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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Aggiornamento  degli  studi  europei  fissati dal Comitato europeo di normazione  (CEN),  in  conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Vista  la  direttiva  94/62/CE  come  modificata  dalla direttiva 2004/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea 2005/C44/13 «Pubblicazione   di   titoli  e  riferimenti  di  norme  armonizzate» nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 226, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del   territorio,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive siano aggiornati gli standard europei fissati dal Comitato europeo  di  normazione  (CEN) in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti  all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 Sentita  la  Commissione  tecnica  costituita presso il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio per l'applicazione delle norme  tecniche  pubblicate  dal  Comitato  europeo  di normazione in conformita'  ai  requisiti  essenziali  stabiliti  all'art.  9  della direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 Considerato  che  le  predette  norme tecniche, pur mantenendo il carattere  di  norme  volontarie  e, pertanto, non costituendo regole tecniche   ai   sensi  della  direttiva  98/34/CE,  modificata  dalla direttiva  98/48/CE,  che  ha  abrogato  e  sostituito  la  Direttiva 83/189/CEE   e   successive   modifiche,   garantiscono   la   libera circolazione  di  imballaggi  e  materiali per imballaggi all'interno della Unione europea;
 Considerato  che  l'applicazione  delle  predette  norme tecniche conferisce ad imballaggi e materiali per imballaggi la presunzione di conformita'  ai  requisiti  essenziali  ai  sensi  dell'art.  9 della Direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Sono  pubblicati i numeri di riferimento delle norme tecniche nazionali  che recepiscono le norme europee armonizzate concernenti i requisiti  essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del  Parlamento  europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, allegato F:
 UNI  EN  13427:2005  - Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme   europee   nel   campo  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di imballaggio;
 UNI  EN  13428:2005  -  Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione  e  la  composizione  -  Prevenzione per riduzione alla fonte;
 UNI EN 13429:2005 - Imballaggi - Riutilizzo;
 UNI  EN  13430:2005  -  Imballaggi  -  Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
 UNI  EN  13431:2005  -  Imballaggi  -  Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
 UNI  EN  13432:2002  -  Imballaggi  -  Requisiti per imballaggi recuperabili  mediante  compostaggio  e  biodegradazione  - Schema di prova  e  criteri  di  valutazione  per  l'accettazione  finale degli imballaggi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Si  considerano  soddisfatti  tutti  i  requisiti  essenziali definiti  nell'allegato  II  della  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora  gli  imballaggi  siano  conformi  alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 2.  I  requisiti  essenziali  si considerano altresi' soddisfatti qualora  siano  rispettate  le  indicazioni  delle linee guida per la conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  cui all'allegato II della Direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sugli imballaggi  e  i  rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i requisiti  essenziali si considerano altresi' soddisfatti in presenza della   dichiarazione   di   conformita'   degli  imballaggi  di  cui all'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  conformita'  di  cui  agli  articoli 1  e  2  deve essere attestata  mediante  dichiarazione  all'Autorita' di cui all'art. 207 del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, cui e' demandato il compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali.
 2. A tal fine l'Autorita' puo':
 a) verificare la dichiarazione di conformita' ricevuta;
 b) richiedere  della  documentazione  tecnica  a supporto della dichiarazione di conformita';
 c)   rilevare   la  non  conformita'  al  requisiti  essenziali assegnando  al  dichiarante  un  termine  entro  cui  soddisfare  gli elementi integrativi indicati;
 d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del sopraccitato  decreto  legislativo, eventuali inadempienze ai fini di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui all'art.   1   sono   elaborate   dall'Ente   nazionale  italiano  di unificazione  (UNI)  e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso  l'UNI  per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato  europeo  di  normazione, e confermate dall'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2.  Le  linee  guida  per  la  dimostrazione  di  conformita'  ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono   elaborate  sono  elaborate  dall'Ente  nazionale  italiano  di unificazione  (UNI)  e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso  l'UNI  per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato  europeo  di  normazione, e confermate dall'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 |  |  |  | Allegato 
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