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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 11 aprile 2006 |  | Procedure  per  il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi  a  nuove  interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas  naturale  e  a  nuovi  terminali  di rigassificazione, e ai loro potenziamenti  e  per  il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);
 Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti  infrastrutture  del sistema del gas, ossia infrastrutture di  interconnessione  tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati   membri  dell'Unione  europea  (di  seguito  richiamati  come: «interconnettori»),  impianti  di  rigassificazione  di  gas naturale liquefatto  e  impianti  di  stoccaggio  possono  essere  oggetto, su richiesta,  di  una  deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20,   nonche'   dell'art.  25,  paragrafi 2,  3  e  4  a  determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;
 Viste  le  note  interpretative  relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
 Visto  l'art.  1,  comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito:  la  legge  n.  239/04),  che  stabilisce che le imprese che investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati  membri  dell'Unione  europea  e la rete di trasporto italiana, nella  realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale,  o  in  significativi  potenziamenti  delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della  concorrenza  e  di  nuove  fonti  di approvvigionamento di gas naturale,   possono   richiedere,   per   la   capacita'   di   nuova realizzazione,  un'esenzione  dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
 Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
 a) l'esenzione  e'  accordata,  caso  per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova   capacita',  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (di seguito:  il  Ministero),  previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione  di  nuovi  interconnettori, previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato;
 b) con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui  sopra,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni comunitarie in materia;
 Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che i  soggetti  che  investono,  direttamente  o  indirettamente,  nella realizzazione    di    nuove    infrastrutture    internazionali   di interconnessione  con  Stati  non appartenenti all'membri dell'Unione europea  ai  fini  dell'importazione  in Italia di gas naturale o nel potenziamento  delle  capacita'  di  trasporto  degli stessi gasdotti esistenti,  hanno  diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete   nazionale   dei   gasdotti,  all'allocazione  prioritaria  nel conferimento  della  corrispondente  nuova  capacita'  realizzata  in Italia  di  una  quota  delle  capacita'  di trasporto pari ad almeno l'ottanta  per cento delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero,  per  un  periodo  di  almeno  venti  anni,  in base alle modalita'  di  conferimento  e  alle  tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato dal Ministero, previo parere  dell'Autorita',  che  deve  essere  reso  entro il termine di trenta  giorni  dalla  richiesta,  trascorso il quale si intende reso positivamente;
 Vista  la  comunicazione  in  data  16 marzo 2005 della Commissione europea   relativa   alle   modalita'  di  notifica  delle  esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;
 Visto  il  Regolamento  n.  1775/2005  del Parlamento europeo e del Consiglio  del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
 Ritenuto  opportuno,  emanare  un  unico  decreto  ministeriale  in applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'art. 1, commi 17 e 18, dell'art. 1 della legge n. 239/2004, per quanto riguarda le procedure per  il  rilascio  dell'esenzione  o il riconoscimento del diritto di allocazione   prioritaria,   relativamente   alla   realizzazione  di interconnettori,  di  gasdotti  di  interconnessione  con  Stati  non appartenenti   all'membri  dell'Unione  europea  e  di  terminali  di rigassificazione,  o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo provvedimento:
 a) la   disciplina   relativa  ai  casi  di  nuovi  stoccaggi  in sotterraneo  di  gas  naturale  e  del  potenziamento degli stoccaggi esistenti;
 b) i  principi  e  le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei  gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della   legge   n.   239/04,   e   al   riconoscimento   del  diritto all'allocazione   prioritaria   nel   conferimento  di  capacita'  di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;
 c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 20, della legge n. 239/04, in base ai quali  l'Autorita'  definisce  le  procedure per l'assegnazione della residua  quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di  trasporto,  nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota  delle  nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18.
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce i principi e le modalita', ai sensi  dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di quanto  previsto  dalle  disposizioni  comunitarie in materia, per il rilascio  di  un'esenzione,  per la capacita' di nuova realizzazione, dalla  disciplina  che  prevede  il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture,   alle   imprese   che   investono,   direttamente  o indirettamente,  nella  realizzazione di un nuovo interconnettore tra le  reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea  e  la  rete  di  trasporto italiana o nella realizzazione in Italia  di  nuovi  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale liquefatto,  o  in  significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della  concorrenza  e  di  nuove  fonti  di approvvigionamento di gas naturale.
 2.  Il  presente  decreto  stabilisce  altresi'  i  principi  e  le modalita'  per  accordare  ai  soggetti che investono, direttamente o indirettamente,   nella  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  di interconnessione  internazionale  con  Stati  non  membri dell'Unione europea o in significativi potenziamenti delle capacita' degli stessi gasdotti  esistenti,  ai  fini  dell'importazione  in  Italia  di gas naturale,  il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della  corrispondente  nuova  capacita'  realizzata in Italia, di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle  nuove  capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo  di  almeno venti anni, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita'   di   presentazione   della   domanda   per   il  rilascio dell'esenzione  o  per  il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria.
 1. La domanda di esenzione e' presentata:
 a) nel  caso  dei terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
 b) nel  caso  di un interconnettore, dal soggetto che realizza il gasdotto  o,  in via subordinata, dagli importatori che dimostrino di finanziare  direttamente  o  indirettamente  il  gasdotto mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.
 2.  La  domanda  per  il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria,  nel  caso di gasdotti di interconnessione con Stati non membri  dell'Unione europea, e' di norma presentata dagli importatori che   dimostrino   di   finanziare   il   gasdotto   direttamente   o indirettamente mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.
 3.  La domanda e' inviata in bollo al Ministero, Direzione generale per  l'energia  e  le  risorse  minerarie,  corredata  della seguente documentazione,  sottoscritta  dal  legale rappresentante, di cui una copia in lingua inglese:
 a)  indicazione  della  quota della nuova capacita' e del periodo per  i  quali  e'  richiesta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria.  La  quota  puo'  essere  modulabile  nel  tempo,  fermo restando  quanto  stabilito  all'art.  1,  comma 17,  della  legge n. 239/04;
 b) descrizione del progetto dell'infrastruttura;
 c)  indicazione,  nei  casi  di  cui al comma 1, dei soggetti, se diversi  dal  soggetto  richiedente  l'esenzione,  che sottoscrivendo contratti   di   trasporto   o  rigassificazione  di  lungo  periodo, contribuiscono al finanziamento della nuova infrastruttura;
 d)  indicazione  dello  stato  degli  accordi  commerciali  e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto o di rigassificazione  relativamente  alla  quota  per  la quale si chiede l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria;
 e)  piano  economico  e  finanziario  per  la  realizzazione  del progetto,  evidenziando  gli  eventuali  rischi  di investimento e le modalita'  previste  per  sostenere  i  costi necessari, indicando le eventuali  agevolazioni  o  contributi  ottenuti,  richiesti o che si intende   richiedere,   e   con  la  valutazione  della  redditivita' dell'investimento tramite analisi di sensibilita';
 f)  capacita'  tecnica  e  finanziaria  dei  soggetti richiedenti l'esenzione  o  il  diritto  di  allocazione  prioritaria e di quelli preposti alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura;
 g)  modalita'  previste  per  l'approvvigionamento  del  gas, con indicazione delle nuove fonti o direttrici di approvvigionamento;
 h)   indicazione   degli  accordi  sottoscritti  o  in  corso  di negoziazione  con  i  Governi  interessati  o  con  i  gestori  delle infrastrutture   all'estero   esistenti  o  previste  necessarie  per consentire   l'approvvigionamento   di  gas  naturale  dal  luogo  di produzione;
 i)  nei casi di cui al comma 1, l'impegno ad avviare i lavori nei tempi  previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto  eventuali  motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede  amministrativa,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui il soggetto  richiedente  ne sia venuto a conoscenza, nonche' l'impegno, dopo   la   data   di   avvio  dei  lavori,  a  realizzare  la  nuova infrastruttura   nel   rispetto  dei  tempi  previsti  e  secondo  le condizioni  indicate  nella  descrizione  del  progetto  di  cui alla lettera b),   salvo   eventuali   varianti   o  proroghe  motivate  e preventivamente autorizzate;
 j)  nei casi di cui al comma 2, una dichiarazione, rilasciata dal soggetto   che   realizzera'  l'infrastruttura  di  interconnessione, relativa  all'impegno  ad  avviare  i  lavori  nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati  ritardi  entro  trenta giorni dalla data in cui il soggetto che  realizza l'opera ne sia venuto a conoscenza, nonche' all'impegno a  realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nel progetto preliminare di cui alla lettera b), salvo eventuali varianti;
 k) relazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni:
 (i)   l'investimento   deve  rafforzare  la  concorrenza  nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
 (ii)  il  livello  di  rischio  connesso  all'investimento deve essere  tale  che  l'investimento  non  verrebbe  effettuato senza la concessione di una esenzione;
 (iii)  l'infrastruttura  deve essere di proprieta' e gestita da una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della  forma  giuridica,  dai gestori di sistemi nei qualicui sistemi l'interconnettore   o   il   terminale   di   rigassificazione  sara' realizzato;
 (iv)  gli  oneri  devono  essere  a  carico  degli utenti delle infrastrutture  oggetto  di esenzione o dei soggetti che usufruiscono del diritto all'allocazione prioritaria;
 (v)  l'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria   non  deve  pregiudicare  la  concorrenza  o  l'efficace funzionamento   del   mercato   interno   del   gas   o  l'efficiente funzionamento   del   sistema  regolato  a  cui  l'infrastruttura  e' collegata;
 l) copia  delle  autorizzazioni  e  concessioni necessarie per la realizzazione   dell'infrastruttura   o  del  suo  potenziamento,  ad eccezione  del caso in cui per tali infrastrutture siano sottoscritti accordi  interministeriali o governativi con gli Stati interessati in relazione  alla  loro  realizzazione  e a supporto della richiesta di esenzione.
 4.  Nel  caso la domanda sia presentata da un soggetto importatore, la  documentazione  di  cui  alle lettere da b) a l), per la parte di pertinenza del soggetto che realizza l'infrastruttura, e' predisposta da   parte  di  quest'ultimo  ed  inserita  in  un  plico  sigillato, unitamente  ad  una  dichiarazione  del  legale rappresentante che ne attesta  la veridicita', ai fini della consegna al Ministero da parte del soggetto importatore all'atto della domanda.
 5.   Copia   della   domanda  e  della  documentazione  e'  inviata contestualmente all'Autorita'.
 6. Nei casi in cui la documentazione richiesta sia gia' in possesso dell'Amministrazione,  il  richiedente puo' fare riferimento ad essa, fatta   salva   la   presentazione   dei   relativi  aggiornamenti  o integrazioni  e  in  ogni  caso la presentazione della documentazione integrale in lingua inglese.
 |  |  |  | Art. 3. Descrizione del progetto dell'infrastruttura
 La  descrizione del progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) deve comprendere:
 a) localizzazione  dell'infrastruttura,  anche  in  relazione  al mercato   italiano   ed   europeo  del  gas  naturale  e  alle  altre infrastrutture esistenti o previste;
 b) descrizione    delle   ulteriori   infrastrutture   all'estero esistenti  o  previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione;
 c) descrizione    delle   opere   connesse   sul   territorio   a giurisdizione  italiana,  a  monte  del  punto  di entrata della rete nazionale dei gasdotti;
 d) descrizione dell'infrastruttura e relative prestazioni;
 e) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto;
 f) indicazione  della  capacita' marginale realizzabile, anche in fasi   successive,   con   stima   dei  relativi  costi  e  tempi  di realizzazione,   specificando   gli   eventuali  vincoli  tecnici  ed economici   per   la   sua   realizzazione,   anche   relativi   alle infrastrutture in territorio estero di cui alla lettera b).
 |  |  |  | Art. 4. Capacita' tecniche e finanziarie
 1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, i soggetti richiedenti l'esenzione   o   il   riconoscimento   del  diritto  all'allocazione prioritaria  e,  se  diversi  da  questi,  i  soggetti che realizzano l'infrastruttura   o  il  suo  potenziamento,  devono  fornire  copia autentica   dello   statuto   e   dell'atto  costitutivo  e  relativo certificato  camerale,  se  avente  sede  in Italia, o statuto e atto costitutivo   in   traduzione   giurata,   e   specifica  dei  legali rappresentanti  e  relative deleghe, nel caso di societa' aventi sede all'estero.
 2.  Dall'oggetto  sociale della societa' deve risultare il rispetto di  quanto  stabilito  all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Inoltre  deve  essere  fornita  la  struttura organizzativa, l'elenco delle  competenze  disponibili  anche  in  termini  di risorse umane, nonche'  l'elenco  delle  attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso  di  societa'  di  piu'  recente  costituzione,  potranno essere forniti  elementi  relativi  alla struttura societaria delle societa' controllanti o del gruppo societario d'appartenenza.
 3.  Nei  casi  in  cui  i  richiedenti intendano, anche ai fini del rispetto   delle   disposizioni   di  cui  all'art.  21  del  decreto legislativo  n.  164/00  e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13,  15  e  22  della  direttiva  2003/55/CE, costituire una apposita societa'  separata  per  la  gestione  dell'infrastruttura oggetto di esenzione,  possono darne indicazionere tale soggetto nella richiesta dell'esenzione,   specificando   modalita'   e   tempi   per  la  sua costituzione. La validita' dell'esenzione e' in tale caso subordinata alla  costituzione della suddetta societa' entro un termine stabilito dal Ministero all'atto del rilascio dell'esenzione stessa, che dovra' comunque avvenire prima del rilascio dell'esenzione stessa.
 4.  Per  quanto  riguarda  le  capacita'  finanziarie,  deve essere presentata  dai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione, tra cui  copia  dei  bilanci  degli  ultimi tre anni, dalla quale risulti l'effettiva  capacita'  del  richiedente di condurre l'iniziativa. In caso  contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo  di  impegni  formali  assunti da altre societa' controllanti o collegate  con  la  societa'  richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilita' da parte di una primaria banca in relazione all'impegno finanziario del progetto.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita'  e  termini  di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria
 1.  Il  Ministero,  valutata  preliminarmente  la completezza della domanda  e  la  sussistenza  dei requisiti richie-sti, provvede entro trenta  giorni  a  richiedere  il  parere in merito alla quota e alla durata  dell'esenzione,  o  del  diritto  all'allocazione prioritaria richiesti,   all'Autorita',  che  si  esprime  entro  trenta  giorni, trascorsi  i  quali  il  parere  si intende espresso positivamente. I termini  di  cui  sopra  possono  essere  sospesi  nel  caso  risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.
 2.  La  valutazione  dell'entita'  della  quota da esentare o della quota  relativa  al  diritto  di allocazione prioritaria, nonche' del relativo  periodo, e' effettuata tenendo conto della relazione di cui all'art.  2,  comma 3,  lettera  k),  nonche'  del  piano economico e finanziario    dell'investimento,    della    redditivita'   prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilita'.
 3.  Nel  caso  di  richiesta  di  esenzione,  entro  trenta  giorni dall'acquisizione  del  parere dell'Autorita', il Ministero, ai sensi dell'art.  22,  comma 4,  della  direttiva  2003/55/CE, notifica alla Commissione  europea  la eventuale decisione di concedere l'esenzione richiesta,  allegando  la  relativa  documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di una  richiesta  da  parte  della  Commissione europea di modificare o ritirare  la  decisione  di concessione dell'esenzione entro due mesi dal  ricevimento  della  notifica, estendibili a tre mesi nel caso di richiesta  di  informazioni  supplementari,  l'esenzione  si  intende definitivamente concessa.
 4.   Nel  caso  di  interconnettori  i  tempi  di  conclusione  per l'istruttoria   della   richiesta  di  esenzione  sono  sospesi  fino all'acquisizione  dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o con l'Autorita' di regolazione dello stesso Stato.
 5.  Nel  caso  di  infrastrutture di interconnessione con Stati non membri  dell'Unione  europea,  ai  sensi  dell'art.  30  della  legge 12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria della   richiesta   di  riconoscimento  del  diritto  all'allocazione prioritario  sono  sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli altri  Stati  interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla base  di  provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di pubblicazione del presente decreto.
 6.  Nel  caso  di  richiesta di diritto di allocazione prioritaria, entro  trenta  giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il Ministero  comunica  la  propria decisione in merito alla concessione del diritto di allocazione prioritaria.
 7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge   n.   239/04,   all'atto   della   concessione  dell'esenzione determinata  in  base ai criteri di cui al comma 2, il Ministero puo' richiedere,  all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base  ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al soggetto che realizza l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine stabilito dal Ministero  stesso alla realizzazione della capacita' marginale di cui all'art.  3,  comma 1,  lettera f),  da  destinare  a  terzi  secondo modalita' stabilite dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 6. Inadempienze e revoche
 1.  La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione  prioritaria  possono  essere  revocati  in  caso  di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui l'infrastruttura  cui  si  riferisce  l'esenzione  o  il  diritto  di allocazione prioritaria venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato.
 2.  La  revoca  costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per  un  periodo  di  cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di allocazione   prioritaria   agli  stessi  soggetti  o  e  a  societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonche'  costituisce  motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.
 3.  Nel caso la capacita' oggetto di esenzione non sia pienamente e costantemente  utilizzata  per  cause  dipendenti  dalla volonta' dei soggetti  che,  sottoscrivendo  contratti  di  lungo  termine,  hanno contribuito  direttamente  o  indirettamente  al  finanziamento della nuova  infrastruttura,  i  soggetti  che  gestiscono l'infrastruttura oggetto  di  esenzione  riattribuiscono  a  terzi  la  capacita' loro assegnata  e  non  utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri di   cui   all'art.   2,  comma 3,  lettera  k),  dandone  preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorita'.
 4. Nel   caso  la  capacita'  oggetto  di  diritto  di  allocazione prioritaria,  non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti  dalla volonta' dei soggetti ai quali e' stato concesso il diritto all'allocazione prioritaria, la capacita' loro assegnata puo' essere  attribuita  a  terzi,  anche per periodi pluriennali, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' che tengano conto sia del periodo, sia della quota di mancato utilizzo.
 5. Nell'applicazione  dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di avviamento  dell'esercizio  dell'infrastruttura e sono fatte salve le flessibilita'  previste nei relativi contratti di approvvigionamento, purche'  la capacita' non utilizzata sia resa disponibile a terzi, in accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.
 6.  Ai  fini  della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5 l'impresa   maggiore   di   trasporto   trasmette   al   Ministero  e all'Autorita',  entro  il  mese  di febbraio  di  ogni  anno,  i dati relativi ai volumi di gas effettivamente immessi nei punti di entrata della  rete  nazionale  dei gasdotti in relazione alle esenzioni o ai diritti di allocazione prioritaria accordati.
 7.  Nel  caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art. 5,  comma 7,  il  Ministero puo' revocare l'esenzione concessa fino a una quota pari alla capacita' marginale non realizzata.
 8.  I  soggetti  che  realizzano una infrastruttura per la quale e' stata concessa una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria, sono  tenuti a comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorita' lo stato di avanzamento del progetto dell'infrastruttura interessata, nonche' ogni scostamento significativo dei suoi parametri economici e finanziari.
 |  |  |  | Art. 7. Variazioni   dei  soggetti  titolari  dell'esenzione  o  del  diritto all'allocazione prioritaria
 1.  Qualora  nel  corso  della realizzazione delle infrastrutture o delle  attivita'  oggetto dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria  si  verifichino  variazioni, anche parziali, relative ai soggetti  preposti  alla  realizzazione  delle nuove infrastrutture o all'importazione  del  gas  naturale,  titolari  dell'esenzione o del diritto  all'allocazione  prioritaria, o relative alle condizioni che hanno  dato diritto all'esenzione o all'allocazione prioritaria, deve essere   presentata   al   Ministero  apposita  domanda  di  conferma relativamente  all'esenzione  o al diritto di allocazione prioritaria concessi.
 2.  Il  Ministero  si  esprime sulla domanda di conferma secondo le modalita' di cui all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 8. Cessioni di capacita'
 1.  I  soggetti  importatori che utilizzano le capacita' oggetto di esenzione  o  di  diritto di allocazione prioritaria possono cedere o scambiare   tali   capacita'   con   altri   soggetti  a  seguito  di autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero, e purche' tale cessione o scambio  sia  rispondente  ai  criteri  di  cui  all'art. 2, comma 3, lettera k).
 2.  Non  sono  soggette  all'autorizzazione  di  cui  al comma 1 le cessioni  di  capacita'  spot  di  tipo  non  sistematico finalizzate all'utilizzo  ottimale  dell'infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto  di allocazione prioritaria. Di esse e' data comunicazione al Ministero  e  all'Autorita'  entro una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo  di  cessione,  indicando  i  dati  relativi al soggetto subentrante e alle capacita' cedute.
 |  |  |  | Art. 9. Potenziamento delle infrastrutture esistenti
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano nel caso di significativi  potenziamenti  delle  capacita'  delle  infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 239/04.
 Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel  sito  Internet  del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.
 Roma, 11 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
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