Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 marzo 2006, n. 169
Concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da passeggeri in viaggi nazionali (esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale, del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX e del ricetrasmettitore VHF aeronautico).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 4, comma 2, lettera b) e 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
Visto il capitolo IV della Convenzione Solas '74, come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.;
Ritenuto che l'obbligo di sistemare gli apparati navtex, epirb satellitare aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e di classe «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano;
Vista la nota n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza Permanente d'Italia c/o l'U.E. con la quale si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea;
Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea nei termini prescritti;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Sentito il Ministero delle comunicazioni con nota n. 3557 del 27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.



Note alle premesse:
- Gli articoli 4, comma 2, lettera b) e 5 del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante:
«Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali» pubblicato nel
supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 7 marzo
2000, n. 55, cosi' recitano:
«2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove
ed esistenti, delle classi A, B, C e D:
a) (omissis);
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e
relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
della "SOLAS 1974";».
«Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato
alla Commissione europea, possono essere adottate misure
che consentono l'equivalenza alle regole contenute
nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno
efficaci quanto le suddette regole, nonche', a condizione
che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza,
misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando
siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti
di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare
aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni
operative, quali la probabilita' di un'onda significativa
inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la
circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore
diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche
favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la
vicinanza di servizi di pronto intervento.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 recante: «Adesione
alla convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.
190.
Note all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto legislativo n. 45/2000 cosi'
recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di
seguito denominata "SOLAS 1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del
17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il
codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto
nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea
dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo
modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Crafts)
adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO
con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
piu' di dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS
1974», che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono
considerate unita' veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1) il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2) la loro velocita' massima, come definita dal
paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC
Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del luglio 1998 o successivamente.
Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio
in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave
nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di
costruzione misurata dal limite superiore della chiglia,
oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del
dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
verticale sulla perpendicolare avanti, fra il
galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo
assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
classi di navi possono operare per tutto l'anno o,
eventualmente, per un periodo specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle
strutture portuali permanenti piu' periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino
ai limiti definiti da elementi geografici naturali che
proteggono un estuario o l'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta
naturalmente o artificialmente che possa essere usata come
rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o
verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
un determinato periodo;
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da
passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e
disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di
anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilita' ridotta: chiunque
abbia una particolare difficolta' nell'uso dei trasporti
pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con
disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs):
l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu'
elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.».



 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri appartenenti alle classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.
 
Art. 3.
Esenzione dall'obbligo della sistemazione
dell'EPIRB satellitare addizionale
1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui l'EPIRB satellitare, prescritto dalla regola 7.1.6 del predetto capitolo IV, sia usato come mezzo secondario di allarme e non sia attivabile a distanza.
 
Art. 4.
Esenzione dall'obbligo dell'installazione
del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX
1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare il ricevitore NAVTEX previsto dalla regola 7.1.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74. Tale esenzione e' concessa esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico ad onde metriche idoneo a ricevere, sui canali di corrispondenza pubblica, le trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio costiere nazionali.
 
Art. 5.
Esenzione dall'obbligo dell'installazione
del ricetrasmettitore VHF aeronautico
1. Le navi esistenti di cui all'articolo 2, di tipo ro-ro gia' esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla regola 7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come emendata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 282
 
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