Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 2 maggio 2006 |
Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la direttiva 94/62/CE come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Vista la comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13 «Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate» nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 226, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive siano aggiornati gli standard europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN) in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Sentita la Commissione tecnica costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Considerato che le predette norme tecniche, pur mantenendo il carattere di norme volontarie e, pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, garantiscono la libera circolazione di imballaggi e materiali per imballaggi all'interno della Unione europea; Considerato che l'applicazione delle predette norme tecniche conferisce ad imballaggi e materiali per imballaggi la presunzione di conformita' ai requisiti essenziali ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Decreta: Art. 1. 1. Sono pubblicati i numeri di riferimento delle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, allegato F: UNI EN 13427:2005 - Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; UNI EN 13428:2005 - Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte; UNI EN 13429:2005 - Imballaggi - Riutilizzo; UNI EN 13430:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali; UNI EN 13431:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo; UNI EN 13432:2002 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. |
| Art. 2. 1. Si considerano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti nell'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora gli imballaggi siano conformi alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. I requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti qualora siano rispettate le indicazioni delle linee guida per la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti in presenza della dichiarazione di conformita' degli imballaggi di cui all'allegato al presente decreto. |
| Art. 3. 1. La conformita' di cui agli articoli 1 e 2 deve essere attestata mediante dichiarazione all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui e' demandato il compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali. 2. A tal fine l'Autorita' puo': a) verificare la dichiarazione di conformita' ricevuta; b) richiedere della documentazione tecnica a supporto della dichiarazione di conformita'; c) rilevare la non conformita' al requisiti essenziali assegnando al dichiarante un termine entro cui soddisfare gli elementi integrativi indicati; d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del sopraccitato decreto legislativo, eventuali inadempienze ai fini di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto. |
| Art. 4. 1. Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui all'art. 1 sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le linee guida per la dimostrazione di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono elaborate sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
| Art. 5. 1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola |
| Allegato
----> Vedere a pag. 68 <---- |
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