| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma 1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge  finanziaria  2003)  che  istituisce  i contratti di filiera a rilevanza  nazionale,  al  fine di favorire l'integrazione di filiera del   sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento  dei distretti  agroalimentari  nelle  aree sottoutilizzate, demandando al Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le  somme  di  denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi   alla  produzione  e  agli  investimenti  affluiscano  ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto   2003,   recante   criteri,   modalita'  e  procedure  per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista   la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999  (G.U.C.E.  n.  L  160  del  26 giugno  1999)  sul sostegno allo sviluppo  rurale,  che  modifica  ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare,  l'art.  55,  n.  4, laddove si precisa che rimangono in vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.   950/1997  del  Consiglio  del  20 maggio  1997  (G.U.C.E.  n.  L 142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E.  n. C 175/11/2000) che, con riferimento alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo 2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE,  modificata  con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui  si  applica  l'obiettivo  2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
 Vista  la  decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la  nota  n.  SEG/748  del  17 giugno  2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio Vigne  e  Cantine,  avente  ad  oggetto  un  programma  integrato  di investimenti   per   lo   sviluppo   della  filiera  vitivinicola  da realizzarsi nelle regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise;
 Considerato  che  il  contratto  e' finalizzato alla valorizzazione delle  produzioni  vitivinicole  di  piu'  elevata  qualita'  e  alla promozione  della  ricerca per la conoscenza del prodotto, nonche' al consolidamento occupazionale delle aziende zootecniche;
 Considerato  che in data 17 febbraio 2004 la Commissione di servizi ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 23 maggio 2005;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 
 Delibera:
 
 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a stipulare, con il Consorzio Vigne e Cantine il contratto di filiera per  lo  sviluppo  della  filiera  vitivinicola  da realizzarsi nelle regioni:  Puglia  e  Basilicata  (aree obiettivo 1), Molise (sostegno transitorio  obiettivo  1)  e Abruzzo (area obiettivo 2 e 87.3.c). Il contratto,  sottoscritto  nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi  per un totale di 42.677.302 euro, realizzati  dalle  aziende  indicate  nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti   nelle   aziende  agricole  (Tabella  1A  circolare 2 dicembre 2003): 5.885.740,00 euro;
 commercializzazione  dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A): 29.955.062,00 euro;
 investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A): 2.936.500,00 euro;
 investimenti  in  pubblicita'  dei  prodotti agricoli di qualita' certificata (Tab 4A): 1.500.000,00 euro;
 investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A): 2.400.000,00 euro.
 1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto capitale e per  il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la  citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di  aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari  al  100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti  nelle  aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre  2003) nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al   50%   E.S.L.   per  investimenti  realizzati  in  zone  agricole svantaggiate e 40% nelle altre zone;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  (tabella  2A)  per  le iniziative  ubicate  in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 20.356.917 euro, pari al 50% E.S.L. e per le iniziative ubicate in aree  fuori  obiettivo 1,  per  un  investimento ammesso di 9.598.145 euro, pari al 40% E.S.L.;
 creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza  tecnica  (tabella  3A), pari al 100% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
 spese   in   pubblicita'   dei   prodotti  agricoli  di  qualita' certificata, di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;
 ricerca   e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo  delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  Le agevolazioni finanziarie sono determinate in 23.422.086,50 euro,  di cui 14.379.293,25 euro quale contributo in conto capitale e 9.042.793,25  euro  a  titolo  di finanziamento agevolato, cosi' come indicato  nell'allegata  tabella  2,  che  fa  parte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.
 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato  in  quattro  anni  dalla  data  di  stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1,   e'   approvato  l'impegno  finanziario  di  23.422.086,50  euro, interamente  a  carico  dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 270
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