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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Riorganizzazione  del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 Visto   in   particolare  l'art.  189  del  suddetto  decreto,  che disciplina  la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto-legge    9 settembre    1988,   n.   397,   convertito,   con modificazioni,   nella   legge   9 novembre  1988,  n.  475,  recante disposizioni   urgenti   in   materia   di  smaltimento  dei  rifiuti industriali;
 Considerato  che  ai  sensi  del  comma 6  del  predetto  art.  189 l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)  elabora  i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti  prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti, nonche'  gli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio, e ne assicura la pubblicita';
 Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce  l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
 Considerato  che  ai sensi del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  all'APAT  sono  attribuiti,  tra l'altro, i seguenti compiti:
 a) effettuazione  di  attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela delle risorse   idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi l'individuazione  e  delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
 b) svolgimento   delle  funzioni  concernenti,  fra  l'altro,  la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre  1993, n. 496, convertito, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,  nonche'  le altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Considerato,   inoltre,   che   all'Agenzia   sono   trasferite  le attribuzioni  dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle  dei  servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  eccezione  di quelle del servizio sismico nazionale.
 Vista   la  legge  21 gennaio  1994,  n.  61,  di  conversione  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: «Disposizioni urgenti sulla   riorganizzazione   dei  controlli  ambientali  e  istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;
 Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le  attivita'  tecnico-scientifiche  dell'Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente consistono, tra l'altro:
 a) «nella  raccolta  sistematica,  anche  informatizzata, e nella integrale  pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche  attraverso  la  realizzazione  del  sistema  informativo  e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali»;
 b) «nella  elaborazione  di  dati  e di informazioni di interesse ambientale,  nella  diffusione  dei  dati  sullo stato dell'ambiente, nella   elaborazione,   verifica   e   promozione   di  programmi  di divulgazione e formazione in materia ambientale»;
 c) «nella  cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le   organizzazioni   internazionali   operanti   nel  settore  della salvaguardia ambientale»;
 Vista  la  legge  25 gennaio  1994, n. 70, recante norme in materia ambientale,   sanitaria   e   di   sicurezza  pubblica,  nonche'  per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,   recante  l'approvazione  dello  statuto  dell'Agenzia  per  la protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  15  del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  8 agosto  2002,  n. 207 l'APAT, tra le altre cose:
 pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le  regioni,  le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti  pubblici,  le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine  di  garantire  l'efficace  raccordo con le iniziative da questi poste  in  essere  in  detto  ambito  ed il mantenimento coerente dei flussi  informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia;
 acquisisce  informazioni  presso  le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici territoriali e  locali  e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva  che  comunque  raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione  al  tipo  delle  medesime,  nel  rispetto  della normativa vigente  e  del  livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il tavolo Stato-regioni per il sistema informativo;
 effettua  l'integrazione delle informazioni con i dati ambientali riguardanti  il  sistema delle imprese secondo le modalita' stabilite nell'accordo  di  programma  con  l'Unioncamere  di  cui  all'art. 1, comma 6,  del  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente;
 Visto  l'accordo  di  programma,  di  cui  all'art.  1, comma 6 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21 gennaio  1994,  n.  61, stipulato in data 24 gennaio 1997;
 Visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il catasto dei rifiuti e' organizzato in una sezione nazionale, che  ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e  in  sezioni regionali o delle province  autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle province  autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) e, ove tali agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.
 2.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici  organizza  il catasto nazionale attraverso la costituzione e la  gestione  del  catasto  telematico  basato  sulla  gestione delle informazioni     relative     ai     rifiuti     mediante     sistemi informatico-telematici e comprensivo di una banca dati composta da:
 a) una  sezione  anagrafica, denominata anagrafica dei soggetti e delle   unita'  locali  (AnSul),  contenente  tutte  le  informazioni relative  ai  soggetti  coinvolti  nel  ciclo di gestione dei rifiuti desunte dal registro delle imprese;
 b) una   sezione   contenente  le  dichiarazioni  presentate  dai soggetti  obbligati  di  cui  all'art.  189  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 c) una   sezione   contenente   le   informazioni  relative  alle autorizzazioni  di  cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 d) una  sezione  contenente le informazioni relative alle imprese che  effettuano  le  operazioni  di recupero dei rifiuti in procedura semplificata  di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998  e 12 giugno 2002, n. 161, e gia' operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 e) una   sezione   contenente   le   informazioni  relative  alla comunicazioni  di  cui  agli  articoli 214,  215  e  216  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 f) una   sezione   contenente   le   informazioni  relative  alle iscrizioni  all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 g) una  sezione  relativa  alla  produzione  e  alla  gestione di specifiche  tipologie  di  rifiuti  tra cui PCB/PCT, oli, batterie al piombo esauste, imballaggi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  base  informativa  del  catasto  telematico  dei rifiuti e' aggiornata per via telematica, attraverso:
 a) i   dati  relativi  alle  quantita'  ed  alle  caratteristiche qualitative  dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati, con  le  modalita'  previste  dalla  legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai sensi  dell'art.  189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso  interconnessione  diretta  con  la  rete  telematica  del sistema camerale;
 b) i  dati  relativi  alle  autorizzazioni  regionali di cui agli articoli 208,  209,  210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  trasmessi  alla  sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art.  1  della  legge  21 gennaio  1994, n. 61, con periodicita' annuale;
 c) tutte  le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni  di  recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002,  n.  161,  e  gia' operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 d) i  dati  relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 214, 215  e  216  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152, con periodicita' almeno trimestrale;
 e) i  dati  relativi  alle  iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
 f) i  dati anagrafici relativi ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione  dei  rifiuti contenuti nel registro delle imprese e forniti da  Unioncamere ai sensi dell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 6,  del  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  21 gennaio  1994,  n.  61,  aggiornati attraverso interconnessione diretta;
 g) ulteriori  dati  assunti o elaborati dall'APAT nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
 2.  Gli standard per la trasmissione per via telematica dei dati di cui  al  precedente  comma 1,  lettere b)  e c)  sono definiti, entro sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato-regioni.
 3.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici,  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  stabilisce,  in accordo con il comitato nazionale dell'albo nazionale  gestori  ambientali, gli standard per la trasmissione, per via  telematica,  dei  dati  di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).
 4.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici  mette  a  disposizione  di  tutti  i  soggetti  tenuti  alla trasmissione    dei    dati    di    cui   al   precedente   comma 1, lettere a), b), c), d), e)  ed  f),  il  sistema  informativo  per la trasmissione  dei  dati  per  via telematica, secondo le modalita' di interoperabilita'  fra  i sistemi informativi cosi' come definiti dal CNIPA    (Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica amministrazione).
 5.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le  quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e  smaltiti,  nonche'  gli  impianti  di smaltimento e di recupero in esercizio,  e  ne  assicura  la  trasmissione ai soggetti competenti, anche  ai fini di attivita' di pianificazione e controllo, nonche' la pubblicita'  attraverso  la  predisposizione e la pubblicazione di un rapporto annuale.
 6.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici  elabora  i  dati  per  la  predisposizione  delle  relazioni periodiche  alla  Commissione europea. A tal fine la base informativa del  catasto  telematico  e'  integrata dai dati trasmessi da tutti i soggetti pubblici e privati in possesso delle informazioni necessarie tra  cui l'albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e i consorzi di cui agli articoli 223, 224, 233, 234, 235 e 236 del medesimo decreto.
 7.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici  elabora  i dati per la predisposizione delle statistiche sui rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 2150/2002, integrando i dati mancanti   attraverso   indagini  specifiche  e  procedure  di  stima statistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.
 8.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici  elabora e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio ed all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152, ulteriori dati per la predisposizione  delle  relazioni  periodiche tra cui quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dall'art.  11,  comma 1,  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36, dall'art. 15, comma 3, decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,  e dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  catasto  telematico e' interconnesso, su rete nazionale, al Sistema   informativo   nazionale   ambientale   (SINA),  al  Sistema informativo  regionale  ambientale (SIRA), alla rete telematica delle camere  di  commercio  e  alla  rete  telematica  dell'albo nazionale gestori  ambientali  di  cui  all'art.  212,  comma 23,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente  (ARPA/APPA)  comunicano  all'Agenzia per la protezione dell'ambiente   e   per  i  servizi  tecnici  ulteriori  elaborazioni statistiche  da  loro  prodotte  autonomamente  ai sensi dell'art. 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della  legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio  1997,  n.  39,  si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),  delle  Agenzie  regionali  e  delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).
 |  |  |  | Art. 6. 1. E' abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372.
 |  |  |  | Art. 7. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
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