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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Registro  delle  imprese  autorizzate  alla  gestione dei rifiuti, ai sensi  dell'articolo  212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 Visto  in  particolare  l'art. 212, comma 23, del suddetto decreto, che  prevede  l'istituzione  presso  il  Comitato nazionale dell'albo nazionale  gestori  ambientali dei registri delle imprese autorizzate alla  gestione  di  rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono  inseriti,  a  domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  nel rispetto  dei  principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  gli aspetti procedurali relativi  alla  gestione  dei registri, nel rispetto del principio di volontarieta' dell'inserimento dei dati previsti dal citato art. 212, comma 23, da parte delle imprese;
 Considerata  comunque  la  necessita' dell'integrale rispetto della disciplina  vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo ai principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 Considerato  altresi'  che  dalla  tenuta  dei  registri non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto della disciplina
 1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese autorizzate  alla  gestione  di rifiuti, istituiti presso il Comitato nazionale  dell'albo  nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2.  Gli  elementi  identificativi  delle imprese di cui all'art. 2, comma 1,  sono  inseriti  a  seguito  di  specifica  domanda avanzata dall'impresa interessata al Comitato nazionale gestori ambientali.
 |  |  |  | Art. 2. Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese
 1.   I  registri  di  cui  all'art.  1  sono  pubblicati  sul  sito http://www.albogestoririfiuti.it  e contengono, per ciascuna impresa, i  dati  anagrafici  identificanti l'impresa autorizzata, l'attivita' per  la  quale  viene  rilasciata  l'autorizzazione, le tipologie dei rifiuti gestiti ed i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, gli  estremi  identificativi  dell'atto  autorizzativo  e  le date di inizio dell'efficacia e di scadenza dell'autorizzazione, nonche' ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa.
 2.  Il  Comitato  nazionale  dell'albo  mette  a disposizione delle amministrazioni  autorizzanti  un sistema telematico per la ricezione delle  informazioni  secondo  le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi  informativi  cosi' come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
 3.  I  protocolli,  il  formato  dei  dati, e le altre informazioni standard  saranno  definiti  attraverso  un  apposito  accordo con la Conferenza  Stato regioni al fine di armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle reciproche informazioni.
 4.  L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sara' effettuato almeno  ogni  trenta  giorni, secondo delibera del Comitato nazionale gestori ambientali.
 5.   La   pubblicazione   dei   registri  di  cui  al  comma  1  ha esclusivamente  valore  ricognitivo  e  di pubblicita' notizia, e non sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita'.
 6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e previa  convenzione,  trasmette  i  dati  contenuti nei registri alle amministrazioni   pubbliche   interessate  ed  all'autorita'  di  cui all'art.  207  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, per favorire lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
 |  |  |  | Art. 3. Pubblicazione iniziale dei registri
 1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni   autorizzanti   comunicano   al  Comitato  nazionale l'elenco   delle   imprese   con  autorizzazione  vigente  alla  data dell'invio  con  i  medesimi contenuti di cui all'art. 2, comma 1. Le variazioni intervenute nel corso della validita' dell'autorizzazione, il  rilascio  di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo devono essere comunicati  al  Comitato  nazionale dell'albo entro trenta giorni del loro verificarsi.
 2.  Le  modalita'  di  trasmissione  dell'elenco  di cui al comma 1 potranno  essere  effettuate  con  le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.  2  o  con  la  trasmissione  di  copia  cartacea dell'atto autorizzativo.
 3.  Nel  caso  di  ritardo  dell'amministrazione superiore a trenta giorni  dal  rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare   copia   autentica   del   provvedimento,  anche  per  via telematica,  al  Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
 |  |  |  | Art. 4. Divulgazione dei registri
 1.  La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da parte  delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle imprese  di  cui all'art. 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale dell'albo  a  rendere  consultabili  i  registri oggetto del presente decreto  agli  operatori,  secondo le modalita' fissate con specifica delibera  del  Comitato nazionale dell'albo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 2.  I  registri  stessi  sono disponibili al pubblico, senza oneri, anche  per  via  telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della  parte  quarta  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i criteri fissati dal decreto legislativo stesso. Il Comitato nazionale  dell'albo,  con specifica delibera, determina le modalita' di attuazione del presente comma.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 1.  E'  fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 2.   Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono  derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 3.  Alle  spese  di  funzionamento  degli  albi  di cui all'art. 1, comma i,  si  provvede  con le entrate determinate ai sensi dell'art. 212, commi 16 e 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 4.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
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