| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n.  1096/71,  ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  regolamento  d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001,  n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma,   che   stabilisce   in   dieci  anni  il  periodo  di  durata dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali e prevede, altresi',  la  possibilita'  di  rinnovare  l'iscrizione medesima per periodi determinati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  16 febbraio  2000,  con  il quale l'iscrizione   della  varieta'  indicata  nel  dispositivo  e'  stata rinnovata  per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la varieta' stessa, si rendeva necessaria un'ulteriore verifica delle caratteristiche   di  omogeneita',  stabilita'  e  differenziabilita' mediante  le  prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;
 Considerato   che   le   prove   sopra  richiamate  sono  giunte  a conclusione; Considerato  che  la  Commissione  sementi,  di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/71,  nella  riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, della varieta' indicata nel dispositivo;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 Decreta:
 Art. 1.
 A  norma  dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,  l'iscrizione della varieta' di spinacio denominata «America» ai registri  nazionali  delle  varieta'  di  specie  di  piante  ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, e' ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008.
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 27 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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