Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 marzo 2006, n. 172 |
Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante: «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»; Considerata la necessita' di rideterminare in modo organico le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25 luglio 2005; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 28 luglio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicabilita' e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. - La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede: «Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.». - Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, recante; «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103. Note all'art. 1: - Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: «Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. 2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale. 3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. 4. L'accesso alla formazione specialistica non e' consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.». «Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonche' delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».
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| Art. 2. Ammissione alla scuola 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'universita', per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo. Nel bando sono altresi' indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative. 2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole universita', nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, e' predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonche' il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le universita' possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova. 3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata all'universita' con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30 giorni prima della prova stessa.
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' il seguente: «2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.».
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| Art. 3. Commissione giudicatrice 1. Presso ogni universita' e' costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e' superiore a 50 e sempreche' le prove di esame si svolgano in piu' locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarita' dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita' alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e' inferiore a quattro la commissione e' integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e' superiore a quattro la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuna scuola. 2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia e' nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione. |
| Art. 4. Prove d'esame 1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola. 2. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle universita'. La commissione predispone un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessita' non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato. 3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. Il giorno e l'orario della prova d'esame, identico per ciascuna tipologia di scuola, uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova e' di 90 minuti. 4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di --0,25 per ogni risposta errata. 5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa e' sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il risultato e' portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole commissioni di concorso predeterminano un numero di prove pratiche in numero maggiore di 1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio della prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualita' e la completezza della relazione. La durata della prova pratica e' di 60 minuti. 6. Non e' ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso. |
| Art. 5. Valutazione titoli 1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformita' ai seguenti criteri: a) voto di laurea - max 7 punti: per voto di laurea inferiore a 100.... punti 0 per ciascun punto da 100 a 109........ punti 0,45 per i pieni voti assoluti............. punti 6 per la lode........................... punti 7 b) curriculum - max 18 punti: b.1) esami - max 5 punti. Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio cosi' attribuibile: per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 |punti 0,25 per ogni esame superato con la votazione di 30/30 |punti 0,50 per ogni esame superato con lode.... |punti 0,75 b.2) qualita' e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 7 punti: nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualita) |fino a punti 3 attinenza medio/alta (in base alla qualita) |fino a punti 7 b.3) attivita' elettive, o equipollenti certificate secondo le modalita' previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all'interno del percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti: per ogni attivita' elettiva |fino a punti 1 b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 3 punti: ogni pubblicazione o lavoro in extenso |fino a punti 0,50 2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse. 3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parita' viene preso in esame il voto di laurea. 4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio e' altresi' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. |
| Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 2003, n. 99. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 marzo 2006 Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365
Nota all'art. 6: - Per il titolo del decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.
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