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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168 |  | Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della  regione Trentino-Alto  Adige  in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci   all'importazione   ed  assistenza  sanitaria  negli  istituti penitenziari. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;
 Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo 107,  comma primo,  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della giustizia;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1. Introduzione  dell'articolo 3-bis  nel  decreto  del Presidente della Repubblica  28 marzo  1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in
 materia di controlli igienico sanitari all'importazione
 1.  Dopo  l'articolo 3  del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente:
 «Art.  3-bis.  - 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica spettanti alle province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e quelle spettanti agli organi  statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli  animali  vivi,  ai  prodotti  alimentari di origine animale, ai prodotti  alimentari  di  origine  non  alimentare  e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine  comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da  Paesi  terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e' comunque   assicurata   la  costituzione  di  una  sede  dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una  sezione distaccata dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera  (USMAF).  Salvo  quanto  espressamente  previsto da questo articolo  restano  ferme  le  competenze  dello  Stato  nelle materie previste dal medesimo articolo.
 2.  Per i fini di cui al comma 1 e' stipulata apposita intesa tra il  Ministro  competente  e  i  Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:
 a) l'individuazione,   entro   la  data  stabilita  dall'intesa medesima,  dell'ubicazione  della  sede  dell'UVAC  competente per il territorio  delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede e' resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
 b) l'istituzione   nell'ambito  dell'USMAF  competente  per  il territorio  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di un'apposita  sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo  svolgimento  di  tutti  i  compiti  riferiti  al  predetto ambito territoriale;  tale  sede  distaccata  puo'  essere  collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);
 c) i  criteri  e  le  modalita' con i quali i competenti uffici dello  Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra  le  amministrazioni  competenti,  di  personale  delle  province autonome  o  delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti   richiesti   dall'ordinamento   statale,   da   utilizzare nell'ambito   delle  strutture  previste  alle  lettere a)  e b);  al predetto   personale   e'  comunque  garantito  il  mantenimento  del trattamento  economico  in  godimento.  L'intesa  regola  i  rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 d) gli   uffici  statali  previsti  dalle  lettere a)  e b)  si avvalgono,  di  norma,  delle  prestazioni  fornite  dalle competenti strutture  specialistiche  e  diagnostiche  delle  aziende  sanitarie locali   delle  province  autonome,  degli  Istituti  zooprofilattici sperimentali   e   delle   Agenzie   provinciali  per  la  protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e  agenzie  concordano  appositi  programmi  operativi anche mediante scambio  di  note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.».
 2. L'intesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  28 marzo  1975, n. 474, introdotto dal comma 1, e' sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
 1975,  n.  474  (Norme  di  attuazione dello statuto per la
 regione  Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita)
 e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre
 1975, n. 252, S.O.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 20 novembre 1972, n. 301.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
 1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
 - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
 il seguente:
 «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
 norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
 commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
 in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
 due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
 linguistico tedesco.».
 Nota agli articoli 1 e 2:
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
 1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.   474   (Norme   di   attuazione  dello  statuto  per  la  regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  igiene e sanita) in materia di assistenza  sanitaria  ai  detenuti  e  agli internati negli istituti penitenziari
 1.  Dopo  l'articolo 4  del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente:
 «Art. 4-bis. - 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale e   lavorativo   dei   detenuti   e   degli  internatinegli  istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono  assicurate  attraverso l'azione integrata delle province   autonome   medesime   e   dello   Stato,  che  collaborano nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza.
 2.  Al  fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione prevista  al  comma 1  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano stipulano  apposite  convenzioni  con  il  Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza   all'interno   delle  strutture  sanitarie  ubicate  negli istituti  penitenziari  e  nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
 3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:
 a) le  finalita'  che informano la collaborazione tra il Servizio sanitario  provinciale  ed  il  Servizio  sanitario  penitenziario in materia  di  assistenza  sanitaria  e  di salute dei detenuti e degli internati,  nonche' le forme di assistenza sanitaria e gli interventi diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti;
 b) i  settori  di  intervento  nei quali sono attivate specifiche azioni  volte  al  reinserimento  sociale e lavorativo dei detenuti e degli  internati,  prevedendo  specifiche modalita' per l'adozione di programmi periodici delle attivita';
 c) specifici   progetti   e   iniziative   per  l'attuazione  dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;
 d) le  attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;
 e) specifici  progetti  anche  di  investimento per assicurare le funzionalita'  delle  strutture  carcerarie  per  l'attuazione  degli interventi previsti dal presente articolo;
 f) le  procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione;
 g) i    rapporti   finanziari   connessi   all'attuazione   della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
 
 
 Nota agli articoli 1 e 2:
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
 1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche  all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474  (Norme  di  attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di funzioni di igiene e sanita'
 1.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474,  nel  primo  comma e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative conferite  alle  regioni  a  statuto ordinario in materia di igiene e sanita', ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti  danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni,  trasfusioni  e  somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia' non spettino alle province autonome.».
 2.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
 «Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle  province  autonome  le  funzioni  amministrative  in materia di igiene  e  sanita'  trasferite  alle  Regioni a statuto ordinario dal decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e  relativi  decreti attuativi,  non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in  ogni  caso  le  ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
 3.  Gli  oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai  sensi  del  comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui  all'articolo 78  dello  statuto  e  dall'articolo 10 del decreto legislativo  16 marzo  1992,  n.  268; a tale fine si tiene conto dei criteri  e  dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie  da  attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
 Repubblica  28 marzo  1975,  n.  474,  come  modificato dal
 presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  7.  - 1. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
 670,  viene  delegato alle province di Trento e di Bolzano,
 per  il  rispettivo  territorio, l'esercizio delle funzioni
 amministrative,   gia'   esercitate,   all'atto   del  loro
 trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui
 al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale
 dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente
 decreto  nonche'  l'esercizio delle funzioni amministrative
 conferite  alle  Regioni  a statuto ordinario in materia di
 igiene  e  sanita',  ivi  compresa  la corresponsione degli
 indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
 di  tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni
 e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia'
 non spettino alle Province autonome.
 Anche  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 3, sono
 trasferite    alle    Province    autonome    le   funzioni
 amministrative  in  materia  di igiene e sanita' trasferite
 alle  Regioni  a  statuto ordinario dal decreto legislativo
 31 marzo  1998,  n.  112  e relativi decreti attuativi, non
 ancora  spettanti  alle  Province stesse, ferme restando in
 ogni  caso  le  ulteriori competenze a esse riconosciute ai
 sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
 - Il  testo  dell'art.  78  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del
 testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
 statuto   speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige)  e'  il
 seguente:
 «Art.  78.  -  Allo  scopo di adeguare le finanze delle
 Province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
 all'esercizio  delle  funzioni  stabilite  dalla  legge, e'
 devoluta  alle  stesse  una  quota  non superiore a quattro
 decimi   del   gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
 relativa    all'importazione    riscossa   nel   territorio
 regionale,  da ripartire nella proporzione del 47 per cento
 alla  provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
 di   Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo  di
 destinazione   a   scopi  determinati,  fermo  restando  il
 disposto  dell'art.  15  dello  Statuto e relativa norma di
 attuazione.
 Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto,
 in  base  ai  parametri della popolazione e del territorio,
 anche  delle  spese per gli interventi generali dello Stato
 disposti  nella  restante  parte  del  territorio nazionale
 negli stessi settori di competenza delle Province. La quota
 sara'  stabilita  annualmente d'accordo fra il Governo e il
 presidente della Provincia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Forme di collaborazione
 1.  Lo  Stato,  per  la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata  in vigore del presente decreto, presta attivita' di supporto per  lo  svolgimento  delle  funzioni  conferite  o  trasferite  alle province  autonome  con  il  medesimo  decreto,  nonche' attivita' di consulenza,  anche  con la partecipazione dei responsabili di settore gia'  competenti  per  la  trattazione  della  materia,  al  fine  di assicurare   la   funzionalita'   del   servizio   sotto  il  profilo organizzativo.   Le   attivita'   previste  dal  presente  comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Berlusconi,  Ministro  della  salute ad
 interim
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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