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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Adeguamento dei compensi ai commissari governativi, nominati ai sensi e  per  gli effetti dell'articolo 127 del testo unico 28 aprile 1938, n.  1165,  per  la  temporanea  gestione  delle  societa' cooperative edilizie fruenti del contributo statale. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  125 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare  ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,  che  riserva  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  ora delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  direzione generale per l'edilizia residenziale  e  le politiche urbane ed abitative, la vigilanza sulle cooperative edilizie fruenti di contributo erariale;
 Visto  l'art.  127  del  richiamato  testo unico 28 aprile 1938, n. 1165,  che  consente  al predetto Ministero di addivenire alla revoca degli  organi  statutari  delle cooperative vigilate e alla nomina di commissari  governativi  per  la  gestione  delle  stesse, in caso di inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento;
 Considerato  che  l'indennita'  di  carica  spettante  ai  predetti commissari  e' tuttora determinata sulla base di un appunto informale datato  29 ottobre  1991,  concordato  col  Ministro  pro-tempore,  e fissata  in lire un milione al mese (Euro 516,46), per le cooperative composte da piu' di venti soci;
 Tenuto   conto   della  necessita'  di  procedere,  ai  fini  della trasparenza   dell'azione   amministrativa,   alla   formalizzazione, revisione  ed  aggiornamento  delle  indennita' spettanti ai predetti commissari  governativi,  in funzione del numero dei soci costituenti il sodalizio;
 Ai  sensi della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'indennita'  economica  mensile  da  corrispondere  ai  commissari governativi  nominati  da questo Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art.  127  del  testo  unico  28 aprile  1938,  n.  1165, per la temporanea  gestione  delle societa' cooperative edilizie fruenti del contributo statale, e' determinata come segue:
 Euro 600,00 per sodalizi aventi un numero di soci fino a 18;
 Euro  1.200,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 19 e 40;
 Euro  2.000,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 41 e 120;
 Euro  2.500,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 121 e 300;
 Euro  2.800,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 301 e 500;
 Euro  25,00  per  ogni socio oltre i 500 con il limite massimo di Euro 4.000,00.
 |  |  |  | Art. 2. L'indennita'  di  cui  al  precedente art. 1 e' a carico dei soci o loro  aventi  causa ed e' prelevata dalle disponibilita' del fondo di gestione   della   cooperativa.   La  stessa  e'  corrisposta  previa presentazione  ed  approvazione  da  parte  di  questo  Ministero  di apposita relazione del commissario comprovante l'attivita' svolta.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e le nuove indennita' hanno decorrenza da detta.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il vice Ministro: Martinat
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