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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Modalita' per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio   di   gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani,  ai  sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto  l'art.  117  della  Costituzione,  il  quale,  fra  l'altro, stabilisce  che  lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
 Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
 Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  e,  in particolare, l'art. 202, comma 1;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto
 1. Il presente decreto disciplina le modalita' ed i termini secondo i  quali  le  autorita'  di Ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 201,  comma 1,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito   decreto  legislativo  n.  152/2006)  aggiudicano,  a  norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (nel  seguito  decreto  legislativo  n. 267/2000), il servizio  di  gestione  integrata  dei rifiuti urbani di cui all'art. 201,  comma 4,  del  decreto  legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) di cui all'art.  200  del  decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicita' della gestione per ciascun ATO.
 2.  La  gestione  del  servizio  di  cui  al  precedente comma 1 e' aggiudicata  mediante  gara  ad  evidenza  pubblica  disciplinata dai principi  e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di  cui  all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalita' e termini disciplinati dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Procedura di affidamento con gara della gestione del servizio
 1.  Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio mediante gara pubblica, da espletarsi con il  sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata secondo le modalita' di cui al presente decreto.
 2.  Qualora  l'affidamento  della  gestione  del  servizio abbia ad oggetto anche attivita' di costruzione di nuovi impianti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione alla gara
 1.  Possono  partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:
 a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile;
 b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 c) i  soggetti  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di gruppo europeo   di   interesse   economico  (GEIE)  ai  sensi  del  decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
 2.  Non  possono  partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di controllo di cui all'art.  2359  del  codice  civile. Le AATO escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale, sulla base di univoci elementi.
 3.  L'ammissione  dei  concorrenti  alla  gara  e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
 a) aver  gestito  servizi  di gestione dei rifiuti urbani con una popolazione  servita  pari  almeno  a  quella  risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di piu'  segmenti,  la  popolazione  di  quello con il maggior numero di abitanti serviti;
 b) avere   realizzato   un  fatturato  medio  annuo,  nell'ultimo biennio,  non  inferiore  a  quello  previsto  risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, come verra' specificato nel bando di gara;
 c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate in conformita' a quanto indicato all'allegato C al presente decreto;
 d) essere  iscritto  all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
 4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore  svolgimento  degli  stessi  ed  al  sistema tariffario piu' economico  per gli utenti, con particolare riferimento alle capacita' economico-patrimoniali  e  di  accesso  al credito e a condizione che cio' non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.
 5.  Per  le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il  contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse economico (GEIE), i requisiti  di  cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti  nel  bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando  l'obbligo  per almeno una di esse di detenerne non meno del 50%  (cinquanta  per cento). In tale evenienza non e' obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.
 6.  I  concorrenti  possono  attestare  il  possesso  dei requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indicare  anche  le  eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato  della  non  menzione,  fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.
 7.  Le  AATO  riconoscono  i  certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 4. Cause di esclusione
 1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto dei presente decreto i soggetti:
 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  di amministrazione controllata o nei cui riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 b) nei  cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di  una  delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,  o  di  una  delle cause ostative previste dall'art.  10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto   operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  gli amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il direttore tecnico;
 c) nei  cui  confronti  e' stata pronunciata sentenza di condanna passata  in  giudicato,  o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,   oppure   sentenza   di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con   sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  piu'  reati  di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo  1,  della  Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se  la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del direttore  tecnico.  In  ogni  caso l'esclusione e il divieto operano anche   in  caso  di  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando di gara, qualora l'impresa  non  dimostri  di  aver adottato atti o misure di completa dissociazione  della  condotta  penalmente sanzionata; resta salva in ogni  caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 d) che  hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 e) che  hanno  commesso  gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 f) che,  secondo  motivata  valutazione dell'AATO, hanno commesso grave   negligenza   o   agito   in  malafede  nell'esecuzione  delle prestazioni  affidate  dall'AATO  che  bandisce  la  gara o che hanno commesso   un   errore  grave  nell'esercizio  della  loro  attivita' professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da parte dell'AATO medesima;
 g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate, rispetto  agli  obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 h) che  nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 i) che   hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 l)  che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 m) nei  cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di  cui  all'art.  9,  comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  o  altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 2.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui  al  presente  articolo,  si  applica  l'art. 43, del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo   dell'affidatario   di  presentare  la  certificazione  di regolarita'  contributiva  di  cui  all'art.  2, del decreto-legge 25 settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,  e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.  494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario  giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del  casellario  giudiziale  di  cui  all'art.  21  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  14  novembre  2002,  n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.
 3.  Le  condizioni  di  esclusione  di  cui  al  presente  articolo sussistono  nei  riguardi  di societa', di consorzi o di associazioni temporanee  di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  anche  qualora  le  stesse riguardino  solo  una  delle  aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti.
 4.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui  al  presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in   Italia,   le   AATO   chiedono   ai   concorrenti,  in  caso  di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi'  chiedere,  se  del  caso,  la  cooperazione delle autorita' competenti.  Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova  sufficiente  una dichiarazione  giurata,  ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta   dichiarazione,  una  dichiarazione  resa  dall'interessato innanzi  a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio  o  a  un  organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
 5.  Nel  caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione  attestante  il  possesso dei requisiti richiesti o di non  ammissione  alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al  presente  articolo, l'AATO dovra' darne comunicazione motivata al soggetto  non  ammesso  entro  quindici  giorni, onde consentire, nel primo  caso,  l'integrazione  della  documentazione  medesima entro i successivi quindici giorni.
 |  |  |  | Art. 5. Termini e bando di gara
 1.  Il  bando  di  gara  deve  necessariamente  contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:
 a) il  termine  entro  il  quale devono pervenire le offerte, che dovra'  essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquantadue giorni;
 b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;
 c) l'importo  della  cauzione, che dovra' risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.
 2.  La  cauzione,  che  puo'  essere  prestata anche sotto forma di polizza  fidejussoria  bancaria  o  assicurativa  a  prima  richiesta rilasciata  da  soggetti, all'uopo abilitati, sara' restituita ai non aggiudicatari  a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
 3.  Il  bando  di  gara  deve specificare che l'AATO puo' procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
 4.  Il  bando  di  gara  deve specificare che i concorrenti possono presentare  proposte  di  modifiche  al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente   identificate   e   motivate,  dalla  cui  adozione risultino  particolari  convenienze  o  miglioramenti  per  l'ATO con particolare  riferimento  alla  tariffa  del servizio ed al programma degli interventi.
 5.  Il  bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione del  contratto di servizio da parte di una associazione temporanea di imprese,  la  stessa deve procedere alla costituzione di una societa' di capitali formata dai medesimi soggetti costituenti l'associazione, ferma  restando  la  responsabilita'  solidale  dei  singoli aderenti all'associazione  temporanea  di  imprese per le obbligazioni assunte dalla costituenda societa'.
 6.  Il  bando  di  gara  deve indicare le modalita' di accesso alla documentazione,  che  deve  essere  consegnata,  anche  con modalita' informatiche,  da  parte dell'AATO nonche' le modalita' di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.
 7.   Nel   bando   di   gara   deve   essere   previsto   l'impegno dell'aggiudicatario  ad  ottemperare  a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.
 8.  Il  bando  di gara e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  dell'Unione  europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere  nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.
 |  |  |  | Art. 6. Documentazione di gara
 1.  Entro  il  giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a disposizione dei concorrenti:
 a) il  Piano  di ambito di cui all'art. 203, comma 3, del decreto legislativo  n.  152/2006,  comprensivo  di  tutti  gli  elementi ivi prescritti;
 b) lo  Schema  di  contratto di servizio predisposto dall'AATO in conformita'  allo  schema  tipo  di  cui  all'art.  203,  del decreto legislativo n. 152/2006;
 c) la  specificazione  dei  cespiti  di  proprieta'  pubblica  da affidare  in  comodato,  con  indicazione specifica di loro eventuali passivita';
 d) le informazioni in ordine:
 1. all'organizzazione    del    servizio    alla   data   della pubblicazione  del  bando di gara, compresi i contratti in essere, il contenzioso,  nonche'  tutte  le altre informazioni circa le gestioni esistenti cui l'aggiudicatario dovra' subentrare;
 2. alla  ricognizione  delle  opere  e  degli  impianti, con le necessarie  precisazioni  circa  le  capacita' residue accertate e le eventuali necessita' di adeguamento;
 3. a   ogni   altro   eventuale  documento  ritenuto  rilevante dall'AATO.
 |  |  |  | Art. 7. Disciplina dell'offerta
 1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art. 6  nonche'  sulle  integrazioni,  modificazioni  e  rettifiche  che i concorrenti  possono  presentare  nella  proposta-offerta  e  che,  a seguito dell'aggiudicazione, l'AATO potra' recepire nel proprio Piano di  ambito.  L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al rapporto  con  il  soggetto  aggiudicatario,  avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.
 2.  L'offerta  deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata  del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano d'ambito.
 3.    L'offerta    deve    esplicitamente    prevedere    l'impegno dell'aggiudicatario  ad  ottemperare  a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.
 |  |  |  | Art. 8. Criteri di aggiudicazione
 1.  L'offerta  e'  valutata  in  base  ai seguenti elementi, il cui valore relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara:
 a) sicurezza  e  affidabilita'  degli  impianti, del lavoro e del servizio,  con  particolare  riguardo  al  rispetto  delle  normative ambientali;
 b) organizzazione  del servizio e delle attivita' di gestione dei rifiuti  urbani  con  riferimento  sia  ai servizi di raccolta, anche differenziata, sia alle attivita' di trattamento e smaltimento;
 c) condizioni ambientali e qualita' del servizio;
 d) miglioramento  del piano economico-finanziario, comportante la riduzione   del   valore  delle  entrate  tariffarie  per  la  durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;
 e) anticipazione   del   raggiungimento   o  miglioramento  degli obiettivi  previsti  dal Piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualita' del servizio;
 f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo   di   miglioramento   della  relativa  produttivita', efficacia ed efficienza.
 2.  Il  peso  del  criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra' essere  almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.
 3.  Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del decreto  legislativo  n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi impianti  e/o  l'adeguamento  di  impianti  esistenti,  i  criteri di valutazione  tengono  conto  del  valore previsto di tali interventi, anche  considerando  le  tecnologie  proposte e le relative misure di salvaguardia e di certificazione ambientale.
 |  |  |  | Art. 9. Valutazione delle offerte
 1.  La  valutazione  delle offerte e' effettuata da una commissione nominata  dall'AATO  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato per la presentazione  delle  offerte  medesime.  La  scelta dei membri della commissione e' regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.
 2.  La  commissione  e'  composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede,  e  da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari  di  ruolo  e/o  esperti  di  qualificata  e  comprovata esperienza  al  fine  di  assicurare le opportune competenze in campo economico,  giuridico  e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilita' in merito.
 3.  Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.
 |  |  |  | Art. 10. Aggiudicazione e affidamento
 1.    L'AATO    approva   gli   esiti   della   gara   e   provvede all'aggiudicazione  definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni,  al  soggetto  risultato  primo nella graduatoria, agli altri soggetti  partecipanti  ammessi,  al  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  alla regione competente e alla Autorita' di vigilanza  sulle risorse idriche e sui rifiuti (nel seguito AVRIR) di cui all'art. 207 del decreto legislativo n. 152/2006.
 2.  In  coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'AATO e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente  comma 1, a stipulare la contratto di servizio; in difetto senza  giustificato  motivo,  nei  successivi  quindici giorni l'AATO procede  all'aggiudicazione  in  favore  al  secondo  concorrente  in graduatoria  proseguendo,  in caso di difetto, allo scorrimento della graduatoria.
 3.  Nel  caso  di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti,  e  prima della stipula del contratto di servizio di cui al  precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di una   societa'  di  capitali  formata  dai  soggetti  costituenti  il raggruppamento.
 4.  In  caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte  dei  partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al   precedente   art.  5,  comma 1,  lettera  e),  sara'  incamerata dall'AATO.
 |  |  |  | Art. 11. Comunicazioni
 1.  Entro  trenta  giorni  dalla data di stipula della contratto di servizio  di  cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, alla regione competente ed all'AVRIR:
 a) copia completa degli atti di gara;
 b) copia della contratto di servizio;
 c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.
 |  |  |  | Art. 12. Norma finale
 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
 |  |  |  | Allegato A Allegato B
 Allegato C
 
 ---->   Vedere da pag. 61 a pag. 62  <----
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