Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 170
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armo-nizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 16 marzo 2006;
Acquisito il parere definitivo della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha per oggetto l'omogeneita' dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano le disposizioni concernenti il sistema di codificazione uniforme delle operazioni degli incassi e dei pagamenti degli enti pubblici (SIOPE).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
«4. In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il
Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi
meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita' e indicando, in ciascun
decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti commissioni parlamentari, compreso
quello della commissione parlamentare per le questioni
regionali, da rendersi entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e
sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
parere parlamentare definitivo e' reso dalla commissione
parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se
vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme
vigenti che non abbiano la natura di principio
fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle
disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel
parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
Camere e al Presidente della commissione parlamentare per
le questioni regionali una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal
parere parlamentare.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
5 giugno 2003, n. 131:
«Art. 11 (Attuazione dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche'
dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti
delle regioni a statuto speciale, in relazione alle
ulteriori materie spettanti alla loro potesta' legislativa
ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di
attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse
strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono
prevedere altresi' disposizioni specifiche per la
disciplina delle attivita' regionali di competenza in
materia di rapporti internazionali e comunitari.».



 
Art. 2.
Unita' economica della Repubblica
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, la finanza di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e ne condividono le relative responsabilita'.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 117 della Costituzione vedi note alle
premesse.
- L'art. 119 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 119. - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle
citta' metropolitane e alle regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».



 
Art. 3.
Metodo della programmazione economico-finanziaria
1. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle regioni si ispirano al metodo della programmazione economico-finanziaria.
2. Al fine di cui al comma 1, ciascuna regione adotta, ogni anno, insieme al bilancio finanziario annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.
3. Le regioni possono adottare, nella propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalita' regionale, una legge finanziaria regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
4. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
5. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).».



 
Art. 4.
Rendicontazione
1. I risultati della gestione delle entrate e delle spese, classificati in base ai criteri dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.
3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione
dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2000, n. 77:
«3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale
adottati in sede comunitaria, le modalita' idonee a
consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della
classificazione, anche economica, delle entrate e delle
spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di
spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire necessaria
armonizzazione con il bilancio dello Stato.».



 
Art. 5.
Equilibrio di bilancio
1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
3. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
«Art. 23 (Mutui e altre forme di indebitamento). -
1. (Sostituisce il comma secondo dell'art. 10 della legge
16 maggio 1970, n. 281).
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio
regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate da operazioni di indebitamento
perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non
riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.».



 
Art. 6.
Principi del bilancio
1. I bilanci delle regioni si uniformano ai principi dell'annualita', universalita', veridicita' ed integrita' del bilancio, confrontabilita' e trasparenza.
2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
3. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla regione.
 
Art. 7.
Omogeneita' della classificazione finanziaria ed economica
delle entrate e delle spese
1. Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa e' unificata in conformita' ai criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria.
2. Nei bilanci delle regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
«Art. 9 (Classificazione delle entrate). - 1. Nel
bilancio della regione le entrate sono ripartite nei
seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della
regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso
devolute alla regione;
Titolo II: entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello
Stato e di altri soggetti;
Titolo III: entrate extratributarie;
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o
altre operazioni creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilita' speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in
categorie secondo la natura dei cespiti, in unita'
previsionali di base ai fini dell'approvazione del
consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo
oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.».
«Art. 10 (Specificazione e classificazione delle
spese). - 1. La legge regionale, nel rispetto dei principi
determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di
classificazione delle spese di bilancio, in correlazione
alle previsioni del bilancio pluriennale.
2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque,
ripartite in:
1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo
all'esigenza di definire le politiche regionali. La
classificazione per funzioni obiettivo e' definita sulla
base dei criteri adottati in contabilita' nazionale per i
conti del settore della pubblica amministrazione;
2) unita' previsionali di base. Ai fini
dell'approvazione del consiglio regionale le unita'
previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla
spesa corrente, unita' relative alla spesa in conto
capitale e unita' per il rimborso prestiti;
3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di
cui al comma 6 dell'art. 4, secondo l'oggetto, il contenuto
economico e funzionale della spesa, il carattere
giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le
unita' elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione.
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale
adottati in sede comunitaria, le modalita' idonee a
consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della
classificazione, anche economica, delle entrate e delle
spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di
spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria
armonizzazione con il bilancio dello Stato.».



 
Art. 8.
Quadro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 22 del
citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
«Art. 22 (Fondi statali assegnati alle regioni). -
1.-2. (Omissis).
3. La regione ha altresi' facolta', qualora abbia
erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa
assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare
tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso
scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
4. La regione puo', in relazione all'epoca in cui
avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1,
attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio
immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far
luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 18,
entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha
luogo l'assegnazione.».



 
Art. 9.
Assestamento del bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 76 del 2000, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dei commi 3, lettera a) e 5
dell'art. 4 de1 citato decreto legislativo 28 marzo 2000,
n. 76:
«3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;».
«5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo,
presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto
fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), del
comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di
cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c)
del comma 3.».



 
Art. 10.
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio si uniformano ai principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
«Art. 16 (Variazioni di bilancio). - 1. La legge di
approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare
variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso
dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per
l'istituzione di nuove unita' previsionali di entrata, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione
europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore.
2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo
puo' effettuare variazioni compensative fra capitoli della
medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al
bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge
regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori
provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare
la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative,
all'interno della medesima classificazione economica, tra
unita' previsionali di base strettamente collegate
nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno
stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al
fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella
gestione delle disponibilita' di bilancio, la giunta
regionale puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni
compensative anche tra unita' previsionali di base diverse
qualora le variazioni stesse siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui
al comma 1, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. La giunta regionale puo' disporre variazioni
compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita'
previsionali di base di conto capitale, anche tra
stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che
si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi
relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art.
10, comma 2. Il relativo provvedimento e' comunicato al
consiglio regionale.».



 
Art. 11.
Impegni di spesa
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base a legge, contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio, le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
4. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
5. L'amministrazione regionale puo' assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
 
Art. 12. Trasparenza e cooperazione informativa Stato-regioni in materia di
finanza pubblica, contabilita' e bilanci
1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilancio, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.
 
Art. 13.
Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione
1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.
4. Il bilancio di previsione e' composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed e' deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, ove previsto, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
 
Art. 14.
Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo nel rispetto dei principi di unita', coerenza, annualita', universalita', integrita', veridicita', attendibilita' e pubblicita'.
2. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
 
Art. 15.
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Ove non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
 
Art. 16.
Caratteristiche e struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
2. Le entrate e le spese sono classificate ed indicate secondo quanto previsto dall'articolo 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il bilancio di previsione puo' comprendere un fondo di riserva, il quale e' utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.
4. E' data facolta' agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227,
supplemento ordinario:
«Art. 165 (Struttura del bilancio). - 1. Il bilancio di
previsione annuale e' composto da due parti, relative
rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli,
categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla
fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica
individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta'
metropolitane ed unioni di comuni sono:
Titolo I - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla Regione;
Titolo III - Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti;
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla Regione;
Titolo II - Entrate extratributarie;
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli,
funzioni, servizi ed interventi, in relazione,
rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle
funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un
complesso di attivita' ed alla natura economica dei fattori
produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa
e' leggibile anche per programmi dei quali e' fatta
analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del
bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso
coordinato di attivita', anche normative, relative alle
opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti,
non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento
di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di
sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'art. 151,
puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni
dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
8. A ciascun servizio e' correlato un reparto
organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e
mezzi, cui e' preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di
previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati
negli interventi assegnati, del quale risponde il
responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento
della spesa indicano:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente
all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata
relativa all'esercizio in corso;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare o delle spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono
iscritti in bilancio, con le modalita' di cui agli
articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di
tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali
recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del
presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle
rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le
entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di
consentire la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e
l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei
bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle
contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali.
Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per
conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con piu'
quadri riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'art. 160 sono
approvati i modelli relativi al bilancio di previsione,
inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del
bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di
entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'art. 157.».



 
Art. 17.
Relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.
2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica e' costituito:
a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;
b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalita' che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.
3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalita' individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.
 
Art. 18.
Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:
a) e' redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualita';
b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;
d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.
2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacita' di ricorso alla fonti di finanziamento;
b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
 
Art. 19.
Variazioni al bilancio di previsione
1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicita' ed attendibilita' del sistema di bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi:
a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalita' di legge;
c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresi' i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;
d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;
e) rispetto del principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 2.
3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno e' deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.
 
Art. 20.
Entrate e spese
1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento.
2. Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
4. La spesa e' effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
5. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria.
6. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori;
b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
7. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
8. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
9. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate con l'assunzione di mutui o altri prestiti a specifica destinazione, con l'avanzo di amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con aperture di credito e con entrate proprie. L'impegno di tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate.
10. Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
11. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
12. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 
Art. 21.
Risultati di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto, e' applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
 
Art. 22.
Principi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione
di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente stanziamento del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato.
2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'ente.
 
Art. 23.
Equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
 
Art. 24. Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di
bilancio
1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.
 
Art. 25.
Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonche' del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.
 
Art. 26.
Principi per il ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.
2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.
3. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
 
Art. 27.
Principi per la rilevazione e dimostrazione
dei risultati di gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale idoneo per le proprie esigenze.
4. Al rendiconto e' allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza.
 
Art. 28.
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
3. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al certificato del rendiconto.
 
Art. 29.
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo principi di competenza economica.
2. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.
 
Art. 30.
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:
a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;
b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;
c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;
d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.
3. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.
 
Art. 31.
Comunicazione alla Corte dei conti - Sezione enti locali
1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalita' e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Corte dei conti.
 
Art. 32.
Modelli contabili
1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali:
a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri;
b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione;
c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell'ente locale, dimostrare l'attendibilita' e la veridicita' delle previsioni di entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attivita' programmata le risorse necessarie per l'attuazione;
d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione;
e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale;
f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza;
g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate;
h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
«Art. 160 (Approvazione di modelli e schemi contabili).
- 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi
inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli
contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi
incluse la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei
parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al
prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte
degli agenti contabili di cui all'art. 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema
relativo alla relazione previsionale e programmatica previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.».



 
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