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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006 |  | Ulteriori  disposizioni  urgenti  di protezione civile, finalizzate a fronteggiare  la  grave  situazione  in  cui versa la popolazione del Sudan. (Ordinanza n. 3518). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del  13 ottobre  2005,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione  del  sud  del  Sudan» cosi' come modificata ed integrata dall'art.  4  dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 e dall'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;
 Considerato   che   nell'ambito  della  grave  situazione  sociale, economico  e  sanitaria  in  atto nel territorio del Sudan causata da decenni  di  guerra  civile,  ed  al  fine  di  dare continuita' alle iniziative intraprese ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 2005, si rende necessario assicurare il concorso dello Stato italiano  nelle  iniziative  a  carattere  umanitario  finalizzate  a favorire  la  ripresa  di una vita ordinaria nel predetto territorio, anche   attraverso   la  realizzazione  di  interventi  di  carattere straordinario ed urgente;
 Tenuto   conto   che  nell'ambito  delle  iniziative  di  carattere umanitario  finalizzate  al  completo  e  pieno  ritorno alle normali condizioni  di  vita  della popolazione del Sudan si rende necessario adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate a ristrutturare e riattivare la funzionalita' della struttura ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol;
 Vista  la nota con la quale il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  assicurare il necessario  coordinamento con le attivita' del Ministero degli affari esteri,  ha partecipato al predetto Dicastero il proprio intendimento di porre in essere le iniziative sopra citate;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Per  consentire  il  completo  e  pieno  ritorno  alle  normali condizioni  di  vita  della  popolazione  del Sudan interessato dalla grave  situazione  di  crisi  sociale,  economico  e sanitaria, in un contesto  di  continuita'  con le iniziative gia' realizzate ai sensi dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre  2005  citata  in  premessa,  il  dott. Guido Bertolaso e' nominato  commissario  delegato  e  provvede,  con  i poteri e con le deroghe  ivi  previste,  a  porre  in essere le iniziative necessarie finalizzate  a  ristrutturare  e  riattivare  la  funzionalita' della struttura  ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol, anche dotandolo di    attrezzature    ed    apparecchiature   idonee   a   garantirne l'indispensabile funzionalita'.
 2.  Per  garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo al commissario  delegato  nel perseguimento degli obiettivi di carattere umanitario   sul  territorio,  e  nel  compimento  delle  conseguenti attivita'  di  cui  alla presente ordinanza, e' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita struttura composta da  tre  unita',  di  cui  due  dipendenti  da amministrazioni o enti pubblici,  da  porsi  in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e da una unita' estranea alla pubblica   amministrazione   da   assumere   con  contratto  a  tempo determinato,  individuata  dal  Commissario  delegato  con  scelta di carattere fiduciario.
 3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, quantificati   in   Euro   2.100.000,00  si  provvede,  a  titolo  di anticipazione,  a  carico  del  Fondo  della  protezione  civile  che presenta le disponibilita' occorrenti.
 4.  Con  decorrenza  2 maggio 2006 cessa di operare la struttura di missione   di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio   dei  Ministri  n.  3468  del  13 ottobre  2005,  e  sono, conseguentemente, abrogate le relative disposizioni.
 5.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la logistica per il funzionamento della struttura e pone i relativi oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 3.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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