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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 170 |  | Ricognizione  dei principi fondamentali in materia di armo-nizzazione dei  bilanci  pubblici,  a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;
 Vista  la  legge  5  giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'ordinamento  della  Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  e  in  particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni»;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Acquisito  il  parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisito  il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed, in  particolare,  anche  quello della commissione parlamentare per le questioni regionali;
 Vista  l'ulteriore  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
 Acquisito  il  parere  definitivo della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 16 marzo 2006;
 Acquisito  il  parere definitivo della commissione parlamentare per le questioni regionali;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Acquisito  il  parere  delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.   L'armonizzazione   dei   bilanci   pubblici   ha  per  oggetto l'omogeneita'  dei  bilanci  e  dei  sistemi di rilevazione contabile delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e le  consequenziali  procedure  di  consolidamento  dei conti pubblici anche  ai  fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
 2.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  resta  fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 3.  Nell'ambito  di applicazione del presente decreto non rientrano le  disposizioni  concernenti  il  sistema  di codificazione uniforme delle  operazioni  degli  incassi e dei pagamenti degli enti pubblici (SIOPE).
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
 «Art.  117.  - La  potesta'  legislativa  e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
 legge  5 giugno  2003,  n.  131, recante: «Disposizioni per
 l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
 costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3», pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
 «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
 l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
 all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
 Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
 Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
 traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
 dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
 ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
 proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
 decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
 schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
 seguito   denominata:   "Conferenza   Stato-regioni",  sono
 trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
 parte  delle  competenti commissioni parlamentari, compreso
 quello  della  commissione  parlamentare  per  le questioni
 regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
 dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali
 pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
 osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
 Conferenza  Stato-regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
 definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
 sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
 parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla commissione
 parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
 decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
 siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
 vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
 dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
 sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
 vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
 fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
 disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
 modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
 parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
 Camere  e  al Presidente della commissione parlamentare per
 le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
 indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
 parere parlamentare.».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 11 della citata legge
 5 giugno 2003, n. 131:
 «Art.   11   (Attuazione   dell'art.   10  della  legge
 costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
 a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
 Bolzano  resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
 speciali  e  dalle  relative  norme  di attuazione, nonche'
 dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
 3.
 2.  Le  commissioni  paritetiche previste dagli statuti
 delle   regioni  a  statuto  speciale,  in  relazione  alle
 ulteriori  materie spettanti alla loro potesta' legislativa
 ai  sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
 3  del  2001,  possono  proporre  l'adozione delle norme di
 attuazione  per  il  trasferimento dei beni e delle risorse
 strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
 all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
 3.  Le  norme  di  attuazione di cui al comma 2 possono
 prevedere   altresi'   disposizioni   specifiche   per   la
 disciplina  delle  attivita'  regionali  di  competenza  in
 materia di rapporti internazionali e comunitari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Unita' economica della Repubblica
 1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, la finanza  di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento  degli  obiettivi di convergenza e stabilita' derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione   europea,  operando  in coerenza  con  i  vincoli  che ne derivano in ambito nazionale, sulla base   dei  principi  fondamentali  dell'armonizzazione  dei  bilanci pubblici  e  del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione.
 2.  Lo  Stato,  le  regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con l'adesione  al  patto  di  stabilita'  e crescita e ne condividono le relative responsabilita'.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  l'art.  117  della  Costituzione  vedi note alle
 premesse.
 - L'art. 119 della Costituzione cosi' recita:
 «Art.   119.  - I  comuni,  le  province,  le  citta'
 metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
 entrata e di spesa.
 I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
 regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
 tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
 secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
 e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
 al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
 territorio.
 La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
 senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
 capacita' fiscale per abitante.
 Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
 commi precedenti  consentono ai comuni, alle province, alle
 citta'   metropolitane   e   alle   regioni  di  finanziare
 integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
 Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
 solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
 e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
 della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
 esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
 aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
 determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
 regioni.
 I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
 regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
 principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
 Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
 spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
 sui prestiti dagli stessi contratti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Metodo della programmazione economico-finanziaria
 1.  Le  impostazioni  delle  previsioni  di  entrata e di spesa dei bilanci  delle  regioni  si  ispirano  al metodo della programmazione economico-finanziaria.
 2.  Al  fine di cui al comma 1, ciascuna regione adotta, ogni anno, insieme  al bilancio finanziario annuale, un bilancio pluriennale, le cui  previsioni  assumono  come  termini  di riferimento quelli della programmazione  regionale  e  comunque  un  termine  non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.
 3.  Le  regioni  possono  adottare,  nella  propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalita' regionale,  una  legge  finanziaria regionale, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo 11  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive   modificazioni,   contenente  il  quadro  di  riferimento finanziario  per  il  periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene  esclusivamente  norme  tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
 4.  Il  bilancio  pluriennale  indica,  per  ciascuna  ripartizione dell'entrata  e  della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
 5.  Il  bilancio  pluriennale  e'  elaborato  con  riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione  prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo  separatamente  l'andamento  delle entrate e delle spese in base  alla  legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale  a  legislazione  vigente) e le previsioni sull'andamento delle  entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio  pluriennale  a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro  della  copertura  finanziaria  di  nuove  o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.
 6.  L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a   riscuotere   le  entrate,  ne'  ad  eseguire  le  spese  in  esso contemplate.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
 1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio»
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
 «Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
 tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
 programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
 presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
 disegno di legge finanziaria.
 2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
 di  cui  al  comma 2  dell'art.  3,  dispone annualmente il
 quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
 nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
 periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
 dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
 finanziari agli obiettivi.
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
 finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
 competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
 bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
 contabili pregresse specificamente indicate;
 b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
 degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
 determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
 imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
 vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
 essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
 conseguenti all'andamento dell'inflazione;
 c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
 leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
 quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
 considerati;
 d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
 quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
 permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
 quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
 e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
 riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
 pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
 per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
 vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
 le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
 stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
 qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
 prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
 tra le spese in conto capitale;
 g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
 11-bis e le corrispondenti tabelle;
 h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
 ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
 rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
 dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
 modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
 personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
 compreso nel regime contrattuale;
 i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
 alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
 i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
 riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
 ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
 caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
 dei saldi di cui alla lettera a);
 i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
 riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
 direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
 esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
 microsettoriale;
 i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
 effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
 comma 7.
 4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota
 delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
 nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
 copertura di nuove o maggiori spese.
 5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
 Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
 ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
 nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
 nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
 11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
 delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
 e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
 autorizzazioni di spesa corrente.
 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
 copertura  di  cui  al  comma 5,  le nuove o maggiori spese
 disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
 determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
 correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
 determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
 documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
 deliberato dal Parlamento.
 6-bis.  In  allegato alla relazione al disegno di legge
 finanziaria   sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi
 adottati   nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi  dell'art.
 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
 le  ulteriori  misure  correttive  da adottare ai sensi del
 comma 3, lettera i-quater).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Rendicontazione
 1.  I  risultati  della  gestione  delle  entrate  e  delle  spese, classificati  in  base  ai  criteri  dell'articolo 10,  comma 3,  del decreto  legislativo  28 marzo  2000,  n.  76,  sono  dimostrati  nel rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il conto  generale  del  patrimonio,  secondo  la  stessa  struttura del bilancio di previsione.
 2.  Il  conto  generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  cui il conto si riferisce:
 a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
 b) i beni mobili e immobili;
 c) ogni   altra   attivita'   e   passivita',  nonche'  le  poste rettificative.
 3.  Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con  quello  dello  Stato,  i  medesimi sono riclassificati secondo i criteri  stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 4.  Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei  punti  di  concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 10 del
 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi
 fondamentali   e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
 bilancio  e  di  contabilita'  delle regioni, in attuazione
 dell'art.  1,  comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2000, n. 77:
 «3.  Con  atto di indirizzo e di coordinamento adottato
 ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
 stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale
 adottati   in  sede  comunitaria,  le  modalita'  idonee  a
 consentire  l'unificazione,  nei  bilanci  regionali, della
 classificazione,  anche  economica,  delle  entrate e delle
 spese,  ivi  compresi  i  titoli  contabili di entrata e di
 spesa,  al  fine,  fra  l'altro,  di  conseguire necessaria
 armonizzazione con il bilancio dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Equilibrio di bilancio
 1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non  puo'  essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
 2.  Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore  al  totale  delle  entrate che si prevede di accertare nel medesimo  esercizio,  purche'  il  relativo  disavanzo sia coperto da mutui  e  altre  forme  di  indebitamento autorizzati con la legge di approvazione  del  bilancio  nei  limiti  di  cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 3.  Il  ricorso all'indebitamento e' consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 23 del citato decreto
 legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
 «Art.  23  (Mutui  e  altre  forme di indebitamento). -
 1. (Sostituisce  il  comma secondo dell'art. 10 della legge
 16 maggio 1970, n. 281).
 2.  Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
 indebitamento  se  non  e'  stato  approvato  dal consiglio
 regionale   il   rendiconto   dell'esercizio  di  due  anni
 precedenti  a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
 si riferisce.
 3.  L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
 legge   di   approvazione  del  bilancio  o  con  leggi  di
 variazione  del  medesimo, decade al termine dell'esercizio
 cui il bilancio si riferisce.
 4.   Le   entrate   da   operazioni   di  indebitamento
 perfezionate   entro  il  termine  dell'esercizio,  se  non
 riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
 5.   Le   somme  iscritte  nello  stato  di  previsione
 dell'entrata  in  relazione  ad operazioni di indebitamento
 autorizzate,   ma   non   perfezionate   entro  il  termine
 dell'esercizio,  costituiscono minori entrate rispetto alle
 previsioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Principi del bilancio
 1.   I   bilanci   delle   regioni   si   uniformano   ai  principi dell'annualita',   universalita',   veridicita'   ed  integrita'  del bilancio, confrontabilita' e trasparenza.
 2.  Tutte  le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle  spese  di  riscossione  e  di  altre  eventuali  spese ad esse connesse.
 3.   Parimenti   tutte   le   spese   sono   iscritte  in  bilancio integralmente, senza entrate correlative.
 4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla regione.
 |  |  |  | Art. 7. Omogeneita' della classificazione finanziaria ed economica
 delle entrate e delle spese
 1.  Al  fine  di  conseguire  la  necessaria  armonizzazione con il bilancio  dello  Stato,  nei  bilanci  regionali, la classificazione, anche  economica,  delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili  di  entrata  e  di  spesa  e'  unificata in conformita' ai criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria.
 2.  Nei  bilanci  delle  regioni  le  entrate  e  le spese seguono, comunque,  la  classificazione  prevista  dagli  articoli 9  e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
 «Art.  9  (Classificazione  delle  entrate).  -  1. Nel
 bilancio  della  regione  le  entrate  sono  ripartite  nei
 seguenti titoli:
 Titolo  I:  entrate derivanti da tributi propri della
 regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso
 devolute alla regione;
 Titolo   II:   entrate   derivanti  da  contributi  e
 trasferimenti  di parte corrente dell'Unione europea, dello
 Stato e di altri soggetti;
 Titolo III: entrate extratributarie;
 Titolo  IV:  entrate  derivanti  da  alienazioni,  da
 trasformazione  di capitale, da riscossione di crediti e da
 trasferimenti in conto capitale;
 Titolo  V:  entrate  derivanti  da  mutui, prestiti o
 altre operazioni creditizie;
 Titolo VI: entrate per contabilita' speciali.
 2.  Le  entrate  di  cui  al  comma 1  sono ordinate in
 categorie   secondo   la  natura  dei  cespiti,  in  unita'
 previsionali   di   base   ai  fini  dell'approvazione  del
 consiglio  regionale  e  in  capitoli secondo il rispettivo
 oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.».
 «Art.   10   (Specificazione  e  classificazione  delle
 spese).  - 1. La legge regionale, nel rispetto dei principi
 determinati  dai  commi 2  e  3,  stabilisce  il sistema di
 classificazione  delle  spese  di bilancio, in correlazione
 alle previsioni del bilancio pluriennale.
 2.  Nel bilancio della regione le spese sono, comunque,
 ripartite in:
 1) funzioni   obiettivo,   individuate  con  riguardo
 all'esigenza   di   definire  le  politiche  regionali.  La
 classificazione  per  funzioni  obiettivo e' definita sulla
 base  dei  criteri adottati in contabilita' nazionale per i
 conti del settore della pubblica amministrazione;
 2) unita'    previsionali    di    base.    Ai   fini
 dell'approvazione   del   consiglio   regionale  le  unita'
 previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla
 spesa   corrente,  unita'  relative  alla  spesa  in  conto
 capitale e unita' per il rimborso prestiti;
 3) capitoli,  nell'apposito  allegato  in bilancio di
 cui al comma 6 dell'art. 4, secondo l'oggetto, il contenuto
 economico   e   funzionale   della   spesa,   il  carattere
 giuridicamente  obbligatorio.  I  capitoli costituiscono le
 unita'   elementari   ai   fini   della  gestione  e  della
 rendicontazione.
 3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai
 sensi  dell'art.  8  della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
 stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale
 adottati   in  sede  comunitaria,  le  modalita'  idonee  a
 consentire  l'unificazione,  nei  bilanci  regionali, della
 classificazione,  anche  economica,  delle  entrate e delle
 spese,  ivi  compresi  i  titoli  contabili di entrata e di
 spesa,  al  fine,  fra l'altro, di conseguire la necessaria
 armonizzazione con il bilancio dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Quadro generale riassuntivo
 1.   Il   quadro   generale   riassuntivo   del  bilancio  riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
 2.  Al  quadro  generale  e'  allegato  un  prospetto  che  mette a raffronto  le  entrate,  distinte  per  unita'  previsionali di base, derivanti  da  assegnazioni  dell'Unione  europea  e dello Stato, con l'indicazione  della  rispettiva  destinazione  specifica  risultante dalla  legge  o  dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese,  distinte  anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni  di  cui  alle  assegnazioni  predette;  il totale degli stanziamenti  di  competenza  relativi  a  tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza,  salvo  quanto  disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si  riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 22 del
 citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
 «Art.  22  (Fondi  statali  assegnati  alle regioni). -
 1.-2. (Omissis).
 3.  La  regione  ha  altresi'  facolta',  qualora abbia
 erogato  in  un  esercizio  somme  eccedenti quelle ad essa
 assegnate  dallo  Stato  a norma del comma 2, di compensare
 tali  maggiori  spese  con  minori erogazioni per lo stesso
 scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
 4.  La  regione  puo',  in  relazione  all'epoca in cui
 avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1,
 attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio
 immediatamente  successivo, allorche' non sia possibile far
 luogo  all'impegno  di  tali  spese,  a norma dell'art. 18,
 entro  il  termine  dell'esercizio  nel  corso del quale ha
 luogo l'assegnazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Assestamento del bilancio
 1.  Entro  il  30 giugno  di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento   del   bilancio   mediante   il   quale  si  provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 5  dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  n.  76 del 2000, nonche'  alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3,  lettera a) e 5
 dell'art.  4  de1 citato decreto legislativo 28 marzo 2000,
 n. 76:
 «3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
 a) l'ammontare  presunto dei residui attivi o passivi
 alla  chiusura  dell'esercizio  precedente  a quello cui il
 bilancio si riferisce;».
 «5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo,
 presunto  al  termine dell'esercizio precedente e' iscritto
 fra  le  entrate  o  le  spese  di cui alla lettera b), del
 comma 3,  mentre  l'ammontare  presunto  della  giacenza di
 cassa   all'inizio   dell'esercizio   cui  il  bilancio  si
 riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c)
 del comma 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Variazioni di bilancio
 1.  Le  variazioni  di  bilancio  si  uniformano ai principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 16 del citato decreto
 legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
 «Art.  16  (Variazioni  di  bilancio). - 1. La legge di
 approvazione   del   bilancio  regionale  puo'  autorizzare
 variazioni  al  bilancio  medesimo,  da apportare nel corso
 dell'esercizio  mediante  provvedimenti amministrativi, per
 l'istituzione  di nuove unita' previsionali di entrata, per
 l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
 a  scopi  specifici  da  parte  dello  Stato  e dell'Unione
 europea,  nonche'  per  l'iscrizione  delle relative spese,
 quando   queste   siano   tassativamente   regolate   dalla
 legislazione in vigore.
 2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo
 puo'  effettuare variazioni compensative fra capitoli della
 medesima   unita'  previsionale,  fatta  eccezione  per  le
 autorizzazioni  di  spesa  di  natura  obbligatoria, per le
 spese  in  annualita'  e a pagamento differito e per quelle
 direttamente  regolate  con legge. Ogni altra variazione al
 bilancio  deve  essere  disposta  o  autorizzata  con legge
 regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
 3.   La   legge   di  bilancio  o  eventuali  ulteriori
 provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare
 la  giunta regionale ad effettuare variazioni compensative,
 all'interno  della  medesima classificazione economica, tra
 unita'   previsionali   di   base   strettamente  collegate
 nell'ambito  di  una  stessa  funzione  obiettivo  o di uno
 stesso  programma  o  progetto. Con le stesse modalita', al
 fine   di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  nella
 gestione   delle  disponibilita'  di  bilancio,  la  giunta
 regionale  puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni
 compensative  anche tra unita' previsionali di base diverse
 qualora   le   variazioni   stesse   siano  necessarie  per
 l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
 di   programma  o  da  altri  strumenti  di  programmazione
 negoziata.
 4.  Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui
 al  comma 1,  puo'  essere  deliberata  dopo il 30 novembre
 dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
 5.   La   giunta  regionale  puo'  disporre  variazioni
 compensative,  nell'ambito della stessa o di diverse unita'
 previsionali   di   base   di  conto  capitale,  anche  tra
 stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che
 si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi
 relativi  alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art.
 10,  comma 2.  Il  relativo  provvedimento e' comunicato al
 consiglio regionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Impegni di spesa
 1.  Gli  impegni  di  spesa  sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
 2.  Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le  somme  dovute  dalla  regione, in base a legge, contratto o altro titolo,  a  creditori  determinati  o  determinabili,  sempreche'  la relativa   obbligazione   venga   a   scadenza   entro   il   termine dell'esercizio.
 3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli  stanziamenti  dell'esercizio,  le  sole  quote  che  vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
 4.  Al  fine  di  conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle   risorse  assegnate  alla  regione,  la  giunta  regionale  e' autorizzata  ad  assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi,  in  conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
 a) dai  piani  finanziari,  sia  di programmazione, sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
 b) dai  quadri  finanziari,  sia di programmazione, sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
 5.  L'amministrazione  regionale  puo'  assumere impegni nei limiti dell'intera  somma  indicata  al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti   devono   comunque   essere  contenuti  nei  limiti  delle autorizzazioni annuali di bilancio.
 |  |  |  | Art. 12. Trasparenza  e  cooperazione  informativa Stato-regioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilanci
 1.  Gli  organi  statali  e  le  regioni  sono  tenuti  a  fornirsi reciprocamente,   ed   a  richiesta,  ogni  informazione  utile  allo svolgimento  delle  proprie  funzioni in materia di finanza pubblica, contabilita'  e  bilancio,  nonche'  a  concordare  le  modalita'  di utilizzazione  comune  dei  rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.
 |  |  |  | Art. 13. Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione
 1.  Il  sistema  di  bilancio  degli  enti  locali  costituisce  lo strumento  essenziale  per il processo di programmazione, previsione, gestione  e  rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle di fornire informazioni  in  merito  ai  programmi  futuri, a quelli in corso di realizzazione  ed  all'andamento  dell'ente  a  favore  dei  soggetti interessati   al   processo   di   decisione   politica,  sociale  ed economico-finanziaria.
 2.  I  documenti  di  programmazione  e  previsione  hanno  valenza pluriennale  ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
 3.  Gli  strumenti  della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.
 4.   Il   bilancio   di  previsione  e'  composto  dalla  relazione previsionale  e  programmatica,  dal  bilancio annuale e dal bilancio pluriennale   ed   e'   deliberato  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente quello cui si riferisce.
 5.  Sulla  base  del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio,  l'organo  esecutivo  definisce,  ove  previsto,  il piano esecutivo  di  gestione,  determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi,  unitamente  alle  dotazioni  necessarie, ai responsabili dei servizi.
 |  |  |  | Art. 14. Principi del bilancio
 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario  redatto  in  termini di competenza per l'anno successivo nel   rispetto   dei   principi   di  unita',  coerenza,  annualita', universalita', integrita', veridicita', attendibilita' e pubblicita'.
 2.  Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle  rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e delle   aperture  di  credito  non  possono  essere  complessivamente superiori   alle  previsioni  di  competenza  relative  alle  entrate correnti  e  non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
 |  |  |  | Art. 15. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
 1.  Ove  non  sia  stato  deliberato  nei  termini  il  bilancio di previsione,  e'  consentita  esclusivamente una gestione provvisoria, nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa dell'ultimo bilancio  definitivamente  deliberato,  ove  esistenti.  La  gestione provvisoria  e'  limitata  all'assolvimento  delle  obbligazioni gia' assunte,    delle    obbligazioni    derivanti    da    provvedimenti giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente regolati  dalla  legge,  al  pagamento  delle  spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale,  limitata  alle  sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
 2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione  sia  stata  fissata  in  un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende  automaticamente  autorizzato  fino a tale termine e gli enti locali  possono  effettuare,  per ciascun intervento, spese in misura non  superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
 |  |  |  | Art. 16. Caratteristiche e struttura del bilancio
 1.  Il  bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo  limite  agli  impegni  di  spesa,  fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
 2.  Le  entrate  e  le  spese sono classificate ed indicate secondo quanto  previsto  dall'articolo 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 3.  Il bilancio di previsione puo' comprendere un fondo di riserva, il  quale  e'  utilizzato  dall'organo  esecutivo  nei casi in cui si verifichino  esigenze  straordinarie  di  bilancio  o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.
 4.  E'  data  facolta'  agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento    di   ciascun   servizio   l'importo   dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  165  del  decreto
 legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 recante: «Testo unico
 delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale  28 settembre  2000,  n.  227,
 supplemento ordinario:
 «Art. 165 (Struttura del bilancio). - 1. Il bilancio di
 previsione  annuale  e'  composto  da  due  parti, relative
 rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
 2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli,
 categorie  e  risorse,  in relazione, rispettivamente, alla
 fonte  di  provenienza,  alla  tipologia  ed alla specifica
 individuazione dell'oggetto dell'entrata.
 3.  I  titoli dell'entrata per province, comuni, citta'
 metropolitane ed unioni di comuni sono:
 Titolo I - Entrate tributarie;
 Titolo   II  -  Entrate  derivanti  da  contributi  e
 trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione e di
 altri  enti  pubblici  anche  in  rapporto all'esercizio di
 funzioni delegate dalla Regione;
 Titolo III - Entrate extratributarie;
 Titolo  IV  -  Entrate  derivanti  da alienazioni, da
 trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
 Titolo   V  -  Entrate  derivanti  da  accensioni  di
 prestiti;
 Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
 4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
 Titolo   I   -  Entrate  derivanti  da  contributi  e
 trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione e di
 altri  enti  pubblici  anche  in  rapporto all'esercizio di
 funzioni delegate dalla Regione;
 Titolo II - Entrate extratributarie;
 Titolo  III  -  Entrate  derivanti da alienazioni, da
 trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
 Titolo  IV  -  Entrate  derivanti  da  accensioni  di
 prestiti;
 Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
 5.  La  parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli,
 funzioni,    servizi    ed    interventi,   in   relazione,
 rispettivamente,  ai  principali  aggregati economici, alle
 funzioni  degli  enti,  ai singoli uffici che gestiscono un
 complesso di attivita' ed alla natura economica dei fattori
 produttivi  nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa
 e'  leggibile  anche  per  programmi  dei  quali  e'  fatta
 analitica  illustrazione  in apposito quadro di sintesi del
 bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
 6. I titoli della spesa sono:
 Titolo I - Spese correnti;
 Titolo II - Spese in conto capitale;
 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
 7.  Il  programma,  il  quale  costituisce il complesso
 coordinato  di  attivita',  anche  normative, relative alle
 opere  da  realizzare e di interventi diretti ed indiretti,
 non  necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento
 di  un  fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di
 sviluppo  dell'ente,  secondo le indicazioni dell'art. 151,
 puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni
 dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
 8.   A   ciascun   servizio  e'  correlato  un  reparto
 organizzativo,  semplice o complesso, composto da persone e
 mezzi, cui e' preposto un responsabile.
 9.  A  ciascun  servizio  e'  affidato, col bilancio di
 previsione,  un  complesso di mezzi finanziari, specificati
 negli   interventi   assegnati,   del   quale  risponde  il
 responsabile del servizio.
 10.  Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento
 della spesa indicano:
 a) l'ammontare  degli  accertamenti  o  degli impegni
 risultanti  dal  rendiconto  del  penultimo anno precedente
 all'esercizio  di  riferimento  e  la previsione aggiornata
 relativa all'esercizio in corso;
 b) l'ammontare   delle  entrate  che  si  prevede  di
 accertare  o  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
 nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
 11.  L'avanzo  ed  il disavanzo di amministrazione sono
 iscritti   in  bilancio,  con  le  modalita'  di  cui  agli
 articoli 187  e  188,  prima di tutte le entrate e prima di
 tutte le spese.
 12.   I   bilanci   di  previsione  degli  enti  locali
 recepiscono,  per quanto non contrasta con la normativa del
 presente  testo  unico,  le  norme recate dalle leggi delle
 rispettive  regioni  di appartenenza per quanto concerne le
 entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di
 consentire  la  possibilita'  del controllo regionale sulla
 destinazione   dei  fondi  assegnati  agli  enti  locali  e
 l'omogeneita'  delle  classificazioni  di  dette  spese nei
 bilanci   di   previsione  degli  enti  rispetto  a  quelle
 contenute  nei  rispettivi bilanci di previsione regionali.
 Le  entrate  e  le  spese  per  le  funzioni delegate dalle
 regioni  non  possono  essere  collocate  tra i servizi per
 conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
 13.  Il  bilancio  di  previsione  si conclude con piu'
 quadri riepilogativi.
 14.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art.  160  sono
 approvati  i  modelli  relativi  al bilancio di previsione,
 inclusi  i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del
 bilancio  ed il sistema di codifica dei titoli contabili di
 entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'art. 157.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Relazione previsionale e programmatica
 1.  La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.
 2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica e' costituito:
 a) dall'illustrazione   delle   caratteristiche   relative   alla popolazione,  al  territorio,  all'economia  insediata  ed ai servizi dell'ente;
 b) dall'indicazione  degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla   dimostrazione  della  coerenza  delle  previsioni  annuali  e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;
 c) per  la  parte  entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari,  individuando  le  fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 d) per  la  parte  spesa,  da  una  redazione per programmi e per eventuali  progetti, con indicazione delle finalita' che si intendono conseguire,  delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.
 3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalita' individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.
 |  |  |  | Art. 18. Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale
 1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:
 a) e'  redatto  in  termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualita';
 b) ha  durata  pari  a  quello  della  regione  di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
 c) gli  stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;
 d) le  previsioni  del  primo  anno  coincidono  con  quelle  del bilancio annuale.
 2.   Il   bilancio   pluriennale,   tenendo   conto   delle   linee programmatiche,  del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:
 a) per  la  parte  entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende   destinare,   per  ciascuno  degli  anni  considerati,  alla copertura  delle  spese  correnti  ed al finanziamento delle spese di investimento,  indicando  per  queste  ultime la capacita' di ricorso alla fonti di finanziamento;
 b) per   la  parte  spesa,  redatta  per  programmi,  servizi  ed interventi,  indica,  per  ciascuno  degli anni considerati, le spese correnti  consolidate  e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli   investimenti,  nonche'  le  spese  di  investimento  ad  esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
 |  |  |  | Art. 19. Variazioni al bilancio di previsione
 1.  Le  variazioni  ai  documenti  di  programmazione  e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del  mantenimento  della veridicita' ed attendibilita' del sistema di bilancio.
 2.  I  provvedimenti  di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi:
 a) le  variazioni  di  bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
 b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalita' di legge;
 c) entro  l'esercizio  in  corso l'organo consiliare procede alla ratifica  delle  variazioni  deliberate  in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresi' i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;
 d)  non  sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con  fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;
 e)   rispetto  del  principio  dell'equilibrio  della  situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 2.
 3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro  il  30 novembre di ciascun anno e' deliberata la variazione di assestamento  generale  per  la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.
 |  |  |  | Art. 20. Entrate e spese
 1.   Le   entrate  sono  acquisite  attraverso  le  seguenti  fasi: accertamento, riscossione e versamento.
 2.  Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e  la  sussistenza  di  un  idoneo  titolo  giuridico, individuato il debitore,  quantificata  la  somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
 3.  La  riscossione  consiste  nel  materiale introito da parte del tesoriere  o  di  altri  eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
 4.  La  spesa  e'  effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
 5.    L'impegno,   a   seguito   di   obbligazione   giuridicamente perfezionata,  determina  la  somma  da pagare, individua il soggetto creditore,   indica   la  ragione  e  costituisce  il  vincolo  sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria.
 6. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la  necessita'  di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 a) per  gli  oneri  del  personale dipendente, esclusi i compensi accessori;
 b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;
 c) per  le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base a contratti o disposizioni di legge.
 7. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso  i  terzi.  Quando  la  prenotazione  di  impegno e' riferita a procedure  di  gara  bandite  prima  della  fine dell'esercizio e non concluse  entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano  validita'  gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
 8.  Costituiscono  economia  le  minori  spese  sostenute  rispetto all'impegno  assunto,  verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
 9.  Le  spese  in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate  con  l'assunzione  di  mutui o altri prestiti a specifica destinazione,  con  l'avanzo  di  amministrazione, con l'emissione di prestiti  obbligazionari,  con  aperture  di  credito  e  con entrate proprie.  L'impegno  di  tali  spese  opera nei limiti delle relative entrate accertate.
 10.  Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti  e  per  spese  di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
 11.   Possono  essere  assunti  impegni  di  spesa  sugli  esercizi successivi,  compresi  nel  bilancio  pluriennale,  nel  limite delle previsioni nello stesso comprese.
 12.  Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro  il  termine  dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 |  |  |  | Art. 21. Risultati di amministrazione
 1.  Il  risultato  contabile  di  amministrazione  e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al  fondo  di  cassa  aumentato  dei  residui  attivi e diminuito dei residui passivi.
 2.  L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi  vincolati,  fondi  per  il  finanziamento  di  spese  in conto capitale e fondi di ammortamento.
 3.   L'eventuale   disavanzo   di  amministrazione,  accertato  con l'approvazione del rendiconto, e' applicato al bilancio di previsione in  aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 22. Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione
 di spese
 1.  Gli  enti  locali  possono  effettuare  spese  solo se sussiste l'impegno   contabile  registrato  sul  competente  stanziamento  del bilancio  di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato.
 2.   Per   i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati  dal verificarsi  di  un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta  a  terzi  e'  regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni  e  comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
 3.  Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione   dei  principi  per  l'assunzione  degli  impegni  e  per l'effettuazione  delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini   della   controprestazione,   tra   il   privato   fornitore  e l'amministratore,  funzionario  o  dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'ente.
 |  |  |  | Art. 23. Equilibri di bilancio
 1.   Gli  enti  locali  rispettano  durante  la  gestione  e  nelle variazioni  di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e  gli equilibri stabiliti  in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
 |  |  |  | Art. 24. Stato  di  attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio
 1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare  effettua  la  ricognizione  sullo stato di attuazione dei programmi  dando  anche  atto  del permanere degli equilibri generali finanziari   di  bilancio.  In  caso  di  accertati  squilibri,  sono adottati,  contestualmente  alla  verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.
 |  |  |  | Art. 25. Programmazione degli investimenti
 1.   Per   tutti  gli  investimenti  degli  enti  locali,  comunque finanziati,  l'organo  deliberante,  nell'approvare il progetto od il piano   esecutivo   dell'investimento,   da'   atto  della  copertura finanziaria  di  tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonche'   del  permanere  degli  equilibri  del  bilancio  annuale  e pluriennale.
 |  |  |  | Art. 26. Principi per il ricorso all'indebitamento
 1.  Il  ricorso  all'indebitamento  da  parte  degli enti locali e' ammesso  esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti  in  materia  e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere  fatto  ricorso  all'indebitamento  per  il  finanziamento dei debiti  fuori  bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.
 2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.
 3.  Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
 a) avvenuta   deliberazione  del  rendiconto  dell'esercizio  del penultimo  anno  precedente  quello  in  cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
 b) avvenuta  deliberazione  del  bilancio  annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
 |  |  |  | Art. 27. Principi per la rilevazione e dimostrazione
 dei risultati di gestione
 1.  La  dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,  il  quale  comprende  il  conto  del  bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
 2.  Il  rendiconto  e'  deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo.
 3. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione,  adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale idoneo per le proprie esigenze.
 4.  Al  rendiconto  e' allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni  integrative,  esplicative  e complementari nel rispetto del principio della trasparenza.
 |  |  |  | Art. 28. Conto del bilancio
 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria   contenuta   nel   bilancio   annuale  rispetto  alle previsioni.
 2.  Il  conto  del  bilancio  si  conclude con la dimostrazione del risultato   contabile   di   gestione   e  con  quello  contabile  di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
 3.  Al  conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei  parametri  gestionali  con  andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al certificato del rendiconto.
 |  |  |  | Art. 29. Conto economico
 1.  Il  conto  economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo principi di competenza economica.
 2.  Gli  ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.
 |  |  |  | Art. 30. Conto del patrimonio
 1.  Il  conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati della gestione patrimoniale  e  riassume  la  consistenza  del patrimonio al termine dell'esercizio,  evidenziando  le  variazioni  intervenute  nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
 2.  I  criteri  di  iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:
 a) le  immobilizzazioni  immateriali  e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;
 b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;
 c) i  censi,  livelli  ed  enfiteusi  sono  iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;
 d) gli  altri  elementi  dell'attivo  e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.
 3.  I  crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati  nel  conto  del  patrimonio  in  apposita  voce  sino  al compimento dei termini di prescrizione.
 |  |  |  | Art. 31. Comunicazione alla Corte dei conti - Sezione enti locali
 1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il  rendiconto  completo  di  allegati,  le  informazioni relative al rispetto  del  patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto  preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalita' e protocollo da  stabilire  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Corte dei conti.
 |  |  |  | Art. 32. Modelli contabili
 1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica  i  modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali:
 a) per  il  bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei  movimenti  finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione  e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri;
 b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti  finanziari  in  relazione  alla  struttura  del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione;
 c) per  la  relazione  previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione   degli   elementi   strutturali  dell'ente  locale, dimostrare  l'attendibilita'  e  la  veridicita'  delle previsioni di entrata  ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attivita' programmata le risorse necessarie per l'attuazione;
 d) per  il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle  entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la  redazione  di  appositi  quadri  riepilogativi  che  evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione;
 e) per  il  conto  del  patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale;
 f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la   rappresentazione  del  risultato  economico  della  gestione  di competenza;
 g) per  il  conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare,  per  la  gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate;
 h)   per   il   conto   degli   agenti  contabili:  garantire  la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato Roma, addi' 12 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 32:
 - Si  riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto
 legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 «Art. 160 (Approvazione di modelli e schemi contabili).
 - 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della
 legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
 a) i  modelli relativi al bilancio di previsione, ivi
 inclusi i quadri riepilogativi;
 b) il  sistema  di codifica del bilancio e dei titoli
 contabili di entrata e di spesa;
 c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
 d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
 e) i  modelli  relativi  al  conto  del  bilancio ivi
 incluse   la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
 situazione  di  deficitarieta' strutturale e la tabella dei
 parametri gestionali;
 f) i  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al
 prospetto di conciliazione;
 g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
 h) i  modelli  relativi  alla resa del conto da parte
 degli agenti contabili di cui all'art. 227.
 2.  Con  regolamento,  da  emanare a norma dell'art. 17
 della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema
 relativo alla relazione previsionale e programmatica previo
 parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
 Stato, le regioni e le province autonome.».
 
 
 
 
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