Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 171
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed in particolare anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.
3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in quanto attinenti alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.
4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 recante: «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, cosi' come
modificata dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.
«4. In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il
Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi
meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita' e indicando, in ciascun
decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso
quello della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, da rendersi entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e
sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
parere parlamentare definitivo e' reso dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se
vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme
vigenti che non abbiano la natura di principio
fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle
disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel
parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
Camere e al presidente della commissione parlamentare per
le questioni regionali una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal
parere parlamentare.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 117 della Costituzione si veda nelle note
alle premesse.
- Il titolo IV del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O., e' il seguente:
«Disciplina delle crisi».
- Il titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262
recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O., e' il
seguente: «Disposizioni concernenti le autorita' di
vigilanza».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
«Art. 11 (Attuazione dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche'
dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti
delle regioni a statuto speciale, in relazione alle
ulteriori materie spettanti alla loro potesta' legislativa
ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di
attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse
strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono
prevedere altresi' disposizioni specifiche per la
disciplina delle attivita' regionali di competenza in
materia di rapporti internazionali e comunitari.».



 
Art. 2.
Banche a carattere regionale
1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potesta' legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.
2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operativita', nonche', ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.
3. La localizzazione regionale dell'operativita' e' determinata dalla Banca d'Italia, in conformita' ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attivita' della banca e dell'effettivo legame dell'operativita' aziendale con il territorio regionale.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 117 della Costituzione si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 3.
Principi fondamentali
1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.
2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale puo', in particolare, disciplinare:
a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;
b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi all'autorizzazione all'attivita' bancaria, alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
c) le modalita' di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilita' degli esponenti aziendali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 159, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 159 (Regioni a statuto speciale). - 1. Le
valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca
d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli
articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla
competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie
disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2
nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro
ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella
materia disciplinata dall'art. 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono
riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei
rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di
recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili contenute nei
commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 12, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
«12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'art.
19 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di
concentrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia
l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato
art. 19 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e
prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10
della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della
stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto
concorrenziale del mercato.».



 
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