| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n.  1096/7 1, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi i e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica  9 maggio  2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede,  tra  l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
 Considerato che per le varieta' indicate nel dispositivo e' stata richiesta  la  cancellazione  dai  registri  nazionali  da  parte del responsabile  della conservazione in purezza e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
 Atteso  che  la  Commissione  Sementi,  di  cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/71,  nella  riunione  del  10 aprile 2006, ha espresso  parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri nazionali, delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 Decreta:
 Art. 1.
 A   norma   dell'art.   17-bis,  quarto  comma,  lettera b),  del regolamento  d'esecuzione  della  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  modificato,  da  ultimo,  dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai  registri  delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai registri  medesimi  su richiesta del responsabile della conservazione in purezza:
 
 ---->   Vedere a pag. 93  <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 |