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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 22 febbraio 2006 |  | Modalita'  di  reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti  ed  assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno,  ovvero  in  rafferma annuale in servizio o in congedo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO DELLA DIFESA
 Visto  l'art.  16,  comma 1,  della  legge  23 agosto 2004, n. 226, recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio obbligatorio  di  leva,  che  stabilisce  che per il reclutamento del personale   delle   carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo  II  della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei  requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;
 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335   e   successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento  del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197, recante l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
 Visto  il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente  il  regolamento  recante  le  modalita'  di accesso alla qualifica  iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti, degli ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  del  30 giugno  2003,  n.  198, concernente  il  regolamento  dei  requisiti  di idoneita' psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per  l'accesso  ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
 Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
 Ritenuto  di  dover  disciplinare  il  reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato;
 Considerato  che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n.  226  del  2004  le  procedure  di  selezione  sono determinate da ciascuna  delle  amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di  selezione  per  il  reclutamento  del  personale  nella qualifica iniziale  del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da  riservare,  ai  sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,  ai  volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale,  di  cui  al  capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.
 2.  Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato sulla   base   della   programmazione   quinquennale  scorrevole  dei reclutamenti  di  cui al predetto art. 16, comma 1, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Bando di concorso
 1.  Il concorso e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
 a) il  numero  dei  posti messi a concorso determinati sulla base della  programmazione  prevista  dall'art.  16,  comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
 b) i requisiti per la partecipazione;
 c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma dell'art. 1;
 d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;
 e) i documenti prescritti;
 f) il  termine  e  le modalita' di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);
 g) le materie oggetto della prova d'esame;
 h) il  diario  della  prova  d'esame  e  la  votazione  minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario della suddetta prova;
 i) il   riferimento  alla  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  che garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro;
 l) le  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le  modalita' e i programmi,  da  prevedere  rispettivamente  per  gli  uomini e per le donne;
 m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
 |  |  |  | Art. 3. Possesso dei requisiti
 1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
 a) cittadinanza italiana;
 b) godimento dei diritti politici;
 c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 d) non  aver  superato  il  trentesimo  anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 e) qualita'  morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 f) idoneita'  fisica,  psichica  ed attitudinale all'espletamento dei  compiti  connessi  con  l'attivita'  propria  del  ruolo e della qualifica da rivestire.
 2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi  e  mantenuti  fino  alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato.
 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai pubblici    uffici,    dispensati    dall'impiego   per   persistente insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera d),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
 4.  L'amministrazione  provvede d'ufficio ad accertare il requisito della  condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello dell'idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
 5.  Per difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 |  |  |  | Art. 4. Prova d'esame
 1.  I  candidati  non  esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede  o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso a  sostenere  la  prova  d'esame. La convocazione puo' avvenire anche mediante  pubblicazione  del  calendario  della  prova  d'esame nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso.
 2.  La  prova  d'esame  del  concorso  consiste  in  risposte ad un questionario,  articolato  in  domande  a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici  o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado  di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura  generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola   media   dell'obbligo,   nonche'   sull'accertamento   di  un sufficiente  livello  di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato  tra  quelle  indicate  nel bando e delle apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con gli standard europei.
 3.   La   commissione   stabilisce  preventivamente  i  criteri  di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
 4.  La  durata  della  prova  e' stabilita dalla stessa commissione all'atto   della   predisposizione   delle   serie   di   domande  da somministrare.
 5.  La  commissione  estrae,  di  volta  in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
 6.  La  correzione  e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate  a  mezzo  di  strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 7.  La  prova  si  intende  superata  se  il  candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
 8.  La  predisposizione  del  questionario  puo'  essere affidata a qualificati  istituti  pubblici  o  privati  e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
 9.  Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dei candidati.
 |  |  |  | Art. 5. Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici
 ed attitudinali
 1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  d'esame,  sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando  di  concorso,  nella  sede,  nei giorni e nell'ora che saranno preventivamente  comunicati,  per  essere  sottoposti  alle  prove di efficienza  fisica,  volte  ad  accertare  il livello di preparazione atletica  ed  agli  accertamenti  per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.   La   convocazione   puo'   avvenire   anche  mediante pubblicazione   del  calendario  degli  accertamenti  nella  Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.
 2.  I  concorrenti  che hanno riportato giudizio di idoneita' nelle prove   di   efficienza   fisica,   sono   sottoposti  ai  successivi accertamenti psico-fisici.
 3.  A  tal  fine  i  candidati  sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
 4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
 5.  I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle  prove  attitudinali  da  parte di una commissione di selettori, nominata  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della  pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti   tecnici   psicologi,   che  la  presiede,  e  da  quattro appartenenti  al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari  della  Polizia  di  Stato  in  possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
 6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato  allo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  che individuali, ed in un colloquio  con  un  componente  della  commissione.  Su richiesta del selettore  la  commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia  risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e' ripetuto in sede collegiale.  L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
 7.  I  test,  aggiornati  anche  in  relazione  alle  esperienze di istituti  specializzati  pubblici  o  privati, sono predisposti dalla commissione  per  l'accertamento  delle qualita' attitudinali, tenuto conto  delle  funzioni  e  dei  compiti  propri  dei  ruoli  e  delle qualifiche  cui  il  candidato  stesso  aspira, e sono approvati - di volta  in  volta  -  con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale  della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.
 8.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi le mille unita', le commissioni  di  cui  ai  commi 4  e 5, unico restando il presidente, possono  essere  integrante  da  un  numero  di  componenti  e  da un segretario   aggiunto,   tale   da  consentirne  la  suddivisione  in sottocommissioni.
 9.  Le  funzioni  di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di Stato o qualifica    equiparata    o    da    un    appartenente   ai   ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 10.  Il  giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti  psico-fisici  ovvero  dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 |  |  |  | Art. 6. Commissione esaminatrice
 1. La  commissione  esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della  Polizia  di  Stato  che  espletano  funzioni  di  Polizia, con qualifica   non   inferiore   a  dirigente  superiore,  in  servizio, preferibilmente  ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' composta da:
 a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
 b) due docenti di scuola secondaria superiore;
 c) un  esperto  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando di concorso;
 d) un  appartenente  al  ruolo  dei  direttori tecnici fisici del settore telematica.
 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere  nominato  anche  un  funzionario,  appartenente  al ruolo dei dirigenti  della  Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore, collocato in quiescenza  da  non  oltre  un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 3.  Svolge  le  funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari  o  del  ruolo  direttivo  speciale  in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 4.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 |  |  |  | Art. 7. T i t o l i
 1.  Le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
 a) valutazione  del  periodo  di  servizio  svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
 b) missioni in teatro operativo fuori area;
 c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
 d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
 e) titoli di studio;
 f) conoscenza  accertata  secondo  standard  NATO,  di una o piu' lingue  straniere,  ovvero  possesso  di  certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
 g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
 h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 i) eventuali altri attestati e brevetti.
 2.  I  titoli sopra indicati sono tratti dall'attestato di servizio rilasciato  dalle  competenti  Autorita'  militari  di  cui  all'art. 14-quater,  comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.
 3.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione esaminatrice  determina  i  punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
 4.  La  valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati  che  abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
 |  |  |  | Art. 8. Graduatoria del concorso
 1.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la  graduatoria  del  concorso  sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
 2.  Il  decreto  di  approvazione  della graduatoria di merito e di dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato nel bollettino  ufficiale  del  personale  del Ministero dell'interno con avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  A  parita'  di  condizioni  e di posizione nella graduatoria di merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali  indicati  nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
 4.  In  caso  di  ulteriore  parita' e' preferito il candidato piu' giovane  d'eta'  ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 5.   La   graduatoria  deve  essere  trasmessa  tempestivamente  al Ministero  della  difesa, per consentire l'ammissione dei concorrenti di  cui  all'art.  9  alla  ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate.
 |  |  |  | Art. 9. Immissione dei volontari in ferma prefissata
 nella Polizia di Stato
 1.  Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella graduatoria  di  cui  all'art.  8,  fatte  salve le riserve dei posti previste  dal  bando, il 55% e' nominato allievo agente della Polizia di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno,  mentre  il  rimanente  45% viene nominato allievo agente della Polizia  di  Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale.
 2.  I  candidati  ammessi  alla  ferma prefissata quadriennale sono sottoposti,  nell'ultimo  semestre  della  ferma quadriennale, ad una verifica  del  mantenimento  dei  prescritti  requisiti psico-fisici, nonche'  di  quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 |  |  |  | Art. 10. Posti non coperti
 1.  Qualora  il  numero delle domande di partecipazione al concorso sia  superiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a concorso, i posti eventualmente  non  coperti  vengono  portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.
 2.  Nel  caso  in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso, per i posti eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
 |  |  |  | Art. 11. R i n v i o
 1.  Per  quanto  non  previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129,  concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica  iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti, degli ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori tecnici  e  dei  periti  tecnici della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il Ministro dell'interno Pisanu
 Il Ministro della difesa Martino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 114
 |  |  |  | Allegato 1 (Art. 1) 
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