IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione della varieta' indicata nel dispositivo e' stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la varieta' stessa, si rendeva necessaria un'ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1; Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, della varieta' indicata nel dispositivo; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della varieta' di spinacio denominata «America» ai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, e' ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2006 Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |