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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 27 marzo 2006, n. 169 |  | Concessione  di  esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da passeggeri   in   viaggi   nazionali  (esenzione  dall'obbligo  della sistemazione  dell'EPIRB  satellitare addizionale, del ricevitore del servizio   internazionale   NAVTEX   e   del   ricetrasmettitore  VHF aeronautico). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visti   gli   articoli 4,  comma 2,  lettera b)  e  5  del  decreto legislativo   4 febbraio  2000,  n.  45,  recante  «Attuazione  della direttiva  98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e  alle  norme  di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
 Visto  il  capitolo  IV della Convenzione Solas '74, come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
 Considerato  che  nelle  zone  di  mare  in  cui  operano  le  navi destinatarie  del  presente  provvedimento  esiste adeguata copertura S.A.R.;
 Ritenuto  che  l'obbligo  di  sistemare  gli apparati navtex, epirb satellitare  aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e di  classe  «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.  45,  in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni  non  comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano;
 Vista  la  nota  n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza Permanente  d'Italia  c/o  l'U.E.  con la quale si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea;
 Preso  atto  della  mancata  opposizione da parte della Commissione europea nei termini prescritti;
 Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
 Acquisito  il  parere  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
 Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
 Sentito  il  Ministero  delle  comunicazioni  con  nota n. 3557 del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. I  termini  utilizzati  nel  presente  decreto devono intendersi secondo   le   definizioni   riportate  nell'articolo 1  del  decreto legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
 a) «servizio  di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo  da  assicurare  il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in base  ad  un  orario  pubblicato  o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
 b) «terra  ferma»:  il  territorio  peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
 
 
 
 Note alle premesse:
 - Gli  articoli 4,  comma 2, lettera b) e 5 del decreto
 legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante:
 «Attuazione  della  direttiva  98/18/CE  relativa  alle
 disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
 passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali»  pubblicato  nel
 supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 7 marzo
 2000, n. 55, cosi' recitano:
 «2.  Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove
 ed esistenti, delle classi A, B, C e D:
 a) (omissis);
 b) si  applicano le disposizioni del capitolo IV, e
 relativi  emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
 della "SOLAS 1974";».
 «Art.  5  (Equivalenze  ed esenzioni). - 1. Con decreto
 del  Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato
 alla  Commissione  europea,  possono essere adottate misure
 che   consentono   l'equivalenza   alle   regole  contenute
 nell'allegato  I,  purche'  tali  equivalenze  siano almeno
 efficaci  quanto  le suddette regole, nonche', a condizione
 che  non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza,
 misure  atte  a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
 requisiti  specifici  indicati nel presente decreto, quando
 siano  adibite,  nelle acque territoriali, inclusi i tratti
 di  mare  arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare
 aperto,  a  viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni
 operative,  quali  la probabilita' di un'onda significativa
 inferiore,    l'osservanza   di   limiti   stagionali,   la
 circostanza  che  la navigazione sia effettuata solo in ore
 diurne   o   in   condizioni  climatiche  o  meteorologiche
 favorevoli,  la  durata  limitata  dei  viaggi,  ovvero  la
 vicinanza di servizi di pronto intervento.».
 - La  legge  23 maggio  1980, n. 313 recante: «Adesione
 alla   convenzione   internazionale   del   1974   per   la
 salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
 alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»,
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.
 190.
 Note all'art. 1:
 - L'art.  1  del  decreto  legislativo n. 45/2000 cosi'
 recita:
 «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Ai  fini  del  presente
 decreto e dei suoi allegati, si intende per:
 a) "convenzioni internazionali":
 1. la    convenzione    internazionale    per    la
 salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
 1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
 e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
 successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
 emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di
 seguito denominata "SOLAS 1974";
 2. la  convenzione  internazionale  sulle  linee di
 massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
 777,  entrato  in  vigore  il  21 luglio 1968, e successivi
 emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
 con  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
 n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del
 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
 b) "codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra":  il
 codice  sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
 nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
 Internazionale  IMO  (Code  on Intact Stability), contenuto
 nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
 dell'Organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo
 modificato alla data del 17 marzo 1998;
 c) "codice  per  le  unita'  veloci (HSC)": il codice
 internazionale   di   sicurezza   per   le   unita'  veloci
 (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)
 adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
 con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel
 testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
 d) "GMDSS":   il   sistema  globale  di  sicurezza  e
 soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety
 System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
 e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
 piu' di dodici passeggeri;
 f) "unita'  veloce  da passeggeri": una unita' veloce
 come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della «SOLAS
 1974»,  che  trasporti  piu' di dodici passeggeri; non sono
 considerate   unita'   veloci  da  passeggeri  le  navi  da
 passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
 classi B, C e D, quando:
 1) il  loro  dislocamento  rispetto  alla  linea di
 galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri
 cubi;
 2) la  loro  velocita'  massima,  come definita dal
 paragrafo 1.4.30  del  codice  per  le  unita'  veloci (HSC
 Code), sia inferiore ai venti nodi;
 g) "nave  nuova":  una  nave la cui chiglia sia stata
 impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di
 costruzione,  alla  data del luglio 1998 o successivamente.
 Per  equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio
 in cui:
 1. ha  inizio la costruzione identificabile con una
 nave specifica;
 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
 sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o
 dell'uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il
 materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due
 valori;
 h) "nave  esistente":  una  nave che non sia una nave
 nuova;
 i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
 1) il  comandante,  ne'  un membro dell'equipaggio,
 ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
 qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
 2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
 l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
 nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
 un  galleggiamento  all'85%  della  piu' piccola altezza di
 costruzione  misurata  dal  limite superiore della chiglia,
 oppure  la  lunghezza  misurata  dalla  faccia prodiera del
 dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
 predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza e' maggiore.
 Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
 un'inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale
 si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al
 galleggiamento del piano di costruzione;
 m) "altezza  di  prora":  l'altezza di prora definita
 dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
 verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il
 galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo
 assegnato  e  l'assetto  di progetto, e la faccia superiore
 del ponte esposto a murata;
 n) "nave  con  ponte completo": una nave provvista di
 un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,
 dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di
 tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e
 sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
 sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
 alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo' essere un ponte
 stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,
 completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle
 intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
 l'impermeabilita'  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di
 chiusura stagni alle intemperie;
 o) "viaggio  internazionale": un viaggio per mare dal
 porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
 quello Stato o viceversa;
 p) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
 tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato
 membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato
 membro;
 q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
 classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno  o,
 eventualmente, per un periodo specifico;
 r) "area  portuale": un'area che si estende fino alle
 strutture   portuali   permanenti   piu'   periferiche  che
 costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino
 ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che
 proteggono un estuario o l'area protetta affine;
 s) "luogo   di   rifugio":  qualsiasi  area  protetta
 naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come
 rifugio  da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
 condizioni di pericolo;
 t) "Amministrazione"  il  Ministero  dei  trasporti e
 della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
 capitanerie di porto;
 u) "Autorita'  marittime": Comandi periferici secondo
 funzioni  delegate  con  direttive del Comando generale del
 Corpo delle capitanerie di porto;
 v) "Stato  ospite":  lo Stato membro dai cui porti, o
 verso  i  cui  porti una nave o una unita' veloce, battente
 bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua
 viaggi nazionali;
 z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
 a  norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
 n. 314;
 aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
 bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
 a  un  terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
 un determinato periodo;
 bb-bis) nave   ro/ro   da  passeggeri:  una  nave  da
 passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
 disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
 speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
 all'allegato I;
 bb-ter) eta':  eta' della nave, espressa in numero di
 anni dalla data della sua consegna;
 bb-quater) persona   a  mobilita'  ridotta:  chiunque
 abbia  una  particolare  difficolta' nell'uso dei trasporti
 pubblici,  compresi gli anziani, i disabili, le persone con
 disturbi  sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
 gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
 bb-quinquies) altezza   significativa   d'onda  (hs):
 l'altezza  media  del  terzo  delle  onde  di  altezza piu'
 elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
 bb-sexies) ente  tecnico:  l'organismo autorizzato ai
 sensi   dell'art.   1,  comma 1,  lettera b),  del  decreto
 legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
 modificazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1. Il  presente  decreto  si  applica a tutte le navi da passeggeri appartenenti  alle  classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello stretto  di  Messina,  nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto   conto   dei   criteri  di  cui  all'articolo 5  del  decreto legislativo   4 febbraio  2000,  n.  45.  Con  analogo  provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.
 |  |  |  | Art. 3. Esenzione dall'obbligo della sistemazione
 dell'EPIRB satellitare addizionale
 1.  Le  navi  di  cui  all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare  l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4 del  capitolo  IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui l'EPIRB  satellitare,  prescritto  dalla  regola  7.1.6  del predetto capitolo  IV,  sia  usato  come mezzo secondario di allarme e non sia attivabile a distanza.
 |  |  |  | Art. 4. Esenzione dall'obbligo dell'installazione
 del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX
 1. Le  navi  di  cui  all'articolo 2  sono esentate dall'obbligo di installare  il  ricevitore  NAVTEX  previsto  dalla  regola 7.1.4 del capitolo  IV  (Radiocomunicazioni)  della SOLAS 74. Tale esenzione e' concessa  esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico ad  onde  metriche  idoneo  a  ricevere, sui canali di corrispondenza pubblica,  le  trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio costiere nazionali.
 |  |  |  | Art. 5. Esenzione dall'obbligo dell'installazione
 del ricetrasmettitore VHF aeronautico
 1. Le  navi  esistenti  di  cui  all'articolo 2, di tipo ro-ro gia' esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al  decreto  legislativo  4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla regola  7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come emendata.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 27 marzo 2006
 
 Il Ministro: Lunardi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 282
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