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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | COMUNICATO |  | Modalita'   organizzative   per   l'attuazione  del  principio  della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della  procedura  sanzionatoria  (articolo  24,  comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262). |  | 
 |  |  |  | Avvio della procedura sanzionatoria L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli  articoli 145  del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario)  e  195  del  decreto  legislativo  n. 58/1998 (Testo unico dell'intermediazione  finanziaria) e' disposto dal direttore centrale preposto   all'Area  funzionale,  unitamente  al  capo  del  servizio competente  per  materia.  Le competenti filiali della Banca d'Italia provvedono a trasmettere la contestazione formale delle irregolarita' alle  persone  e  alle  societa'  o  enti  responsabili in solido. Le controdeduzioni  e  le  eventuali richieste di audizione personale da parte  dei  soggetti  interessati  sono presentate alle filiali entro trenta giorni dalla notifica delle lettere di contestazione.
 Istruttoria
 Gli  adempimenti  relativi  all'istruttoria  della procedura sono curati,  presso l'Amministrazione centrale, dal Servizio concorrenza, normativa  e  affari  generali. La Commissione consultiva per l'esame delle   irregolarita'   riscontrate   nell'attivita'   di   vigilanza creditizia  e  finanziaria,  valutate  le irregolarita' accertate, le controdeduzioni,  i  verbali  delle  eventuali audizioni e ogni altro elemento   istruttorio,   conclude   il   proprio   esame  proponendo l'irrogazione  delle  sanzioni  o  l'archiviazione  dei  procedimenti sanzionatori.  Il  direttore  centrale  per la vigilanza creditizia e finanziaria,  presidente  della Commissione consultiva, a conclusione della  fase  istruttoria,  trasmette  al  Direttorio  le  proposte di sanzione  o  di  archiviazione  delle procedure, corredate del parere dell'Avvocato generale.
 Decisione
 Il  Direttorio esamina le proposte e puo', ove del caso, disporre supplementi  d'istruttoria.  La  decisione  in merito all'irrogazione delle  sanzioni  o  all'archiviazione  delle procedure e' assunta dal Direttorio.
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