| 
| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 26 aprile 2006 |  | Modalita'  relative  alle  certificazioni  concernenti il bilancio di previsione  2006 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
 Visto   l'art.   161,   comma 1   del   testo   unico  della  legge sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, il quale prevede, che gli enti locali  redigano  apposita  certificazione  sui  principali  dati del bilancio  di  previsione,  con  modalita' da fissarsi con decreto del Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della  montagna (U.N.C.E.M.);
 Visto  l'art.  151,  comma 1,  del  citato testo unico nel quale e' stabilito  che  gli  enti  locali  deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 Visto  l'art.  1,  comma 155  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 29 dicembre 2005 supplemento   ordinario   n.   211   con  la  quale  il  termine  per l'approvazione  del bilancio di previsione 2006 e' stato prorogato al 31 marzo 2006;
 Visto  l'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno del 27 marzo 2006  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 con il  quale  il  termine  per l'approvazione del bilancio di previsione 2006 e' stato differito al 31 maggio 2006;
 Visto  l'art.  165  del  citato  testo unico recante «Struttura del bilancio»;
 Considerata   la   necessita'   di   fissare   le  modalita'  della certificazione  relativa  al  bilancio  di previsione dell'anno 2006, nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
 Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9, secondo   il   quale   spetta   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla normativa statale;
 Visto  l'art.  6  del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo  il  quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia  di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e  di  contratti  degli  enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
 Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema  informatizzato  di  certificazione  che comunque tenga conto delle  modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2006;
 Vista  la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per  la  delega  di  alcune  funzioni  alle  Prefetture in materia di finanza   locale   relativamente   all'acquisizione   dei   dati  dei certificati;
 Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  comuni,  le  province,  le  comunita' montane e le unioni di comuni  predispongono  e  presentano  un  certificato  di bilancio di previsione  2006 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  articoli 3  e  4.  Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli  allegati  modelli  ed  alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto.
 2.  I  comuni  e  le  unioni  di comuni sono tenuti a presentare il certificato  di  bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa originale e due copie autenticate, entro il 15 luglio  2006  alle  competenti  Prefetture,  alla presidenza della regione  della  Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed  al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
 3. Le  province  e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato  di  bilancio  di  previsione  2006 su supporto magnetico (floppy disk), oltre che in stampa originale e tre copie autenticate, entro  il 15 luglio 2006, alle competenti Prefetture, alla presidenza della  regione  della  Valle  d'Aosta,  per gli enti locali di quella regione,  ed  al commissariato del Governo competente per le province di  Bolzano  e  Trento.  L'ente  certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
 4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti  a  compilare  esclusivamente  i  quadri  di  cui all'allegato tecnico.
 5. Le  Prefetture,  la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed  i  commissariati  del  Governo delle province di Bolzano e Trento trattengono l'originale dei certificati cartacei ed inviano una copia alla  Corte  dei  Conti  -  Sezione  delle autonomie, all'I.S.T.A.T., all'U.P.I.  ed  all'U.N.C.E.M.,  a  seconda  della  tipologia di ente locale.
 6. All'originale  del  certificato dovra' essere allegato il floppy disk  integro,  contenente  la  copia  informatica  da  cui  e' stata prodotta  la  stampa  degli  originali  stessi,  con l'indicazione in etichetta  del  nome  dell'ente,  della  provincia  e  della  dizione «certificato  di bilancio preventivo 2006». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo   della   ditta   stessa,   e   gli   estremi  dell'omologazione ministeriale.
 7. Le Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il contenuto  dei  certificati  cartacei  e successivamente procedere al caricamento  dei dati, tramite i floppy disks, nella banca dati della Direzione   centrale  della  finanza  locale  ed  alla  registrazione dell'arrivo  dei certificati medesimi. Tale caricamento dovra' essere effettuato entro il 15 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  certificato  cartaceo deve essere redatto nel formato di cm 21x29,7.
 2.  Tutti  i  dati  finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi   vanno   riportati  con  doppio  «zero»"  dopo  la  virgola. L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora la   prima   cifra   decimale   sia  superiore  o  uguale  a  cinque; l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
 |  |  |  | Art. 3. 1. La   certificazione   informatizzata,  impone  ai  comuni,  alle province,  alle comunita' montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) la  predisposizione  e  la  stampa allegata del certificato di bilancio preventivo, possono essere effettuate solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
 b) il  software  deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
 c) l'ultima  riga  di  ogni  pagina  e  della  pagina  finale del certificato   deve  riportare  in  stampa  la  dicitura  «Certificato prodotto   con   procedura   software   autorizzata   dal   Ministero dell'interno     -    Autorizzazione    n.    ...,    richiesta    da .....................»;
 d) il  certificato  deve  essere  stampato  su  modello UNIA4 non prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza;
 e) ogni  foglio  di  stampa  deve  riprodurre  sostanzialmente il contenuto   dell'equivalente   pagina  del  certificato  nel  formato riportato nella Gazzetta Ufficiale;
 f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk  da  3  pollici  e  mezzo  formattati  a  1,44  Mbytes, mediante l'utilizzo  dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
 g) il  floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2006.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni.
 2.  Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.
 3.  Con  l'apposizione  della  firma  in  calce alla certificazione cartacea  del  bilancio  preventivo, il segretario ed il responsabile del  servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel  floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  I  soggetti  interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software,  necessario  per  la  predisposizione  delle certificazioni informatizzate,  dovranno  preventivamente richiedere, entro quindici giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta  Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali  -  Direzione centrale della finanza locale  -  Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record.  La  richiesta  puo'  essere  anche  inoltrata  via e-mail al seguente   indirizzo   carmine.lavita@interno.it.   Gli  interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro   e   non  oltre  il  trentacinquesimo  giorno  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto.
 2.  L'omologazione  ministeriale verra' rilasciata previo riscontro del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in  versione  informatizzata  che  gli  interessati  dovranno inviare all'indirizzo sopracitato.
 3.  La  suddetta  omologazione  non verra' concessa ai soggetti che dopo  aver  consegnato  un  software  non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richiesti dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.
 |  |  |  | Art. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 aprile 2006
 Il capo Dipartimento: Malinconico
 |  |  |  | ALLEGATO TECNICO 
 ---->   Vedere da pag. 7 a pag. 8  <----
 
 Certificato   relativo  al  bilancio  di  previsione  2006  delle amministrazioni  provinciali  (predisposto secondo le norme contenute nel d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194)
 
 ---->   Vedere da pag. 9 a pag. 25  <----
 
 Certificato  relativo al bilancio di previsione 2006 dei comuni e delle  unioni  di  comuni (predisposto secondo le norme contenute nel d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194)
 
 ---->   Vedere da pag. 26 a pag. 42  <----
 
 Certificato   relativo  al  bilancio  di  previsione  2006  delle comunita'  montane (predisposto secondo le norme contenute nel d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194)
 
 ---->   Vedere da pag. 43 a pag. 56  <----
 |  |  |  |  |