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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DELL' AQUILA |  | DECRETO RETTORALE 26 aprile 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
 Vista   la   legge  9 maggio  1989,  n.  168,  in  particolare  gli articoli 6, 7 e 16;
 Visto  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  proposta  di  modifica  di  statuto approvata dal Senato accademico  nella  seduta  del  9 dicembre  2005  e  dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2005;
 Vista  la  nota prot. 817 del 28 febbraio 2006 del MIUR - Direzione generale  per  l'Universita'  -  Ufficio  I,  con  la  quale e' stato trasmesso  il  decreto  del  Direttore  della  Direzione generale per l'Universita', con cui sono stati formulati rilievi su tale proposta;
 Vista  la  nota prot. n. 760 dell'8 marzo 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio II;
 Viste  le  delibere  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di amministrazione  del  29 marzo 2006 con le quali sono state approvate integrazioni e correzioni in accoglimento dei rilievi del MIUR;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo   statuto   dell'Universita'   degli   studi  dell'Aquila  viene riformulato come segue:
 Titolo I
 PRINCIPI FONDAMENTALI
 Art. 1.
 Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila
 1.  L'Universita'  degli  studi  dell'Aquila, di seguito denominata Universita',  e'  un'istituzione  pubblica,  sede primaria di ricerca scientifica,  di  istruzione  superiore e formazione. Ha personalita' giuridica  e  piena  capacita'  di  diritto  pubblico  e  privato. Ha carattere   pluralistico   e   indipendente   da   ogni  orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
 2.  L'Universita', secondo le norme della Costituzione e nei limiti di  legge,  gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile.  L'Universita'  provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
 3. Lo stemma dell'Universita' raffigura un'aquila coronata nera, in campo  d'oro,  ad  ali  aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono  tre  ruscelli  su  cui  e'  scritto:  «Jus»,  «Litterae», «Scientiae».   Un   festone   attraversa  il  campo  con  la  scritta «Renovabitur ut Aquilae juventus tua».
 Art. 2.
 Scopi dell'Universita'
 1.  L'Universita'  garantisce  e  promuove  la  libera attivita' di ricerca  dei  propri  docenti,  assicura la pubblicita' dei risultati scientifici  e  il  libero  confronto  delle  idee,  per  lo sviluppo culturale  e  scientifico della comunita' nazionale e internazionale. L'Universita'  riconosce  come  proprio  compito  primario la ricerca scientifica   e   l'istruzione   superiore   ritenendo   fondamentale l'inscindibilita' fra attivita' di ricerca e attivita' didattica.
 2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualita' dell'istruzione e ad  una  formazione  adeguata all'inserimento sociale e professionale degli  stessi. A tale scopo l'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire   la   qualita'  e  l'efficienza  della  ricerca  e  della didattica,   anche   favorendo  la  cooperazione  sia  nazionale  che internazionale.
 3.  L'Universita'  cura  l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza attivita' di tutorato e attivita' destinate a favorire  l'inserimento  dei  laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative  degli  studenti e del personale,  anche  autogestite,  stipulando  convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e  cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A tal  fine  l'Universita'  sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante molteplici  forme  ed  iniziative  per  contribuire  a  migliorare la condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza  di  opportunita'. Organizza infine attivita' di supporto all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.
 4. L'Universita' favorisce e promuove forme di collaborazione volte a  favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la  circolazione  del  sapere  e  lo  scambio  di docenti, studenti e personale  tecnico  ed  amministrativo  a  livello  sia nazionale che internazionale.  Favorisce  i rapporti con le istituzioni pubbliche e private,  con  le  imprese  e  le  forze  produttive,  allo  scopo di diffondere,  valorizzare,  verificare  e promuovere i risultati della ricerca scientifica.».
 5. L'Universita' opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento  e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui opera  mediante  apposite  iniziative  volte  alla  realizzazione  di progetti  a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario,   ed   anche   mediante   la   realizzazione   e  la partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.
 Art. 3.
 Principi di azione dell'Universita'
 1.  L'Universita',  nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai progressi  tecnologici,  ai  mutamenti  sociali  e  alle  istanze del territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale scopo.  Le  attivita'  didattiche,  comprese  quelle  tutoriali, sono finalizzate  al  soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione  dello  studente.  L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione    universitaria   previsti   dalle   normative   vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato.   L'organizzazione   delle   prestazioni  didattiche  e' riservata all'autonomia delle facolta'.
 2.  L'organizzazione  e  lo  svolgimento dell'attivita' scientifica avvengono  nel  rispetto  della  liberta' di ricerca dei professori e ricercatori,  dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Universita' cura  che  i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale  e  industriale e dei diritti connessi si concilino con il   principio   della   pubblicita'   dei  risultati  della  ricerca scientifica.
 3.  L'Universita'  assicura, nelle forme previste dallo statuto, la partecipazione  di  tutte  le  sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce  forme  specifiche  di  garanzia dei diritti. L'Universita' garantisce il rispetto dei principi di pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.
 4.   L'Universita'  realizza  i  propri  scopi  con  l'apporto  del personale  tecnico-amministrativo  di  cui valorizza le funzioni e le professionalita'   anche  attraverso  le  riforme  organizzative  dei processi  gestionali,  didattici  e  di  ricerca. L'Universita', allo scopo  di valorizzarne la professionalita', cura l'aggiornamento e la formazione   del  personale  tecnico-amministrativo  e  riconosce  le rappresentanze    sindacali    dei    dipendenti,   che   partecipano all'organizzazione  del  lavoro  nelle  forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Universita' promuove   un   sistema   di   relazioni  sindacali  stabile  per  il perseguimento  delle finalita' dell'Ateneo nel rispetto della legge e della  contrattazione  collettiva  nazionale.  L'Universita' promuove l'organizzazione   di  attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative autogestite dal personale.
 5.  L'Universita' assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli  atti  e  il  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione  delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati  sui  principi  di imparzialita', di responsabilita', di buon andamento e di efficacia, efficienza ed economicita'.
 Art. 4.
 Corsi e titoli
 1. L'Universita' rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le modalita'  indicate  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche' attestati  relativi  alle  ulteriori  attivita'  di  aggiornamento  e formazione da essa organizzate o svolte.
 2.  L'ordinamento  degli  studi  e'  disciplinato  dal  regolamento didattico di Ateneo.
 Art. 5.
 Organizzazione dell'Universita'
 1.  L'organizzazione  dell'Universita'  si  ispira  ai  principi di responsabilita',  di  sussidiarieta'  e  di  decentramento,  di  buon andamento  e imparzialita' e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
 2. Sono preposti all'attivita' di indirizzo e controllo:
 a) il rettore;
 b) il senato accademico;
 c) il consiglio di amministrazione.
 3.  All'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sulla  gestione contabile  e  finanziaria  e'  preposto  il Collegio dei revisori dei conti.  La  valutazione  della attivita' dell'Universita' e' funzione del Nucleo di valutazione.
 4. Sono organi consultivi e di proposta:
 a) il collegio dei direttori di dipartimento;
 b) la commissione didattica di Ateneo;
 c) il consiglio studentesco;
 d) la consulta del personale tecnico-amministrativo.
 5. Sono organi di garanzia:
 a) il garante degli studenti;
 b) il comitato per le pari opportunita';
 c) la commissione etica di Ateneo.
 6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai  dirigenti,  che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri  responsabili  delle  strutture  dell'Universita'. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate secondo il principio di   responsabilita'  e  di  sussidiarieta'  in  modo  da  assicurare l'economicita',  la  rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
 7. L'Universita' si articola in:
 a) facolta';
 b) dipartimenti;
 c) centri di ricerca;
 d) centri di servizio;
 e) sistema bibliotecario di Ateneo;
 f) poli amministrativi.
 Art. 6.
 Partecipazione dell'Universita' in altri enti
 1.   L'Universita'   persegue   i   propri  fini  anche  attraverso convenzioni  e  forme  associative,  consorzi  e  societa', con altri soggetti  pubblici  e  privati, italiani e stranieri per attivita' in Italia   e  all'estero,  sempre  nel  rispetto  del  principio  della pubblicita'  dei  risultati  scientifici,  dei  criteri di protezione della proprieta' intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'Universita'.
 2.  La  partecipazione dell'Universita' a societa' o ad altre forme associative,  di  diritto  privato  e  di  diritto  pubblico,  per lo svolgimento  di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, e' deliberata,  per  quanto  di  rispettiva competenza, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
 3.  La  partecipazione  dell'Universita' e' comunque subordinata ai seguenti presupposti:
 a) disponibilita'    di    adeguate    risorse   finanziarie   ed organizzative;
 b) destinazione  della  quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
 c) espressa   previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
 d) preferibilmente previsione della partecipazione dell'Ateneo al capitale  sociale senza quota onerosa e comunque espressa limitazione del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
 e) contenimento  della  quota  parte  delle  risorse  annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.
 4.  La  partecipazione  dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto dei principi enunciati  al  comma precedente e con oneri a carico del comodatario. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso  il prestigio dell'Ateneo, e' autorizzata dal senato accademico. L'Universita' puo' inoltre partecipare, con il proprio personale e le proprie  strutture,  ad  iniziative  e  programmi  di  ricerca  e  ad attivita'  di  consulenza,  trasferimento tecnologico, formazione del personale  e  ad  ulteriori  iniziative  ritenute conformi agli scopi dell'Universita'  in  collaborazione  e  per conto di enti ed imprese locali,   nazionali,  internazionali  ed  estere.  A  tal  fine  puo' stipulare   apposite   convenzioni   che   possono   prevedere  anche l'attivazione   di  contratti  di  lavoro  a  termine  per  personale ricercatore   e   tecnico-amministrativo.  Nell'ambito  di  specifici accordi di collaborazione e delle proprie attivita' istituzionali, e' possibile  consentire,  per  periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.
 5.  Le  forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate,  nelle  modalita'  di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione  e dal senato accademico. Il direttore amministrativo cura  e  aggiorna  l'elenco  degli  organismi  pubblici o privati cui l'Universita'  partecipa,  cosi'  come  dei  rappresentanti da questa designati.
 6.  L'UAQ  prevede  che  una  quota degli eventuali utili derivanti dalle  attivita' indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione  ed  al  sostegno  di  ricerche  di  base  di  particolare rilevanza,  con  modalita'  fissate  dal  regolamento  di Ateneo e su parere del senato accademico.
 Art. 7.
 La Fondazione dell'Universita'
 1.  L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, istituisce la  Fondazione  dell'Universita' dell'Aquila avente lo scopo di porre in  essere,  secondo  forme  del diritto privato e nel rispetto delle norme  vigenti,  attivita'  strumentali  alla didattica, alla ricerca scientifica  e  agli  scopi  dell'Ateneo. L'Universita' assicura alla Fondazione  l'essenziale  dotazione  strumentale  e  di risorse anche finanziarie necessarie per il funzionamento della stessa.
 2. I rapporti tra la Fondazione e l'Universita' e le norme generali di  funzionamento  della  Fondazione sono regolati dall'Universita' e recepite  nell'atto  costitutivo  e  dallo  statuto  della Fondazione universitaria.
 Art. 8.
 L'Azienda universitaria ospedaliera
 1.   L'Azienda  universitaria  ospedaliera,  dotata  dell'autonomia riconosciuta  dalla legge, organizza e gestisce attivita' sanitaria e socio-sanitaria  in stretta connessione con le attivita' didattiche e scientifiche della facolta' di medicina e chirurgia.
 2.   L'assetto   organizzativo   e   gestionale   dell'Azienda   e' disciplinato,  in  conformita'  con  la  vigente legislazione e con i principi dello statuto, da apposito regolamento.
 3.  Per  il  conseguimento  delle  proprie  finalita'  didattiche e scientifiche  la  facolta'  di  medicina e chirurgia svolge attivita' sanitaria-assistenziale   secondo   quanto   previsto  dalla  vigente legislazione e in convenzione con enti pubblici e privati.
 Titolo II
 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITA'
 Capo I
 Organi di indirizzo, di governo e di controllo
 Sezione I
 Rettore
 Art. 9.
 Funzioni del rettore
 1.  Il  rettore  rappresenta  l'Universita'.  E'  organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi  espressi  dal senato accademico e delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. In particolare il rettore:
 a) e' il rappresentante legale dell'Ateneo;
 b) convoca  e  presiede  il  senato  accademico e il Consiglio di amministrazione    coordinandone    l'attivita'    e   sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 c) nomina e revoca il direttore amministrativo, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
 d) sottopone  al  consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,  sia  il  progetto di bilancio di previsione che il conto consuntivo;
 e) controlla  l'efficiente  funzionamento  dell'Universita' ed il rispetto dei principi di azione della stessa;
 f) esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti del personale dell'Ateneo,   nei   limiti  di  legge,  fatte  salve  le  competenze attribuite in materia al direttore amministrativo;
 g) stipula  convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;
 h) emana  lo  statuto  e  i  regolamenti  dell'Universita'  e  le relative modifiche;
 i) vigila  sul  buon  andamento  della ricerca e della didattica, sull'imparzialita'  e  sul buon andamento dell'azione amministrativa; ha  potere  di  annullamento, per ragioni di legittimita', degli atti degli organi e delle strutture dell'Universita';
 l) presenta  all'inizio  di  ogni  anno  accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
 m) esercita  ogni  altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge,  dall'ordinamento  generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 n) convoca  annualmente  una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere  e  verificare  lo  stato  di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'Universita'
 2.  Puo'  avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza del  direttore  amministrativo  e  dei  dirigenti, in caso di grave e ripetuta  inosservanza  da  parte  di questi delle direttive generali impartite  dal  senato accademico e dal consiglio di amministrazione. In  casi  di  necessita'  e urgenza il rettore puo' adottare sotto la propria   responsabilita'  provvedimenti  di  competenza  del  senato accademico e del consiglio di amministrazione chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
 3.  La  carica di rettore e' incompatibile con quella di preside di facolta',  di  direttore di dipartimento e di centro di ricerca e con la posizione di professore e tempo definito.
 Art. 10.
 Elezione del rettore
 1.  Il  rettore  e'  eletto  fra i professori di ruolo ordinari che abbiano  optato  per  il  tempo  pieno.  Dura  in carica quattro anni accademici  ed  e'  consecutivamente  rieleggibile una sola volta. In caso  di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del rettore, limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,  sono  esercitate  dal prorettore vicario.
 2. L'elettorato attivo spetta:
 a) a  tutti i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;
 b) ai  membri  del consiglio studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facolta', nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
 c) al   personale   tecnico-amministrativo  che  complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.
 3. Il decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del  rettore  nel  periodo  compreso  fra  il  nono e il settimo mese antecedenti  la scadenza del mandato del rettore in carica e ne fissa lo  svolgimento  non  prima  di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 15 giugno. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa  lo  svolgimento  non  prima  di  quaranta e non oltre sessanta giorni  dalla  indizione.  In  caso  di  assenza o di impedimento del decano,  l'elezione  e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
 4.  Il  rettore,  nella  prima  votazione,  e' eletto a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto. Nella seconda votazione e' eletto a maggioranza  assoluta  dei  votanti  purche' partecipi alla votazione almeno il 70% degli aventi diritto. Nella terza votazione e' eletto a maggioranza  assoluta  dei  votanti  purche' partecipi alla votazione almeno  la  meta'  piu'  uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione  si  procede  al  ballottaggio fra i due candidati che nella terza  votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di  parita'  risulta  eletto  il candidato con maggiore anzianita' di ruolo  o,  in  caso  di  ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
 5.  Il  rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita' ed e'  nominato  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel  caso  di  anticipata  cessazione  dalla  carica  del  precedente rettore,   il   rettore   eletto   entra  in  carica  all'atto  della proclamazione  e  vi  rimane,  oltre  che  per  la  frazione  di anno accademico  in  corso,  per  il quadriennio accademico successivo. Al rettore  spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
 Art. 11.
 Prorettore vicario e prorettori delegati
 1.  Il  rettore  nomina  tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno  dell'Universita' un prorettore vicario che, in caso di assenza o  impedimento  del  rettore,  adotta  i  provvedimenti  di ordinaria amministrazione.  Il  prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che  gli  sono  delegate  dal  rettore  anche  con  potere  di firma; partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle  sedute  del consiglio di amministrazione  e  del  senato  accademico.  La carica di prorettore vicario  e'  incompatibile  con  quella  di  preside, di direttore di dipartimento  e  di  centro  di  ricerca.  Al  prorettore  spetta una indennita'  di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
 2.   Il   rettore   puo'   nominare,  tra  i  professori  di  ruolo dell'Universita',  prorettori  delegati,  cui  attribuisce  compiti e ambiti  di  competenza,  i  quali  possono essere delegati anche alla firma  di specifici atti e che rispondono direttamente al rettore del loro  operato.  Su  argomenti  relativi  agli  ambiti di competenza i delegati,   su   proposta   del  rettore,  possono  far  parte  delle commissioni  istruttorie  degli  organi  dell'Universita'  e  possono essere  invitati  a  partecipare,  senza diritto di voto, a specifici punti  all'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione.  Ai  prorettori  delegati puo' essere assegnata  una  indennita'  di  carica  determinata,  su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
 Sezione II
 Senato accademico
 Art. 12.
 Composizione del senato accademico
 1. Il senato accademico e' composto da:
 a) il rettore, che lo presiede;
 b) i presidi di facolta';
 c) il presidente del collegio dei direttori di dipartimento;
 d) un numero di direttori di dipartimento, inferiore di un'unita' a  quello  dei  presidi  di  facolta',  designati  per un biennio dal collegio   dei   direttori   di   dipartimento  assicurando  adeguata rappresentanza   ai   diversi  settori  scientifico-disciplinari;  il collegio  dei direttori provvede immediatamente alla sostituzione del direttore  di dipartimento designato che abbia perduto tale qualita'; con l'elezione del rettore si procede comunque a nuove designazioni;
 e) due  professori di seconda fascia a tempo pieno rappresentanti dei  professori  di  seconda  fascia  dell'Ateneo  e  due ricercatori confermati  a  tempo  pieno  rappresentanti di tutti i ricercatori di ruolo  dell'Ateneo.  Il mandato, di durata quadriennale e coincidente con  quello  del  rettore,  e'  rinnovabile consecutivamente una sola volta  ed  e'  incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione;
 f) due   rappresentanti   del   personale  tecnico-amministrativo eletti,  secondo  le  modalita'  dettate  dal regolamento generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto; tale  mandato,  di  durata  quadriennale e coincidente con quello del rettore,  e'  rinnovabile  consecutivamente  una  sola  volta  ed  e' incompatibile   con   la   carica   di   membro   del   consiglio  di amministrazione   e  di  componente  delle  rappresentanze  sindacali unitarie;
 g) il  presidente  del  consiglio  studentesco  e  ulteriori  due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalita' dettate dal regolamento  generale  di  Ateneo  ed il cui mandato, rinnovabile una sola  volta  consecutivamente,  ha  durata  biennale;  la  carica  di senatore  accademico  non  e'  compatibile  con  quella di membro del consiglio   di   amministrazione.  In  ogni  caso  la  rappresentanza studentesca  non  puo' essere inferiore al 15% degli altri membri del consesso.
 2.   Le   rappresentanze   di   cui   alle   lettere e)  ed f)  del comma precedente  partecipano  a  tutte  le  discussioni del senato e hanno  diritto  di voto sulle materie di cui all'art. 13 del presente statuto,  ad  eccezione  di  quelle  di cui alla lettera g) del primo comma di  tale articolo e di quelle che affrontino questioni relative alle   persone   dei   docenti   e  comunque  implicanti  valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli docenti o delle strutture.
 3.  Partecipano alle riunioni del senato, senza diritto di voto, il prorettore   e   il  direttore  amministrativo  che  svolge  funzioni consultive  e  di  segretario.  Il senato accademico e' convocato dal rettore  almeno  una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri dello stesso.
 4.  Il  senato  accademico  dura  in carica quattro anni accademici coincidenti  con  quelli  del  mandato  del  rettore.  Il regolamento generale  di  Ateneo  fissa le norme per l'elezione dei membri di cui alle lettere e) f) e g) del primo comma del presente articolo.
 Art. 13.
 Funzioni del senato accademico
 1.  Il  senato  accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Svolge funzioni  normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo  delle  attivita'  didattiche  e di ricerca dell'Ateneo. In particolare:
 a) elabora  e  approva  i piani annuali e pluriennali di sviluppo dell'Ateneo,  determinando  le  priorita'  nella  destinazione  delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;
 b) esprime parere sul bilancio di previsione del-l'Ateneo;
 c) approva  lo  statuto  ed i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, salvo che non sia diversamente disposto;
 d) delibera  sull'offerta  didattica  dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle  tasse  e  dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa  a  garantire  il  diritto  allo  studio  sentito il consiglio studentesco,   il  consiglio  di  amministrazione  ed  il  nucleo  di valutazione;
 e) sentito   il  consiglio  di  amministrazione,  delibera  sulla costituzione,   modificazione   e   disattivazione   delle  strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
 f) sentito  il  consiglio  di amministrazione, istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra  struttura  operativa  dell'Ateneo,  esercitando  un  controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
 g) assegna i docenti alle facolta' e delibera la destinazione dei posti  del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facolta' e delle disponibilita' finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;
 h) definisce  i  criteri  di destinazione delle risorse in merito all'organico del personale tecnico e amministrativo;
 i) delibera   le   afferenze   di  professori  e  ricercatori  ai dipartimenti;
 l) sulla  base  dei  rapporti del nucleo di valutazione, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
 m) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
 n) approva  le  convenzioni-tipo  e  i  contratti-tipo con enti e istituzioni  esterni  attinenti all'organizzazione e al funzionamento della  didattica  e  della  ricerca;  approva  le  convenzioni  ed  i contratti dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;
 o) esprime  parere  sui  nominativi  proposti  dal  consiglio  di amministrazione  quali  membri  del collegio dei revisori dei conti e designa gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza,   esprime   parere   sulle   nomine   del   rettore   dei rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati;
 p) determina  gli  organi  e  le  strutture  ai  cui  titolari  o componenti   puo'  essere  assegnata  un'indennita'  di  carica,  ivi compresi  l'indennita'  di  carica  del  rettore e dei delegati dello stesso,    gli   emolumenti   dei   componenti   del   consiglio   di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
 q) approva  i  piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i criteri di  destinazione  degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative;
 r) adotta  ogni altro atto previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita';
 s) delibera sulla carta dei diritti degli studenti, previo parere positivo del consiglio studentesco.
 2. Durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
 Sezione III
 Consiglio di amministrazione
 Art. 14.
 Composizione del consiglio di amministrazione
 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) il rettore, che lo presiede;
 b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;
 c) il   direttore   amministrativo,   avente  anche  funzioni  di segretario verbalizzante;
 d) due professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno;
 e) due  professori  di ruolo di seconda fascia confermati a tempo pieno;
 f) due ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno;
 g) cinque   rappresentanti  degli  studenti,  eletti  secondo  le modalita' previste nel regolamento di Ateneo, di cui uno eletto tra i dottorandi  e  gli  specializzandi;  tale carica e' incompatibile con quella di membro del senato accademico e di consiglio di facolta';
 h) un rappresentante del Governo designato dal M.I.U.R;
 i) due esperti designati dal senato accademico;
 l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
 2.  Gli  esperti non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Universita',  ne' possono avere avuto rapporti di collaborazione anche  professionale  con l'Universita'; devono essere scelti secondo criteri  di  professionalita' e competenza e godere di una esperienza di  almeno  un  triennio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo  presso  societa'  ed  enti  del settore pubblico o privato ovvero  di  funzioni  dirigenziali  di pari durata in amministrazioni pubbliche  o  private. Le norme per l'elezione dei membri di cui alle lettere   d), e), f), g)   ed l)   del   comma precedente,   comunque rieleggibili  consecutivamente  una  sola  volta,  sono  dettate  dal regolamento generale di Ateneo.
 3.  La  carica  di  membro  del  consiglio  di  amministrazione  e' incompatibile  con  quella  di  preside  di facolta', di direttore di dipartimento  e,  per i membri di cui alle lettere d), e), f), g), i) ed l) del primo comma, con la carica di membro del senato accademico.
 4.  Il  Consiglio  di  amministrazione  dura in carica quattro anni accademici  ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica  due  anni. E' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi  o  quando  ne  faccia  richiesta almeno un terzo dei componenti dello  stesso.  Le  procedure  di convocazione e di funzionamento del consiglio  di  ammistrazione  sono  determinate  dal  «Regolamento di funzionamento   del   consiglio   di   amministrazione»  approvato  a maggioranza  assoluta dei membri dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.
 Art. 15.
 Funzioni del consiglio di amministrazione
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  organo di gestione e di controllo  dell'attivita'  amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
 2. Il consiglio di amministrazione delibera:
 a) il  bilancio  di  previsione,  le  variazioni al medesimo e il conto consuntivo previo parere del senato accademico;
 b) il  regolamento  di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico;
 c) il  regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento amministrativo  e  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i regolamenti disciplinanti materie di competenza del consiglio;
 d) gli  atti  di  attuazione  dei  programmi  edilizi dell'Ateneo approvati dal senato accademico; gli atti di assegnazione degli spazi e  delle  risorse  edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo in conformita' ai criteri e alle direttive approvati  dal  senato  accademico  e alle specifiche destinazioni da questi deliberate;
 e) i  provvedimenti  relativi  all'ammontare  delle  tasse  e dei contributi  a carico degli studenti, sentito il consiglio studentesco e nel rispetto dei principi fissati dal senato accademico;
 f) sulla  base delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico,   l'organico   di   Ateneo   del   personale   tecnico  e amministrativo e la distribuzione dello stesso;
 g) le  modalita'  di collaborazione degli studenti alle attivita' di  servizio, conformemente alle priorita' e ai criteri stabiliti dal senato accademico;
 h) sulla  copertura  finanziaria  delle  iniziative  e  attivita' approvate  dal  senato accademico e, sulla base delle priorita' e dei criteri  stabiliti  dal  senato  accademico,  sull'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
 i) su   proposta   del   senato   accademico,  l'ammontare  delle indennita'  di  carica del rettore e dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera p);
 l) ogni  altro  atto  rientrante  nelle  competenze attribuitegli dalla  legge,  dall'ordinamento  universitario  dallo  statuto  e dai regolamenti di Ateneo.
 3.  In  caso  di  anticipata  cessazione  del  rettore e durante il periodo   di   reggenza  del  prorettore  vicario,  il  consiglio  di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
 Sezione IV
 Collegio dei direttori di dipartimento
 Art. 16.
 Composizione del collegio dei direttori di dipartimento
 1.   Il   collegio  e'  composto  dai  direttori  dei  dipartimenti dell'Ateneo  che  al  proprio interno eleggono a maggioranza assoluta dei membri il presidente che dura in carica un quadriennio accademico ed  e'  consecutivamente  rieleggibile  una  sola  volta.  In caso di mancata   elezione  dopo  le  prime  tre  votazioni,  si  procede  al ballottaggio  tra  i  due candidati che nella terza votazione abbiano riportato  il  maggior  numero  di  voti.  In caso di parita' risulta eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore  parita',  il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Il  presidente  designa  fra i membri del collegio un vice presidente che,  oltre  a  coadiuvare  il presidente, lo sostituisce in tutte le funzioni  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento dello stesso. Del collegio  dei  direttori  di dipartimento, fa parte un rappresentante dei  segretari  amministrativi di dipartimento designati dagli stessi con  le  modalita'  previste  per  la elezione dei rappresentanti del personale  in  seno  agli  organi  dell'Ateneo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
 2.  Il  collegio  dei  direttori  di  dipartimento e' convocato dal Presidente  e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda  un terzo dei suoi componenti ovvero il rettore. Il collegio approva  a maggioranza assoluta dei membri il proprio regolamento che nel  rispetto dello statuto disciplina le procedure di convocazione e le  norme  di  funzionamento  dello  stesso. Tale regolamento, previo parere del senato accademico, e' promulgato con decreto del rettore.
 Art. 17.
 Funzioni del collegio dei direttori di dipartimento
 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo e di  proposta  dell'Ateneo  in  ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione  della  ricerca  e  alla  formazione post-laurea e post-dottorato.   In   particolare   il   collegio   esprime   parere obbligatorio:
 a) sulla  costituzione  e  la  disattivazione  delle strutture di ricerca;
 b) sui  progetti di formazione post-laurea limitatamente ai corsi di dottorato, post-dottorato ed agli assegni di ricerca;
 c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
 d) sui criteri di valutazione dell'attivita' scientifica;
 e) sui   criteri   di  assegnazione  delle  borse  post-laurea  e post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati;
 f) sulla determinazione dei criteri di assegnazione del personale tecnico-amministrativo.
 Sezione V
 Consiglio studentesco
 Art. 18.
 Composizione del consiglio studentesco
 1.   Il   consiglio  studentesco  e'  composto  da  29  membri  dai rappresentanti    degli    studenti    eletti    nel   consiglio   di amministrazione,  i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda  per  il  diritto allo studio e nel comitato di gestione degli  impianti  sportivi,  ed  un  numero  di  rappresentanti  degli studenti  eletti  in  ciascun  consiglio di facolta' proporzionale al rapporto  esistente  fra iscritti alla rispettiva facolta' e iscritti all'Ateneo  e  comunque  almeno uno per ogni facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
 2.  Il  consiglio  studentesco  elegge  tra  i  suoi  componenti, a maggioranza assoluta, il presidente e il vicepresidente che durano in carica  un biennio accademico. Il presidente rappresenta il consiglio studentesco  ed esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; il vicepresidente  lo  sostituisce  in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.
 3.  Le  modalita'  di convocazione e di funzionamento del consiglio studentesco   sono   stabiliti   dal   «Regolamento   del   consiglio studentesco»  approvato  da  quest'ultimo  a maggioranza assoluta dei componenti,  sentito il Senato accademico, nel rispetto dello statuto e del regolamento generale di Ateneo.
 4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del consiglio studentesco.
 Art. 19.
 Funzioni del consiglio studentesco
 1.  Il consiglio studentesco e' organo collegiale di rappresentanza degli  studenti  dell'Ateneo;  ha  funzioni  propositive ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
 2. Il consiglio studentesco:
 a) designa  la  terna  di  candidati  fra cui il senato elegge il garante degli studenti;
 b) adotta,  a maggioranza assoluta dei membri e in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il proprio regolamento interno;
 c) esprime parere obbligatorio:
 c1) sulle  deliberazioni  relative  all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;
 c2) sul regolamento didattico di Ateneo;
 c3) sulle  determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;
 c4) sugli  interventi  di  attuazione del diritto allo studio e sugli  interventi  relativi  al  rapporto  fra  risorse disponibili e domanda didattica;
 c5) sulle   questioni  comunque  connesse  con  la  qualita'  e quantita' dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;
 c6) su  ogni  questione  riguardante  interventi a favore degli studenti  previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto  e  dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei  criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;
 d) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione  e la gestione delle attivita' formative autogestite dagli  studenti  nei  settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero;
 e) formula  proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
 f) esprime   pareri   sulle  modalita'  di  collaborazione  degli studenti alle attivita' di servizio;
 g) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;
 h) propone modifiche di statuto;
 i) nomina,  scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, un membro in seno al nucleo di valutazione di Ateneo;
 l) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le rappresentanze dei lavoratori della sicurezza;
 m) svolge  ogni  altra  funzione  ad  esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
 Sezione VI
 Organi di controllo e di garanzia
 Art. 20.
 Collegio dei revisori dei conti
 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi  e  due  supplenti,  nominati  con  decreto del rettore, su proposta  del  consiglio  di  amministrazione  e  sentito  il  Senato accademico.  I  componenti del collegio restano in carica per quattro esercizi  e  scadono  alla  data di approvazione del conto consuntivo relativo  al  quarto  esercizio  della loro carica. La cessazione dei revisori  per  scadenza  del termine ha effetto dal momento in cui il collegio  e'  stato  ricostituito. I membri possono essere confermati solo una volta.
 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
 a) un  magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
 b) quattro  dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  della Ragioneria generale dello Stato, di altra universita', di altra amministrazione pubblica, o tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui due effettivi e due supplenti
 3.  I  componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti durano in carica   quattro   anni   accademici   e   possono  essere  rinnovati consecutivamente per una sola volta.
 4.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' l'organo cui spetta il controllo    sulla   regolarita'   della   gestione   amministrativa, finanziaria,  contabile e patrimoniale dell'Universita'. Il collegio, in particolare:
 a) esercita   la   vigilanza   sulla   regolarita'   contabile  e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 b) esprime   il   proprio   parere  sul  bilancio  di  previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 c) compie   tutte  le  verifiche  necessarie  per  assicurare  il regolare   andamento   della  gestione  amministrativa,  finanziaria, contabile  e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di  amministrazione  gli  eventuali  rilievi  in ordine alla gestione stessa,  nonche'  proposte  tendenti  a  conseguire  miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicita';
 d) accerta   la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e  delle scritture contabili;
 e) effettua   almeno   ogni   trimestre   verifiche  di  cassa  e sull'esistenza  dei  valori  e  dei  titoli  in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
 f) svolge  funzioni  ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita',   sia   collegialmente   sia   mediante   incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;
 g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
 5. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso  agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi di spesa.
 6.  Il  presidente  del  collegio, o altro componente su delega del presidente,   puo'   assistere   alle   riunioni   del  Consiglio  di amministrazione.
 7. Il collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate  cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione  e di ogni attivita' di controllo, collegiale o individuale, deve   redigersi   verbale   da   trascriversi   nel  libro,  con  la sottoscrizione degli intervenuti.
 8.  Il  collegio  dei  revisori  e'  regolarmente costituito con la presenza  della  maggioranza  dei  revisori  e delibera a maggioranza assoluta  dei  presenti.  Nelle  deliberazioni, in caso di parita' di voti,  prevale  quello  del  presidente.  Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
 9.  Ai  componenti  del Collegio e' assegnato il compenso stabilito con   il   decreto   di   nomina,   su   proposta  del  Consiglio  di amministrazione,  mediante  la  corresponsione  di un'indennita' e di eventuali gettoni di presenza.
 10.  Non  possono  essere  componenti  del  Collegio  i  dipendenti dell'Universita',  i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia  coniuge,  parente  o  affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita'  o  di  componenti del Consiglio di amministrazione, chi  abbia  in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la  nomina,  incarichi  di  docenza,  professionali  o  di consulenza dall'Universita'   e   chi   abbia  liti  pendenti  ovvero  attivita' contrattuali in corso con l'Universita'.
 Art. 21.
 Nucleo di valutazione di Ateneo
 1.  Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione  delle  attivita' didattiche e di ricerca, della gestione amministrativa,  degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e dei rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse, la produttivita' della  ricerca  e  della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 2.  Il  nucleo  redige,  ogni  anno  entro  i termini di legge, una relazione  generale  sulla  valutazione  dell'Ateneo per le attivita' espletate   nell'anno  precedente  e  una  relazione  concernente  le valutazioni   espresse   dagli  studenti  frequentanti  le  attivita' didattiche.   Entrambe   le   relazioni  sono  presentate  al  Senato accademico  e  al  consiglio  di amministrazione che le esaminano per quanto  di  competenza.  Il  nucleo  deve  inoltre  adempiere ad ogni compito  previsto  dalla legge e alle richieste ad esso espressamente rivolte  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca  e  dal  Comitato  nazionale  per  la valutazione del sistema universitario.
 3.  Il  Nucleo  di  valutazione  dura  in  carica  per quattro anni accademici  ed  e'  composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui uno studente ed almeno due scelti tra esperti nel campo  della  valutazione,  nominati  dal rettore su designazione del Senato  accademico  e del consiglio di amministrazione. Il presidente e'  eletto  dai  componenti  del  nucleo stesso. Il rettore si avvale della  collaborazione  del  nucleo  per la definizione delle linee di sviluppo   dell'Ateneo  da  sottoporre  all'approvazione  del  senato accademico.  La  qualifica  di membro del nucleo e' incompatibile con quella  di rettore, di membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione,   di   preside   di   facolta',   di   direttore  di dipartimento, di presidente di consiglio didattico.
 4.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di valutazione l'autonomia operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni necessari,  nonche'  la  pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto  della  normativa a tutela della riservatezza. Ai componenti del  nucleo  viene corrisposta un'indennita' fissata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
 Art. 22.
 Garante degli studenti
 1.  Il  garante  degli  studenti  e' nominato con decreto rettorale previa   elezione,  a  maggioranza  assoluta,  da  parte  del  senato accademico  entro una rosa di tre candidati, esterni all'Universita', designati   dal   consiglio  studentesco  e  scelti  tra  persone  di comprovata   competenza   ed   esperienza   giuridico-amministrativa, indipendenza  di giudizio ed imparzialita', per un periodo di quattro anni  accademici,  rinnovabile  immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'indennita' spettante a tale organo.
 2.  Il  garante  degli  studenti  e'  a  disposizione di questi per assisterli  nell'esercizio  dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami  o  doglianze. Il garante puo' chiedere atti o chiarimenti ad ogni  ufficio  o  struttura  dell'Ateneo  e riferisce direttamente al rettore  che,  in  relazione  al  caso  concreto,  adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al garante hanno diritto, a loro  richiesta,  all'anonimato  e  i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 3.  Il  garante degli studenti puo' sottoporre al senato accademico argomenti  o  decisioni volte al miglioramento della qualita' di vita degli studenti.
 Art. 23.
 Comitato per le pari opportunita'
 1.  Il  comitato  per  le pari opportunita' promuove iniziative per l'attuazione  delle  pari  opportunita'  e  la  valorizzazione  della differenza  tra  uomo  e  donna  ai  sensi della vigente legislazione italiana  e  comunitaria,  vigila  sul  rispetto del principio di non discriminazione   di   genere   e   assicura  sostegno  alle  persone diversamente  abili.  Segnala  al  rettore  e  agli organi di governo dell'Ateneo  specifici ambiti di intervento. Predispone una relazione annuale  sulle  attivita'  svolte  e  un  progetto  sugli  ambiti  di intervento ritenuti strategici per l'Ateneo.
 2.  La  composizione  e  la  durata  del  comitato sono fissate dal regolamento  generale di Ateneo che disciplina le modalita' di scelta dei membri e di funzionamento dello stesso.
 Art. 24.
 Consulta del personale tecnico-amministrativo
 1.  La  consulta  del  personale  tecnico-amministrativo  e' organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni   consultive  del  rettore,  del  senato  accademico  e  del consiglio   di   amministrazione   relativamente   all'organizzazione amministrativa   dell'Ateneo  e  ad  ogni  questione  riguardante  il personale tecnico-amministrativo.
 2. La consulta e' composta:
 a) da quindici membri eletti dal personale tecnico-amministrativo secondo  quanto  stabilito  nel  regolamento generale di Ateneo e nel rispetto  del  principio di necessaria e proporzionale rappresentanza di     tutte     le    aree    di    suddivisione    del    personale tecnico-amministrativo.  I  membri  della  consulta sono nominati con decreto  rettorale.  L'elettorato  attivo e passivo spetta a tutto il personale dipendente;
 b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in consiglio di amministrazione e in senato accademico;
 3. La   consulta  del  personale  tecnico-amministrativo  esprime parere:
 a) sui   piani   di  sviluppo  dell'Ateneo  per  quanto  riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 b) sulla dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;
 c) sui  piani  di  formazione  e  di  aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 d) sulle  modifiche  statutarie e sui regolamenti di Ateneo nelle parti  concernenti  l'organizzazione  e  la  gestione  del  personale tecnico-amministrativo.
 4. Gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti a fornire alla consulta  i dati da questa richiesti necessari per esprimere i pareri di cui al comma precedente.
 5.  Le modalita' di elezione, la durata e la disciplina generale di funzionamento  della  consulta sono previsti nel regolamento generale di  Ateneo.  Gli ulteriori aspetti di funzionamento sono disciplinati dalla  consulta  con  proprio  regolamento  approvato  a  maggioranza assoluta dei propri membri.
 6.  La  consulta  elegge,  fra i propri membri, il presidente della stessa avente il compito:
 a) di convocare la consulta;
 b) di redigere, con l'ausilio del segretario da lui stesso scelto all'interno  della  consulta,  i  relativi  verbali  e  di curarne la custodia;
 c) di  trasmettere  agli  organi di Ateneo i pareri e le proposte approvati dalla consulta.
 7.  La consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo richieda un terzo dei membri o che le venga richiesto un parere o una proposta.
 Art. 25.
 Commissione etica di Ateneo
 1.  La  commissione  etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice deontologico   dei   docenti,   degli   studenti   e   del  personale tecnico-amministrativo.  A  tal  proposito  al  termine  di ogni anno accademico la commissione presenta al Senato accademico una relazione sul rispetto del codice deontologico.
 2.  La  commissione  etica e' composta da un professore ordinario a tempo  pieno,  che  svolge  le  funzioni di presidente, un professore associato  a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, un rappresentante    del    personale    tecnico-amministrativo   e   un rappresentante  degli  studenti,  eletti  secondo  le  modalita' e la durata previste nel regolamento generale di Ateneo.
 Art. 26.
 Commissione didattica di Ateneo
 1.  La  Commissione didattica di Ateneo e' presieduta dal rettore o da  un  suo  delegato  ed  e'  composta  dai  Presidi  delle facolta' dell'Ateneo,  dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, dal Direttore amministrativo, dal responsabile del Dipartimento della didattica  di  Ateneo  e  dal  responsabile  del settore dell'offerta formativa di Ateneo. Ha funzione consultiva del Senato accademico per le   questioni   inerenti  la  didattica.  Svolge  inoltre  attivita' istruttoria per le deliberazioni del Senato concernenti la didattica. Per  tale  scopo,  e  nel  rispetto  delle  competenze  del Nucleo di valutazione, essa costituisce osservatorio permanente delle attivita' didattiche   con   particolare   riguardo   alla   valutazione  della funzionalita',  efficienza  ed  efficacia delle strutture didattiche, della   qualita'   dell'attivita'   didattica   e  del  funzionamento dell'orientamento e del tutorato.
 Capo II
 Organi e strutture di gestione amministrativa
 Sezione I
 L'articolazione amministrativa
 Art. 27.
 La struttura multipolare
 1. L'Universita' e' organizzata secondo una struttura multicampus e multipolare  comprendente  i  Poli del centro storico, di Coppito, di Roio,  nonche'  i  Poli territoriali della Marsica e del comprensorio Valle  Peligna-Alto Sangro. L'istituzione di nuovi Poli e' rimessa al regolamento generale di Ateneo.
 2.  L'amministrazione  costituisce  la  struttura  di supporto alla realizzazione  dei  compiti  istituzionali  dell'Universita'  nel suo complesso,  ed  e'  articolata  in dipartimenti amministrativi, aree, settori,  uffici  e  sezioni, organizzati secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
 Art. 28.
 Direttore amministrativo
 1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal rettore a  persona  dotata  di adeguata esperienza e professionalita', scelta tra  i  dirigenti  di  Universita',  di  amministrazioni  pubbliche o private, con contratto biennale rinnovabile.
 2. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo  della  cui  efficienza  e  del  cui  buon  andamento  e' responsabile,  ed  esercita  una  generale  attivita'  di direzione e controllo   nei   confronti   di   tutto   il   personale  tecnico  e amministrativo,  nonche'  di  verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.   Il  direttore  amministrativo  presenta  annualmente  al consiglio  di  amministrazione  e  al senato accademico una relazione sull'attivita'  svolta,  a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
 3.  Nel  rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi nazionali, il direttore amministrativo:
 a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
 b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici   e   l'articolazione   dell'orario  contrattuale  di  lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
 c) provvede  all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.
 d) cura  l'attuazione  dei  programmi  ed il raggiungimento degli obiettivi  stabiliti  dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;
 e) partecipa  agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme dello statuto;
 f) verifica  e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 g) esercita  il  potere  disciplinare nei confronti del personale tecnico  e  amministrativo  appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;
 h) sottoscrive  le convenzioni e i contratti dell'Universita' nei limiti  necessari  alla  gestione  amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;
 i) esercita  ogni  altra  competenza  attribuitagli  dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti.
 4.   Spetta  al  direttore  amministrativo  determinare  i  criteri generali   di   organizzazione  degli  uffici,  in  conformita'  alle direttive   impartite   dal  consiglio  di  amministrazione,  nonche' adottare  gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Universita'  e  assumere  gli  atti di gestione finanziaria, ivi compresa  l'assunzione  di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
 5. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo un dirigente  di  ruolo  dell'Ateneo  scelto  dal  rettore,  che  ne da' comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del direttore amministrativo.
 Art. 29.
 Funzioni dirigenziali
 1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore amministrativo  e  gli  altri  dirigenti  attuano,  per  la  parte di rispettiva   competenza,   i   programmi   deliberati   dagli  organi accademici,  disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in  termini  di  efficienza  nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati
 Capo III
 Le facolta'
 Art. 30.
 Ruolo della facolta'
 1. La facolta' promuove, organizza e svolge le attivita' didattiche e  di  formazione  necessarie  per  acquisire i titoli previsti dalla legge.  La  facolta'  elabora e attua iniziative di orientamento agli studi  universitari  ed all'inserimento nel mondo professionale e del lavoro.   Puo'   inoltre   istituire  corsi  di  perfezionamento,  di aggiornamento  professionale e di formazione permanente. Le modalita' di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di Ateneo.
 2.  Le  facolta'  istituite  presso l'Universita' sono indicate nel regolamento generale di Ateneo.
 Art. 31.
 Organi della facolta'
 Sono organi della facolta':
 a) il consiglio di facolta';
 b) il preside e il vicepreside;
 c) la giunta di facolta' (ove costituita);
 d) i consigli didattici del corso di studio.
 Art. 32.
 Funzioni del consiglio di facolta'
 1.   Il  consiglio  di  facolta'  e'  organo  di  programmazione  e coordinamento. In particolare:
 a) delibera,   a   maggioranza  assoluta  dei  componenti  ed  in conformita'  ai  regolamenti di Ateneo, il regolamento di facolta' ed il regolamento didattico di facolta';
 b) programma,  coordina  ed organizza le attivita' didattiche dei corsi  di  studio  della  facolta'  e, nel rispetto della liberta' di insegnamento   dei   docenti,   definisce  i  compiti  didattici  dei professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori;  programma,  coordina  ed organizza  le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti; nomina  la  commissione  didattica  di  vigilanza  nella composizione prevista dal regolamento didattico di facolta'; verifica, avvalendosi della commissione didattica di vigilanza, gli esiti della didattica e delle  attivita'  di  orientamento  e  di tutorato; delibera l'ordine annuale degli studi;
 c) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di  ricercatore,  sulle richieste di nuovi posti di ruolo, sentito il parere   del   Consiglio   di   Dipartimento   interessato;  delibera l'attivazione  di procedure concorsuali per la selezione di personale docente  nonche'  la chiamata dei docenti di ruolo, sentito il parere del  Consiglio di Dipartimento interessato; in tali casi il Consiglio di  facolta'  delibera  a  maggioranza  assoluta degli aventi diritto nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente e a quella superiore;
 d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente;
 e) per esigenze di ordine didattico puo' attribuire annualmente a docenti  della  facolta',  su richiesta degli stessi, responsabilita' didattiche  anche  nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;
 f) approva  le  relazioni  triennali sull'attivita' scientifica e didattica   dei   docenti,   sentito  il  consiglio  di  dipartimento interessato;
 g) coordina  annualmente  le attivita' didattiche che si svolgono all'interno della facolta';
 h) organizza attivita' culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
 i) esprime  parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica  e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attivita' di  ricerca  ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  382  del  1980,  sentito il consiglio di dipartimento interessato.
 l) formula  proposte  in  ordine ai piani di sviluppo pluriennali dell'Universita',  sentite  le strutture scientifiche di riferimento; elabora  ed  esamina  proposte  di  sviluppo  in settori di reciproco interesse   didattico-scientifico   provenienti   anche  da  soggetti pubblici  e  privati, con cui puo' stipulare convenzioni e accordi, e promuove  la  sperimentazione  e  lo  sviluppo  di  nuove metodologie formative;   avanza   proposte   di  modifica  dello  Statuto  e  dei regolamenti di Ateneo;
 m) adempie   ad   ogni   altro   compito  previsto  dalla  legge, dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e  dei  regolamenti dell'Universita'.
 2.  Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta di facolta', presieduta  dal  preside,  di cui fa parte anche il vicepreside, alla quale  sono affidate funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata,  compiti  e  modalita'  di  funzionamento  della  Giunta sono disciplinati  dal  regolamento  di facolta' nel rispetto dei principi posti dal regolamento generale di Ateneo.
 Art. 33.
 Composizione del consiglio di facolta'
 1. Il consiglio di facolta' e' composto:
 a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
 b) dai ricercatori della facolta';
 c) da  una  rappresentanza  degli studenti della facolta', eletti per  un  biennio  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento generale  di  Ateneo,  pari al 5% degli altri componenti piu' l'1 per mille   degli  studenti  iscritti  e  comunque  non  inferiori  a  2. L'elettorato  attivo  e  passivo e' riconosciuto a tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso.
 2. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e  seconda fascia e dei ricercatori, o l'utilizzazione o destinazione di  posti  di ruolo o l'attivazione di procedure concorsuali, nonche' quelle   concernenti  le  persone  dei  docenti,  sono  adottate  dal consiglio   di  facolta'  nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente   e   a   quelle  superiori  e  con  esclusione  delle rappresentanze degli studenti.
 3.  I  professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.
 Art. 34.
 Preside di facolta'
 1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta'  ed  esercita  poteri di coordinamento  e vigilanza sulle attivita' didattiche della facolta'. Convoca   e   presiede  il  consiglio  di  facolta'  e  ne  attua  le deliberazioni.   Cura   il   regolare   svolgimento  delle  attivita' didattiche  della  facolta',  e'  membro  del  Senato  accademico  ed esercita  tutte  le  funzioni  previste dalla legge, dall'ordinamento universitario,  dallo  statuto e dai regolamenti dell'Universita'. Ha la  responsabilita'  dei  servizi generali didattici ed organizzativi della facolta'.
 2.  Il  preside  e'  eletto,  secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento  generale  di  Ateneo,  dai  componenti  del consiglio di facolta',  tra  i  professori  di  prima fascia di ruolo in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in  prima  votazione  e  dei  votanti  nelle successive due votazioni purche'  partecipino  alle  stesse  la  meta'  piu'  uno degli aventi diritto   al  voto.  In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  al ballottaggio  tra  i  due candidati che nella terza votazione abbiano riportato  il  maggior  numero  di  voti.  In caso di parita' risulta eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore  parita',  il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. La  convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della  data  e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi.
 3.  Il  preside  dura  in  carica  quattro  anni  accademici  ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside e' incompatibile  con  quella di rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento  e  di  centro  di  ricerca,  di presidente di consiglio didattico,  di  membro  del  consiglio  di  amministrazione  e con la posizione di professore a tempo definito.
 4.  Il  preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo  pieno  un  vicepreside  che,  oltre  a  coadiuvare  il preside nell'esercizio  delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni  in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vicepreside  e'  incompatibile  con  quella di rettore, di prorettore vicario  e  di  direttore  di  dipartimento  e  di  vice direttore di dipartimento,  di  membro  del  senato  accademico e del consiglio di amministrazione.  Il  preside  e  il  vicepreside  sono  nominati con decreto del rettore.
 Art. 35.
 Consiglio didattico di corso di studio
 1.  Il consiglio didattico di corso di studio organizza l'attivita' di  un  singolo  corso  di studio o di piu' corsi di studio, anche di classi    diverse    purche'    omogenee    dal    punto   di   vista scientifico-culturale, della stessa facolta'.
 2.  Il  consiglio  didattico  di  corso  di  studio e' nominato dal consiglio  di  facolta' secondo le modalita' previste dal regolamento didattico  di  Ateneo  che  ne  disciplina anche la composizione e le modalita' di funzionamento.
 Art. 36.
 Servizi didattici integrativi
 1. L'Universita', anche tramite le facolta', puo' istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:
 a) corsi  di  orientamento  degli  studenti per l'iscrizione agli studi  universitari  e per l'elaborazione dei piani di studio nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
 b) corsi   di   preparazione   agli   esami   per  l'abilitazione all'esercizio  delle  professioni  e per la preparazione dei concorsi pubblici;
 c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;
 d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
 e) corsi di recupero dei debiti formativi;
 f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento;
 g) ogni  altro  corso  inteso  a migliorare la preparazione degli studenti.
 Capo IV
 I dipartimenti
 Art. 37.
 Natura e funzioni del dipartimento
 1.   Il   dipartimento   e'   sede  della  ricerca  scientifica.  I dipartimenti  promuovono,  coordinano  ed organizzano le attivita' di ricerca  di  uno  o  piu'  settori  o  aree  scientifico-disciplinari omogenei  per  finalita'  o per metodo di ricerca, nel rispetto della liberta' di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso  diretto  ai  relativi finanziamenti. I dipartimenti attivati nell'Universita' sono elencati nel regolamento generale di Ateneo.
 2.  I  dipartimenti  concorrono alla organizzazione delle attivita' didattiche dell'Universita' e a tal fine collaborano con le facolta', mettendo  a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; sono sede  dei  corsi  di dottorato di ricerca delle cui attivita' e della cui  organizzazione  sono  direttamente  responsabili;  sono  inoltre responsabili   degli   altri   corsi  di  formazione  post-laurea  ed extra-universitari di cui siano proponenti.
 3.  I  dipartimenti  hanno  autonomia finanziaria, amministrativa e contabile  nei  limiti  e  nelle  forme  di  cui  al  regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'. Hanno autonomia regolamentare  per  le materie di propria competenza e per la propria organizzazione. Essi inoltre:
 a) esprimono       parere       preventivo,      nei      settori scientifico-disciplinari  di  competenza,  sui  bandi di concorso per posti di personale docente e sulle chiamate di professori associati e ordinari;
 b) possono    proporre    alle    facolta',    per    i   settori scientifico-disciplinari  di  competenza, richieste di posti di ruolo docente,  sulla  base  di  un  circostanziato piano di sviluppo della ricerca.
 4.   Al   dipartimento  afferiscono,  su  richiesta  approvata  dal consiglio, i professori e i ricercatori dell'Universita' appartenenti ai  settori  o aree di ricerca di interesse del dipartimento, nonche' il  personale tecnico e amministrativo assegnato per il funzionamento dello  stesso.  Ad  ogni  professore  e  ricercatore  e' garantita la liberta' di opzione.
 5.  Il  dipartimento  puo'  svolgere  attivita'  di  ricerca  e  di consulenza  finanziata  anche  mediante  contratti  e convenzioni con soggetti  pubblici  e  privati,  ed  avvalersi  di collaborazioni con soggetti esterni o con studenti anche mediante l'attivazione di borse di studio.
 Art. 38.
 Modalita' di costituzione del dipartimento
 1.   La   costituzione,   la   modifica  e  la  disattivazione  dei dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a maggioranza  assoluta  dei  componenti,  nel  rispetto  dei  principi generali  della  liberta' di ricerca e della omogeneita' del metodo e degli obiettivi scientifici delineati.
 2.  La  costituzione  di  un  dipartimento e' deliberata dal Senato accademico  sulla base di un motivato progetto scientifico presentato da   un   congruo   numero   di  docenti,  sentiti  il  consiglio  di amministrazione  e  il  collegio  dei  direttori  di dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di funzionamento.  In  ogni caso, il numero di docenti necessario per la costituzione  e  la  conservazione  del  dipartimento non puo' essere inferiore a venticinque, dei quali almeno quattro professori di ruolo di  prima  fascia. Il senato accademico delibera la disattivazione di un dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o numerici   che   ne   hanno  determinato  la  costituzione.  Qualora, continuando   a   sussistere   i   presupposti   e  la  produttivita' scientifici, la consistenza numerica del dipartimento venga ad essere inferiore  al  numero  prescritto,  il  Senato  puo'  consentire, con verifica biennale rinnovabile, la perduranza del medesimo.
 3.  Con  la  maggioranza  di  due  terzi  dei componenti, il senato accademico puo' approvare la costituzione di dipartimenti concernenti aree  scientifiche  di  particolare  interesse  per l'Ateneo anche in deroga  al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.
 4.  Il  senato accademico, almeno una volta ogni triennio, verifica la  situazione  dei  dipartimenti, la produttivita' scientifica degli stessi  in  rapporto  alle risorse assegnate, anche allo scopo di una maggiore  efficienza  sia economico-organizzativa che sul piano della ricerca   scientifica  anche  ricorrendo  a  criteri  di  valutazione esterna.
 Art. 39.
 Organi del Dipartimento
 1. Sono organi del dipartimento:
 a) il consiglio di dipartimento;
 b) il   direttore   di  dipartimento  ed  il  vice  direttore  di dipartimento;
 c) la giunta di dipartimento
 2.  Il  regolamento  di  dipartimento,  nel  rispetto  dei principi fissati   dal   regolamento   generale   di   Ateneo,  disciplina  la composizione,  il  funzionamento  e  le  modalita'  di elezione della giunta  di  dipartimento  con  funzioni  istruttorie  ed esecutive ed avente  il  compito  di  coadiuvare  il  direttore. Sono membri della giunta  il  direttore  del  dipartimento,  il  vicedirettore  ed  una rappresentanza  di  docenti afferenti al dipartimento e del personale tecnico-amministrativo.
 3.  I  dipartimenti  si  possono  articolare  in  sezioni, prive di autonomia   finanziaria   ed   amministrativa,  costituite,  mediante deliberazione  del  consiglio  di dipartimento a maggioranza assoluta dei  componenti,  sulla  base di omogeneita' scientifiche o di comuni obiettivi  di ricerca e qualora le articolazioni delle aree culturali e  scientifiche  presenti  lo  rendano  opportuno.  Il  consiglio  di dipartimento   con   la   stessa   maggioranza  puo'  deliberarne  la disattivazione.
 Art. 40.
 Consiglio di dipartimento
 1.  Il consiglio di dipartimento, le cui modalita' di funzionamento sono  disciplinate dal regolamento di dipartimento nel rispetto delle norme  dello statuto, e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare:
 a) approva  i  criteri  generali  per  l'utilizzazione  dei fondi assegnati al dipartimento;
 b) approva  i  criteri  per  l'utilizzo  delle  strutture,  degli ambienti e delle risorse del dipartimento;
 c) approva,  su proposta del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 d) approva  a  maggioranza  assoluta dei membri ed in conformita' allo   statuto   e  ai  regolamenti  di  Ateneo,  il  regolamento  di dipartimento;
 e) esprime  parere  sulle chiamate dei professori di ruolo, sulla attivazione  delle  procedure  concorsuali  e  sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore;
 f) formula    proposte   in   ordine   ai   piani   di   sviluppo dell'Universita';
 g) coopera al buon andamento delle attivita' didattiche.
 2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
 a) i  professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 b) il   segretario   amministrativo   del  dipartimento  o  della segreteria  unica di riferimento, che partecipa alle sedute anche con funzioni consultive e di verbalizzazione;
 c) rappresentanti   del  personale  tecnico  e  amministrativo  e rappresentanti  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di dottorato di ricerca attivi nel dipartimento e degli assegnisti di ricerca, eletti secondo  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  dipartimento che determina  anche  il  numero  di tali rappresentanti che comunque non puo'   essere  superiore  ciascuna  al  10%  del  numero  totale  dei professori e ricercatori presenti nel consiglio.
 3.  Per  gli  argomenti  attinenti  alle chiamate dei professori di ruolo,   alla  utilizzazione  e  destinazione  dei  posto  di  ruolo, all'attivazione  di  procedure  concorsuali  e  comunque  riguardanti professori  o  ricercatori, il consiglio si riunisce e delibera nella composizione  corrispondente  alla  fascia  interessata  e  a  quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo.
 Art. 41.
 Giunta di dipartimento
 1.  La  giunta  coadiuva  il  direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il consiglio puo' delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo  le  modalita'  e  nei  limiti determinati dal regolamento di dipartimento.
 2.  La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta secondo le modalita'  definite  dal  regolamento  di  dipartimento. Della giunta fanno   parte  il  vice  direttore  e  il  segretario  amministrativo quest'ultimo con funzioni di verbalizzazione. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.
 Art. 42.
 Direttore di dipartimento
 1.  Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio e  la  giunta;  cura  l'esecuzione  delle  rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;  cura  i  rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri  attribuitigli  dalla  legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Puo'  nominare,  tra  i  professori  di  ruolo  del  dipartimento, un delegato che lo rappresenta temporaneamente quando necessario.
 2.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio di dipartimento fra i professori  di  ruolo  di  prima  fascia  a tempo pieno, afferenti al Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione  e  a  maggioranza  assoluta  dei  votanti  nelle votazioni successive,  salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di  almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione  si  procede  al  ballottaggio fra i due candidati che nella terza  votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di  parita'  risulta  eletto  il candidato con maggiore anzianita' di ruolo  o,  in  caso  di  ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita'  anagrafica.  La  convocazione del collegio deve contenere l'indicazione  del  luogo,  della  data  e dell'ora di svolgimento di almeno  quattro  votazioni da tenersi in giorni diversi. Il direttore e'  nominato  con  decreto  del  rettore, dura in carica quattro anni accademici  ed  e'  consecutivamente  rieleggibile una sola volta. La carica  di  direttore  di dipartimento e' incompatibile con quella di rettore,  di  preside  di  facolta',  di  vicepreside,  di membro del consiglio  di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di studio e di pro rettore vicario.
 3. Il direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo  pieno  un  vicedirettore  che, oltre a coadiuvare il direttore nell'esercizio  delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni  in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vice direttore e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di  preside  e di vice preside, di membro del Senato accademico e del consiglio  di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di studio  e  di  pro  rettore vicario. Il direttore e il vice direttore sono nominati con decreto del rettore.
 Art. 43.
 Segretario amministrativo di dipartimento
 1.   Il   segretario   amministrativo   e'   scelto  dal  direttore amministrativo,   o   dal   dirigente   delegato,  fra  il  personale amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'.
 2.  Il  segretario amministrativo predispone e cura gli atti idonei ad  assicurare  l'esecuzione  delle delibere assunte dagli organi del dipartimento; inoltre:
 a) agisce  in  conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dagli organi del dipartimento rispondendone agli stessi;
 b) collabora  con  il direttore del dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura;
 c) predispone  il  bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi allegati, nonche' la situazione patrimoniale;
 d) coordina  le  attivita'  amministrativo-contabili assumendo la responsabilita'  dei  conseguenti  atti,  nei  limiti  di quanto allo stesso imputabile;
 e) e'  responsabile  dei  procedimenti  amministrativi  posti  in essere  dal  dipartimento e risponde al direttore amministrativo o al dirigente   da   questi  delegato  della  corretta  applicazione  dei regolamenti,  delle procedure e del rispetto degli indirizzi generali relativi   alla  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  contabile fissati  dall'Ateneo,  nonche'  degli indirizzi adottati dagli organi del dipartimento.
 Art. 44.
 Centri di ricerca
 1.  Centri  di  ricerca  possono  essere  costituiti, sulla base di progetti  a  durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici  o  privati,  tra  piu'  dipartimenti  per lo svolgimento di attivita'  di ricerca concernente piu' ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. La proposta di   costituzione,   deliberata   dai  dipartimenti  interessati,  e' approvata dal Senato accademico sulla base della disponibilita' delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione e sentito il collegio dei direttori di dipartimento.
 2.  La  delibera  costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e  quelle  complessivamente  da  reperire  per  il  funzionamento del centro.   La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di  funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo. Le  ulteriori  norme  di  funzionamento  dei  centri  di ricerca sono contenute  nel  regolamento  approvato dagli organi del centro stesso conformemente alle normative di Ateneo e alla delibera di istituzione del centro.
 Art. 45.
 Sistema bibliotecario di Ateneo
 Il  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  (SBA) coordina le strutture bibliotecarie  di  Polo, dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica.   Il   SBA   ha  funzioni  istruttorie  per  il  controllo sull'organizzazione  e sull'efficienza delle biblioteche. L'attivita' del SBA e' disciplinata da proprio regolamento
 Art. 46.
 Centro di servizio
 1. Il centro di servizio svolge funzioni di servizio dell'attivita' dell'Ateneo   secondo  modalita'  anche  organizzative  indicate  nel regolamento generale di Ateneo.
 2.  Il  regolamento  didattico di Ateneo disciplina l'istituzione e l'organizzazione  del  centro  di  Ateneo  per  la  formazione  degli insegnanti,  competente  a  svolgere,  anche in coordinamento con gli enti  interessati,  le  prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale abilitante  per l'insegnamento e alle connesse attivita' didattiche e di tutorato, secondo le previsioni di legge.
 Capo V
 Norme comuni
 Art. 47.
 Funzionamento degli organi collegiali
 1.  Per  la  validita'  delle  adunanze  degli organi collegiali e' necessario  che  intervenga  almeno  la  meta'  piu' uno degli aventi diritto, salvo il caso che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare  la  maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato  la  loro  assenza  o  che  debbano  comunque  ritenersi giustificati.
 2.  Le  deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono  adottate  a maggioranza   assoluta  dei  presenti,  salvo  che  sia  diversamente disposto; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
 3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di  approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza dei 3/4 dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere  motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il  decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni  per  la  designazione  del  nuovo presidente. Il voto di un organo  collegiale  contrario  ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
 4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti cariche:  preside, direttore di dipartimento, presidente del collegio dei  direttori  di  dipartimento,  direttore  di  centro  di ricerca, presidente   del   consiglio  studentesco,  presidente  di  consiglio didattico,     presidente     della     consulta     del    personale tecnico-amministrativo.
 5.  Gli  organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.
 Art. 48.
 Decadenza
 1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per  un  periodo  continuativo  superiore  a  tre  mesi, determina la decadenza  dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.
 2.  Le rappresentanze elettive che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica.
 Art. 49.
 Indennita' di carica
 1.  I titolari di piu' cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista  la  corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennita'.
 2.  L'assenza  del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo  superiore  a  due  mesi, determina la sospensione della relativa  indennita'  e  l'assegnazione  della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.
 Titolo III
 ATTIVITA' NORMATIVA
 Art. 50.
 Atti normativi dell'Ateneo
 1.  L'Universita'  nell'esercizio della propria potesta' normativa, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:
 lo statuto e le modifiche allo stesso;
 la carta dei diritti degli studenti e relative modifiche;
 regolamenti e relative modifiche;
 codice deontologico e successive modifiche.
 Sono regolamenti di Ateneo:
 a) il regolamento generale di Ateneo;
 b) il regolamento didattico di Ateneo;
 c) il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita';
 d) il  regolamento  delle  attivita'  formative autogestite dagli studenti;
 e) il  regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 f) il regolamento del personale tecnico e amministrativo; ogni   altro   regolamento  previsto  dalla  legge,  dall'ordinamento universitario  o  dallo statuto o che disciplini materie di interesse dell'Universita'.
 Art. 51.
 Modifiche dello statuto
 1.  La  proposta  di  modifica  dello statuto spetta al rettore, al consiglio   di   amministrazione,   al   collegio  dei  direttori  di dipartimento,  alla  commissione didattica di Ateneo e, riguardo alle materie  di  rispettiva  competenza,  al consiglio studentesco e alla consulta del personale tecnico-amministrativo.
 2.  Le  modifiche  dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal  senato  accademico  con  il  voto  favorevole  della maggioranza assoluta  dei  componenti,  in  due distinte sedute con intervallo di almeno  quarantacinque  giorni  e  massimo  novanta  giorni sentiti i dipartimenti e le facolta' se di competenza.
 3.  La  deliberazione  di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto.
 Art. 52.
 Contenuto dei regolamenti di Ateneo
 1.  Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Universita'  e le modalita' di elezione delle rappresentanze  negli  organi  di  governo;  e' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
 2.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina l'ordinamento degli  studi  di  tutti  i  corsi  per i quali l'Universita' rilascia titoli  universitari  e  di  tutte  le  attivita' formative espletate dall'Universita'.  Fissa  i  criteri  generali  per la formazione dei regolamenti  delle  strutture  didattiche.  E'  deliberato dal senato accademico   a   maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sentito  il consiglio studentesco.
 3.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'  disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative  e  finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e  il  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio; disciplina altresi' le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo   interno  sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione complessiva  tanto  dell'Universita',  quanto  dei  singoli centri di spesa.  Il  regolamento  e'  deliberato,  a  maggioranza assoluta dei componenti,   dal   consiglio   di   amministrazione,  previo  parere obbligatorio del senato accademico.
 4.  Il  regolamento  delle  attivita'  formative  autogestite dagli studenti  e' deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio studentesco.
 5.  Il  regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul procedimento amministrativo  e  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce    le   modalita'   di   espletamento   del   procedimento amministrativo  e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti    amministrativi;   e'   deliberato   dal   consiglio   di amministrazione,  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
 6. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione   del  personale  medesimo,  ed  in  particolare  le procedure  di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali  l'Universita' provvede alla istituzione di corsi di formazione e   all'organizzazione   di   incontri,  conferenze  e  seminari  per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; e' deliberato dal   consiglio   di  amministrazione,  a  maggioranza  assoluta  dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
 Art. 53.
 Formazione dei regolamenti
 1.  L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di singole  strutture  spetta  ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi.
 2.  I  regolamenti  sono  deliberati  dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato accademico per l'approvazione.
 3.  I  regolamenti  sono  emanati  con decreto del rettore e, salvo ragioni   di  urgenza,  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo all'affissione all'albo dell'Universita'.
 Art. 54.
 Pareri - Scadenza termini
 1.  I  pareri  sui  regolamenti  di  Ateneo  richiesti  a  organi o strutture  vanno  espressi  entro  trenta  giorni dal ricevimento del testo,  trascorsi  i  quali  si  procede  comunque alla deliberazione definitiva.  In  ogni  altro caso il parere si ritiene favorevole ove non  venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
 Art. 55.
 Codice deontologico
 1.  Il  codice  deontologico  dei  docenti,  degli  studenti  e del personale   tecnico  e  amministrativo  concerne  l'espletamento  dei rispettivi compiti. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta  dei componenti sentito il parere della commissione etica di Ateneo.
 Art. 56.
 Raccolta degli atti normativi d'Ateneo
 1. L'Universita' provvede a pubblicare e raccogliere lo statuto e i regolamenti di Ateneo.
 Titolo IV
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 Art. 57.
 Interpretazioni
 1. Nello statuto:
 a) per  professori,  qualora  non  ulteriormente  specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;
 b) per  docenti,  si  intendono  i  professori  ed  i ricercatori confermati e non;
 c) con  la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
 d) per  «studenti»  si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di  laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master Universitario dell'Universita';
 e) con  l'espressione  «personale  tecnico  e  amministrativo» si intende tutto il personale non docente dell'Universita', ivi compresi i  collaboratori esperti linguistici (Cel), di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;
 f) con  l'espressione  «personale»  si  intende  sia il personale docente che il personale tecnico e amministrativo.
 2.  Ai  fini  del presente statuto l'inizio dell'anno accademico e' fissato al primo ottobre di ciascun anno.
 3.  E'  assegnato  al  rettore, in sede di prima applicazione dello statuto,  il  compito  di presentare ai competenti organi di Ateneo i progetti  di  modifica  degli  organi  e  delle  strutture  esistenti necessari ai fini dell'attuazione delle nuove norme statutarie.
 Art. 58.
 Temporaneita' delle cariche
 1.   L'Universita',  in  ragione  del  principio  dell'esigenza  di rotazione  delle  cariche  elettive,  pone  quale  limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato consecutivo. Lo  svolgimento  di  due  mandati  consecutivi  interamente espletati impedisce  di  poter  riaccedere  alla  carica medesima prima che sia trascorso un ulteriore mandato pieno.
 2.  I  mandati  in  corso  di espletamento al momento di entrata in vigore   del   presente   Statuto   non   sono  considerati  ai  fini dell'applicazione  del  principio  di cui al primo comma del presente articolo.
 Art. 59.
 Rappresentanza degli studenti
 1.  Nella  determinazione  delle  rappresentanze  degli studenti in organi  dell'Ateneo o di facolta' o di dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unita' immediatamente superiore.
 Art. 60.
 Norma transitoria
 1.  Le  cariche  in corso al momento di entrata in vigore del nuovo statuto  terminano  il rispettivo mandato secondo le norme vigenti al momento  della  rispettiva  elezione  o nomina. Le norme del presente statuto  si applicano per le elezioni che si svolgono sotto il vigore dello stesso.
 2.  Il  rettore  ha  il  compito  di  avviare  tutte  le  procedure necessarie  per  rendere  conformi allo statuto, entro sei mesi dalla predetta data, le normative dell'Ateneo.
 Art. 61.
 Entrata in vigore
 1.  Le norme del presente statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  dello  stesso sulla Gazzetta Ufficiale.  Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra  norma  dell'Ateneo  fatta  salva  la  necessita'  di  norme di attuazione   da   adottare  entro  il  termine  di  cui  all'articolo precedente.  Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 L'Aquila, 26 aprile 2006
 Il rettore: Di Orio
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