| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n.  1096/71,  ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  minsiteriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  l'art.  17-bis,  quinto  comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984,  n.  27,  da  ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.  322, che stabilisce per le varieta' per le quali l'iscrizione non e'  stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per la  certificazione,  il  controllo (limitatamente alle specie ortive) quali  sementi  standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme  di  patata  che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
 Considerato  che  gli  interessi  hanno  presentato  le richieste intese  ad  ottenere il periodo transitorio per la certificazione, il controllo  quali  sementi  standard  e  la  commercializzazione delle sementi   appartenenti   alle   varieta'  indicate  nel  dispositivo, cancellate  dai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive per scadenza dell'iscrizione;
 Atteso  che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n.  1096/71,  nella  riunione  del 10 aprile 2006, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  sementi  appartenenti alle sotto elencate varieta' cancellate per scadenza dell'iscrizione dai registri nazionali delle varieta' di specie  di  piante  ortive  con  i  decreti  ministeriali a fianco di ciascuna  indicati,  possono  essere  certificate,  controllate quali sementi  standard e commercializzate fino alla data indicata a fianco di ciscuna varieta':
 
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 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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