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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Disciplina  per  l'esecuzione  del  monitoraggio  della spesa e altre iniziative  informative  e  conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo  55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  e,  in particolare, l'art. 55, commi 4 e 5;
 Visto l'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Considerato  che  entrambe  le disposizioni richiamate demandano al Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio il compito di definire  con  proprio  decreto i criteri e le modalita' di esercizio delle predette attivita';
 Considerato  che  entrambe le disposizioni richiamate prevedono che per l'attuazione delle suddette finalita' venga annualmente destinato un contributo forfetario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni  italiani,  da determinarsi nel suo ammontare con le modalita' ed i criteri definiti con il presente decreto;
 Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare il coordinamento delle due diverse  fonti  normative  al  fine  di incrementare l'efficacia e la qualita'  delle attivita' demandate all'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani;
 Visto  l'Accordo  quadro  stipulato  in  data 24 luglio 2003 tra il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e l'ANCI - Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  per una piu' organica collaborazione in tema di politica ambientale;
 Vista  la  convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  prot.  n. DEC/DSA/2004/01278  del  22 dicembre  2004,  avente  ad  oggetto,  in attuazione   dell'art.   6  dell'Accordo  quadro  stipulato  in  data 24 luglio   2003,   il   monitoraggio   della  spesa  in  materia  di investimenti   in  campo  ambientale,  effettuata  od  intrapresa  da regioni, province, comuni ed altri enti istituzionali;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  prot.  n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004 con il quale,   in   attuazione   dell'art.   3,   comma 2,  della  predetta convenzione, si e' provveduto alla nomina del Comitato di indirizzo e di vigilanza per le attivita' ad esso convenzionalmente demandate;
 Vista la nota del 2 marzo 2006 prot. n. 132/TAPI/SS/dr con la quale l'ANCI  -  Associazione  nazionale dei comuni italiani, in attuazione dell'art.  3,  comma 12,  della  predetta convenzione, ha ottemperato all'obbligo  di  comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  la  natura,  la  composizione e la consistenza della struttura   attuativa  costituita  ai  sensi  del  medesimo  art.  3, comma 12, della convenzione;
 Ritenuto  che, al fine di garantire la sollecita prosecuzione delle prestazioni  gia'  in corso in forza della richiamata convenzione del 22 dicembre  2004  e  di  salvaguardare  il  mantenimento dei livelli qualitativi  sinora  assicurati,  e'  necessario confermare tutti gli atti  ed  i  provvedimenti  attuativi della convenzione medesima, ivi compresi  quelli costitutivi del Comitato di indirizzo e di vigilanza e  della  struttura  attuativa,  nonche'  i  documenti  prodotti, ivi compreso il Programma operativo pluriennale per il periodo 2005-2010, gia' ritenuto meritevole di attuazione;
 Preso atto del capitolato sottoscritto dall'ANCI con il quale detta associazione si e' gia' conformata, accettandoli incondizionatamente, al  contenuto,  agli  indirizzi  ed  alle prescrizioni dettati con il presente decreto;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Finalita'
 
 1.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152, il presente decreto disciplina la prosecuzione, senza alcuna  soluzione  di  continuita',  delle  attivita' di monitoraggio della  spesa  ambientale  gia'  assicurate  dall'ANCI  - Associazione nazionale dei comuni italiani in forza della convenzione sottoscritta in  data  22 dicembre  2004  tra  il  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e l'ANCI medesima, approvata con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  prot.  n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004.
 2.  Il  presente  decreto  disciplina,  inoltre, l'esecuzione delle attivita'  di  raccolta  ed  elaborazione dei dati occorrenti e tutte quelle  finalizzate  ad  elaborare  e  mantenere aggiornata, precisa, disponibile  e  confrontabile  l'informazione  ambientale di cui agli articoli 8  e  9  del  decreto  legislativo  19 agosto  2005, n. 195, nonche'  le  attivita'  conoscitive  di  cui  all'art. 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Monitoraggio   della   spesa   ed   altre  iniziative  informative  e
 conoscitive in campo ambientale
 
 1.  Al  fine  di  disporre  di dati ed informazioni organiche sulle azioni  e  sugli  interventi  in campo ambientale realizzati dai vari livelli  istituzionali competenti, necessari per una piu' efficace ed efficiente  programmazione  e pianificazione degli interventi stessi, il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio si avvale dell'ANCI  -  Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  per  lo svolgimento   delle   attivita'   di  monitoraggio  delle  spese  per investimenti  in campo ambientale effettuate o intraprese da regioni, province, comuni e altri enti istituzionali.
 2.   L'attivita'  di  monitoraggio  si  attua,  in  conformita'  al Programma   operativo  pluriennale  di  cui  al  successivo  art.  6, principalmente  mediante  il  reperimento  coordinato  e la raccolta, anche  su  base  informatizzata, di dati e notizie sugli investimenti ambientali,  ivi  compresa  la normativa di riferimento, i quali, una volta  aggregati  e  sistematizzati, saranno messi a disposizione del Ministero per le proprie finalita' istituzionali.
 3.  L'attivita' di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati riguarda  le  spese in conto capitale sostenute dalle Amministrazioni dello  Stato,  dalle  regioni  a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dai comuni, dalle  comunita'  montane e dagli altri organismi di diritto pubblico per interventi nei seguenti settori:
 a) inquinamento dell'aria;
 b) inquinamento  delle  acque,  riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
 c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
 d) tutela del territorio;
 e) sviluppo sostenibile;
 f) ciclo integrato dei rifiuti;
 g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
 h) parchi ed aree protette.
 4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio si avvale,  altresi',  dell'ANCI  -  Associazione  nazionale  dei comuni italiani  per  l'assolvimento di tutte le attivita' occorrenti, anche mediante  l'ottimizzazione  dei  dati di cui ai commi precedenti, per elaborare    e   mantenere   aggiornata,   precisa,   disponibile   e confrontabile  l'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  19 agosto  2005, n. 195, nonche' di quelle finalizzate agli obiettivi conoscitivi di cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 5.  Le  attivita'  attribuite  all'ANCI  non attengono a compiti di controllo   sulle   funzioni   e   prerogative  costituzionalmente  o legislativamente   garantite   delle   regioni  e  degli  altri  enti istituzionali.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Articolazione delle attivita'
 
 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e l'ANCI  -  Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani assicurano, nell'ambito   dei   rispettivi  ordinamenti,  l'individuazione  degli indirizzi  strategici  delle  attivita'  come definite all'art. 2 del presente decreto.
 2. Ai fini di cui al comma precedente, nell'ambito del principio di leale  collaborazione  tra  enti  istituzionali,  viene  istituito un organo  paritetico denominato «Comitato di indirizzo e di vigilanza», con le funzioni ed i compiti di cui al successivo art. 4.
 3. Al fine di garantire la piena funzionalita' delle attivita' e di conseguire   obiettivi   di  efficienza,  efficacia  e  qualita'  del servizio,  viene  individuata una «Struttura attuativa» che, sotto il coordinamento  e  la  piena  responsabilita'  dell'ANCI ed in diretto collegamento  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio,  assicura  stabilmente  lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Comitato di indirizzo e di vigilanza
 
 1.  Al «Comitato di indirizzo e vigilanza» vengono attribuiti tutti i  compiti di indirizzo programmatico e metodologico, coordinamento e controllo  delle attivita' svolte in attuazione del presente decreto. Il  Comitato  svolge  altresi'  funzioni di raccordo tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, l'ANCI e la struttura attuativa.  Per i compiti ricadenti sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il Comitato di cui al presente decreto e' inserito nell'ambito della Direzione generale per la salvaguarda ambientale.
 2.  Ai  fini di cui al comma precedente, al Comitato di indirizzo e vigilanza vengono demandati i seguenti specifici compiti:
 a) trasmettere alla struttura attuativa, entro il 30 settembre di ciascun   anno,  le  linee  di  indirizzo  strategico  del  Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e dell'ANCI in relazione alle  attivita'  di  cui  al presente decreto, elaborando altresi' le linee  guida  alle  quali  la struttura attuativa dovra' attenersi al fine  di  determinare  gli  specifici  obiettivi  delle  attivita' da inserire negli strumenti di programmazione per l'anno successivo;
 b) approvare  il  Programma  operativo  pluriennale ed i relativi aggiornamenti di cui all'art. 6 del presente decreto presentati dalla struttura  attuativa, valutandone preventivamente la coerenza con gli obiettivi  strategici  conseguiti anche in relazione a quelli posti e la validita' dei risultati attesi;
 c) verificare,  sulla base del rapporto di attuazione semestrale, la   qualita'  delle  attivita'  svolte  dalla  struttura  attuativa, analizzando  gli  eventuali  scostamenti  tra gli obiettivi posti, le scelte    operative    effettuate    ed   i   risultati   conseguiti, identificandone  le cause ed i fattori ostativi ed i possibili rimedi per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
 d) relazionare  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio sull'andamento delle attivita' e sui risultati conseguiti, sui  programmi  operativi  approvati  ed  i  relativi  aggiornamenti, nonche' sui rapporto di attuazione semestrale.
 Per  meglio  esplicare  i propri compiti, il Comitato puo' disporre l'audizione  dei responsabili della struttura attuativa per esaminare eventuali   questioni   specifiche   ed   adottare  le  necessarie  e conseguenti decisioni.
 3.  Il  Comitato  e' composto da un numero di membri pari a sette o nove,   compreso   il  presidente,  dei  quali  la  meta',  oltre  il presidente,  nominati  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'altra meta' dall'ANCI, i quali durano in carica cinque anni.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e' confermato  nell'attuale  composizione dei suoi membri, per la durata di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente  decreto, il Comitato di indirizzo e vigilanza gia' nominato con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot.  n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004, il quale prosegue in  tutte le attivita' previste nel presente decreto senza necessita' di ratifica o conferma.
 4.  Il  Comitato  ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, viene coordinato dal Presidente e nomina tra i propri  membri  un  Segretario.  Per il collegamento con la Struttura attuativa    il    Comitato    si    avvale    di    una   Segreteria tecnico-amministrativa  coordinata  dal  Segretario  e  costituita da risorse  umane e tecniche messe a disposizione dall'ANCI a valere sul contributo di cui al successivo art. 7.
 5.  Il  Comitato  regolamenta, con proprio atto interno approvato a maggioranza  dei due terzi dei suoi membri, il proprio funzionamento. Sino  a  quando  non  sia  adottato un nuovo atto di regolamentazione continuano  ad  applicarsi  le  norme  interne  di funzionamento gia' adottate  dal  Comitato di indirizzo e vigilanza nominato con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004.
 6.  Al  fine  di  assicurare  in  via  stabile  e  continuativa  il funzionamento  del  Comitato  ed in ragione dell'impegno prevedibile, viene  riconosciuta  al  Presidente  e  al  Segretario  un'indennita' forfetaria  annuale  pari  ad  euro 15.000,00 (quindicimilaeuro) ed a ciascuno degli altri suoi componenti un'indennita' forfetaria annuale pari  ad  euro  12.000,00  (dodicimilaeuro).  Tali  indennita' sono a carico  del  contributo  di  cui  al successivo art. 7 e sono erogate dall'ANCI.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Struttura attuativa
 
 1.  La  Struttura  attuativa rappresenta lo strumento che, sotto il coordinamento   e   la   piena  responsabilita'  dell'ANCI,  assicura stabilmente  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui all'art. 2 del presente   decreto   in   diretto   collegamento   con  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 2.   Lo  specifico  dettaglio  delle  attivita'  che  la  Struttura attuativa  dovra'  assicurare  e'  definito  dal  Programma operativo pluriennale  e  dai  suoi  successivi  aggiornamenti  annuali  di cui all'art. 6 del presente decreto.
 3.  La  Struttura  attuativa viene individuata nella struttura gia' costituita  dall'ANCI  in  attuazione  dell'art.  3,  comma 12, della Convenzione  sottoscritta  in  data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e l'ANCI stessa, nella composizione  comunicata  con  nota  ANCI  del  2 marzo 2006 prot. n. 332/TAPI/SS/dr.
 4.  In  attuazione  del  presente  decreto  tutti  gli  atti  ed  i provvedimenti  gia'  posti  in  essere  tra  l'ANCI  e  la  Struttura attuativa   si  intendono  conformati  alla  disciplina  dettata  dal presente decreto.
 5.  Al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle finalita' di cui al presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  rende  disponibili  alla  Struttura  attuativa i dati e i documenti,  anche  non  definitivi,  di qualsiasi natura e specie che risultino in possesso, stabile od occasionale, del medesimo Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e che siano pertinenti alle  attivita'  di  cui  all'art.  2, fermo restando che le concrete modalita'  di  raccolta  dei  predetti dati e documenti sono definite dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione  alle  specificita'  dei  dati  richiesti  e  che  i dati e documenti  di  carattere  riservato  e  con tale veste conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun modo essere divulgati senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.
 6.  Al  medesimo fine, e' fatto obbligo alle Amministrazioni locali nonche'  a tutti gli enti pubblici e privati che saranno interpellati dalla Struttura attuativa nell'esercizio dei compiti ad essa affidati di  mettere  a disposizione della medesima dati e documenti che siano pertinenti  alle  attivita'  di  cui all'art. 2 del presente decreto, fermo  restando  che  i dati e documenti di carattere riservato e con tale  veste  conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun modo  essere  divulgati  senza la preventiva autorizzazione dell'ente conferente.
 7.  L'omissione  o il ritardo nel conferimento dei dati e documenti predetti   e'   oggetto   di   specifica  segnalazione  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituira' elemento di valutazione  per  l'erogazione  dei  contributi  pubblici  in materia ambientale.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Programmazione delle attivita'
 
 1.  Lo  svolgimento  delle  attivita' di cui al presente decreto da parte  della  Struttura  attuativa avviene sulla base di un Programma operativo pluriennale quinquennale, a scorrimento e con articolazione annuale,  contenente,  anche  con  riferimento  ai  settori di cui al precedente art. 2, comma 3:
 a) gli  eventuali  studi  preliminari  che si dovessero ravvisare necessari  al  fine di definire le linee e le modalita' di attuazione degli indirizzi programmatici ricevuti, oltre quelli necessari a dare attuazione all'art. 2, comma 4, del presente decreto;
 b) le  azioni  previste  e le relative modalita' attuative che si intendono seguire nell'esecuzione delle attivita' affidate;
 c) il cronoprogramma di ciascuna attivita' prevista e dell'intero Programma,  con  l'indicazione  delle  priorita'  e  degli  eventuali obiettivi intermedi.
 2.  Ai  fini  di  cui al comma precedente, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, la Struttura attuativa provvedera' ad apportare al Programma operativo pluriennale le  modifiche  necessarie  per  tener conto degli ulteriori obiettivi strategici  e  delle  ulteriori  attivita'  e modalita' di attuazione stabiliti con il presente decreto.
 3.  Entro  il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle linee di indirizzo   programmatico   indicate  dal  Comitato  di  indirizzo  e vigilanza,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, lettera a), la Struttura attuativa  provvedera'  ad  aggiornare  a  scorrimento  il  Programma operativo  pluriennale  in  relazione  agli  obiettivi conseguiti, ai nuovi  obiettivi programmatici e/o alle nuove priorita' eventualmente indicate  dal Comitato ed a quant'altro si rendesse necessario per il miglior raggiungimento delle finalita' di cui al presente decreto. Il Programma operativo pluriennale di cui al presente articolo ed i suoi successivi  aggiornamenti  annuali a scorrimento saranno trasmessi al Comitato  di  indirizzo e vigilanza che, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti e   la   validita'   dei  risultati  attesi,  provvedera'  alla  loro approvazione  entro  i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di  ricezione, ovvero a richiedere alla Struttura attuativa, entro lo stesso  termine,  le  modifiche  ritenute  opportune  per  il miglior raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti, fermo restando che  nel  caso in cui lo stesso Comitato di indirizzo e vigilanza non esprima  rilievi  entro  il  suddetto termine, il Programma operativo pluriennale si intendera' approvato.
 4.  In  corso di esecuzione delle attivita' annuali, il Comitato di indirizzo  e  vigilanza e la Struttura attuativa potranno esaminare e valutare  congiuntamente  eventuali proposte di modifica al Programma operativo  pluriennale  approvato  che  siano  ritenute necessarie od opportune  per il miglior conseguimento degli obiettivi programmati o per  la piu' efficace ed efficiente gestione delle attivita', purche' dette  modifiche  non comportino la necessita' di risorse finanziarie aggiuntive  rispetto  all'ammontare  del contributo forfetario di cui all'art.  7.  L'introduzione  di eventuali varianti che comportino la necessita' di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di cui al  successivo  art.  7  e'  rimessa  in  via  esclusiva  al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 5.   Nel   corso  dell'esecuzione  delle  attivita',  la  Struttura attuativa  redigera' con cadenza semestrale un Rapporto di attuazione inteso  a  rappresentare  lo  stato  di  attuazione  delle  attivita' previste ed i risultati conseguiti.
 6.  I  Rapporti  di  attuazione  semestrali  saranno  trasmessi  al Comitato  di indirizzo e vigilanza che, verificatane la rispondenza e completezza  in  relazione  agli  obiettivi  programmati  di  cui  al Programma  operativo  pluriennale approvato, relazionera' al Ministro ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d).
 |  |  |  | Art. 7. 
 Impegno finanziario
 
 1.  Al  fine  di  assicurare  la  migliore  esecuzione  di tutte le attivita'  necessarie  per  dare  attuazione  a  quanto  previsto nel presente  decreto  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio  riconosce  all'ANCI  -  Associazione nazionale dei comuni italiani  un  contributo forfetario annuo calcolato sul valore minimo previsto  dall'art.  55,  comma 5,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  con  impegno  a  carico  di  un apposito capitolo di Bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.
 2.  L'erogazione  del  contributo  all'ANCI  da parte del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio avviene in due quote semestrali anticipate di pari importo.
 |  |  |  | Art. 8. Principio di collaborazione
 
 1.  In  ossequio  al  principio  di  leale  collaborazione tra enti istituzionali,   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio   e   l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  si impegnano,  ciascuno nel proprio ordinamento, a dare piena attuazione al   presente   decreto   anche   al  fine  di  garantire  l'ottimale utilizzazione delle risorse assegnate.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Disposizioni finali e transitorie
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  la Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  prot.  n. DEC/DSA/2004/01278  del  22 dicembre  2004,  cessa di avere effetto e viene  sostituita  dal presente decreto e dal capitolato sottoscritto dall'ANCI indicato nelle premesse. Sono fatti salvi tutti gli atti ed i  provvedimenti  adottati  nonche'  le obbligazioni insorte in forza della  predetta  Convenzione,  ivi  compresi  quelli  costitutivi del Comitato di indirizzo e di vigilanza e della Struttura attuativa.
 2.  Come  prima  annualita'  di riferimento del presente decreto si intende  il  periodo  di  nove mesi a decorrere dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006.
 3. Ai fini dell'allineamento dell'annualita' prevista nel Programma operativo  pluriennale  con  decorrenza 1° aprile 2006/31 marzo 2007, approvata  dal  Comitato  in  data  29 marzo  2006,  con  la  cadenza temporale  prevista  al  precedente comma 2 e con la nuova disciplina del  rapporto  con  l'ANCI,  la  cadenza  della  predetta  annualita' 1° aprile  2006/31 marzo  2007  viene  ridotta  da  12 mesi a 9 mesi. Pertanto le conseguenti variazioni nelle attivita', disposte anche ai sensi  dell'art.  6  del presente decreto, terranno conto anche della relativa riduzione temporale.
 4.  Fatte salve le attivita' in corso di esecuzione, anche ai sensi della  nota  GAB/2006/2104/A06 in data 8 marzo 2006, e ferme restando le  risorse  finanziarie gia' pianificate per l'esercizio finanziario 2006,  la  Struttura  attuativa  e'  impegnata a ripianificare, entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  le  attivita'  previste  nel  predetto  Programma operativo pluriennale  al  fine  di  uniformare  all'anno finanziario la durata delle  singole  annualita'  e  di  inserire nei predetti strumenti di programmazione  gli  obiettivi  ridefiniti  con  il presente decreto. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  la  Struttura  attuativa e' impegnata a produrre uno studio volto a verificare la fattibilita' di eventuali forme di raccordo con altri  soggetti  istituzionali, a livello internazionale, nazionale e regionale,  per la realizzazione di piu' estese forme di monitoraggio della   spesa   in   campo   ambientale,   definendone   il   modello organizzativo.  Nello  stesso termine la medesima Struttura attuativa provvede  ad  elaborare uno studio volto ad individuare un modello di attuazione,  interrelazione  e  raccordo  tra  le  diverse  attivita' previste nell'art. 2 del presente decreto.
 5.   Per   l'esercizio   finanziario  2006,  agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, cosi' come previsto dalla   Convenzione  22 dicembre  2004,  nella  misura  prevista  dal Programma  operativo  pluriennale  di  cui  al  comma 2  del presente articolo,  a  valere  sul  Fondo  per la difesa del suolo e la tutela ambientale,  tenendo  conto  delle  disposizioni  di  cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.
 6.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
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