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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 28 aprile 2006 |  | Modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio  dell'esenzione  dal  diritto  di  accesso dei terzi a nuove interconnessioni  con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi  terminali  di  rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento  dell'allocazione prioritaria, nonche' criteri in base ai  quali  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure  per l'assegnazione della residua quota delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);
 Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   che   all'art.   22  stabilisce  che  nuove,  importanti infrastrutture   del   sistema   del  gas,  ossia  infrastrutture  di interconnessione  tra  le  reti  nazionali  di trasporto di gas degli Stati  membri  dell'Unione  europea, terminali di rigassificazione di gas  naturale  liquefatto  e  impianti  di  stoccaggio possono essere oggetto,  su  richiesta,  di una deroga alle disposizioni degli artt. 18,  19  e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;
 Viste  le  note  interpretative  relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
 Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 Visto  l'art.  1,  comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito:  la  legge  n.  239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione di nuove  infrastrutture  di  interconnessione  tra le reti nazionali di trasporto  di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto   italiana   (di   seguito:   gli  interconnettori),  nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale  liquefatto  e  di  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo di gas naturale,  o  in  significativi  potenziamenti  delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della  concorrenza  e  di  nuove  fonti  di approvvigionamento di gas naturale,   possono   richiedere,   per   la   capacita'   di   nuova realizzazione,  un'esenzione  dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
 Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
 a) l'esenzione  e'  accordata,  caso  per caso, per un periodo di almeno  venti  anni  e  per  una  quota  di almeno l'80 % della nuova capacita',  dal  Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  (di  seguito:  l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione di nuovi   interconnettori,   previa   consultazione   delle   autorita' competenti dello Stato membro interessato;
 b) con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui  sopra,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni comunitarie in materia;
 c) con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive sono definiti  i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei  gasdotti  nei  casi  di  cui  alle  premesse sopra indicate, nel rispetto   di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  comunitarie  in materia;
 Visto  l'art.  1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce che  i  soggetti  che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione    di    nuove    infrastrutture    internazionali   di interconnessione  con  Stati  non  appartenenti all'Unione europea ai fini  dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle  capacita'  di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti,   all'allocazione   prioritaria   nel   conferimento  della corrispondente  nuova  capacita'  realizzata  in  Italia di una quota delle  capacita'  di  trasporto  pari  ad  almeno  l'80 % delle nuove capacita'  di  importazione  realizzate all'estero, per un periodo di almeno  venti  anni,  in  base  alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato  dal  Ministero,  previo  parere  dell'Autorita',  che deve essere  reso  entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006,  che  stabilisce  le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della  legge  n.  239/2004  e  nel  rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitari e in materia, per il rilascio dell'esenzione, per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il  diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione di nuovi  interconnettori  o  nella  realizzazione  in  Italia  di nuovi terminali  di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonche' le procedure,  ai  sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, per   accordare   ai   soggetti   che   investono,   direttamente   o indirettamente,   nella  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea  ai  fini  dell'importazione  in  Italia  di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti,   all'allocazione   prioritaria,   nel  conferimento  della corrispondente  nuova  capacita'  realizzata  in Italia, di una quota delle  capacita'  di  trasporto  pari  ad  almeno  l'80 % delle nuove capacita'  di  importazione  realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni;
 Visto  l'art.  1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce che  la  residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso  della  rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso  art.  1, nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove infrastrutture   di   interconnessione,   dei   nuovi   stoccaggi  in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di  cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti   di  cui  allo  stesso  comma 17,  sono  allocate  secondo procedure  definite  dall'Autorita'  in base a criteri di efficienza, economicita'  e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con  decreti del Ministro delle attivita' produttive;
 Vista   la   deliberazione   n.   91/2002   dell'Autorita'  recante «Disciplina  del  diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della  legge  12 dicembre  2002,  n. 273 nei casi di realizzazione di nuovi  terminali  di  gas  naturale  liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni;
 Considerato  che  quanto  stabilito  agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo  n.  164/2000,  in  materia  di  rifiuto  di  accesso per mancanza  di  capacita', e' stato integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004;
 Ritenuto  opportuno  emanare  un  decreto  ministeriale  recante le modalita'  di  accesso  alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e al   riconoscimento   del  diritto  all'allocazione  prioritaria  nel conferimento   di  capacita'  di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  1, comma 18, della stessa legge;
 Ritenuto  opportuno  definire  con  lo  stesso decreto i criteri di efficienza,  economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1,  comma 20,  della  legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' definisce  le  procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita'  relative  alle  infrastrutture  di  cui  al  comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche'  le  procedure  per  l'assegnazione della residua quota delle nuove  capacita'  di  trasporto  ai  punti  di  ingresso  della  rete nazionale  dei  gasdotti  nei  casi di cui al comma 18, relativamente agli  interconnettori, ai gasdotti di importazione di gas naturale da Paesi   non   appartenenti  all'Unione  europea  e  ai  terminali  di rigassificazione, o di loro potenziamenti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1. Il presente decreto stabilisce:
 a) le  modalita'  di  accesso  alla  rete  nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004  relativamente  alla realizzazione di nuovi interconnettori, di  nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o di  significativi  potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate;
 b) le  modalita'  di  accesso  alla  rete  nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel  conferimento  di  capacita'  di  trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18,  della  stessa  legge,  relativamente alla realizzazione di infrastrutture   di   interconnessione  con  Stati  non  appartenenti all'Unione  europea  o di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate;
 c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai  sensi  dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali  l'Autorita'  definisce  le  procedure per l'assegnazione della residua  quota  delle  capacita'  relative alle infrastrutture di cui alla  lettera a),  e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della  rete  nazionale  dei  gasdotti nei casi di cui alle lettere a) e b).
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto
 1.  La  richiesta  di  accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi  di  cui  all'art.  1,  lettera a),  e'  presentata alla impresa maggiore  di  trasporto,  inviandone contestualmente copia alle altre imprese  di  trasporto  interessate,  da  parte  di  uno dei seguenti soggetti:
 a) nel  caso  di  terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza  il  terminale, per una capacita' corrispondente almeno alla capacita'  massima  giornaliera  di  rigassificazione rapportata alla percentuale  di  esenzione  ottenuta e per un periodo non inferiore a quello  per  il  quale  e'  stata  ottenuta  l'esenzione. Nel caso il soggetto  che  realizza  il  terminale  non  intenda  richiedere  una capacita'    pari    alla    capacita'    massima    giornaliera   di rigassificazione,  e'  tenuto  ad  avviare,  prima della richiesta di accesso  alla rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per individuare  i soggetti che si impegnino a sottoscrivere contratti di rigassificazione  relativamente  alla quota residua secondo i criteri di  cui all'art. 6. Conclusa tale procedura, il soggetto che realizza il  terminale  richiede l'accesso relativamente almeno alla capacita' giornaliera   massima   complessiva   risultante  dalla  somma  della capacita'  oggetto  di  esenzione  e  di  quella  relativa alla quota residua oggetto degli impegni sottoscritti;
 b) nel  caso  di  interconnettori,  da  uno  o  piu' dei soggetti importatori    che    investono    direttamente   o   indirettamente, sottoscrivendo  impegni  di  approvvigionamento  e trasporto di lunga durata,  nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti  a  richiedere  al Ministero l'autorizzazione all'importazione nel  caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas prodotto in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea)  per una capacita' giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stata ottenuta l'esenzione;
 2. La  richiesta  di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi  di  cui all'art. 1, lettera b), e' presentata da uno o piu' dei soggetti  importatori  che  investono  direttamente o indirettamente, sottoscrivendo  impegni  di  approvvigionamento  e trasporto di lunga durata,  nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti  a  richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione) per  una  capacita'  giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria.
 3.  Copia  della richiesta e' inviata al Ministero e all'Autorita', completa  della  relativa  documentazione.  Nel caso la richiesta sia formulata  da  un soggetto importatore la richiesta di capacita' deve essere corredata dalla autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero   o   dalla   dichiarazione   attestante  lo  Stato  membro dell'Unione   europea   dove   il   gas  e'  prodotto.  La  rimanente documentazione  comprovante  il  possesso  dei requisiti previsti per avere  accesso  alla  rete  nazionale  dei gasdotti, nei casi di' cui all'art. 7, comma 2, puo' essere presentata entro il 50 % del periodo indicato  dall'impresa maggiore di trasporto di cui allo stesso comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. Procedure per la determinazione delle nuove capacita'
 1.  L'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla  base  di  modalita' stabilite  dall'Autorita',  avvia,  entro  un termine non superiore a dieci  giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui  all'art. 2, una procedura aperta a tutti i soggetti interessati, rendendo  noti  i  dati relativi al punto di accesso, per il quale e' pervenuta   la  prima  richiesta,  consentendo  la  presentazione  di ulteriori  richieste  di  capacita' di nuova realizzazione, anche con riferimento  a  punti  di entrata o di uscita della rete di trasporto diversi  da  quello  per  il  quale  e'  stata  presentata  la  prima richiesta,   e  dandone  contestuale  comunicazione  al  Ministero  e all'Autorita'.
 2.  Le  richieste  di capacita' di trasporto di nuova realizzazione possono  essere  relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di entrata  o  di  uscita  della  rete  di trasporto, sia ad un punto di entrata  o  di  uscita  esistente per valori di capacita' superiori a quelli   disponibili   e   pubblicati   dall'impresa   di   trasporto interessata.
 3.  Le richieste di capacita' presentate da altri soggetti titolari di  una  esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono essere   relative   a  una  capacita'  giornaliera  e  a  un  periodo corrispondenti  a  quelli per i quali e' stata ottenuta l'esenzione o il  diritto all'allocazione prioritaria, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
 4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino piu' di  una  impresa  di  trasporto,  dette imprese dovranno stabilire un opportuno coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacita' di  trasporto  ai  punti  di  entrata  della  rete nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto, sia ai fini della realizzazione e successiva gestione delle opere di trasporto necessarie.
 5.  L'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla base delle richieste complessivamente  pervenute,  sentite  le  altre imprese di trasporto interessate,  determina  e comunica ai richiedenti, per ciascun punto di entrata o di uscita:
 a) le caratteristiche e la sua localizzazione;
 b) le capacita' di trasporto realizzabili;
 c) i  relativi  tempi  di messa a disposizione della capacita' di trasporto;
 d) i  corrispettivi  stimati dei nuovi punti di entrata e uscita, calcolati sulla base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorita'.
 6. Qualora la capacita' tecnicamente realizzabile risulti inferiore a  quella necessaria per soddisfare le capacita' richieste, l'impresa maggiore  di trasporto propone, per ciascun punto di entrata o uscita la nuova capacita' di trasporto, in via prioritaria ai richiedenti in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
 a) richieste  di  capacita'  relative  a infrastrutture che hanno ottenuto  una esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in base  alla  relativa  data di concessione dell'esenzione da parte del Ministero,  qualora  confermata  dalla  Commissione  europea,  o  del riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria;
 b)  tutti  gli altri soggetti, con ripartizione pro-quota in caso di congestione.
 7. A  seguito  della  comunicazione  i  soggetti  titolari di una esenzione  o di un diritto all'allocazione prioritaria presentano una richiesta   impegnativa   di  conferimento  di  capacita'  in  misura corrispondente  all'esenzione,  salvo  i  casi  di  cui  all'art.  2, comma 1,   lettera a),   o  al  diritto  all'allocazione  prioritaria ottenuti,   qualora   essa  sia  proposta  dall'impresa  maggiore  di trasporto.
 8.  I  soggetti  diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una richiesta  impegnativa  di  conferimento  di  capacita' in misura non superiore a quella proposta dall'impresa maggiore di trasporto.
 |  |  |  | Art. 4. Conferimento della capacita' di trasporto
 1.  Nel  caso in cui la capacita' di trasporto continua esistente o in  corso  di  realizzazione  al  momento delle richieste per ciascun punto  di  entrata  o  di  uscita risulti interamente disponibile per soddisfare  l'intera richiesta impegnativa di capacita', la capacita' e' conferita dall'impresa maggiore di trasporto come segue:
 a) ai  soggetti  ai  quali  e'  stata rilasciata una esenzione ai sensi  dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto il  diritto  all'allocazione  prioritaria  di  cui  al comma 18 dello stesso  articolo,  per  un  periodo  corrispondente a quello relativo all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti;
 b) ai  soggetti  richiedenti capacita' di trasporto relativamente alla  quota  non  esente  o  non  oggetto  di  diritto di allocazione prioritaria   la   capacita'   di   trasporto   e'  conferita,  anche contestualmente  al  conferimenti  di  cui  alla  lettera a),  per un periodo  non  superiore  alla  durata  dell'esenzione  o  del diritto all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura;
 c) a  tutti  gli  altri  soggetti  la  capacita'  di trasporto e' conferita  in  base  alle  disposizioni  che  regolano l'accesso alla capacita' esistente.
 2.  Nel  caso  in  cui  in  cui  la capacita' di trasporto continua esistente  o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun  punto  di  entrata  o  di  uscita  non  risulti  interamente disponibile   per   soddisfare  l'intera  richiesta  impegnativa  di' capacita', l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacita' ai soggetti  di  cui  alla  lettera c)  per  le  durate  previste  dalle disposizioni  che  regolano l'accesso alla capacita' esistente, anche contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera a).
 3.  Nel  caso  di  terminali  di  rigassificazione  la capacita' di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita per la capacita' complessiva richiesta ai sensi dell'art.  3,  comma 7, e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa,  al  soggetto  che  gestira'  il  terminale;  le  ulteriori capacita'  di  trasporto  realizzate  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) sono successivamente conferite al soggetto che gestira' il terminale,  in  relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'.
 4.  Nel  caso  di  interconnettori  la  capacita'  di  trasporto al corrispondente  punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita  ai  soggetti  importatori che usufruiscono dell'esenzione, per  una  capacita'  e  per  un  periodo corrispondenti all'esenzione concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base  alla  richiesta  stessa;  nei confronti degli altri soggetti la capacita'  e' conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 5.
 5.   Nel   caso   di   nuove   infrastrutture   internazionali   di interconnessione  con  Stati  non appartenenti all'Unione europea, la capacita'  di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti importatori che hanno ottenuto  il  diritto all'allocazione prioritaria per una capacita' e un  periodo  corrispondenti  all'allocazione prioritaria ottenuta, e, nel  caso  di  richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta  stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacita' e' conferita  secondo  i  criteri di attribuzione della quota residua di cui   all'art.   6,   comma 1,   salvo  diversi  accordi  governativi sottoscritti  con  gli  Stati interessati ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
 |  |  |  | Art. 5. Realizzazione della nuova capacita' di trasporto
 1.  Le  imprese  di  trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti  realizzano  una  nuova  capacita'  di  trasporto  in misura sufficiente  a  soddisfare  la  capacita'  relativa  ai  contratti di trasporto  complessivamente sottoscritti per ciascun punto di entrata o  di  uscita  interessato  ai  sensi  dell'art.  4,  con le seguenti capacita':
 a) nel  caso  di  terminali  di  rigassificazione,  una capacita' comunque    non   inferiore   a   quella   massima   giornaliera   di rigassificazione  come  risultante  dal  progetto  di cui all'art. 2, comma 3,  lettera b),  del  decreto  ministeriale 11 aprile 2006, nel caso  in  cui  il soggetto che realizza il terminale, anche a seguito della  procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non abbia  sottoscritto  un  contratto  di  trasporto  per tale capacita' massima;
 b) nel  caso  di  interconnettori,  una  capacita'  di  trasporto comunque    non    inferiore   alla   portata   massima   giornaliera dell'infrastruttura,  come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006;
 c) nel  caso di infrastrutture di interconnessione internazionale con  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  una capacita' di trasporto  comunque  non  inferiore  alla  capacita' complessivamente conferita, aumentata del 5%.
 2.  L'Autorita'  stabilisce  le  modalita'  di  remunerazione della eventuale capacita' addizionale realizzata di cui al comma i ove essa non   sia   richiesta   e   conferita  nell'ambito  dei  processi  di conferimento annuali e pluriennali.
 3.  L'Autorita'  stabilisce  le  modalita'  con cui il soggetto che gestisce  il  terminale  di  rigassificazione  alloca agli utenti del servizio   di  rigassificazione  la  capacita'  totale  di  trasporto realizzata di cui al comma 1, lettera a).
 4.  Qualora  l'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla  base delle richieste  di  capacita',  sentite  le  altre  imprese  di  trasporto interessate,  determini  di realizzare un piano di potenziamento o di modifica  della rete di trasporto di carattere piu' generale rispetto alla soluzione tecnica minima per garantire le capacita' di trasporto richieste,  al  fine  di conseguire un miglioramento delle condizioni complessive  di  sicurezza,  efficienza  e  sviluppo  del  sistema di trasporto nazionale o internazionale, ne da' preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorita'.
 5.  Il  Ministero,  ai  sensi  dell'art.  1-ter  del  decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 24, della legge  n.  239/2004,  verifica  la  conformita'  del  piano di cui al comma 4  agli  indirizzi  emanati  per  lo  sviluppo  delle  reti  di trasporto  di  gas  naturale  e  ne  da'  comunicazione  alle imprese interessate  e all'Autorita', ai fini dei provvedimenti in materia di tariffe di trasporto.
 |  |  |  | Art. 6. Criteri  per il conferimento delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria
 1.  La  quota residua delle capacita' di rigassificazione dei nuovi terminali  di  rigassificazione  di  cui  all'art. 1, comma 17, della legge  n.  239/2004  e delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso  della  rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso  art.  1,  nonche'  dei  loro potenziamenti, e' conferita, con riferimento  al  periodo  di  durata  dell'esenzione o del diritto di allocazione  prioritaria,  ai  richiedenti,  inclusi  i  soggetti che usufruiscono di detta esenzione o diritto di aliocazione prioritaria, secondo  procedure  definite  dall'Autorita'  in  base  ai criteri di efficienza,  economicita'  e  sicurezza del sistema del gas riportati nei commi successivi.
 2. Una quota non inferiore al 75% della capacita' residua di cui al comma  1 e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a stipulare  contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle seguenti priorita', nell'ordine:
 a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo,   ad   eccezione  dei  soggetti  produttori  di  energia elettrica;
 b) soggetti  che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20% del  volume di gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato delle  capacita' e del gas, di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 e secondo le modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione n.   22/04  dell'Autorita',  secondo  condizioni  trasparenti  e  non discriminatorie,  definite dall'Autorita'. In caso di congestione, la capacita'  e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano ad  offrire  il  maggiore  volume  di  gas  presso  lo stesso mercato regolamentato;
 c) soggetti  che  importano  da Stati diversi da quelli dai quali erano  in  corso  importazioni  pluriennali  alla  data di entrata in vigore della legge n. 239/2004;
 d) soggetti   titolari,   al  momento  della  richiesta,  di  una capacita'  complessiva  conferita  ai  punti  di  entrata  della rete nazionale   dei   gasdotti,  esclusi  i  punti  di  connessione  agli stoccaggi,  inferiore  a  una  percentuale del totale delle capacita' conferite  agli  stessi  punti stabilita dall'Autorita' e comunque in misura non superiore al 25%.
 3.   In   caso   di   congestione   nelle  richieste  di  cui  alle lettere a), c)   e d)   del   comma 2  si  procede  al  conferimento, all'interno della fascia di priorita' nella quale si e' verificata la congestione, in base alle seguenti priorita' nel caso di gasdotti:
 a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento;
 b) inizio dell'importazione piu' prossimo al conferimento
 e nel caso di terminali di rigassificazione:
 c) maggiori  volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;
 d) inizio  del  servizio  di  rigassificazione  piu'  prossimo al conferimento;
 e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;
 f) minor numero di discariche.
 4.  La  quota  della  capacita'  residua  non  assegnata in base ai criteri di cui al comma 2 e' conferita ai soggetti che si impegnano a stipulare  contratti  di  durata  non  superiore  a  5  anni, secondo procedure  definite  dall'Autorita'  in  base  a priorita' analoghe a quelle riportate ai commi 2 e 3.
 5.   La   quota   residua   delle   capacita'  di  trasporto  degli interconnettori    non    soggetta   ad   esenzione   nonche'   delle corrispondenti  nuove capacita' realizzate ai punti di ingresso della rete  nazionale  dei gasdotti sono allocate ai richiedenti, inclusi i soggetti  che  usufruiscono  dell'esenzione,  in  base  a  criteri di efficienza,  economicita'  e  sicurezza  del sistema del gas, secondo condizioni  e  procedure  definite  dall'Autorita', in accordo con la corrispondente   autorita'   di   regolazione   dello   Stato  membro interessato,  in  applicazione  di  accordi  stabiliti  con lo stesso Stato.
 |  |  |  | Art. 7. Garanzie finanziarie
 Le  imprese  di  trasporto  interessate,  sulla  base  dei seguenti criteri  e  di quelli stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' per:
 a) la  cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 2, e alle ulteriori richieste di capacita' presentate nel  corso  del  procedimento, commisurata alla capacita' giornaliera richiesta,  e comunque non superiore a 100.000 euro, da restituire ai soggetti che sottoscrivono la richiesta impegnativa di conferimento;
 b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento  della  capacita' e alla sottoscrizione del contratto di trasporto,  e  le  relative  penali in caso di mancata sottoscrizione dello  stesso,  nei  casi  di  cui all'art. 4, comma 1, in misura non superiore  al  200%  di quelle stabilite per i contratti di trasporto pluriennali  relativi a capacita' di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto;
 c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento  della  nuova  capacita'  da realizzare, nei casi di cui all'art.  4,  comma 2,  costituite  da  una garanzia bancaria a prima richiesta,  per  un  ammontare  non  superiore  al  20%  del  massimo corrispettivo  annuo di capacita' richiesto, calcolato come stabilito all'art.  3,  comma 5,  lettera d),  a  copertura  delle obbligazioni derivanti  dai  conferimento, da restituire al richiedente alla firma del  contratto  di  trasporto,  nonche'  la penale in caso di mancata sottoscrizione  del  contratto di trasporto, non superiore al 20% del massimo   corrispettivo   annuo   di   capacita'  richiesto,  ridotta proporzionalmente  in  caso di sottoscrizione di impegni di capacita' inferiori a quelli richiesti;
 d) le  garanzie  finanziarie  relative  alla  sottoscrizione  del contratto  di  trasporto,  nei  casi  di  cui  all'art.  4,  comma 2, costituite da:
 i) garanzia  bancaria  a  prima richiesta, per un ammontare non superiore  al  massimo  corrispettivo  annuo  di capacita' richiesto, calcolato  come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), da ridurre in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di trasporto  relativi alla capacita' esistente, a decorrere da un tempo non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto;
 ii)   garanzia   bancaria   a   prima   richiesta,   in  misura corrispondente  a  quella  prevista  per  i  contratti  di  trasporto relativi  alle  capacita'  esistenti,  a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio;
 2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del  contratto  e  la data di messa a disposizione della capacita' di trasporto  richiesta, indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di cui  all'art. 3, comma 5, lettera c), sia superiore a due anni, entro il  50%  ditale  periodo il richiedente puo' chiedere alle imprese di trasporto  interessate  la modifica o la risoluzione del contratto di trasporto.
 3.  Le  imprese  di  trasporto  interessate,  sulla base di criteri stabiliti  dall'Autorita',  determinano  l'entita'  della  penale  da applicare  nei casi di risoluzione del contratto di trasporto entro i tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente in modo proporzionale al  tempo  trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la data di risoluzione,  con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione di  Smc/g  di  capacita' richiesta, nel caso di risoluzione alla data del 50% del tempo indicato al comma 2.
 4.  L'Autorita'  determina  le  penali,  a  carico delle imprese di trasporto  interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa a  disposizione  della capacita' di trasporto di nuova realizzazione, non  dipendenti  da  cause  di forza maggiore, elencate nel Codice di rete delle stesse imprese.
 5.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto di trasporto in data successiva  al  termine  di  cui  al comma 2, le imprese di trasporto interessate,   sulla   base  dei  criteri  stabiliti  dall'Autorita', determinano   l'entita'   dell'importo   da  corrispondere  da  parte dell'utente,  in  analogia  a  quella  stabilita  per  i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacita' di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni transitorie per nuove infrastrutture gia' autorizzate
 1.  Per  le  infrastrutture per le quali il Ministero alla data del presente  decreto  ha  rilasciato  l'esenzione  di  cui  all'art.  1, comma 17,  della  legge  n.  239/2004, e per le quali sono gia' stati sottoscritti  contratti  di  allacciamento  alla  rete  di trasporto, l'impresa   maggiore  di  trasporto,  sentite  le  altre  imprese  di trasporto  interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3 limitatamente  ai  punti di entrata per i quali e' stato sottoscritto il   contratto   di   allacciamento,   e  con  tempi  ridotti,  anche contestualmente all'avvio della procedura di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
 2.  Nel corso della realizzazione delle capacita' richieste durante il  procedimento  di cui al comma 1, e' data priorita' alle richieste relative alle infrastrutture di cui allo stesso comma 1.
 3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e rigassificazione  relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto o rigassificazione di gas naturale.
 Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.
 Roma, 28 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
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