IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/7 1, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi i e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta; Considerato che per le varieta' indicate nel dispositivo e' stata richiesta la cancellazione dai registri nazionali da parte del responsabile della conservazione in purezza e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 10 aprile 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri nazionali, delle varieta' indicate nel dispositivo; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta del responsabile della conservazione in purezza:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2006 Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |