Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del Sudan. (Ordinanza n. 3518).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan» cosi' come modificata ed integrata dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 e dall'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;
Considerato che nell'ambito della grave situazione sociale, economico e sanitaria in atto nel territorio del Sudan causata da decenni di guerra civile, ed al fine di dare continuita' alle iniziative intraprese ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 2005, si rende necessario assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative a carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria nel predetto territorio, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente;
Tenuto conto che nell'ambito delle iniziative di carattere umanitario finalizzate al completo e pieno ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione del Sudan si rende necessario adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate a ristrutturare e riattivare la funzionalita' della struttura ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol;
Vista la nota con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assicurare il necessario coordinamento con le attivita' del Ministero degli affari esteri, ha partecipato al predetto Dicastero il proprio intendimento di porre in essere le iniziative sopra citate;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Per consentire il completo e pieno ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione del Sudan interessato dalla grave situazione di crisi sociale, economico e sanitaria, in un contesto di continuita' con le iniziative gia' realizzate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 citata in premessa, il dott. Guido Bertolaso e' nominato commissario delegato e provvede, con i poteri e con le deroghe ivi previste, a porre in essere le iniziative necessarie finalizzate a ristrutturare e riattivare la funzionalita' della struttura ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol, anche dotandolo di attrezzature ed apparecchiature idonee a garantirne l'indispensabile funzionalita'.
2. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo al commissario delegato nel perseguimento degli obiettivi di carattere umanitario sul territorio, e nel compimento delle conseguenti attivita' di cui alla presente ordinanza, e' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita struttura composta da tre unita', di cui due dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, da porsi in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da una unita' estranea alla pubblica amministrazione da assumere con contratto a tempo determinato, individuata dal Commissario delegato con scelta di carattere fiduciario.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in Euro 2.100.000,00 si provvede, a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile che presenta le disponibilita' occorrenti.
4. Con decorrenza 2 maggio 2006 cessa di operare la struttura di missione di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, e sono, conseguentemente, abrogate le relative disposizioni.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la logistica per il funzionamento della struttura e pone i relativi oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 3.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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