| 
| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2006 |  | Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio  della  citta'  di  Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali. (Ordinanza n. 3523). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto  l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.  401,  che  stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge  24  febbraio  1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla  dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  17  marzo 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali;
 Considerato  che  nella  giornata  del 3 giugno 2006 si svolgera' nella  citta'  di  Roma,  presso Piazza San Pietro, l'incontro tra il Santo  Padre  Benedetto  XVI  e  i  membri  di  numerosi  movimenti e comunita'  ecclesiali  provenienti  da tutte le regioni d'Italia e da tutto il mondo;
 Considerato   che   e'   prevista   la  partecipazione  di  oltre trecentomila  persone provenienti da piu' parti del mondo, nonche' di importanti  autorita'  civili  ed  ecclesiali  che  presenzieranno al predetto  incontro,  e  che,  pertanto, le zone di Piazza San Pietro, Piazza  S.  Pio  XII e via della Conciliazione saranno interessate da una notevole affluenza di persone;
 Considerato  che  il  flusso  di persone che sara' presente nella Capitale,   concentrato   in   pochi   giorni,   sara'  ulteriormente incrementato dalla concomitante Festa della Repubblica;
 Tenuto conto, quindi, del carattere internazionale dell'evento in questione  che  costituisce,  tra  l'altro,  il primo «grande evento» presieduto da S.S. Benedetto XVI a Roma;
 Tenuto  conto  che  l'imminenza  e  la  complessita'  del «grande evento»  comportano l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di   idonei   beni,   forniture   e  servizi,  da  impiegare  per  il perseguimento delle finalita' in questione;
 Ritenuto,   quindi,  indispensabile  porre  in  essere  tutte  le iniziative  di  carattere  straordinario  ed  urgente,  finalizzate a consentire ed assicurare sia un regolare svolgimento in condizioni di massima  sicurezza  della  manifestazione  religiosa, sia un'adeguata ospitalita'  ai  soggetti  che  interverranno all'evento ecumenico in rassegna,  altresi'  garantendo  condizioni  di funzionale mobilita', nonche'  la  necessaria  accoglienza  ed  assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
 Vista  la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22  ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 D'intesa con la regione Lazio;
 Su  proposta  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  prefetto  di  Roma  Achille Serra e' nominato Commissario delegato  per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro tra il Santo  Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali che  si  terra'  a  Roma  il  3  giugno  2006,  nonche' per garantire condizioni  di  adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla predetta  Celebrazione  ed  alle  connesse manifestazioni; a tal fine provvede  alla  definizione  ed all'attuazione di ogni indispensabile iniziativa,  anche  mediante  l'acquisizione,  in  termini  di  somma urgenza, della disponibilita' dei relativi beni, forniture e servizi.
 2.  Il  Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di  cui  al  comma 1, si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare  specifici  settori  di  intervento sulla base di specifiche direttive  commissariali.  I  soggetti  attuatori per le attivita' di propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma 3.
 3.  Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della  presente  ordinanza,  il  Commissario delegato costituisce con proprio  provvedimento  un'apposita  struttura  di  quindici  unita', composta  da personale della prefettura di Roma, nonche' da personale dipendente  da altre amministrazioni ed enti pubblici individuato dal Commissario  delegato  medesimo, che sara' messo a disposizione dagli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
 4.  Al personale, anche dirigenziale, individuato di cui al comma 3,  per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza e'  corrisposto,  a  decorrere  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alla conclusione dell'evento, settanta ore di straordinario.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  effettuare  i rimborsi  dovuti  alle  organizzazioni  di  volontariato, debitamente autorizzate  dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione  delle  manifestazioni  di  cui  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso  e'  effettuato  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
 2.  Il  Commissario  delegato e' autorizzato a stipulare apposite polizze  assicurative  in  favore  del  personale  privo di coperture assicurative,  impiegato  nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto   dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  dei principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22  ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 legge  27  dicembre  2002,  n.  289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d);
 decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;
 legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e successive modifiche ed integrazioni,  articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22,  23,  24,  25,  27,  28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater,  37-quinquies, 37-sexies nonche' le disposizioni di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le  parti  strettamente  collegate,  e  comunque  nel  rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto  legislativo  12  marzo  1995,  n.  157,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli  6,  7,  8,  9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto  legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  e successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli  5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, articoli 13, 50 comma 5, 54 commi 1, lettere b) e c), 2, 3 e 4;
 contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
 art.  16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede,  nel  limite  massimo di 500.000,00 euro a carico del Fondo della  protezione  civile,  che  e' stato appositamente ripianato con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del Commissario  delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
 La  presente  ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 maggio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |