   con   partecipazione  maggioritaria  la  societa'  di gestione stessa;
 b) supportano eventualmente l'attivita' di verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 4 svolta dalla societa' di gestione;
 c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai  soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
 d) pubblicano,  attraverso  i  propri  bollettini  ufficiali  dei prezzi,  gli  esiti  delle  negoziazioni  avvenute  nella Borsa merci telematica  italiana  in  termini  di  prezzi  di  riferimento  e  di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;
 e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e   le   categorie   professionali,   una   specifica   attivita'  di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana. Disposizioni transitorie
 |  |  |  | Art. 10. Periodo transitorio
 1.   Allo   scopo   di   promuovere  l'utilizzo  della  piattaforma telematica,  l'accesso  alla  Borsa merci telematica italiana, per un periodo  transitorio  di  ventiquattro  mesi decorrenti dalla data di entrata  in vigore del presente regolamento, e' consentito anche agli operatori accreditati.
 2.  Ai fini dell'accreditamento da parte della Societa' di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:
 a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 b) possedere   i  requisiti  previsti  dall'articolo 4,  comma 2, lettere b), c), d) ed e);
 c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel  settore  dei  prodotti  agricoli,  agroindustriali,  zootecnici, ittici  e  tipici:  commercianti,  utilizzatori  compresa  la  grande distribuzione,  trasformatori,  cooperative agricole, altri organismi associativi  detentori  della  merce, produttori agricoli e operatori della pesca;
 d) non  essere  inclusi  negli  elenchi  ufficiali  dei  protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.
 3.   Durante   il   periodo   transitorio   i   soggetti  abilitati all'intermediazione,   di  cui  al  precedente  articolo 4,  comma 1, lettere a)   e b),   non  sono  tenuti  al  versamento  del  deposito cauzionale infruttifero. Disposizioni finali
 |  |  |  | Art. 11. Riserva nell'uso della denominazione
 1.  L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile e' riservata alla societa' di gestione.  Si  applicano  le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il testo dell'art. 1 del Regio Decreto 4 agosto 1913,
 n.  1068 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo
 1913,  n.  272,  riguardante  l'ordinamento  delle Borse di
 commercio  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
 19 settembre 1913), e' il seguente:
 «Art. 1. - La denominazione di «Borsa di commercio», di
 «Borsa   di  valori»,  di  «Mercato  di  valori»  od  altra
 consimile  e' esclusivamente riservata alle Borse istituite
 a  norma  dell'art.  1  della  legge. Fuori di tal caso, ed
 ancorche'  risulti  espressamente  escluso  ogni  carattere
 ufficiale,  e'  vietato  usare le denominazioni anzidette o
 consimili, e formare listini di prezzi.
 E'  permessa  tuttavia anche a privati la pubblicazione
 del listino di borsa.
 Il  Presidente  della  Deputazione  di borsa vigila per
 l'osservanza  del  divieto  anzidetto,  da' i provvedimenti
 opportuni  e  puo'  richiedere  l'assistenza dell'autorita'
 politica.
 La  trasgressione  del  divieto  del  Presidente  della
 Deputazione  di  borsa  e' punito a norma dell'art. 434 del
 codice penale.
 Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti  non si
 applicano  alle  negoziazioni dei titoli emessi o garantiti
 dallo   Stato,   effettuate  in  forme  organizzate  e  con
 rilevazione   e   pubblicazione   dei  relativi  prezzi  da
 operatori  finanziari,  nei  casi  e  secondo modalita' che
 saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
 Il  decreto  del Ministro del tesoro assicurera' che le
 negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o
 garantiti  dallo  Stato  siano  consentite  ad un numero di
 soggetti  sufficientemente ampio per garantire un effettiva
 concorrenza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Controversie
 1.  Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e  dei  canoni  per  la  fruizione  dei  servizi  della  Borsa  merci telematica e' competente il Foro di Roma.
 |  |  |  | Art. 13. Spese di funzionamento
 1.  Le  spese  di  funzionamento  derivanti  dall'applicazione  del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 6 aprile 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 49
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