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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006 |  | Primi  interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i  danni  diretti  conseguenti  all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia. (Ordinanza n. 3521). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a  seguito  degli  eventi  franosi  verificatisi  nella  frazione  di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;
 Considerato  che  il predetto fenomeno ha determinato la perdita di vite umane, danni alla viabilita', alle infrastrutture;
 Considerato   che   la   natura   dell'evento  franoso  ha  causato difficolta'  al tessuto economico e sociale della zona interessata e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Considerato  che sono in corso gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni verificatisi;
 Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione interessata;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Vista  la  delibera  della  giunta  regionale  della Campania del 2 maggio 2006;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente  della  regione Campania e' nominato commissario delegato  per  gli  eventi  di  cui  in  premessa,  e  provvede  alla realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare  i  danni  diretti  conseguenti  a  detti  eventi, anche avvalendosi  del consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione alla  complessita' degli interventi da realizzare che rende opportuna la  consultazione  urgente del predetto consiglio superiore, anche in deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 5, del decreto legge 30 novembre  2005,  n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il commissario delegato puo' nominare il sindaco del comune  di  Ischia  soggetto attuatore, nonche' un ulteriore soggetto attuatore  individuato sulla base di una scelta fiduciaria, affidando agli  stessi  specifici  settori  di intervento. I soggetti attuatori agiranno  sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal  medesimo  commissario  delegato;  il  commissario  delegato ed i soggetti  attuatori  si  avvalgono  della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali anche territoriali.
 3.   Ferma   la   piena   efficacia   dei   provvedimenti  adottati nell'imminenza dell'evento franoso del 30 aprile 2006 dalle autorita' locali  di  protezione civile, finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale, il commissario delegato provvede in particolare:
 a) per  la  puntuale  ricognizione dei territori colpiti, nonche' per  la stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
 b) per la definizione di un piano di interventi di ripristino, in condizioni  di  sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate contenente,    altresi',    l'individuazione    delle    misure    di stabilizzazione   dei  versanti,  e  degli  interventi  ed  opere  di prevenzione   dei   rischi   anche   con   riferimento   ai  dissesti idrogeologici,  anche  mediante  la  programmazione  di interventi di delocalizzazione.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi dell'ausilio dei soggetti   attuatori,   provvede   all'approvazione   dei   progetti, ricorrendo,  ove  necessario,  alla  conferenza  di servizi da indire entro  sette  giorni  dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in  deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive   modifiche  ed  integrazioni,  all'assenso  del  Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente    acquisiti   con   esito   positivo.   Il   parere dell'autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene  richiesto  esclusivamente  per  quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
 3.  Il commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del  verbale  di  immissione in possesso dei suoli si provvede anche con la sola presenza di due testimoni.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  commissario  delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la  cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata  distrutta  in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione  di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva,  adottati  a  seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo  di  Euro  400,00  mensili,  e,  comunque, nel limite di Euro 100,00  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  abitualmente e stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e' stabilito   in  Euro  200,00.  Rispetto  a  situazioni  di  carattere eccezionale   che  rendano  oggettivamente  inadeguati  i  contributi previsti  nel  presente comma, il commissario delegato e' autorizzato ad  erogare  i  contributi  anche in misura diversa, e, comunque, nel limite  massimo  di  Euro 500,00.  Qualora nel nucleo familiare siano presenti  persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero  disabili  con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%,  e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
 2.  Il  commissario  delegato e' autorizzato, laddove non sia stata possibile  l'autonoma  sistemazione  dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Al  fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  ed  il  ritorno alle normali condizioni di vita,  il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato,   nei   limiti   delle  risorse  assegnate,  ad  erogare contributi,  fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa,   conforme  alle  disposizioni  previste  dalla  normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di   cui   alla   presente  ordinanza.  Il  commissario  delegato  e' autorizzato  ad  anticipare  la  somma  fino  ad  un  massimo di Euro 15.000,00   per   la  riparazione  di  immobili  danneggiati  la  cui funzionalita'  sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione  tecnica,  contenente  la  descrizione  degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
 2.  Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione  colpita  dagli eventi di cui in premessa un contributo a favore  dei  soggetti  che  abitino  o  prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un  massimo  di  Euro 5.000.  A  tal  fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore  al  30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla  base  delle  spese  documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino  di  beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.
 4.  Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o  il  danneggiamento  grave, puo' essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione  o,  in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai  listini  correnti,  e,  comunque,  nel  limite  massimo  di Euro 5.000,00,  al  netto  di  eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali,     agrituristiche,    zootecniche,    ittiche    ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito  degli  eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano   apposita   istanza,   corredata   da  autocertificazione attestante   i   danni   subiti  ed  il  periodo  necessario  per  la realizzazione  dei  lavori  di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti  a  sede  delle  attivita'  sopraelencate e dalla copia della dichiarazione    dei    redditi    per   l'anno   2004,   ovvero   da autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28 novembre  2000, n. 445. Per le attivita'  avviate  nel  corso  dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata  da  perizia  giurata redatta da professionista autorizzato alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241.  Per  le  imprese agricole che determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata. 2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali,  commerciali e professionali, il commissario delegato e' autorizzato  ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima  di  Euro 1000,00  mensili, anche a favore dei titolari delle attivita'  sopra  richiamate  i cui immobili siano stati distrutti in tutto  o  in  parte  ovvero  siano  stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti  delle  competenti  autorita' a seguito degli eventi di cui   al   presente  provvedimento,  per  la  locazione  di  immobili temporaneamente  utilizzati  in  sostituzione  di  quelli  distrutti, danneggiati o sgomberati.
 3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere  presentate  al  commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
 5.  I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 |  |  |  | Art. 6 1.   Nell'ambito   delle   iniziative   di  prima  assistenza  alle popolazioni  colpite  dagli  eccezionali  eventi di cui alla presente ordinanza,  il  capo  del  Dipartimento della protezione civile della presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a  causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o piu' componenti.  Tali  indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e sono   determinati,   tenendo   conto  delle  particolari  situazioni afferenti   ad  ogni  specifica  fattispecie,  con  provvedimento  da adottarsi d'intesa con il prefetto di Napoli.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla necessita'   di   fronteggiare  l'evento  calamitoso  il  commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con  contratto  a  tempo  determinato di durata limitata al 30 aprile 2007, nel limite complessivo di tre unita', avvalendosi delle deroghe di  cui  all'art. 12. Il commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche   in   deroga   alla   normativa   vigente,   di  personale  di amministrazioni  ed  enti  pubblici,  nel  limite  complessivo di tre unita',  nonche'  di personale militare nel limite di due unita', che viene  posto  in  posizione  di  comando  o di distacco presso l'ente richiedente,  previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
 |  |  |  | Art. 8. 1. Per il comune di Ischia, in relazione allo stato emergenziale in atto,  gli  effetti  derivanti  sul rispettivo bilancio in termini di entrate  e  di  spese  riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse  non vengono considerati ai fini del patto di stabilita' per l'anno di competenza.
 |  |  |  | Art. 9. 1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle  organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate dal dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  In  favore del personale, dell'Ufficio territoriale del governo di  Napoli, nel limite massimo di dieci unita' direttamente coinvolto dagli  eventi  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006 di cui in premessa, direttamente impegnato in  attivita'  connesse  con  l'emergenza,  e'  autorizzata,  fino al 30 settembre  2006,  la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente prestato, nel limite massimo di 100  ore  mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede  la  competente  Prefettura.  Al personale appartenente alla carriera  prefettizia,  nel  limite  massimo  di due unita' e fino al 30 settembre  2006,  e'  corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione   dei   predetti   compensi   provvedono  le  competenti Prefetture.
 2.  In  favore  dei  Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate  direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite effettivamente prestato.
 3.  In favore del personale della regione Campania, della provincia di  Napoli e del comune di Ischia, nel limite massimo di dieci unita' per  ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30 settembre  2006,  la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite.
 4.  Al  personale  del Dipartimento della protezione civile inviato nei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego  in  loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con  la  sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata  su  base  mensile  a  180 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  A  ragione  del  grave  disagio  socio  economico derivante dai peculiari  fenomeni  indotti  dall'evento franoso di cui in premessa, detto  evento costituisce causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali,  in  relazione  alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui  contratti  dalla  popolazione residente nel territorio colpito dall'evento  calamitoso  e la cui abitazione, conforme alla normativa in  materia  edilizia, sia andata distrutta o gravemente danneggiata, con gli istituti di credito e bancari.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel  territorio  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  2 maggio 2006, il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  anche  al  fine di sviluppare  attivita'  di  studio, di ricerca e di documentazione, e' autorizzato  a  stipulare  una  apposita  convenzione con i Centri di competenza  e  con  la  regione  Campania,  di  durata correlata alla vigenza  dello  stato  di  emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine  il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  predispone  un  apposito programma anche di interventi.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  Per  l'attuazione  della presente ordinanza e' autorizzata, ove ritenuto  indispensabile  e  sulla  base di specifica motivazione, la deroga,   nel   rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento giuridico,  della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del   22 ottobre   2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
 regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;
 legge  11 febbraio  1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6,  comma 5,  articoli 9,  10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente   Repubblica   21 dicembre   1999,  n.  554,  strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed integrato   dal   decreto   legislativo   25 febbraio  2000,  n.  65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
 legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
 decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;
 legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;
 contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;
 contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto presidenza del Consiglio dei Ministri;
 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
 legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;
 legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
 legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
 legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
 decreto   legge   13 maggio   1999,   n.   132,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;
 legge   18 maggio   1989,  n.  183  e  successive  modificazioni, articoli 18, 19 e 20;
 art.  16,  comma 3,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252;
 leggi  regionali  strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
 2. Alla  data  di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  325  le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge  25 giugno  1865,  n.  2359,  agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio  1978,  n.  1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 14. 1.  Agli  oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede,  nel  limite  massimo  di  due milioni di euro a carico del fondo  della  protezione  civile,  a  titolo  di  anticipazione sulle maggiori   somme   che   saranno   all'uopo   erogate  dal  Ministero dell'economia e delle finanze ad integrazione del fondo stesso.
 2.  Per  l'utilizzo  delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del commissario  delegato  con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.   Pertanto,   eventuali   oneri   derivanti   da  ritardi, inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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