Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 aprile 2006 |
Adeguamento dei compensi ai commissari governativi, nominati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la temporanea gestione delle societa' cooperative edilizie fruenti del contributo statale. |
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IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 125 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riserva al Ministero dei lavori pubblici, ora delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la vigilanza sulle cooperative edilizie fruenti di contributo erariale; Visto l'art. 127 del richiamato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che consente al predetto Ministero di addivenire alla revoca degli organi statutari delle cooperative vigilate e alla nomina di commissari governativi per la gestione delle stesse, in caso di inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento; Considerato che l'indennita' di carica spettante ai predetti commissari e' tuttora determinata sulla base di un appunto informale datato 29 ottobre 1991, concordato col Ministro pro-tempore, e fissata in lire un milione al mese (Euro 516,46), per le cooperative composte da piu' di venti soci; Tenuto conto della necessita' di procedere, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, alla formalizzazione, revisione ed aggiornamento delle indennita' spettanti ai predetti commissari governativi, in funzione del numero dei soci costituenti il sodalizio; Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1. L'indennita' economica mensile da corrispondere ai commissari governativi nominati da questo Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la temporanea gestione delle societa' cooperative edilizie fruenti del contributo statale, e' determinata come segue: Euro 600,00 per sodalizi aventi un numero di soci fino a 18; Euro 1.200,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 19 e 40; Euro 2.000,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 41 e 120; Euro 2.500,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 121 e 300; Euro 2.800,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra 301 e 500; Euro 25,00 per ogni socio oltre i 500 con il limite massimo di Euro 4.000,00. |
| Art. 2. L'indennita' di cui al precedente art. 1 e' a carico dei soci o loro aventi causa ed e' prelevata dalle disponibilita' del fondo di gestione della cooperativa. La stessa e' corrisposta previa presentazione ed approvazione da parte di questo Ministero di apposita relazione del commissario comprovante l'attivita' svolta. |
| Art. 3. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le nuove indennita' hanno decorrenza da detta. Roma, 20 aprile 2006 Il vice Ministro: Martinat |
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