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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006 |  | Revoca  delle risorse finanziarie assegnate ai comuni danneggiati dal sisma  del  29 aprile  1984,  ai  sensi delle ordinanze di protezione civile  n.  230  del  5 giugno  1984 e n. 318 dell'8 agosto 1984, con parziale  riassegnazione  delle  medesime ai comuni danneggiati dagli eventi  sismici  del  7  ed  11 maggio  1984, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 905 del 17 febbraio 1987. (Ordinanza n. 3522). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
 Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343, convertito con modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2001,  n. 401, e successive integrazioni;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
 Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
 Viste  le  ordinanze di protezione civile n. 230 del 5 giugno 1984, n. 318 dell'8 agosto 1984 e n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista  la  circolare  del  Capo  del  dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/OPE/0046125 del 21 ottobre 2003;
 Viste  le  assegnazioni disposte in favore dei comuni delle regioni Abruzzo,  Molise,  Lazio  e Campania danneggiati dagli eventi sismici del  7  e  11 maggio  1984 ed in favore dei comuni della provincia di Perugia danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984 per la realizzazione degli  interventi di riattazione ricadenti nelle ordinanze n. 230 del 5 giugno    1984   e   n.   318   dell'8 agosto   1984,   ammontanti, rispettivamente, ad Euro 481.004.541,35 e ad Euro 54.306.661,71;
 Considerato,  che  alla  data  del  presente  provvedimento risulta ancora inutilizzata la somma di Euro 13.493.697,20 per gli interventi di riattazione da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie;
 Ritenuti  improrogabili  i  termini  perentori  gia'  stabiliti per l'utilizzo delle somme residue di cui sopra;
 Ravvisata,  pertanto, l'opportunita' di procedere alla revoca delle predette somme;
 Tenuto  conto,  altresi',  che  ai  sensi  della predetta normativa emergenziale  le  suddette  economie  possono essere riassegnate alle regioni  Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per il proseguimento degli interventi  di  riparazione e/o ricostruzione sul patrimonio edilizio privato  a prevalente uso abitativo, in aggiunta ai limiti di impegno ripartiti  dall'ordinanza  di protezione civile n. 3444 del 27 giugno 2005;
 Ritenuto di dover riassegnare alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania  le  somme  alle  medesime revocate e di introitare al Fondo della  protezione  civile le somme revocate ai comuni della provincia di Perugia;
 Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 Le  assegnazioni  disposte in favore dei comuni di seguito elencati per il finanziamento degli interventi di riparazione leggera relativa agli interventi di riattazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo  e  di  cui  all'ordinanza  n.  230 del 5 giugno 1984, sono revocate per il complessivo importo di Euro 9.918.448,49 nella misura di seguito indicata:
 
 ---->   Vedere da pag. 24 a pag. 25  <----
 |  |  |  | Art. 2. Le  assegnazioni  disposte in favore dei comuni di seguito elencati per il finanziamento degli interventi di riparazione leggera relativa alla  riattazione  del  patrimonio  edilizio  privato ad uso agricolo ricadente nell'ordinanza n. 318 dell'8 agosto 1984, sono revocate per il  complessivo  importo di Euro 3.575.248,71 nella misura di seguito indicata:
 
 ---->   Vedere a pag. 25  <----
 |  |  |  | Art. 3. L'importo  di Euro 10.993.388,05, riveniente dalla revoca di cui ai precedenti  articoli 1  e  2,  e' riassegnato in favore delle regioni sottoindicate,  nella misura ivi indicata, per il proseguimento degli interventi  di  riparazione e/o ricostruzione di cui all'ordinanza n. 905  del 17 febbraio 2005, ricadenti nelle priorita' d'intervento «A» e «B equiparato ad A»:
 (Tabella 3.1)
 
 Regione             Euro
 Abruzzo           Euro  3.100.659,46
 Molise            Euro  1.620.655,03
 Lazio             Euro  2.991.892,56
 Campania          Euro  3.280.181,00
 TOTALE            Euro 10.993.388,05
 |  |  |  | Art. 4. Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e'  autorizzato  ad utilizzare  il  restante  importo  di  Euro  2.500.309,15,  ai  sensi dell'art.  8,  comma 1,  del  decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla 31 dicembre 1996, n. 677.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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