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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 171 |  | Ricognizione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di  casse  di risparmio,  casse  rurali,  aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
 Vista  la  legge  5 giugno  2003,  n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  in materia bancaria e creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Acquisito  il  parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisito  il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica, ed in particolare anche   quello   della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali;
 Vista  l'ulteriore  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
 Acquisito  il  parere  definitivo della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
 Acquisito  il  parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.   Il   presente   decreto   legislativo   individua  i  principi fondamentali  vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario  a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
 2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.
 3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in  materia  di  vigilanza  sulle  banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e successive modificazioni, nonche' le disposizioni  di  cui  al  titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in quanto attinenti alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.
 4.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  resta  fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
 «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.».
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
 della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
 emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 1, della
 legge  5 giugno  2003,  n.  131  recante: «Disposizioni per
 l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
 costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3», pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  10 giugno  2003,  n.  132,  cosi' come
 modificata dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.
 «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
 l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
 all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
 Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
 Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
 traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
 dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
 ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
 proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
 decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
 schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
 seguito   denominata:   «Conferenza   Stato-regioni»,  sono
 trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
 parte  delle  competenti Commissioni parlamentari, compreso
 quello  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
 regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
 dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
 pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
 osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
 Conferenza  Stato-regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
 definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
 sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
 parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla Commissione
 parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
 decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
 siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
 vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
 dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
 sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
 vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
 fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
 disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
 modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
 parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
 Camere  e  al presidente della commissione parlamentare per
 le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
 indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
 parere parlamentare.».
 Note all'art. 1:
 -  Per l'art. 117 della Costituzione si veda nelle note
 alle premesse.
 -  Il  titolo  IV  del decreto legislativo 1° settembre
 1993,  n.  385 recante: «Testo unico delle leggi in materia
 bancaria  e creditizia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 settembre   1993,   n.   230,   S.O.,  e'  il  seguente:
 «Disciplina delle crisi».
 -  Il  titolo  IV  della legge 28 dicembre 2005, n. 262
 recante:  «Disposizioni  per  la  tutela del risparmio e la
 disciplina   dei   mercati   finanziari»  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  2005, n. 301, S.O., e' il
 seguente:   «Disposizioni   concernenti   le  autorita'  di
 vigilanza».
 - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 giugno
 2003, n. 131.
 «Art.   11   (Attuazione   dell'art.   10  della  legge
 costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
 a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
 Bolzano  resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
 speciali  e  dalle  relative  norme  di attuazione, nonche'
 dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
 3.
 2.  Le  Commissioni  paritetiche previste dagli statuti
 delle   regioni  a  statuto  speciale,  in  relazione  alle
 ulteriori  materie spettanti alla loro potesta' legislativa
 ai  sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
 3  del  2001,  possono  proporre  l'adozione delle norme di
 attuazione  per  il  trasferimento dei beni e delle risorse
 strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
 all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
 3.  Le  norme  di  attuazione di cui al comma 2 possono
 prevedere   altresi'   disposizioni   specifiche   per   la
 disciplina  delle  attivita'  regionali  di  competenza  in
 materia di rapporti internazionali e comunitari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Banche a carattere regionale
 1.  Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potesta'  legislativa  regionale  concorrente  in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.
 2.   Sono  caratteristiche  di  una  banca  a  carattere  regionale l'ubicazione  della  sede  e  delle  succursali nel territorio di una stessa  regione,  la localizzazione regionale della sua operativita', nonche', ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che  anche  le  altre  componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino  carattere  regionale  ai  sensi  del  presente  articolo. L'esercizio  di una marginale operativita' al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.
 3.  La  localizzazione  regionale  dell'operativita' e' determinata dalla  Banca  d'Italia,  in  conformita'  ai  criteri  deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano  conto  delle  caratteristiche  dell'attivita'  della banca e dell'effettivo  legame  dell'operativita' aziendale con il territorio regionale.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per l'art. 117 della Costituzione si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Principi fondamentali
 1.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in materia   di   banche   a  carattere  regionale  nel  rispetto  della Costituzione,  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario, nonche'  dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.
 2.  Costituiscono  principi  fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159  del  testo  unico  delle  disposizioni  in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 3.  In  applicazione  di  quanto  previsto  al  comma 2,  la  legge regionale puo', in particolare, disciplinare:
 a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;
 b) l'adozione,  previo  parere  vincolante della Banca d'Italia a fini  di  vigilanza,  dei  provvedimenti  relativi all'autorizzazione all'attivita'  bancaria,  alle  modifiche  statutarie,  ivi  comprese quelle   dipendenti  da  trasformazioni,  fusioni  e  scissioni,  nel rispetto  di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 c) le  modalita'  di  verifica  dei  requisiti  di  esperienza  e onorabilita' degli esponenti aziendali.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  159,  del decreto
 legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
 «Art.  159  (Regioni  a  statuto  speciale).  -  1.  Le
 valutazioni   di   vigilanza   sono  riservate  alla  Banca
 d'Italia.
 2.  Nei  casi  in  cui  i  provvedimenti previsti dagli
 articoli 14,   31,   36,  56  e  57  sono  attribuiti  alla
 competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
 di vigilanza, un parere vincolante.
 3.  Sono  inderogabili  e  prevalgono  sulle  contrarie
 disposizioni  gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2
 nonche'  dagli  articoli 15,  16, 26 e 47. Restano peraltro
 ferme  le competenze attribuite agli organi regionali nella
 materia disciplinata dall'art. 26.
 4.  Le  regioni  a  statuto  speciale,  alle quali sono
 riconosciuti,   in   base  alle  norme  di  attuazione  dei
 rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
 direttiva  n.  89/646/CEE,  provvedono  a  emanare norme di
 recepimento  della  direttiva  stessa  nel  rispetto  delle
 disposizioni  di  principio  non  derogabili  contenute nei
 commi precedenti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 19, comma 12, della
 legge 28 dicembre 2005, n. 262.
 «12.  Per le operazioni di acquisizione di cui all'art.
 19   del   testo   unico  di  cui  al  decreto  legislativo
 1° settembre   1993,   n.  385,  e  per  le  operazioni  di
 concentrazione  ai sensi dell'art. 6 della legge 10 ottobre
 1990,  n.  287,  che  riguardano banche sono necessarie sia
 l'autorizzazione  della Banca d'Italia, ai sensi del citato
 art.  19  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo
 1° settembre  1993,  n.  385,  per le valutazioni di sana e
 prudente   gestione,  sia  l'autorizzazione  dell'Autorita'
 garante  della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10
 della  citata  legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'art. 6,
 comma 2,  della  medesima legge, ovvero il nulla osta della
 stessa  a  seguito  delle  valutazioni relative all'assetto
 concorrenziale del mercato.».
 
 
 
 
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