| Premesso: che   la   legge   11   febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni  e  integrazioni ed il regolamento di attuazione di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione  dei dati informativi di cui all'art. 4, comma 17, della legge   n.  109/1994  e  s.m.i.,  alcuni  obblighi  di  comunicazione all'Autorita'  di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di  realizzazione  dei  lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa;
 che,   tra   i   predetti  obblighi  a  carico  delle  stazioni appaltanti, sussistono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
 art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lettera h), del  Regolamento,  relativi  a  «Comunicazione all'Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata»;
 art.  89, comma 3, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio dell'esclusione di offerte non congrue»;
 art.   129,   comma   11,   del   Regolamento,   relativo   a «Comunicazione  all'Autorita'  dei  casi  di  consegne  in  ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»;
 art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a «Comunicazione all'Autorita'  delle  sospensioni  dei  lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»;
 che,  con  precedente  comunicato  in  data 24 gennaio 2002, si disponeva  che  gli oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad  appalti  di  importo  pari  o  superiore  ai 150.000 euro fossero assolti   compilando  ed  inviando  l'apposita  modulistica  cartacea allegata allo stesso;
 che   l'utilizzazione   di   tale  modulistica  cartacea  aveva carattere  transitorio, nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l'invio delle informazioni in modalita' on-line;
 che  l'Autorita',  con  precedente  comunicato in data 8 giugno 2005,  ha  disposto  un'apposita procedura informatica di caricamento dati  per  la  trasmissione  on-line all'Autorita' e all'Osservatorio delle informazioni di cui trattasi;
 che l'invio delle comunicazioni in via telematica ha sostituito integralmente la precedente trasmissione della modulistica cartacea;
 che  ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni  decorrenti  dalla  data  in  cui si e' verificato il relativo evento;
 che,   in   alcuni   casi,   e'   richiesto  l'invio  anche  di documentazione a supporto;
 Considerato che:
 da  un  esame  delle comunicazioni pervenute e' risultato che i termini fissati dall'Autorita' non vengono regolarmente rispettati;
 in  particolare  l'avviso  all'Autorita'  del verificarsi della durata  della  sospensione  dei  lavori superiore al quarto del tempo contrattuale  avviene  solo  nel  momento  in cui si e' verificata la ripresa  dei lavori e, comunque, in tempi successivi, non rispettando il termine stabilito di trenta giorni dal prefigurarsi dell'evento;
 Comunica che:
 1. a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta  Ufficiale  del  presente  comunicato,  le  stazioni appaltanti   dovranno   trasmettere  all'Autorita'  le  comunicazioni relative  ai  fatti  specifici  di  cui  in premessa entro il termine indicato nel comunicato in data 8 giugno 2005;
 2.  in  caso  di  ritardo  nell'adempimento  si  provvedera' ad attivare  il  procedimento  sanzionatorio  previsto dall'art. 4 della legge n. 109/1994 e s.m.i.
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