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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Criteri, procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre  e  rocce  da  scavo,  ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  ed  in particolare l'art. 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti massimi  accettabili nonche' le modalita' di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Ambito di applicazione
 
 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  i  criteri,  le procedure e le modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Campionamento
 
 1.  Il campionamento delle terre e rocce da scavo e' effettuato sul materiale   tal   quale,   in  modo  tale  da  ottenere  un  campione rappresentativo,   secondo  la  norma  UNI  10802  «Rifiuti  liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».
 |  |  |  | Art. 3. 
 Preparazione dei campioni
 
 1.  La  preparazione  dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini  della  loro  caratterizzazione  chimico-fisica,  e'  effettuata secondo  i  principi  generali  della  norma  UNI  10802 e secondo le ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi.
 2.  Dai  campioni  ottenuti  ai  sensi  dell'art.  2  dovra' essere scartata  in  campo  la frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni ottenuti  ai  sensi  dell'art.  2  siano  costituiti  da materiale in breccia  nel  quale  l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente  in quantita' inferiore all'1% in peso, non sara' necessario procedere all'analisi dei campioni.
 3.  Le  determinazioni  analitiche  in  laboratorio dovranno essere condotte  sull'aliquota  di  granulometria  inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota  di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso,  il  campione di cui al comma 2 dovra' essere sottoposto ad una riduzione   granulometrica  tale  da  assicurare  che  l'aliquota  di granulometria  inferiore  a  2  mm sia almeno pari al 10% in peso. La concentrazione  del  campione  dovra'  essere determinata riferendosi alla   totalita'   dei  materiali  secchi,  comprensiva  anche  dello scheletro.
 4.  Quanto riportato nell'appendice A «Prove di eluizione (prova di conformita)  per  rifiuti  granulari e monolitici di forma regolare e irregolare»  della  norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Determinazioni analitiche
 
 1.  Le  analisi  di  laboratorio  sui  campioni  ottenuti  ai sensi dell'art.  3,  sono  effettuate  secondo  metodiche  standardizzate o riconosciute    valide    a    livello   nazionale,   comunitario   o internazionale,  tali  da  garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
 2.   Quanto   riportato   nell'appendice  B  «Procedimento  per  la determinazione  di analiti negli eluati» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Limiti massimi accettabili
 
 1.  La  composizione  media  dell'intera  massa campionata ai sensi dell'art.  2  non  dovra' presentare una concentrazione di inquinanti superiore  ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale  e industriale), dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2.  Qualora  le  terre  e  rocce  da  scavo di cui all'art. 1 siano destinate  a  reinterri  o riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti,  e  la composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'art.  2  presenti  una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti  previsti  dalla  tabella  1,  colonna  A, dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'utilizzo  delle  terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra potra'   essere   consentita,   a  condizione  che  venga  effettuata un'analisi  di  rischio  sito-specifica  secondo  i  criteri  di  cui all'allegato   1   del   Titolo V  della  parte  quarta  del  decreto legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, e che gli esiti di tale analisi dimostrino  che  la  concentrazione  dei  contaminanti presenti nelle terre  e  rocce  da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio  del  sito al quale esse siano destinate. Copia del documento di  analisi  di  rischio sito-specifica e' allegata alla richiesta di riutilizzo  di  cui  all'art.  186,  comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 3.  Sino  all'emanazione  del  regolamento  di cui all'art. 241 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo  di  cui all'art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate  alla  produzione  agricola  e all'allevamento, ovvero alla realizzazione  di  rilevati  in tali aree, si applica quanto previsto dal comma 1.
 |  |  |  | Art. 6. Periodicita' delle analisi
 
 1.  Le  attivita'  di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a cura  ed  onere  del  soggetto  che  esegue  i lavori dai quali hanno origine  le  terre  e  le rocce di cui all'art. 1, o del committente, almeno  in  occasione  della  prima  produzione  di tali materiali e, successivamente,  ogni  qual  volta  si  verifichino  variazioni  del processo di produzione o della natura degli stessi.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Significato  delle  «Trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186,
 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
 1.  Le  parole  «trasformazioni  preliminari»  di cui all'art. 186, comma   1,   del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  si interpretano   nel   senso  di  «qualsiasi  comportamento  unicamente finalizzato  ad  alterare  il  contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo».
 2.  A  tal  fine  l'attivita'  di vagliatura delle terre e rocce da scavo,  nel  caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un unico   ammasso   originario,   due  ammassi  aventi  percentuali  di inquinanti  diverse  rispetto a quelle dell'ammasso originario, e' da considerarsi  una  trasformazione  preliminare  ai  sensi  e  per gli effetti  dell'art.  186,  comma 1,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 3.  Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con  l'acqua,  l'attivita'  di  essiccazione  mediante stendimento al suolo   ed   evaporazione,   non   e'   invece  da  considerarsi  una trasformazione  preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 4.  Quanto  stabilito nel precedente comma del presente articolo si applica  anche  nel  caso  di  terre  e rocce da scavo che per essere riutilizzate  necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.
 5.  Non  sono  altresi'  considerate trasformazioni preliminari, ai sensi   e  per  gli  effetti  dell'art.  186,  comma 1,  del  decreto legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, l'attivita' di macinatura delle terre  e  rocce  da  scavo, nonche' anche l'attivita' di vagliatura a condizione,  per  quest'ultima, che la medesima non sia finalizzata a modificare la percentuale di inquinanti.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Norma finale
 
 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
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