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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3520). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Vista  la  nota  n.  199974  del  28 marzo  2006,  con  il quale il presidente  della  regione  Veneto,  in  relazione alle operazioni di disinnesco  e  bonifica  di  materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e  della prospiciente Isola di Trimelone, ha chiesto un finanziamento di euro 400.000,00;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marine;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante  «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla   grave   situazione  di  crisi  ambientale  determinatasi  nel territorio   dell'isola   di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti  aree marittime»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 18 novembre 2004, n. 3382,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile» con la quale   il  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  commissario delegato   per   la   realizzazione   degli   interventi  urgenti  ed indifferibili  finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave  situazione  di  crisi  ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti idrogeologici  con  conseguenti diffusi movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del  29 aprile  2005,  recante  «Primi  interventi  urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con  connessi  diffusi  movimenti franosi verificatisi nel territorio del  comune  di  Cerzeto»,  cosi'  come  modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3472 del 2005;
 Visto  l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005;
 Vista la nota n. 8717 del 29 marzo 2006 del Prefetto di Napoli;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre   2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre   2004,   n.  3385,  recante  «Primi  interventi  urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 21 marzo  2005,  n. 3413, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile  in  relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici  che  hanno  colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 13 ottobre 2005, n. 3469,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile» e, in particolare, l'art. 12;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre  2005,  concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine   agli   eventi  sismici  verificatisi  nel  territorio  della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione  agli  eventi meteorologici e meteomarini avversi che hanno colpito  il  territorio  della  regione  Liguria  nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005;
 Viste le note in data 11 agosto 2005 e 14 aprile 2006 della regione Liguria,  con  la  quale viene chiesto di poter utilizzare le risorse residue  realizzatesi  su  precedenti  finanziamenti  disposti  dalle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110,  n.  3135,  n.  3141  del  2001  e n. 3192 del 2002, al fine di fronteggiare  i danni conseguenti agli eventi calamitosi che nel 2005 hanno colpito il medesimo territorio regionale e per la realizzazione dei  programmi  di  intervento  di  prevenzione  e  mitigazione delle situazioni  di rischio idrogeologico presenti sul medesimo territorio regionale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283  del  18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473/2005;
 Vista la nota del 26 aprile 2006 della regione Lazio;
 Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del   19 aprile   2006,   recante:   «Interventi   conseguenti   alla dichiarazione  di  "grande  evento" nel territorio della provincia di Varese  per  garantire  il  regolare  svolgimento dei "Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008"»;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n.  3352  del  23 aprile  2004  e n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 7, emanate  per  fronteggiare  la  situazione  di  emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella  quale  il  presidente  della  regione  Umbria, in relazione al diffuso  stato  di  criticita'  verificatosi  nel territorio del lago Trasimeno  per la presenza di insetti nocivi, e' nominato commissario delegato;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare     la     situazione     di     crisi    nel    settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;
 Vista la nota del 26 aprile 2006 della regione Umbria;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre  2005 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006,  lo  stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di  Venezia  in  ordine  alla  rimozione  dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del  3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza  socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali  di  grande  navigazione»,  cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;
 Viste  le  note  del  13 aprile  2006  del Presidente della regione Veneto     e     del    commissario    delegato    per    l'emergenza socio-economico-ambientale  relativa  ai  canali  portuali  di grande navigazione della laguna di Venezia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio nella regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 28 febbraio 2001, n. 3109,  recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti  nel territorio della citta' di Roma e provincia», nonche' la successiva  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri dell'8 novembre  2002,  n.  3249, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare  l'emergenza  nel  territorio  della  citta'  di  Roma e provincia,  nonche'  interventi  urgenti nelle province di Frosinone, Latina,   Rieti   e  Viterbo  in  ordine  alla  situazione  di  crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Vista  la  nota  del  4 aprile  2006  del  commissario delegato per l'emergenza  rifiuti  nella  regione Lazio, con la quale si chiede di adottare  una  apposita  disposizione  finalizzata  a  consentire  al medesimo   commissario   delegato  di  procedere  al  rilascio  delle autorizzazioni relative agli impianti per la gestione dei rifiuti;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del  29 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2004,  lo  stato  di  emergenza  nel settore dei rifiuti urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia  di bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2005,  lo  stato  di  emergenza  nel settore dei rifiuti urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia  di bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 gennaio  2006,  di  proroga  fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;
 Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Viste  le  ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del  1997,  n.  2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062  del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n.  3149  del  2001,  n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004 e n. 3512/2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006  con  il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del  29 aprile  2005,  art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449  del  15 luglio  2005,  art.  2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005,  art.  5,  comma 6,  n.  3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7 e n. 3508 del 13 aprile   2006,   art.   13,   recanti   disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Al  personale  del Dipartimento della protezione civile inviato nel  territorio  delle  isole  Eolie per fronteggiare l'emergenza ivi esistente  e  di  cui  ai  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  in  premessa citati e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego  in  loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con  la  sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata  su  base  mensile  a  90  ore di straordinario festivo e notturno,  commisurata  ai  giorni  di effettivo impiego, in aggiunta alle ore di lavoro di straordinario spettanti.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumita'  pubblica  e  privata  in  relazione  alle  operazioni di disinnesco  e  bonifica  di  materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e  della  prospiciente  Isola di Trimelone, e' assegnata alla regione Veneto la somma di euro 400.000,00.
 2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo  si  provvede  a  carico  del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Alle  deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e' aggiunta la seguente:  «art.  24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive   modificazioni,   e  connesse  disposizioni  del  vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente».
 2.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  n.  3472 del 21 ottobre 2005 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «2.  Con  provvedimento  del  capo  del Dipartimento della protezione  civile  e'  stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di cui al comma 1».
 3.  Per  realizzare gli obiettivi di ammodernamento di cui all'art. 4,  comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26 luglio 2006, n. 152, il Dipartimento della  protezione  civile  e'  autorizzato a dismettere alle migliori condizioni  di  mercato  i  due  velivoli  P-180  si' da reperire, in aggiunta  alle  disponibilita' finanziarie sul Fondo della protezione civile,  le  occorrenti  risorse volte all'acquisizione di uno o piu' velivoli   aventi   caratteristiche   idonee  per  l'esercizio  delle attivita' istituzionali del medesimo Dipartimento, nel rispetto della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004  in  applicazione  delle  disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni,  e,  comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il Prefetto di Napoli - Commissario delegato, nell'ambito delle attivita'  da porre in essere ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005 e' autorizzato  ad effettuare i necessari urgenti interventi finalizzati alla verifica sismica dell'eliporto ubicato presso la Base navale del Porto   di   Napoli;  ai  conseguenti  oneri,  quantificati  in  euro 27.600,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  delle  attivita' di progettazione  relative  al  danno ed alla vulnerabilita' sismica dei beni  culturali  danneggiati  dal  sisma  verificatosi nel territorio della  provincia  di  Brescia  il  24 novembre  2004  il  commissario delegato   puo'   autorizzare   la  corresponsione  di  compensi  per prestazioni  di  lavoro  straordinario,  nel limite massimo di 70 ore mensili  pro-capite  effettivamente reso, per il personale incaricato di  effettuare dette progettazioni nell'ambito delle attivita' svolte dalla  direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia,  a  tal  fine  utilizzando  le risorse di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  La  regione  Liguria  e'  autorizzata  ad utilizzare le residue risorse  finanziarie pari ad euro 50.000.000,00 di cui alle ordinanze di  protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110, n. 3135,  n.  3141 del 2001 e n. 3192 del 2002, da destinare agli eventi calamitosi  del 2005 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  14 ottobre  2005  e del 13 gennaio 2006 citati in premessa, nonche' per la realizzazione dei programmi di intervento di prevenzione  e  mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Nelle  more  della  procedura  di  trasferimento  delle risorse finanziarie  da  parte  della  regione Lazio, pari a euro 769.673,00, necessarie   per   la   definitiva  delocalizzazione  dei  centri  di autodemolizione  e  rottamazione  attualmente  siti in via dell'Acqua Acetosa, e' assegnata a titolo di anticipazione al soggetto attuatore di  cui  all'ordinanza  del  presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473/2005,  la  somma  di  euro  350.000,00, a valere sul Fondo della protezione  civile,  che  presenta  l'occorrente  disponibilita',  da accreditarsi   sulla  contabilita'  speciale  n.  3137  intestata  al medesimo  soggetto  attuatore;  a  tal  fine  il  soggetto  attuatore provvede,   entro   dieci  giorni  dal  trasferimento  delle  risorse finanziarie da parte della regione Lazio, al successivo trasferimento della somma di euro 350.000,00 sul Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Per  il  superamento  dell'emergenza  ambientale  in atto nella regione  Calabria,  tenuto  conto della necessita' di assicurare ogni improcrastinabile   iniziativa  finalizzata  alla  risoluzione  delle problematiche  inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle  acque,  nonche' allo scopo di salvaguardare l'integrita' della vita  della  popolazione  interessata  anche mediante la tutela della relativa   salubrita'   ambientale,   al  commissario  delegato  sono attribuiti  i  poteri  di  cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 novembre  2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  2006,  n.  21.  In ogni caso il Ministero dell'interno, a fronte  del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico  dei  comuni,  dei  consorzi  e  degli  altri affidatari della regione  Calabria  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti e della depurazione  delle  acque  applica  l'art.  2,  comma 2,  del  citato decreto-legge    30 novembre    2005,   n.   245,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  In  relazione  alla complessita' degli interventi da realizzare che  rende opportuna la consultazione urgente del consiglio superiore dei  lavori  pubblici, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5,  del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio  2006, n. 21, e tenuto conto della necessita' di assicurare un quadro unitario delle iniziative da porre  in  essere  con  i  finanziamenti  di  competenza  statale, il presidente  generale  del  consiglio  superiore  dei  lavori pubblici subentra,  in  qualita' di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi affidati   al  direttore  del  servizio  integrato  infrastrutture  e trasporti  Lombardia Liguria - Settore infrastrutture, ai sensi delle ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3506 del 23 marzo  2006,  art.  12  e  n.  3514  del  19 aprile 2006 citate in premessa.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Allo  scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in  corso  di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto  critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria,  le residue disponibilita' finanziarie giacenti alla data del 31 maggio  2006  sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato,  presidente  della  regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2005,  nonche' quelle ancora da accreditare derivanti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, art.  10,  comma 1, 2° capoverso, n. 3352 del 24 aprile 2004, art. 1, comma 2,  e  n.  3261  dell'8 luglio  2004,  art.  7,  comma 2,  sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
 |  |  |  | Art. 11. 1.   Al  fine  di  consentire  il  proseguimento  delle  iniziative necessarie    al    superamento   della   situazione   di   emergenza socio-economico-ambientale  determinatasi  nella laguna di Venezia in ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande  navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, in aggiunta  ai  compiti  attribuiti  ai  sensi della medesima ordinanza provvede   all'individuazione  ed  alla  realizzazione  dei  siti  di recapito  finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori  ai  limiti  di  colonna  C del Protocollo in data 8 aprile 1993.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  Ferme  le  competenze  e  le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente   della  regione  Lazio  -  Commissario  delegato  di  cui all'ordinanza  di  protezione  civile  n.  2992 del 1999 e successive modificazioni,     in     ordine    alla    situazione    di    crisi socio-economico-ambientale  nel  settore  dei  rifiuti nella medesima regione,   al  fine  di  favorire  il  definitivo  superamento  della situazione  di  emergenza  richiamata  in premessa, provvede, sino al termine  dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto  legislativo  18 febbraio 2005, n. 59, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  L'art.  1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3487 del 29 dicembre 2005 e' cosi' sostituito: «4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e'  assegnato  alla  regione Emilia-Romagna il complessivo importo di euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE del   29 marzo   2006,  n.  75,  nell'ambito  delle  residue  risorse finanziarie  disponibili  a  valere  sui  limiti  di  impegno  di cui all'art.   13   della  legge  1° agosto  2002,  n.  166,  cosi'  come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003».
 |  |  |  | Art. 14. 1.  Le  risorse  assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto   per  mille  per  l'anno  2005,  pari  a  2.500.000  euro, finalizzate  all'attuazione del programma di messa in sicurezza della popolazione  di  Cerzeto,  sono  trasferite  al  commissario delegato nominato  per  fronteggiare  l'emergenza  verificatasi in conseguenza degli  eventi  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006.
 2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali,  commerciali  e  professionali, il sindaco di Cerzeto e' autorizzato,  su  richiesta  degli interessati ed in sostituzione del contributo  di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427, ad erogare, fino ad  un  massimo  di  800,00 euro mensili, a favore dei titolari delle attivita'  i  cui  immobili  siano  stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti  delle competenti autorita' a seguito degli eventi, per fronteggiare   gli   oneri   afferenti  alla  locazione  di  immobili temporaneamente  utilizzati  in  sostituzione  di  quelli  distrutti, danneggiati o sgomberati.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza  di  adottare  gli  interventi occorrenti, il commissario delegato   per   il  superamento  dell'emergenza  nel  settore  dello smaltimento  dei  rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile gia' emanate, puo' adottare,  ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 178, 182, 183, 191, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211,  212, 214, 215, 216 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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