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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai  sensi  dell'articolo 195,  commi  2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
 Visto l'art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i registri  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti e individua i soggetti obbligati alla tenuta degli stessi;
 Visto  l'art.  195,  commi 2  lettera n),  e 4 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Sono  approvati  i  modelli  di registro di carico e scarico dei rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di cui  all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art.  184,  comma 3,  lettere c), d)  e g),  con  esclusione  dei piccoli  produttori  artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che  non  hanno  piu'  di  tre  dipendenti.  Il  modello  di registro utilizzabile  dai  piccoli  produttori  artigiani  di cui al presente comma sara' approvato con successivo decreto.
 2.  La  vidimazione  e  la  numerazione,  dei  registri  seguono le procedure  e  le  modalita'  fissate  dall'art.  39  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e  successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle predette   norme   valgono,  per  quanto  applicabili,  le  circolari dell'Amministrazione  finanziaria  e,  in  particolare,  dell'Agenzia delle  entrate. Considerato che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n.  203,  ha modificato l'art. 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo di  vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;
 3. La  stampa  dei  registri  tenuti mediante strumenti informatici segue  le  disposizioni  applicabili  ai  registri  IVA. E' possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.
 4.  In  sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti  non  pericolosi,  hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della  tenuta  del  registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
 a) registri IVA di acquisto e vendite;
 b) scritture  ausiliarie  di  magazzino  di  cui  all'art. 14 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
 c) altri  registri  o  documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
 5.  I  registri,  la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico  e  scarico  a  condizione  che  siano conformi alla normativa applicabile  ai  registri  IVA, siano integrati dal formulario di cui all'art.  193  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art.  190,  comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate nell'allegato C:
 a) data  di  produzione  o  di  presa  in carico e di scarico del rifiuto,  il  numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
 b) le  caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche  di  pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;
 c) le  quantita'  dei  rifiuti  prodotti  all'interno dell'unita' locale o presi in carico;
 d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
 e) il  numero  del  formulario  che  accompagna  il trasporto dei rifiuti  presi  in  carico  o  avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
 f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
 g) il  metodo  di  trattamento  impiegato  con  riferimento  alle operazioni  indicate  negli  allegati  B  e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale  1° aprile  1998, n. 148. I registri di carico e scarico di  cui  al  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto  ministeriale  richiamato  e  in  uso alla data di entrata in vigore  del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati fino  al  loro  esaurimento  purche'  contengano  tutti  gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1.
 2.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
 |  |  |  | Allegati; 
 ---->  Vedere Allegati da pag. 89 a pag. 96  <----
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