Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 marzo 2006
Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 30, che stabilisce che per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate;
Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Visto l'art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale e' stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/00 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2004 e 4 agosto 2005 con i quali sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione Italia-Grecia denominato «Progetto IGI», stipulato in data 4 novembre 2005;
Vista l'istanza in data 14 novembre 2005 della societa' Edison S.p.a. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del suddetto metanodotto;
Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 22 febbraio 2006 n. 36/2006, favorevole in merito all'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del suddetto metanodotto;
Acquisito inoltre il parere favorevole della regione Puglia per intervenuto silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta dalla Regione stessa alcuna manifestazione di dissenso;
Considerato che il gasdotto «Progetto IGI» rientra nella categoria degli «interconnector», come definita dalla direttiva n. 2003/55/CE all'art. 2, punto 17, e dall'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come stabilito dall'art. 2, punto 2.4, dell'accordo intergovernativo primacitato;
Considerato che lo stesso gasdotto rientra anche nella fattispecie prevista dall'art. 30, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in quanto gasdotto sottomarino per l'importazione in Italia, tramite transito attraverso le reti di trasporto greca e turca, di gas prodotto da paesi non appartenenti all'Unione europea;
Ritenuto opportuno indicare il presente gasdotto per le sue caratteristiche in un distinto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attivita' produttive 4 agosto 2005, e' aggiunto in allegato 3 - «Interconnector» il gasdotto «IGI» avente le seguenti caratteristiche:
lunghezza complessiva = 210 km;
punto di approdo alla costa in prossimita' del porto di Otranto;
diametro pari a 32" (DN800);
pressione di progettazione pari a 150 barg (1° specie) e di esercizio pari a circa 75 barg;
lunghezza entro il mare territoriale pari a circa 28 km;
lunghezza del tratto in terraferma fino alla cabina di misura e al punto di entrata nella Rete Nazionale dei Gasdotti pari a circa 3 km.
 
Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.
Roma, 13 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 81 <----
 
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