Premesso: che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione dei dati informativi di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 e s.m.i., alcuni obblighi di comunicazione all'Autorita' di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa; che, tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono quelli previsti dalle seguenti disposizioni: art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lettera h), del Regolamento, relativi a «Comunicazione all'Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata»; art. 89, comma 3, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio dell'esclusione di offerte non congrue»; art. 129, comma 11, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Autorita' dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»; art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Autorita' delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»; che, con precedente comunicato in data 24 gennaio 2002, si disponeva che gli oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro fossero assolti compilando ed inviando l'apposita modulistica cartacea allegata allo stesso; che l'utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio, nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l'invio delle informazioni in modalita' on-line; che l'Autorita', con precedente comunicato in data 8 giugno 2005, ha disposto un'apposita procedura informatica di caricamento dati per la trasmissione on-line all'Autorita' e all'Osservatorio delle informazioni di cui trattasi; che l'invio delle comunicazioni in via telematica ha sostituito integralmente la precedente trasmissione della modulistica cartacea; che ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si e' verificato il relativo evento; che, in alcuni casi, e' richiesto l'invio anche di documentazione a supporto; Considerato che: da un esame delle comunicazioni pervenute e' risultato che i termini fissati dall'Autorita' non vengono regolarmente rispettati; in particolare l'avviso all'Autorita' del verificarsi della durata della sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattuale avviene solo nel momento in cui si e' verificata la ripresa dei lavori e, comunque, in tempi successivi, non rispettando il termine stabilito di trenta giorni dal prefigurarsi dell'evento; Comunica che: 1. a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorita' le comunicazioni relative ai fatti specifici di cui in premessa entro il termine indicato nel comunicato in data 8 giugno 2005; 2. in caso di ritardo nell'adempimento si provvedera' ad attivare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 4 della legge n. 109/1994 e s.m.i. |