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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 27 aprile 2006 |  | Deroga  alle  disposizioni  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL  MINISTRO  DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE,  IL  MINISTRO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE FINANZE ED IL MINISTRO
 DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 Visti gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,  recante  «attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;
 Visti  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella  legge  19 marzo  1936,  n.  508,  ed  il  regio  decreto-legge 12 novembre  1936,  n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526,  recanti  norme,  rispettivamente,  sul  servizio  delle guardie particolari giurate e sugli istituti di vigilanza;
 Visti  l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i servizi  di  sicurezza  in  ambito  aeroportuale,  e  l'art.  18  del decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito con modificazioni dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155,  concernente  i  servizi di sicurezza  sussidiaria  nei  porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni  delle  ferrovie  metropolitane,  nell'ambito delle linee di trasporto  urbano  ed  extraurbano,  nonche'  sui  relativi  mezzi di trasporto e depositi;
 Viste  le  richieste  formulate  congiuntamente  dalle Associazioni datoriali  e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari giurate firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;
 Considerato  che  i  servizi  di  vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del 1992,  e  n.  155 del 2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione, nonche'  quelli  di  scorta  valori,  quelli  notturni  e  quelli  di vigilanza  e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili  costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali e'  ammissibile,  alle  condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto, l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.  66  del  2003,  sopra  indicato, in quanto il loro svolgimento si inserisce  in  un  quadro  di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle  autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  richiede, di norma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza;
 Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi di   sicurezza   sussidiaria  una  flessibilita'  nell'organizzazione dell'orario  di  lavoro  delle guardie giurate coerente con il quadro normativo  ed  amministrativo  sopra  delineato  e  con  le  esigenze operative richieste;
 Ritenuto  altresi' che debba spettare alla contrattazione nazionale di  categoria  ed  agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie  particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo  8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una piu' flessibile organizzazione  e  gestione  dell'orario  di  lavoro  per  il miglior perseguimento  delle  preminenti  esigenze  di  sicurezza, e' ammessa esclusivamente:
 per   i   servizi   di  vigilanza  armata  presso  gli  obiettivi istituzionali o sensibili;
 per   i  servizi  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle  stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle  linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonche' sui relativi mezzi   di   trasporto   e   depositi,  svolti  in  esecuzione  delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;
 per  i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.
 2.  Per  i  servizi  di  cui  al  comma  1,  i limiti massimi della prestazione  lavorativa  giornaliera,  notturna  e straordinaria sono determinati  dalla  contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della  tutela  della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori. Alla medesima  contrattazione  nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione  dell'orario  di  lavoro  da  questa  previsti e', altresi', demandata,   per   la   totalita'   dei   servizi,   la  possibilita' dell'applicazione  delle  deroghe  di  cui  all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  E'  fatta  salva  la  facolta'  della  competente  autorita' di pubblica  sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge,  di  prescrivere  piu'  favorevoli  articolazioni del servizio delle  guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza.
 2.   Le   disposizioni   del   presente  decreto  e  degli  accordi contrattuali  di  cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli  istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art. 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
 Roma, 27 aprile 2006
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro della funzione pubblica
 Baccini
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