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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI |  | DECRETO RETTORALE 12 aprile 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e sgg.;
 Visto il vigente statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1500 del 3 novembre 1996, ed in particolare l'art. 76;
 Vista  la  deliberazione, in data 25 novembre 2003, con la quale il senato  accademico  si  espresse  sulla  necessita' di revisionare il testo  statutario in considerazione dei numerosi interventi normativi in materia di universita', sopraggiunti nell'intertempo;
 Viste   le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  e  dal consiglio  di  amministrazione, rispettivamente in data 4 e 5 ottobre 2005,  con  le quali i predetti consessi hanno apportato modifiche ed integrazioni allo statuto dell'Ateneo;
 Viste  le  osservazioni rappresentate dal Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della ricerca, in sede del previsto esercizio di controllo  di  legittimita'  e di merito, con decreti ministeriali in data 6 e 17 marzo 2006;
 Viste   le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  e  dal consiglio  di  amministrazione,  rispettivamente in data 30 marzo e 4 aprile  2006,  con  le  quali  i  predetti  consessi hanno accolto le osservazioni  alle  proposte  di  modifica dello statuto, nei termini indicati  dallo  stesso  Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
 Decreta:
 E'  emanato  lo  statuto modificato dell'Universita' degli studi di Napoli «L'Orientale» nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante.
 Lo  statuto modificato entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Napoli, 12 aprile 2006
 Il rettore: Ciriello
 |  |  |  | Allegato STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - L'ORIENTALE
 Titolo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Capo I
 Principi fondamentali
 Art. 1.
 Personalita' giuridica
 1. L'Universita' degli studi di Napoli - L'Orientale trae origine dal  Collegio  dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII secolo.
 2.  Essa  e'  un'istituzione  laica  e  pluralistica,  dotata  di personalita'  giuridica  e  di  piena capacita' di diritto pubblico e privato.   Si   organizza  ed  opera  secondo  il  presente  Statuto, espressione  fondamentale  della  sua autonomia, in conformita' con i principi  sanciti  nella  Costituzione  italiana e nella Magna Charta delle Universita' sottoscritta a Bologna nel 1988.
 3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle  leggi sull'ordinamento universitario, L'Orientale ha autonomia statutaria,  regolamentare,  organizzativa,  negoziale, finanziaria e contabile.
 4.  La  sede  legale  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli - L'Orientale e' ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla via Chiatamone n. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A - Napoli.
 5.  Il  logo de L'Orientale e' costituito dall'immagine di Matteo Ripa. Lo sfondo della rappresentazione e' caratterizzato da foglie di ulivo;   il  bordo  reca  la  seguente  scritta  «Sigillum  Instituti Orientalis Neapolitani».
 Art. 2.
 Finalita' istituzionali
 1.  L'Orientale  pone nella ricerca il fondamento delle attivita' della  didattica,  e si assegna quali compiti primari la promozione e l'organizzazione   della   ricerca   scientifica   e  dell'istruzione superiore  al  fine  di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo scambio  critico  di  informazioni, nel rispetto della liberta' della cultura e dell'insegnamento.
 2.  In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in una  moderna  vocazione  internazionalista  del  sapere,  L'Orientale promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando un  equilibrato  sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti al  suo  interno. Fine primario de L'Orientale e' l'elaborazione e la trasmissione  critica  delle  culture  dell'Asia  e dell'Africa, e di quelle  dell'Europa  e  delle Americhe, anche nelle loro interazioni, nell'indipendenza  morale  e  scientifica  da ogni potere politico ed economico.
 3.   L'Orientale  persegue  la  piena  integrazione  nel  sistema universitario  europeo  e  favorisce i rapporti con gli altri sistemi universitari   internazionali.   Nell'ambito   della   sua  vocazione internazionale,  promuove,  in  particolare, gli scambi culturali, la mobilita'  dei  docenti,  e  degli  studenti ed il riconoscimento dei curricula  didattici,  secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti.
 4.  L'Orientale  stabilisce  rapporti di collaborazione con altre universita'  ed  istituzioni  di  cultura  e  di  ricerca nazionali e internazionali  e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.
 5. L'Orientale puo' stipulare convenzioni con altre universita' e con  altri  enti  pubblici  o privati, anche per la costituzione o la adesione a centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico, nei   limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  per l'amministrazione,   la   finanza  e  la  contabilita'.  La  predetta partecipazione puo' avvenire anche a titolo oneroso.
 6. L'Orientale individua, inoltre, tra i suoi fini primari quelli della piu' ampia apertura culturale e della promozione dello sviluppo del  territorio  in  cui  opera,  attuando  forme  di  stimolo  e  di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine.
 7. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalita' con   la   partecipazione  di  professori,  ricercatori,  studenti  e personale   tecnico   e  amministrativo,  nel  rispetto  dei  diritti fondamentali  della  persona.  Nell'ambito  delle proprie competenze, l'Ateneo  bandisce  qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a prevenirne  il  manifestarsi.  L'Universita'  garantisce  e  promuove l'attuazione  dei  principi  legislativi  nazionali  e  comunitari in materia di pari opportunita'.
 Art. 3.
 Ricerca
 1. L'Orientale promuove e svolge l'attivita' di ricerca favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.
 2.   L'Orientale   garantisce   la   liberta'   nella   scelta  e nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.
 3.  A  tutti  i  professori  e  ricercatori  viene garantito, nel rispetto  del  piano annuale delle ricerche allestito dalle strutture all'uopo   preposte   e  delle  esigenze  degli  altri  professori  e ricercatori,  l'accesso  alle  procedure di finanziamento, l'utilizzo degli  strumenti  e quanto necessario allo svolgimento dell'attivita' di ricerca.
 4.  L'Orientale  puo'  accettare,  nei  limiti posti dal presente statuto   e  dalla  normativa  vigente,  finanziamenti  e  contributi pubblici  e  privati.  Pur  riconoscendo  l'importanza  della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, L'Orientale vigila  affinche'  gli  interessi  privati  non  prevalgano su quelli istituzionali   e   non   condizionino  l'autonomia  delle  strutture scientifiche.
 5.   Ogni   valutazione   sull'attivita'   di   ricerca  ai  fini dell'erogazione   dei   finanziamenti  e'  riservata  agli  organismi scientifici competenti.
 6.    L'Orientale    promuove   la   conoscenza   dei   risultati dell'attivita'  scientifica  svolta all'interno dell'Ateneo e ne cura la diffusione.
 Art. 4.
 Didattica
 1.   L'Orientale   provvede  a  tutti  i  livelli  di  formazione universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.
 2.  I  professori  e  i  ricercatori  assolvono i loro compiti di formazione  in  conformita'  alla  disciplina  sullo  stato giuridico vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture  didattiche competenti. L'attivita' didattica si svolge nel rispetto della liberta' di insegnamento dei professori e ricercatori.
 3.  L'Orientale  demanda  alle  strutture  didattiche competenti, sotto  il  coordinamento del senato accademico, l'organizzazione e la verifica  delle  attivita'  formative, secondo le norme stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.
 4.  Le  strutture  didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia dell'insegnamento.
 5.  L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi modi  previsti  dal  regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture didattiche.
 6.   L'Orientale   puo'   promuovere   e   organizzare  corsi  di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e  per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi  pubblici,  corsi  di perfezionamento   e   aggiornamento  professionale,  nonche'  servizi rivolti  agli studenti per l'orientamento professionale. Puo' inoltre promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese  quelle  per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Ateneo  puo'  stipulare  convenzioni  e  contratti  con  i soggetti pubblici e privati interessati.
 Art. 5.
 Scuole di specializzazione e alta formazione
 1.  Le  Scuole  di  specializzazione  e  di  alta formazione sono istituite  dal  rettore,  su  proposta  delle facolta' di riferimento previa  delibera  del  senato  accademico,  sentito  il  consiglio di amministrazione.   Esse   svolgono   la   loro  attivita'  didattica, organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.
 2.  Esse  si danno uno statuto, approvato dal senato accademico e dal  consiglio  di amministrazione, che ne definisce le finalita', la struttura e le modalita' operative.
 Art. 6.
 Diritto allo studio
 1.  In conformita' con gli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e  con  le  leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Ateneo predispone le strutture idonee affinche' gli studenti abbiano accesso ad  un  sapere  critico  di  base,  ad una preparazione scientifica e culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.
 2.   L'Orientale   valorizza   l'esercizio   della   liberta'  di manifestazione  del  pensiero,  del  diritto  di  associazione  e  di riunione degli studenti.
 3.   L'Orientale   concorre   alle  esigenze  di  orientamento  e formazione   culturale  degli  studenti,  assicurando  i  servizi  di tutorato  e  favorendo  le attivita' di orientamento presso le scuole secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
 4.  L'Orientale  prevede  l'attivazione  di  particolari forme di sostegno e di assistenza per gli studenti disabili, nell'ambito delle risorse  disponibili,  anche con l'impiego di studenti e di personale messo  a  disposizione  da  altre  amministrazioni  pubbliche, enti e associazioni.
 5.  L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti degli studenti con le realta' produttive e istituzionali.
 6.  L'Orientale  promuove  la costituzione di strumenti opportuni che,  anche  con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano  il  compito  di  valutare  l'efficacia  e  la qualita' della didattica.
 Art. 7.
 Programmazione delle attivita'
 1. L'Universita' programma periodicamente le attivita' didattiche e   di   ricerca,   tenendo   conto  delle  prospettive  di  crescita dell'Ateneo,  del  sistema  universitario  regionale e nazionale, dei collegamenti  con  la  comunita'  scientifica  internazionale e delle esigenze del territorio.
 2.  Per  le  finalita'  indicate nel comma 1 e nel rispetto della normativa  vigente,  l'Universita'  puo'  attivare, anche al di fuori della  propria  sede  di  Napoli,  mediante  apposite convenzioni con organismi  nazionali  e/o  di  altri  Paesi,  strutture  e  centri di attivita' didattica e di ricerca.
 Art. 8.
 Controllo di gestione e decentramento amministrativo
 1.  L'Universita'  adotta  il  metodo  del controllo di gestione, fondato sulla valutazione periodica dell'economicita', dell'efficacia e   dell'efficienza   dell'attivita'  svolta,  secondo  le  modalita' previste  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la contabilita'.
 2.  I  risultati  delle  verifiche  sono  discussi  dagli  organi competenti  e  costituiscono  elementi  di  valutazione ai fini della distribuzione degli eventuali incentivi.
 3.  Le  attivita'  dell'Universita'  sono  attribuite di regola e secondo le rispettive competenze agli organismi periferici: facolta', dipartimenti e centri interdipartimentali, in conformita' ai principi del decentramento.
 4.  In base alla disciplina della dirigenza statale, il direttore amministrativo  e  gli  altri  dirigenti  attuano,  per  la  parte di rispettiva   competenza,  i  programmi  deliberati  dagli  organi  di governo.  A  tale  scopo dispongono dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.
 Art. 9.
 Fonti di finanziamento
 1.  Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti  dello  Stato,  di  enti pubblici e privati, di singoli privati e da entrate proprie.
 2.  Le  entrate  proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari,   da  redditi  patrimoniali,  da  redditi  derivati  da prestazioni  rese  a  terzi  nell'esercizio  delle  competenze  delle proprie strutture e da donazioni.
 3.  I  criteri  generali  per  stabilire  i  corrispettivi  delle prestazioni   rese   a   terzi  sono  determinati  dal  consiglio  di amministrazione. Il consiglio opera di concerto con i Centri di spesa autonomi   nelle   materie  di  competenza  di  questi  ultimi.  Tali corrispettivi  sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali utili  sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 4.  Per le spese d'investimento l'Universita' puo' ricorrere, con i  limiti  e  le  modalita'  previsti  dalla  legislazione vigente, a prestiti  o  a  forme  di  locazione  finanziaria che garantiscano le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
 Art. 10.
 Informazione
 1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali   per   assicurare  la  partecipazione  di  tutte  le  sue componenti alla vita dell'Ateneo.
 2.  Gli  atti  normativi  e  quelli  amministrativi  di carattere generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.
 3.  Gli  interessati  possono  inoltre  prendere visione ed avere copia  degli  atti  con  le  modalita'  previste  nel regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 4.  L'Universita'  provvede a dare ampia pubblicita' alle proprie iniziative mediante i vari canali della comunicazione.
 Art. 11.
 Compiti dei professori e dei ricercatori
 1.  I  professori  e  i  ricercatori,  ciascuno nell'ambito delle proprie  funzioni,  oltre  ad  adempiere  i  compiti  didattici  e di ricerca,  devono  partecipare  regolarmente  agli organi collegiali e alle  commissioni  previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Universita'.
 2.  Essi  si impegnano a fare esplicito richiamo, nelle attivita' extra-accademiche   e   nelle   eventuali   iniziative  di  carattere scientifico  e  didattico  che  assumano  interesse  ed  utilita' per l'istituzione  universitaria,  al  ruolo ricoperto nell'Universita' e sono    tenuti,   ove   possibile,   all'utilizzo   delle   strutture universitarie.
 3.   Le   strutture   didattiche   determinano   annualmente,  in conformita'   agli  indirizzi  espressi  dal  senato  accademico,  al regolamento didattico ed ai loro regolamenti, i compiti didattici, ne curano  il  regolare  svolgimento e fissano le forme di verifica e di controllo.
 4.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di cui al presente articolo,  il  senato  accademico  propone  le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformita' alle norme vigenti.
 5.  Il  senato accademico valuta periodicamente l'andamento della didattica  e della ricerca secondo modalita' determinate dagli organi d'Ateneo.
 Art. 12.
 Attivita' culturali, sportive e ricreative
 1.  L'Universita'  promuove,  anche  nell'ambito  dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.
 Capo II
 Fonti normative
 Art. 13.
 Regolamenti di Ateneo - Norme generali
 1.   L'Universita'   adotta,   anche  sulla  base  di  lavori  di commissioni all'uopo nominate dal rettore, i seguenti regolamenti:
 a)   regolamento   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita';
 b) regolamento didattico;
 c)  regolamenti  di  attuazione  delle  norme  sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 d) regolamento elettorale.
 2. La composizione della commissione per il regolamento di cui al punto  b) sara' indicata dalle facolta' e comprende la rappresentanza degli  studenti;  l'organo  competente  per i regolamenti di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  1 e' il consiglio d'amministrazione e quello  per  i  regolamenti  di cui alle lettere b) e d) e' il senato accademico.
 3.  Tutti  gli  altri  regolamenti  non previsti dal comma 1 sono approvati  dal  senato  accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze.
 4.  I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in  vigore  nel  giorno stabilito nel provvedimento di emanazione; e' fatto  salvo il disposto degli artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  il disposto dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
 Art. 14.
 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
 1.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'   disciplina   la  gestione  amministrativo-contabile  e finanziaria   dell'Universita',   inclusa   quella   delle  strutture decentrate ed autonome dell'Universita' medesima.
 2. Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  il  regolamento  e'  emanato  con  decreto  del rettore, previa deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.
 Art. 15.
 Regolamento didattico
 1.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina, sentito il parere   delle  facolta',  l'ordinamento  degli  studi  per  i  quali l'Universita'  rilascia  titoli con valore legale; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attivita' formative di cui all'art. 6  della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;  detta  i  criteri generali relativi all'organizzazione della didattica.
 Art. 16. Regolamenti  sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
 ai documenti amministrativi
 1.  Il  regolamento  sul procedimento amministrativo disciplina i termini   entro   i   quali  si  debbono  concludere  i  procedimenti amministrativi    di    competenza    dell'Universita',   le   unita' organizzative ed i soggetti responsabili del procedimento.
 2.   Il  regolamento  sull'accesso  ai  documenti  amministrativi disciplina  le  modalita'  di  esercizio  ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni.
 Art. 17.
 Regolamento elettorale
 1.   Il   regolamento   elettorale  disciplina  le  modalita'  di svolgimento  delle  elezioni  di  tutti gli organi dell'Universita' e delle sue strutture.
 Titolo II
 ORGANI DI ATENEO
 Capo I
 Organi di governo
 Art. 18.
 Organi di Governo
 1.  Sono  organi  di  governo  dell'Ateneo  il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.
 Art. 19.
 Il rettore
 1.  Il  rettore  rappresenta  l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende   a   tutte   le  sue  attivita'.  Esercita  funzioni  di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
 2. In particolare il rettore:
 a)  convoca  e  presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Cura l'esecuzione delle loro delibere;
 b) emana lo statuto e i regolamenti;
 c)  vigila  su  tutte  le  strutture  ed  i  servizi  di Ateneo impartendo  opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e   per   la   corretta  applicazione  delle  norme  dell'ordinamento didattico,  dello  Statuto  e dei regolamenti; garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo studio degli studenti;
 d)   esercita   il   potere   disciplinare  nei  confronti  dei professori,  dei  ricercatori  e  degli  studenti nei limiti previsti dalla legge;
 e)  presenta  il  bilancio  preventivo  e  il  conto consuntivo accompagnati  dalla  apposita  relazione  predisposta  dal  direttore amministrativo;
 f)  stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  che non siano di competenza delle strutture autonome e del direttore amministrativo;
 g)  in  caso di necessita' e di urgenza, congruamente motivate, puo'  assumere  provvedimenti  di  competenza  degli  altri organi di governo,  portandoli  a  ratifica,  pena la decadenza, nella riunione immediatamente  successiva.  L'organo  deve  essere  convocato in via d'urgenza  quando  ricorrano  condizioni  di particolare gravita'. In mancanza  di  ratifica,  il  provvedimento perde ogni efficacia e non puo' essere reiterato;
 h)  nomina  tra  i  professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno,  due  prorettori,  di  cui  uno,  in  caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni;
 i)  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni, puo' avvalersi di delegati  da  lui scelti fra i professori di ruolo dell'Universita' e nominati  con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e i  settori  di  competenza  e responsabilita'. Per quanto concerne la specifica  materia  di competenza, i delegati hanno i poteri previsti dal  decreto  di  nomina  e  dall'art.  8 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e, su richiesta del rettore, possono essere invitati  alle  sedute  del  senato  accademico  e  del  consiglio di amministrazione;
 j)   nomina  il  direttore  amministrativo  previo  parere  del consiglio  di  amministrazione,  secondo  le  modalita'  previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
 k)  nomina  i  componenti il nucleo di valutazione, acquisiti i pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
 l)  nomina,  su proposta del senato accademico, i componenti il collegio dei revisori;
 m)  per  particolari motivi di necessita' e urgenza, il rettore puo'  procedere negli atti di competenza del direttore amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 65 di questo statuto;
 n)  presenta  al  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;
 o)   esercita,  inoltre,  tutte  le  altre  attivita'  previste dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti dell'Universita'  non  specificamente  attribuite  ad altro organo di Ateneo.
 3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata  dal  consiglio  di  amministrazione.  Su  richiesta  del rettore,  il  consiglio  di amministrazione puo' altresi' decidere la corresponsione di indennita' ai prorettori e ai delegati.
 4.  L'ufficio  di  rettore  e  di prorettore e' incompatibile con qualsiasi  altra carica elettiva dell'Universita'; il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.
 Art. 20.
 Elezione del rettore
 1.  Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno  in  seguito alla presentazione di una o piu' candidature. Dura in  carica  quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
 2. L'elettorato attivo spetta:
 a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;
 b)  a  10  studenti eletti dal consiglio degli studenti in modo che sia assicurata la rappresentanza di ciascuna facolta';
 c) a 10 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in veste di grandi elettori, scelti a seguito di elezioni primarie.
 3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di  ruolo  di  prima fascia almeno 120 e non piu' di 180 giorni prima della  scadenza  del  mandato.  Le votazioni sono valide se vi prende parte  almeno  la  meta' piu' uno degli aventi diritto. Il rettore e' eletto  a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in  caso  di  mancata  elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati  che  abbiano  riportato  il  maggior  numero di voti nella seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti e' proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto e' nominato rettore  con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
 4.  In  caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione, le funzioni del rettore sono svolte dal decano. Il rettore eletto con elezione  anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione, assume  la  carica  all'atto  della nomina e la detiene per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.
 Art. 21.
 Senato accademico - Composizione
 1. Il senato accademico e' composto:
 a) dal rettore che lo presiede;
 b) dai presidi di facolta';
 c) dai rappresentanti eletti per un triennio dalle quattro aree scientifiche di cui all'allegato 1 al presente Statuto.
 2.  Partecipano  alle  riunioni  del  senato  accademico con voto consultivo   i   prorettori   ed   il   direttore  amministrativo  e, limitatamente  alle  materie  attinenti  la  didattica,  le  carriere scolastiche  e  i regolamenti elettorali, il presidente del consiglio degli studenti con voto deliberativo.
 3.   Le   funzioni  di  segretario  del  senato  accademico  sono attribuite  al  direttore  amministrativo, il quale puo' designare un funzionario verbalizzante.
 Art. 22.
 Senato accademico - Funzioni
 1.  Il  senato  accademico  e'  l'organo collegiale di governo in materia  di  programmazione,  di  coordinamento,  di  indirizzo  e di controllo  delle  attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita'. Per le questioni attinenti alla ricerca il senato accademico opera di concerto  col consiglio dei direttori di dipartimento. E' compito del senato   accademico   assicurare   tra   le   strutture   didattiche, scientifiche  e  di  servizio  dell'Ateneo  una  distribuzione  equa, culturalmente  coerente  ed efficace delle risorse umane e materiali. E'  altresi'  compito  del senato accademico perseguire, nel rispetto dell'autonomia  delle strutture didattiche, l'ottimale utilizzo delle risorse,  favorendo  le  necessarie mutuazioni di insegnamenti tra le facolta' e l'integrazione delle rispettive competenze.
 2. In particolare, il senato accademico:
 a) delibera il regolamento didattico d'Ateneo;
 b) delibera le modifiche dello Statuto, sentito il consiglio di amministrazione;
 c)  delibera  la  messa  a  concorso  dei  posti  di  ruolo  di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, secondo quanto richiesto  dalle facolta' e nei limiti degli stanziamenti di bilancio decisi dal consiglio di amministrazione;
 d)  delibera,  sentite le facolta', l'istituzione e la modifica di nuove facolta' e corsi di laurea secondo le norme vigenti;
 e)  delibera,  su  richiesta delle facolta' e/o delle strutture interessate,   l'istituzione   e  la  modifica  di  corsi  di  studio post-laurea,  di  master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca e di centri di eccellenza;
 f)  delibera  la  costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture di  interesse  generale dell'Universita', previo parere del consiglio di  amministrazione  per quanto di sua competenza e del consiglio dei direttori  di  dipartimento.  Delibera  altresi'  sulle  opzioni  dei professori  e  ricercatori  secondo  quanto previsto dall'art. 45 del presente Statuto;
 g)  delibera  i  criteri  per  la  distribuzione  delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
 h)  delibera,  acquisito  il  parere delle strutture didattiche interessate,   l'eventuale  applicazione  del  numero  programmato  a singole  facolta'  o  corsi  di studio, in conformita' alla normativa vigente;
 i) delibera il calendario accademico;
 j)  esprime  parere  su  contratti  e  convenzioni di interesse generale dell'Universita';
 k)   esprime  parere  al  consiglio  di  amministrazione  sulle politiche edilizie dell'Universita';
 l)  esprime  parere  al  rettore sulla nomina dei componenti il nucleo di valutazione;
 m) esprime parere sul bilancio di previsione;
 n) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
 o)  formula  proposte al consiglio di amministrazione in merito alla    definizione    della   dotazione   organica   del   personale tecnico-amministrativo;
 p)  formula  proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi;
 q)  propone  al  rettore i membri del collegio dei revisori dei conti;
 r)  esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.
 Art. 23.
 Senato accademico - Modalita' di funzionamento
 1.  I  componenti  il senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
 2. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni  due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La  riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri. Non  concorrono  alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.
 3.  Il senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.
 Art. 24.
 Consiglio di amministrazione - Composizione
 1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
 a) dal rettore che lo presiede;
 b) dai due prorettori;
 c) dal direttore amministrativo;
 d) da tre professori di prima fascia;
 e) da tre professori di seconda fascia;
 f)  da  due  ricercatori  e/o  assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
 g) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 h)   da  due  rappresentanti  degli  studenti.  Il  numero  dei rappresentanti  degli  studenti aumenta di una unita' se partecipa al voto almeno il 10% degli aventi diritto;
 i)  da  un  rappresentante  del Governo designato dal Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca  tra  persone di riconosciuta  competenza  amministrativa  che non rivestano uffici di ruolo presso le Universita';
 l)  da  un numero fino a quattro rappresentanti esterni, di cui non  piu'  di  due  scelti  tra esponenti qualificati del mondo della cultura,   delle   professioni,   dell'impresa   o   della   Pubblica amministrazione,  proposti  dal rettore o da almeno cinque componenti il  consiglio  di  amministrazione, e non piu' di due tra i candidati segnalati  dai  soggetti  pubblici  o  privati  che  si  impegnano  a contribuire  al  bilancio  dell'Universita' nella misura indicata dal consiglio   di   amministrazione.   Per   la  elezione  dei  predetti rappresentanti e' necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il loro mandato dura quanto quello del consiglio.
 2.  Le  funzioni  di  segretario del consiglio di amministrazione sono  attribuite al direttore amministrativo, il quale puo' designare un funzionario verbalizzante.
 3.  Partecipa  alle  riunioni  il  presidente  del  collegio  dei revisori dei conti o suo delegato.
 4. La mancata designazione dei rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) non inficia la valida costituzione del consiglio.
 5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' validamente costituito anche  in  mancanza  di  una  delle  rappresentanze  previste  per il personale  docente,  non  docente,  per  i  ricercatori  e assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento e per gli studenti.
 6. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal   regolamento  elettorale.  Sono  eleggibili  i  professori  e  i ricercatori a tempo pieno.
 7.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica tre anni accademici.  I  membri  elettivi  non  possono  svolgere  piu' di due mandati consecutivi.
 Art. 25.
 Consiglio di amministrazione - Funzioni
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' l'organo collegiale di governo  dell'Universita'  in  materia  di  gestione  amministrativa, finanziaria, economica, patrimoniale.
 2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
 a)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  il bilancio di previsione predisposto dal direttore amministrativo;
 b) approva il bilancio consuntivo;
 c)  definisce,  previo  parere  del senato accademico, il piano edilizio  dell'Universita'  e  destina  ad esso le necessarie risorse finanziarie;
 d)    definisce    la    dotazione   organica   del   personale tecnico-amministrativo;
 e) approva contratti e convenzioni di sua competenza;
 f) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a  carico  degli  studenti,  nonche' alle attivita' di collaborazione degli  studenti,  sentiti  il  senato accademico e il consiglio degli studenti;
 g)  esprime  parere  al  rettore sulla nomina dei componenti il nucleo di valutazione;
 h)  esprime  parere  al  rettore  sulla  nomina  del  direttore amministrativo  secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 febbraio 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
 i)  esprime  parere vincolante per l'attivazione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Universita', limitatamente agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale;
 j) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
 k)  assegna  le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive;
 l) puo' attribuire incarichi temporanei a collaboratori esterni secondo quanto indicato nell'art. 66 del presente Statuto;
 m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto,   dai   regolamenti   dell'Universita'   e   dalle   vigenti disposizioni normative.
 Art. 26.
 Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento
 1. I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  convocato dal rettore almeno  una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi  componenti.  Per  la  validita'  delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il consiglio. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto  la loro assenza. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.
 Capo II
 Altri organi di Ateneo
 Art. 27.
 Consiglio dei direttori di dipartimento
 1.  Il  consiglio  dei direttori di dipartimento ha il compito di promuovere  e  coordinare l'attivita' di ricerca dell'Ateneo. Esso e' costituito   dal   rettore   che  lo  presiede  e  dai  direttori  di dipartimento.
 2. Il consiglio:
 a)  esprime  parere obbligatorio sulla costituzione, modifica e disattivazione  dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Universita';
 b)  esprime  parere  obbligatorio  in ordine alla distribuzione degli   assegni   di   ricerca,   delle   borse  di  dottorato  e  di post-dottorato e dei finanziamenti ai dipartimenti per la ricerca;
 c)  esprime  pareri su questioni di carattere generale relative al funzionamento dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali;
 d)  redige  la  relazione  annuale  sullo  stato  della ricerca nell'Universita';
 e)  collabora con la commissione tecnica per il coordinamento a livello  d'Ateneo  dei  servizi  e  della  catalogazione unitaria del patrimonio librario;
 f)  esprime  parere  obbligatorio  in  merito ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione accademica.
 3.   Il   consiglio  si  riunisce  almeno  due  volte  l'anno  su convocazione  del  presidente  o  su richiesta di almeno un terzo dei suoi  componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri. Alle riunioni del consiglio partecipano i presidenti dei   centri   interdipartimentali  per  le  questioni  attinenti  ai rispettivi centri e il presidente della consulta per quelle attinenti ai dottorati di ricerca.
 Art. 28.
 Collegio dei revisori dei conti
 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo   sulla  gestione  contabile,  finanziaria  e  patrimoniale dell'Ateneo.
 2. Il collegio e' composto da:
 a) un magistrato della Corte dei conti, con grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
 b) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.
 3.  I  componenti  il  collegio  sono  nominati  dal  rettore  su designazione  del  senato  accademico  nel  rispetto  della normativa vigente.  I singoli membri durano in carica tre anni e possono essere confermati  una  sola  volta  consecutivamente. Ad essi e' attribuita un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione.
 4.  I  compiti  e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita'.
 Art. 29.
 Consiglio degli studenti
 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo garante della autonoma partecipazione degli studenti alla vita politica dell'Ateneo.
 2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di:
 a) attivita' e servizi didattici;
 b) diritto allo studio;
 c)  attivita'  formative  autogestite  nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
 3.  Il  consiglio  sottopone  al  consiglio di amministrazione il regolamento  per  l'accesso  degli studenti ai mezzi e alle strutture dell'Ateneo.
 4.  Qualora  le  proposte e i pareri del consiglio degli studenti relativi  alle  materie  su indicate non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate sul punto.
 5. Il consiglio e' composto da trenta membri eletti tra tutti gli studenti dell'Universita'.
 6.  Il  consiglio e' costituito con decreto del rettore e dura in carica  due  anni.  Al  proprio  interno  elegge  un  presidente, che partecipa  alle  sedute del senato accademico secondo quanto previsto dal presente Statuto.
 7.  L'attivita'  del  consiglio  e'  disciplinata  da un apposito regolamento  approvato  dai  due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo  di legittimita' da parte del consiglio di amministrazione, ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.
 8.  L'amministrazione  garantisce  al  consiglio degli studenti i supporti  logistici  e finanziari necessari all'espletamento dei suoi compiti.
 9.  Il  consiglio  elegge, nel proprio seno, i dieci studenti che concorrono alla elezione del rettore.
 10.  L'elezione nel consiglio degli studenti non e' incompatibile con quella in altri organi collegiali previsti dal presente Statuto.
 Art. 30.
 Nucleo di valutazione
 1.  Il  nucleo  di valutazione di Ateneo e' nominato dal rettore, sentiti  il  senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed e'  composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui  almeno  due  nominati  tra  studiosi  ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
 2.  Non possono far parte del nucleo di valutazione il rettore, i prorettori,   il   direttore  amministrativo,  i  membri  del  senato accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione,  i  direttori  di dipartimento ed i presidenti dei centri interdipartimentali.
 3. I membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni e non possono essere confermati per piu' di una volta consecutivamente.
 4.  L'organo  ha  per  obiettivo  la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia,  nonche'  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento dell'azione  amministrativa,  degli interventi di sostegno al diritto allo   studio,  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle  risorse pubbliche e della produttivita' della ricerca e della didattica.
 5.  Esercita  altresi'  tutti  gli  altri  compiti specificamente assegnatigli   dalla  legge,  da  provvedimenti  ministeriali  o  dal provvedimento rettorale di costituzione.
 6.  Le analisi del nucleo sono riferite periodicamente al rettore e  da  questi  trasmesse  al  senato  accademico  e  al  consiglio di amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.
 Art. 31.
 Comitato per lo sport universitario
 1.  In  attuazione  di quanto stabilito dall'art. 12, il comitato per  lo  sport  universitario  coordina  le  attivita'  sportive  dei componenti la comunita' universitaria.
 2. Il comitato:
 a)   definisce   le   regole   generali   per   lo  svolgimento dell'attivita'  sportiva,  amatoriale  ed  agonistica,  sia  in forma individuale che associata;
 b)  esprime  pareri  e propone la stipula di convenzioni per la gestione  dei  servizi  e  degli  impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
 c)  definisce  gli  indirizzi  di  gestione  dei servizi, degli impianti  e  delle  attivita'  sportive  e i relativi piani di spesa, assicurando  la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e delle attrezzature  anche  da  parte  di  coloro che non svolgono attivita' agonistica;
 d)  propone  al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
 e)  collabora  con  gli  organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
 f)  redige  una  relazione  annuale  sull'attivita' svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.
 3. Il comitato e' composto:
 a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
 b)  da  due  membri  designati dagli enti sportivi universitari legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
 c) da due rappresentanti degli studenti;
 d)  dal  direttore  amministrativo,  o  da un suo delegato, con funzioni anche di segretario.
 4. Il comitato dura in carica un biennio accademico.
 5.  Alle  attivita' del comitato per lo sport, di cui al presente articolo,  si  provvede  con  i  fondi  appositamente  stanziati  dal Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto  previsto  dalle  leggi,  e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.
 Art. 32.
 Commissione per le pari opportunita'
 1. Il rettore, sentiti il consiglio di amministrazione, il senato accademico,  le facolta' e i dipartimenti, istituisce una commissione per  le  pari  opportunita'  rappresentativa  di  tutte le componenti dell'Ateneo.
 Art. 33.
 Responsabilita' dei componenti gli organi collegiali
 1.  I  componenti  gli  organi collegiali sono responsabili degli atti e delle decisioni assunte.
 2.    Essi    rispondono    dei   danni   patrimoniali   arrecati all'Universita' o a terzi per dolo o colpa grave.
 Titolo III
 STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO
 Capo I
 Strutture didattiche
 Art. 34.
 Nozione
 1.   Le   strutture   didattiche   che  possono  essere  attivate dall'Ateneo sono:
 a) le facolta';
 b)  le classi di corso di studio di cui alla successiva lettera c) e i collegi di area didattica;
 c)  i  corsi  di  studio, distinti in corsi di laurea, corsi di laurea   magistrale,  corsi  di  specializzazione,  corsi  di  master universitario;
 d) i corsi di dottorato di ricerca.
 2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un apposito regolamento.
 Art. 35.
 La facolta'
 1.  La  facolta',  struttura  di  appartenenza  dei  professori e ricercatori,  organizzata  secondo  criteri di omogeneita' e coerenza culturali,  ha  il  compito  primario  di disciplinare, coordinare ed assicurare   la  funzionalita'  dei  corsi  di  studio  che  ad  essa afferiscono,  di  garantirne  l'efficacia,  il  buon  rendimento e la produttivita' nell'impiego delle risorse.
 2.  A tal fine la facolta' ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale  e  regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato  accademico.  Essa  puo' stabilire, previa delibera del senato accademico  e  senza  oneri  a  carico  del  bilancio  universitario, rapporti  di  collaborazione  scientifico-disciplinare  con strutture omologhe di altri Atenei.
 3.   L'attivita'  didattica  dell'Universita'  si  esplica  anche attraverso altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti,  su  proposta  dei consigli di corso di studio e degli altri organi consiliari per la didattica.
 4.  La  facolta'  garantisce  il  rispetto  del  disposto  di cui all'art. 4, comma 3 del presente Statuto.
 5.  Alla  facolta' puo' essere assegnato un fondo di dotazione da parte del consiglio di amministrazione per attivita' culturali.
 Art. 36.
 Insegnamenti attivabili
 1.  Gli  insegnamenti  attivabili  in  ciascun  corso  di studio, nonche'  nei  corsi  delle  altre strutture didattiche della facolta' sono   individuati   dalla   facolta'   ed  elencati  nel  rispettivo regolamento, previa delibera del senato accademico.
 Art. 37.
 Organi di facolta'
 1. Sono organi di facolta':
 a) il preside;
 b) il consiglio di facolta';
 c) il consiglio di presidenza.
 Art. 38.
 Il preside
 1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il consiglio  di  facolta'  e  il  consiglio  di  presidenza  e ne rende esecutive  le  deliberazioni;  cura  l'organizzazione  e la vigilanza delle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'; partecipa al senato accademico.
 2.  Il  preside  e'  eletto  a scrutinio segreto dal consiglio di facolta' nella composizione di cui al successivo art. 40, comma 1.
 3.  Puo' essere eletto preside solo un professore di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.
 4. Alla sua nomina provvede il rettore con decreto.
 Art. 39.
 Elezioni del preside
 1.  La  riunione  del  consiglio  di  facolta' per l'elezione del preside  e' convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed e' presieduta dal professore piu' anziano nel ruolo dei professori di prima fascia.
 2.  Il  preside  dura  in  carica tre anni ed il suo mandato puo' essere riconfermato per una sola volta consecutivamente.
 3.  L'elezione  e'  valida  se  vi  prende  parte  la maggioranza assoluta  dei  componenti  il  consiglio  di facolta'. Essa avviene a maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto  nella  prima votazione  ed  in caso di mancata elezione, a maggioranza relativa. A parita'  di  voti  risulta  eletto il piu' anziano per immissione nel ruolo dei professori di prima fascia.
 4.  Il preside percepira' un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione, e puo' ottenere a richiesta una diminuzione delle attivita' didattiche.
 Art. 40.
 Consiglio di facolta' - Composizione
 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori  ruolo, dai ricercatori confermati e dagli assistenti del ruolo ad   esaurimento   in   servizio   presso   la  facolta',  e  da  una rappresentanza  degli  studenti iscritti in numero di tre per meno di 3.000 e di cinque per piu' di 3.000.
 2.  Il  regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette.
 Art. 41.
 Consiglio di facolta' - Membri a titolo consultivo
 1.  Partecipano  alle adunanze del consiglio di facolta' con voto consultivo  i  professori  a  contratto,  nonche'  i  supplenti e gli affidatari  di  insegnamenti  ufficiali  nei  corsi di studio, per le questioni attinenti la didattica.
 2.  Le  chiamate  e le altre questioni attinenti alle persone dei professori   di  prima  e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori  sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
 Art. 42.
 Consiglio di facolta' - Funzioni
 1. Il consiglio di facolta':
 a)  indirizza  e  coordina  l'insieme dei corsi che afferiscono alla  facolta'  e  ne verifica l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
 b)  propone al senato accademico l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale   disattivazione  di  corsi  di  studio,  secondo  quanto previsto dalla normativa vigente;
 c)  propone  al  senato  accademico  le eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;
 d)  delibera  il  regolamento  di  facolta',  sentite  le  aree didattiche e i corsi di studio interessati;
 e)  delibera  annualmente,  sulla  base delle indicazioni delle aree  didattiche e dei corsi di studio interessati, la programmazione didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture;
 f)  determina,  nel  rispetto  della liberta' di insegnamento e sentito  l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;
 g)  delibera  l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della facolta';
 h) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e  di  ricercatore  e procede alle relative chiamate, su proposta dei corsi di studio o delle aree didattiche;
 i) approva il manifesto annuale degli studi;
 j) verifica l'attivita' didattica dei professori di ruolo e dei ricercatori;
 k)  autorizza,  su  domanda  dell'interessato,  la fruizione di periodi  dedicati  esclusivamente  all'attivita'  di ricerca, sentita l'area didattica o il corso di studio di appartenenza;
 l) delibera sulle richieste dei docenti di afferire ad un corso di  studio,  verificando,  all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facolta', la composizione degli  organi  collegiali  di  corso  di  studio  istituiti presso la facolta' stessa;
 m)  delibera,  sentiti  per quanto di loro interesse gli organi collegiali  di  corso  di  studio,  il  conferimento  di affidamenti, supplenze e contratti;
 n)  esprime  parere  sul  regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate  dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto  e  dalla normativa vigente.
 Art. 43.
 Consiglio di facolta' - Modalita' di funzionamento
 1.  Il  consiglio si riunisce su convocazione scritta del preside da  inviarsi  tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma o con e mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.
 2.  Il consiglio e' convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
 3.  Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza  dei  componenti il consiglio stesso. Non concorrono alla formazione  del  numero  legale  i professori fuori ruolo, coloro che sono  in  congedo  per  la  durata  dell'anno  accademico, coloro che abbiano  giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui al precedente art. 41, comma 1.
 4.  Le  delibere  sono prese a maggioranza dei presenti salvo non sia diversamente disposto.
 5.  Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte dal professore di prima fascia di piu' recente chiamata.
 Art. 44.
 Articolazioni del consiglio di facolta'
 1.  Il  consiglio di facolta' puo' articolarsi in collegi di area didattica e in consigli di corsi studio.
 2.  In tal caso i consigli o i collegi eleggono un presidente, di norma  tra  i  professori  di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno, con modalita' stabilite dai consigli di facolta'.
 3.  Le deliberazioni vengono assunte ai sensi del precedente art. 43.
 4.  I  regolamenti  di  facolta' disciplinano la composizione, le attribuzioni   e  le  modalita'  di  funzionamento  dei  consigli  di presidenza,  dei collegi di area didattica e dei consigli di corso di studio.  In  ogni  caso,  fanno  parte  del consiglio di presidenza i presidenti  dei  corsi  di  studio  o  dei  collegi di area didattica istituiti presso la facolta'.
 Capo II
 Strutture scientifiche e strutture di servizio
 Art. 45.
 Dipartimenti
 1.  L'Universita' per le sue finalita' di ricerca si organizza in dipartimenti.  Questi  promuovono  l'aggregazione  delle  discipline, anche  se  afferenti  a  facolta'  diverse,  in  unita' organizzative autonome, coerenti per composizione e funzioni.
 2.  I  professori  e  ricercatori optano per uno dei dipartimenti dell'Universita'  coerentemente con il settore cui la loro disciplina afferisce.  Sull'opzione  formulata  delibera  il  senato accademico, sentito il dipartimento interessato.
 Art. 46.
 Istituzione dei dipartimenti
 1.   L'istituzione  dei  dipartimenti  e'  approvata  dal  senato accademico  sentite  le  strutture  interessate,  acquisito il parere obbligatorio del consiglio dei direttori di dipartimento e quello del consiglio  di amministrazione, limitatamente agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale.
 2. La proposta di costituzione contiene:
 a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;
 b) gli obiettivi scientifici;
 c) il piano delle risorse necessarie.
 3.  Per  la  costituzione  di nuovi dipartimenti e' necessario un numero minimo di ventidue membri di cui almeno la meta' costituita da professori di prima e seconda fascia.
 4.  Per  i  dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra   professori   e  ricercatori,  sono  attivate  le  procedure  di scioglimento.
 Art. 47.
 Compiti dei dipartimenti
 1. Ogni dipartimento:
 a)  promuove  e  coordina  l'attivita'  di ricerca nel rispetto dell'autonomia  di  ogni  singolo  professore e ricercatore e del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;
 b)  svolge attivita' di consulenza su contratti, convenzioni ed attivita' di servizi che riguardano direttamente lo svolgimento delle attivita'  specifiche  ed  in  particolare  predispone i contratti di pubblicazione;
 c)   concorre,  d'intesa  con  i  consigli  di  facolta',  allo svolgimento   delle   attivita'  didattiche,  soprattutto  di  quelle relative ai corsi di dottorato;
 d)   puo'   organizzare,  compatibilmente  con  i  propri  fini istituzionali,  le  attivita' di cui agli artt. 6 ed 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;
 e)  esprime  parere obbligatorio sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori al dipartimento medesimo;
 f)  formula  proposte  sulle  modifiche  dello Statuto; esprime altresi'  parere sul regolamento didattico d'Ateneo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
 g)  esprime  parere,  relativamente  alle discipline afferenti, sulla  chiamata  dei  professori  di  ruolo  e  sull'assegnazione dei ricercatori;   esprime   altresi'  parere,  nei  settori  di  propria competenza,   sull'assegnazione   degli  incarichi  didattici,  delle supplenze, degli affidamenti;
 h)  puo'  formulare richieste di posti di professore di ruolo e di  ricercatore  e  proporre alla facolta' competente la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari;
 i) formula richieste di assegnazione di personale non docente;
 j) formula richieste di spazi al consiglio di amministrazione;
 k)  predispone  ed  approva  il  bilancio  preventivo  e quello consuntivo  con  relazione giustificatrice delle spese. I bilanci dei dipartimenti vengono successivamente allegati al bilancio di Ateneo.
 Art. 48.
 Autonomia dei dipartimenti
 1. Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di autonomia  finanziaria,  amministrativa e contrattuale secondo quanto previsto per i centri di spesa dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'.
 2.  Il  segretario  del  dipartimento  e'  preposto  agli  uffici amministrativi del dipartimento.
 Art. 49.
 Organi dei dipartimenti
 1. Sono organi del dipartimento:
 a) il direttore;
 b) il consiglio di dipartimento;
 c) la giunta.
 Art. 50.
 Il direttore di dipartimento
 1.  Il  direttore  e'  eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori  di  prima  fascia  e,  in  caso  di  indisponibilita'  di professori  di  ruolo  di  prima fascia, tra i professori di ruolo di seconda  fascia,  a  tempo  pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. La votazione e' valida se vi ha preso parte la maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto.  In  caso  di  mancata elezione  si  procede con votazione a maggioranza relativa. E' eletto chi  riporta  il  maggior  numero di voti e a parita' di voti il piu' anziano  per  immissione nel ruolo dei professori di prima fascia. Il direttore e' nominato con decreto del rettore.
 2.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento;  ne presiede il consiglio e la giunta; cura l'attuazione delle deliberazioni di detti organi;  promuove  e  coordina  l'attivita' di ricerca; ha compiti di organizzazione,  di  gestione e di vigilanza; cura i rapporti con gli altri  organi  accademici;  svolge  le  altre  funzioni  che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
 3.  Il  direttore di dipartimento, all'atto del suo insediamento, designa  tra  i  professori  a  tempo  pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
 4.  Il direttore di dipartimento dura in carica tre anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
 5.   Il   direttore   di  dipartimento  percepira'  un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione.
 Art. 51.
 Il consiglio di dipartimento
 1.  Il  consiglio  e'  composto dai professori, dai ricercatori e dagli   assistenti   del   ruolo  ad  esaurimento,  dagli  incaricati stabilizzati  finche'  sussistono, afferenti al dipartimento, nonche' da  un  rappresentante  del  personale  tecnico amministrativo, da un rappresentante  degli  assegnisti  di  ricerca,  e  da un iscritto ai dottorati  di  ricerca  qualora  in  numero  superiore  a  cinque. Le rappresentanze  elettive  durano  in  carica tre anni. Ne fa parte il segretario  amministrativo  con  voto  consultivo  e  con funzioni di segretario  verbalizzante.  La  partecipazione  delle componenti alle adunanze  ed alle deliberazioni del consiglio e' regolata dalla legge e, ove necessario, la presidenza e' assunta dal decano.
 2. Il consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore quando occorra  o  quando  ne  faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque non meno di due volte l'anno.
 3.  Il consiglio si riunisce su convocazione postale o telematica del  direttore da inviarsi tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma   almeno   tre   giorni  prima  della  data  prevista  con l'indicazione completa dell'ordine del giorno.
 4.  Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza  del  consiglio  di  dipartimento.  Non  concorrono  alla formazione  del  numero  legale  i professori fuori ruolo, coloro che sono  in  congedo  per  la  durata  dell'anno accademico e coloro che abbiano  giustificato  per iscritto la loro assenza. Le deliberazioni sono  assunte  a  maggioranza  relativa  dei  presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.
 Art. 52.
 Giunta di dipartimento - Composizione
 1. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, e' formata da  un  numero  di componenti non superiore a sette o non superiore a nove  nei  casi  di  dipartimenti  organizzati  in  sezioni,  con una rappresentanza   paritetica   di   professori   ordinari,  professori associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.
 2.  Il  segretario  amministrativo  partecipa con voto consultivo alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
 3.  I  membri  della  giunta durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
 4.  Il  vice-direttore  partecipa alla giunta con voto consultivo ove  non  sostituisca  il  direttore  e  qualora non sia membro della giunta.
 Art. 53.
 Giunta di dipartimento - Funzioni
 1. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore ed esercita eventualmente anche funzioni delegate dal consiglio.
 2.   In  caso  di  necessita'  ed  urgenza  la  giunta  adotta  i provvedimenti  necessari  sottoponendoli  alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.
 3. Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui al precedente art. 51.
 Art. 54.
 Attivita' didattiche in associazione
 1.  Le  attivita'  di  cui  all'art. 47, comma 1, lettera c), del titolo  presente,  nonche' quelle previste dagli articoli 6 e 8 della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni  e integrazioni  possono essere svolte dalle facolta' e dai dipartimenti anche in associazione tra loro.
 2.   I  consigli  di  facolta'  e  di  dipartimento  valutano  la compatibilita'   di   tali   attivita'  con  il  normale  svolgimento dell'impegno  didattico  e  di  ricerca  del  personale interessato e procedono alla stipula delle relative convenzioni, previo assenso del consiglio di amministrazione.
 3.  Le  facolta',  per  gli adempimenti amministrativo-contabili, individuano  un  centro di spesa di appoggio, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
 Art. 55.
 Centri interdipartimentali di ricerca
 1.  Per  le  attivita'  di  ricerca  di  rilevante impegno che si esplichino  su  progetti  di  durata pluriennale e che coinvolgano le attivita'  di  piu'  dipartimenti,  il senato accademico delibera, su iniziativa  dei  professori  e  ricercatori  proponenti,  sentite  le strutture   interessate,   la   costituzione   temporanea  di  centri interdipartimentali  di  ricerca,  sentito il parere del consiglio di amministrazione   per  gli  aspetti  finanziari  e  di  gestione  del personale.
 Art. 56.
 Centri interdipartimentali di servizi
 1.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al precedente art. 55 e' prevista  l'istituzione  di  centri  interdipartimentali  per fornire servizi  ai  dipartimenti  ed  all'amministrazione,  onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica mediante l'uso di dotazioni.
 2. I centri interdipartimentali di servizi, per l'esercizio delle proprie   attivita',  hanno  autonomia  finanziaria,  amministrativa, contrattuale;    possono    avvalersi   dell'apporto   di   studenti, dell'attivita'  di  collaboratori  esterni  e, sulla base di apposite convenzioni,  delle  prestazioni  di  soggetti  pubblici  o privati e possono   svolgere  anche  attivita'  per  conto  terzi  e  qualsiasi attivita' connessa con le finalita' proprie e con le dotazioni di cui dispongono.
 3.  I  centri  interdipartimentali  di servizi potranno svolgere, anche  ai fini di contenere l'incidenza dei costi delle strutture per la  didattica  e  la  ricerca,  attivita'  di impresa connesse con le finalita'  proprie  e  con  le  dotazioni  di  cui  dispongono.  Tali attivita' potranno essere esercitate anche per conto terzi.
 Art. 57.
 Organizzazione dei centri
 1. L'attivita', i compiti, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico di tali centri sono disciplinati da apposito statuto approvato   dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato accademico ed emanato dal rettore.
 2.  Il  comitato  e' composto da un rappresentante per ognuno dei consigli di dipartimento interessati.
 3. Per l'elezione del presidente, per la validita' delle sedute e delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51.
 4.  Le modalita' di funzionamento dei centri sono disciplinate da apposito  regolamento  elaborato  dal  comitato  tecnico  del  centro stesso,  approvato  dal  consiglio  di amministrazione ed emanato dal rettore.
 5.  Per  tutto  quanto  non  previsto  per  il  presidente  ed il segretario  amministrativo  dei centri interdipartimentali, si rinvia alla  disciplina  prevista dal presente statuto per le corrispondenti figure dei dipartimenti.
 Art. 58.
 Centri di elaborazione culturale
 1.  L'Universita'  promuove e favorisce la costituzione di centri di  elaborazione  culturale, di formazione e di consulenza diversi da quelli  interdipartimentali di ricerca e di servizi, anche attraverso la  stipula  di convenzioni con altre universita' italiane ed estere, nonche'  con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri ed in particolare con quelli presenti sul territorio.
 Art. 59.
 Biblioteche
 1.  Le  biblioteche,  in  quanto  di  supporto alla ricerca, alla didattica   ed  al  diritto  allo  studio,  costituiscono  centri  di documentazione,  di  informazione  scientifica  e  di  produzione  di servizi.
 2.    Sono    istituite    le    biblioteche   dipartimentali   e interdipartimentali con i fondi librari delle discipline afferenti ai dipartimenti.   Le   biblioteche   hanno   autonomia   gestionale  ed organizzativa   nell'ambito   delle   direttive   dei   consigli   di dipartimento.  I regolamenti di gestione sono approvati dal consiglio di   amministrazione,   su  proposta  dei  consigli  di  dipartimento interessati.
 3.  Il senato accademico costituisce, per ragioni di efficienza e di economicita', una commissione tecnica che curi il coordinamento, a livello  dell'Universita', dei servizi e della catalogazione unitaria del  patrimonio  librario  anche in connessione informatica con altre biblioteche nazionali e straniere.
 4.  La commissione nella sua costituzione si ispira ai criteri di competenza   scientifica   e  di  economicita'  ed  al  principio  di rappresentanza  dei  singoli dipartimenti, attraverso la designazione di un componente da parte di ciascun consiglio di dipartimento.
 Titolo IV
 L'AMMINISTRAZIONE
 Art. 60.
 Principi fondamentali
 1.  L'Universita'  informa l'attivita' amministrativa ai principi di buon andamento, imparzialita' e rispondenza al pubblico interesse, nonche'  ai criteri di autonomia, di responsabilita', di economicita' e  di  snellimento  delle  procedure,  in  relazione  agli  obiettivi programmati.
 2.  L'Universita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto legislativo  del  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  ispira  la  propria  organizzazione al principio della distinzione  tra  indirizzo  e  controllo da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro.
 3.   L'organizzazione,  la  consistenza  e  la  variazione  della dotazione  organica dell'Universita' sono determinate dagli organi di governo in funzione delle finalita' istituzionali.
 Art. 61.
 Indirizzo politico ed attivita' di gestione
 1.  L'attivita'  di  indirizzo  e controllo spetta agli organi di governo.  Essi  esercitano  le  funzioni  di indirizzo, definendo gli obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare  ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano altresi' la rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
 2.  L'attivita'  di  attuazione  e  gestione  spetta al direttore amministrativo  ed  ai dirigenti. Nell'esercizio di tale attivita' ad essi  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti amministrativi, nonche'  la  gestione  finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi  poteri di spesa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal  consiglio di amministrazione. Spettano loro altresi' i poteri di organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 Art. 62.
 Centri di spesa
 1. L'Universita' e' organizzata nelle seguenti strutture o centri di spesa:
 a) amministrazione centrale;
 b) dipartimenti;
 c) centri interdipartimentali di ricerca;
 d) centri interdipartimentali di servizi;
 e) centri interfacolta'.
 Art. 63.
 Il direttore amministrativo
 1.  Il  direttore  amministrativo  e'  a  capo degli uffici e dei servizi  centrali dell'Universita' ed esercita una generale attivita' di   indirizzo,   direzione   e   controllo  su  tutto  il  personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, incluso quello dirigenziale.
 2.    Il   direttore   amministrativo   e'   responsabile   della legittimita',  dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
 3.   Il  direttore  amministrativo  esercita  tutte  le  funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare:
 a)  cura  l'attuazione  dei  programmi  e delle direttive degli organi  di  governo  dell'Universita'  secondo  le  specifiche  linee indicate  dagli  stessi,  individuando,  se  del  caso,  attivita' ed interventi  da  affidare  ai  dirigenti  con  le  relative risorse ed opportune indicazioni;
 b)  esercita,  secondo le specifiche linee fissate dagli organi di  governo  dell'Universita',  i  poteri di spesa di sua competenza, adottando  le  procedure  ed  i  provvedimenti  relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento   generale   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita';
 c)  definisce,  nei limiti di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, l'ambito dei poteri di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
 d)  provvede,  secondo  le  indicazioni degli organi di governo dell'Universita',  all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e  dei  servizi  centrali  amministrativi  e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
 e)   provvede  all'assegnazione  ed  equa  distribuzione  delle risorse  umane nell'ambito degli uffici e centri di spesa, in base ai principi di funzionalita' ed economicita' di gestione;
 f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 g)  indirizza,  verifica  e  controlla  l'attivita' degli altri dirigenti;  ha  poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile delle loro attivita';
 h)  nell'ambito  della  programmazione  generale e nel rispetto delle  indicazioni  date  dagli  organi  di governo dell'Universita', procede  al  reclutamento  del  personale  amministrativo e tecnico e adotta  tutti  gli  atti  di  gestione  dello stesso che non siano di competenza  delle  strutture  dotate  di  autonomia  amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
 i)   esercita,  acquisito  il  parere  del  responsabile  della struttura  cui  il  personale  afferisce,  l'azione  disciplinare nei confronti del personale amministrativo e tecnico dell'Universita';
 j)  fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 k)  fornisce  pareri agli organi di governo dell'Universita' ed agli organi delle strutture per la ricerca e la didattica;
 l)  redige  annualmente per il consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta.
 4.  Il  direttore  amministrativo e' nominato dal rettore, previo parere  del  consiglio  di amministrazione. E' scelto fra i dirigenti della  stessa  Universita'  o,  con  motivata  deliberazione,  tra  i dirigenti di altra struttura pubblica o privata.
 5.  L'incarico  di  direttore  amministrativo dell'Universita' e' conferito  mediante  contratto di tipo subordinato. Il contratto dura quattro  anni  e  puo'  essere rinnovato. Il trattamento economico e' determinato  in  conformita'  ai  criteri e parametri stabiliti dalla normativa.  Al  direttore  amministrativo  possono  essere  conferiti incarichi   aggiuntivi  non  rientranti  nei  compiti  istituzionali, retribuiti nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
 6.   Con   provvedimento   rettorale,  sentito  il  consiglio  di ammi-nistrazione,  e'  nominato il dirigente vicario, su proposta del direttore  amministrativo. Esso e' scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'.
 Art. 64.
 I dirigenti
 1.  I  dirigenti  coadiuvano  il  direttore  amministrativo nella realizzazione  dei  piani,  programmi  ed  attivita' deliberati dagli organi di governo dell'Ateneo.
 2.   Il  reclutamento  dei  dirigenti  avviene  nei  modi  ed  in conformita' a quanto previsto dalla legge.
 3.  I  dirigenti,  conformemente  e  nei  limiti  delle direttive generali degli organi di governo dell'Universita':
 a)  hanno  autonoma responsabilita' nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
 b)  hanno,  in  attuazione  ed  in  conformita'  alle  delibere generali degli organi dell'Universita', poteri di spesa;
 c) organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate;
 d)   verificano   periodicamente  i  carichi  di  lavoro  e  la produttivita' degli uffici;
 e)  individuano  e  coordinano l'attivita' dei responsabili del procedimento;
 f)  adottano tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi dell'Universita'.
 4.  Ciascun  incarico  di  funzione dirigenziale e' conferito dal rettore,   su  proposta  del  direttore  amministrativo,  sentito  il consiglio di amministrazione.
 5. Ai dirigenti sono riconosciute le indennita' di posizione e di risultato  determinate  dal  consiglio  di amministrazione in sede di approvazione  del  bilancio  di  previsione,  nel  rispetto di quanto stabilito  dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
 6.  I  dirigenti  sono  responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti.
 Art. 65.
 Poteri del rettore sugli atti del direttore amministrativo
 1. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati  nel  relativo provvedimento, il rettore puo' procedere, per atti  di  competenza  del direttore amministrativo, nei modi previsti dal  decreto  legislativo  n.  165/2001  e successive modificazioni e integrazioni.
 Art. 66.
 Incarichi temporanei a collaboratori esterni
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  quando  ne  riconosca la necessita',  puo'  attribuire,  sentito  il direttore amministrativo, incarichi  temporanei  a collaboratori esterni in possesso di elevate qualifiche  di  professionalita',  con contratti di diritto privato a tempo  determinato  e  di  durata  non  superiore  ai  tre  anni,  in conformita' alle norme legislative e regolamentari vigenti.
 Art. 67.
 Personale amministrativo e tecnico
 1.  Il  personale  amministrativo  e  tecnico dell'Universita' ha diritto  ad  una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalita' specifiche.
 2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi di gestione  dell'Universita'  nelle  forme  previste  dalle leggi e dal presente statuto.
 3.  L'Universita'  promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei  compiti  e  degli  obiettivi dell'Ateneo. A tale scopo organizza attivita'  e  corsi  di  aggiornamento e riqualificazione del proprio personale  amministrativo  e tecnico. Le attivita' di aggiornamento e riqualificazione   sono   organizzate   e  gestite  sia  direttamente dall'Universita',  sia in collaborazione con istituti, societa', enti specializzati in tali attivita'.
 Titolo V
 DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
 Art. 68.
 Riunione degli organi collegiali
 1.  Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo diversa determinazione assunta dal collegio.
 Art. 69.
 Pareri
 1.  I  pareri richiesti ai sensi del presente statuto agli organi universitari  devono  essere  resi  nel  termine di trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta.  Trascorso  inutilmente  tale termine, l'organo  che  ha richiesto il parere puo' prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme dispongono espressamente in modo diverso.
 Art. 70.
 Delibere degli organi collegiali
 1.  Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente statuto, in caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente.
 Art. 71.
 Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali
 1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.
 2. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle  rappresentanze  studentesche,  per  le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale.
 3.  In  caso  di non validita' delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti  nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze  non  elette  costituiscono meno di 1/3 dei componenti l'organo,  si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Ove   anche   tali   elezioni   risultino   non  valide  per  mancato raggiungimento  del quorum, l'organo si intende comunque regolarmente costituito.
 4.  Fermo  restando  il  disposto  dell'art. 20, comma 3, tutti i rappresentanti  eletti  nelle  strutture didattiche e di ricerca, nel senato  accademico,  nel  consiglio  di amministrazione e negli altri organi  di  Ateneo,  nonche'  i  presidi  di facolta', i direttori di dipartimento,  i  presidenti  dei  centri  interdipartimentali  ed  i presidenti  o  direttori  di tutte le altre strutture didattiche e di ricerca,  ove  non  diversamente  previsto dal presente statuto, sono nominati con decreto del rettore.
 Art. 72.
 Sostituzione in corso di mandato
 1.  In  caso di sostituzione in corso di mandato dei presidi, dei direttori   di   dipartimento   e   dei  presidenti  delle  strutture scientifiche,   didattiche  e  di  servizio,  le  sostituzioni  hanno efficacia per il periodo residuo.
 Art. 73.
 Modifiche dello statuto
 1.  Le  modifiche  al presente statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, acquisito il  parere  del  consiglio  di  amministrazione. Proposte di modifica possono  essere avanzate anche da almeno 1/3 del corpo elettorale del rettore.
 2.   Le  modifiche  all'allegato  1  sono  approvate  secondo  le modalita'  di cui al precedente comma 1 e non costituiscono modifiche statutarie.
 Art. 74.
 Attuazione del presente statuto
 1.  Per  consentire  una successione ordinata delle varie fasi di attuazione  del  presente  statuto  si  applicano le norme di seguito specificate.
 2.  Gli  organi  eletti, in carica alla data di entrata in vigore del  presente  statuto, cessano alla scadenza del loro mandato, cosi' come prevista dal presente statuto.
 3.  I  mandati  in  corso  al  momento dell'entrata in vigore del presente   statuto   rientrano   nel   computo   ai  fini  della  non rieleggibilita'.
 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, con decreto rettorale e' disposta la convocazione delle aree disciplinari per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in senato accademico.
 5.  Entro lo stesso termine il rettore emana il nuovo regolamento elettorale.
 Art. 75.
 Conferenza di Ateneo
 1.  Il rettore convochera', entro tre anni dall'entrata in vigore del  presente  statuto,  una  conferenza  di  Ateneo per sottoporre a monitoraggio  l'applicazione  dei  principi  e delle disposizioni del testo statutario.
 Art. 76.
 Entrata in vigore
 1.  Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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 Allegato 1
 Presso  l'Universita'  degli  studi  di Napoli «L'Orientale» sono costituite le seguenti 4 Aree scientifiche:
 1. Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa.
 2. Lingue e culture dell'Europa e delle Americhe.
 3. Scienze sociali, filosofiche e della comunicazione.
 4. Antichita', arte e spettacolo.
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