IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto minsiteriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto l'art. 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce per le varieta' per le quali l'iscrizione non e' stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che gli interessi hanno presentato le richieste intese ad ottenere il periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alle varieta' indicate nel dispositivo, cancellate dai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive per scadenza dell'iscrizione; Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 10 aprile 2006, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. Le sementi appartenenti alle sotto elencate varieta' cancellate per scadenza dell'iscrizione dai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino alla data indicata a fianco di ciscuna varieta':
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2006 Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |