| 
| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Norme  tecniche  per  il  riutilizzo  delle  acque  reflue,  ai sensi dell'articolo 99,  comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
 Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
 Visto  in  particolare  l'art.  99,  comma 1,  in  base al quale il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio con proprio decreto,  stabilisce  le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali;
 Sentiti  i  Ministri  delle  politiche  agricole e forestali, della salute e delle attivita' produttive;
 Decreta:
 Art. 1.
 Principi e finalita'
 1.  Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  (di  seguito  n. 152/2006),  le  norme  tecniche  per il riutilizzo delle acque reflue domestiche,  urbane  ed  industriali  attraverso  la regolamentazione delle  destinazioni  d'uso  e  dei relativi requisiti di qualita', ai fini  della  tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando   il  prelievo  delle  acque  superficiali  e  sotterranee, riducendo  l'impatto  degli  scarichi  sui  corpi  idrici recettori e favorendo  il  risparmio  idrico  mediante  l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
 2.   Il   riutilizzo  deve  avvenire  in  condizioni  di  sicurezza ambientale,  evitando  alterazioni  agli ecosistemi, al suolo ed alle colture,  nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e  comunque  nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni in materia di sanita'  e  sicurezza  e  delle  regole di buona prassi industriale e agricola.
 3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso  il  medesimo  stabilimento  o consorzio industriale che le ha prodotte.
 4.  Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le regioni adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  152/2006  per  il  conseguimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui  al  decreto  legislativo stesso con particolare  riferimento  alle  aree sensibili di cui all'art. 91 del suddetto  decreto  legislativo,  anche  al fine di far fronte in modo strutturale  a  situazioni  permanenti  di  scarsita'  della  risorsa idrica.  Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di  tutela  di  cui  all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 sono  inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) recupero:   riqualificazione   di  un'acqua  reflua,  mediante adeguato  trattamento  depurativo,  al  fine  di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;
 b) impianto  di  recupero:  le strutture destinate al trattamento depurativo  di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno   dell'impianto,  prima  dell'immissione  nella  rete  di distribuzione delle acque reflue recuperate;
 c)  rete  di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle  acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera b);
 d) riutilizzo:  impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualita'  per  specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione,   in   parziale   o   totale   sostituzione  di  acqua superficiale o sotterranea.
 |  |  |  | Art. 3. Destinazioni d'uso ammissibili
 1.  Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:
 a) irriguo:  per  l'irrigazione  di  colture  destinate  sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonche' per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attivita' ricreative o sportive;
 b) civile:  per  il  lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione  dei  sistemi  di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione  di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque  potabili,  con  esclusione  dell'utilizzazione diretta di tale acqua  negli  edifici  a  uso  civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
 c) industriale:  come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e  per  i  cicli  termici  dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  punto 3 dell'allegato al presente  decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo  o  civile  devono  possedere,  all'uscita  dell'impianto  di recupero,  requisiti  di  qualita'  chimico-fisici  e  microbiologici almeno  pari  a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In  caso  di  riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate  concordano  limiti  specifici in relazione alle esigenze dei  cicli  produttivi  nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque  dei  valori  previsti  per lo scarico in acque superficiali dalla  tabella  3  dell'allegato 5  della  Parte  Terza  del  decreto legislativo n. 152/2006.
 2.  In  applicazione  e per le finalita' di cui all'art. 12-bis del regio  decreto  11 dicembre  1933, n. 1775, cosi' come modificato dal decreto  legislativo  n. 152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo delle  acque  reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di recupero  diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita' di cui al comma 1.
 3.  L'autorita'  sanitaria  puo'  disporre,  ai sensi della vigente legislazione,  divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attivita' di recupero o di riutilizzo.
 |  |  |  | Art. 5. Pianificazione delle attivita' di recupero
 delle acque reflue ai fini del riutilizzo
 1.  Le  regioni  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente  decreto,  definiscono  un  primo  elenco  degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'art. 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli impianti  di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.
 2.  Ai  fini  dell'elaborazione  dell'elenco  di cui al comma 1, le regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun  impianto  di  depurazione,  il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.
 |  |  |  | Art. 6. Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo
 1.  Nell'ambito  della autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo  e,  nel  caso  di impianti di recupero delle acque reflue urbane,  dell'approvazione  dei  progetti  ai sensi dell'art. l26 del decreto  legislativo  n. 152/2006 sono dettate le prescrizioni atte a garantire  che  l'impianto  autorizzato  osservi i valori limite e le norme del presente decreto e della normativa regionale di attuazione.
 |  |  |  | Art. 7. Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero
 1.  L'impianto  di  recupero  delle  acque  reflue  e'  soggetto al controllo  da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'art. 128 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  per la verifica del rispetto delle  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6. Il  controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base del   programma   di  controllo  di  cui  all'art.  128  del  decreto legislativo   n.   152/2006   puo'  essere  effettuato  dal  titolare dell'impianto di recupero.
 2.  Il  titolare  dell'impianto  di  recupero  deve,  in ogni caso, assicurare   un   sufficiente   numero  di  autocontrolli  all'uscita dell'impianto  di  recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla  normativa  regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni e,  in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle analisi  devono  essere  messi  a  disposizione  delle  autorita'  di controllo.
 |  |  |  | Art. 8. Scarico alternativo nel corpo recettore
 1.  Qualora  non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata,  l'impianto  di  recupero delle acque reflue deve prevedere uno  scarico  alternativo  delle  acque  reflue  trattate. Lo scarico alternativo  deve  assicurare  al corpo recettore gli usi legittimi e gli  obiettivi  di  qualita' di cui al Titolo II - Capo I del decreto legislativo  n.  152/2006  e,  come minimo, deve essere conforme alle disposizioni   del  Titolo  III  -  Capo  III  del  medesimo  decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 9. Reti di distribuzione
 1.  Le  reti  di  distribuzione  delle acque reflue recuperate sono separate   e   realizzate  in  maniera  tale  da  evitare  rischi  di contaminazione  alla  rete  di  adduzione e distribuzione delle acque destinate  al  consumo  umano.  I  punti  di  consegna  devono essere adeguatamente  marcati  e  chiaramente  distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.
 2.  Le  reti  di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere  adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a  cielo  aperto,  anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono   essere  adeguatamente  indicate  con  segnaletica  verticale colorata e ben visibile.
 3.  Le  tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi  igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalita' di segnalazione.
 |  |  |  | Art. 10. Modalita' di riutilizzo
 1.  Il  riutilizzo  irriguo  di acque reflue recuperate deve essere realizzato  con  modalita'  che  assicurino il risparmio idrico e non puo'  comunque  superare  il  fabbisogno  delle  colture e delle aree verdi,  anche  in  relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo  irriguo e' comunque subordinato al rispetto del codice di buona  pratica  agricola  di  cui  al  decreto  del  Ministro  per le politiche  agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto   derivanti  dal  riutilizzo  di  acque  reflue  concorrono  al raggiungimento  dei  carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente  normativa  nazionale  e  regionale,  e  alla  determinazione dell'equilibrio  tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di  azoto  proveniente  dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato   VII,   parte  AIV,  della  Parte  Terza  del  decreto legislativo n. 152/2006.
 2.  Nel  caso  di  riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'art. 3, o con utenti  multipli,  il titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalita' di  impiego,  sui  vincoli  da  rispettare  e  sui  rischi connessi a riutilizzi impropri.
 |  |  |  | Art. 11. Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo
 1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai  fini  della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque  reflue  recuperate  che  vengono  distribuite  e degli effetti ambientali,  agronomici  e  pedologici  del  riutilizzo.  L'autorita' sanitaria,  nell'esercizio  delle attivita' di prevenzione di propria competenza  e  in  relazione  a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2, valuta  gli  eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.
 2.  I  risultati  del  monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.
 |  |  |  | Art. 12. Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero
 e delle reti di distribuzione
 1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari  degli  impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle  reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed   incentivazioni  al  riutilizzo,  ai  sensi  di  quanto  disposto nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
 2.   L'acqua   reflua   recuperata   e'   conferita   dal  titolare dell'impianto  di  recupero  al titolare della rete di distribuzione, senza  oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale  di  acque  reflue  urbane  recuperate, sono a carico del titolare   della  rete  di  distribuzione  gli  oneri  aggiuntivi  di trattamento,  sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi di  quelli  previsti  dalla  tabella allegata al presente decreto, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
 3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso  esclusivamente  industriale,  sono a carico del titolare della rete  di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per  conseguire  valori  limite  piu'  restrittivi di quelli previsti dalla  tabella 3  dell'allegato  5  della  Parte  Terza  del  decreto legislativo  n.  152/2006  ovvero  stabiliti  dalle  regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
 4.  Il  soggetto  titolare  della  rete  di  distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.
 |  |  |  | Art. 13. Informazione
 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del   territorio  i  dati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione del presente decreto, anche sulla base dei monitoraggi effettuati  ai  sensi  dell'art.  7 secondo le modalita' indicate nel decreto  di  cui  all'art.  75,  comma 5  del  decreto legislativo n. 152/2006.
 |  |  |  | Art. 14. Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo
 1.  Le  autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso di  riutilizzo  irriguo,  per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente decreto, fino  a  100  UFC/100  ml,  da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore  massimo  di  1000  UFC/100  ml.  Il presente comma si applica esclusivamente  a  condizione  che  nelle aree di origine delle acque reflue  e  in  quelle  ove  avviene  il  riutilizzo  irriguo  non sia riscontrato   un   incremento,  nel  tempo,  dei  casi  di  patologie riconducibili a contaminazione fecale.
 2.  I  titolari  delle  reti  di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:
 a) il  metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
 b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.
 3.  L'autorita'  competente  e'  tenuta  a dare comunicazione delle autorizzazioni   che   prevedano   la   deroga   di  cui  al  comma 1 all'autorita' sanitaria.
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni di salvaguardia
 1.  Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle  finalita'  del  presente  decreto  in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
 |  |  |  | Art. 16. Pubblicazione
 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
 |  |  |  | Allegato Requisiti minimi di qualita' delle acque reflue recuperate
 all'uscita dell'impianto di recupero
 1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di  recupero  ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati  nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito  nei  seguenti  paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni zona  omogenea  del  proprio  territorio  i  parametri per i quali e' obbligatorio  effettuare  il controllo ed il monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.
 2.  Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli  riportati  in  tabella  del  presente  decreto,  le autorita' competenti   possono   autorizzare   il   recupero  di  acque  reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1  parte  C  del  decreto  legislativo  n.  31 del 2001, le autorita' competenti  possono  autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.
 3.  Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto  previsto  al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilita'  elettrica  specifica,  alluminio,  ferro,  manganese, cloruri,  solfati  di  cui  alla  tabella dell'allegato rappresentano valori  guida.  Per  tali  parametri  le  regioni possono autorizzare limiti  diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, per le specifiche  destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo  scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5  della  Parte  Terza  del  decreto  legislativo n. 152/2006, per la conducibilita'  elettrica  specifica,  non  deve  essere  superato il valore  di  4000 \mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le regioni  possono  prevedere,  sulla  base  di  consolidate conoscenze acquisite  per i diversi usi e modalita' di riutilizzo a cui le acque reflue  sono  destinate,  limiti  diversi  da  quelli  previsti nella tabella del presente allegato, purche' non superiori ai limiti per lo scarico  in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5 della  Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  Nel  caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale  possono  essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  10, comma 1, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
 5.  Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo,  della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale  di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.
 6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella  (10 UFC/l00 ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore  massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/ 100 ml.
 7.  Per  il parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi al  100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.
 8.  Il  riutilizzo puo' essere riattivato solo dopo che il valore puntuale  del  parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia rientrato  al  di  sotto  del  valore  limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero.
 
 ---->   Vedere da pag. 73 a pag. 74  <----
 |  |  |  |  |