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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 aprile 2006 |  | Disciplina  per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti,  finalizzati  all'adozione  e  diffusione di sistemi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo
 
 Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 499, «Razionalizzazione degli interventi  nei  settori  agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;
 Visto  in  particolare,  l'art.  4  della suddetta legge n. 499/99, relativo al finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n.  5001  del  13 febbraio  2002 ed in particolare quanto previsto in ordine  all'azione  relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione d'informazione dei dati ecc.;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79,  «Regolamento  recante  la  riorganizzazione  del Ministero delle politiche agricole e forestali»;
 Visto  il  regolamento  CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i requisiti  generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi ed in particolare l'art. 18;
 Considerata  la  necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette alla  definizione  degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il citato  reg. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla loro diffusione;
 Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza  di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12  della  legge 241/90, l'Amministrazione puo' procedere nella forma del  decreto  ministeriale,  senza  che  quest'ultimo  rivesta natura regolamentare;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi    per   la   tracciabilita'   dei   prodotti   agricoli   ed agroalimentari.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Priorita'
 
 1.  Nell'assegnazione  dei contributi di cui all'art. 1 verra' data priorita'   ai   progetti   rispondenti   agli  obiettivi  strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro ed a quelli inerenti la   sicurezza   alimentare   anche  con  riferimento  ad  iniziative divulgative  nel  settore dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, presentati:
 a) da  enti/organizzazioni  operanti  nelle  filiere  agricole  o agroalimentari di maggior rilevanza strategica ed economica;
 b) dagli enti pubblici e/o enti economici di diritto pubblico.
 2.  Saranno  inoltre  assegnati  i  contributi di cui all'art. 1 ai progetti, relativi ai temi di cui al comma 1:
 a) che  costituiscono  prosecuzione  di  progetti  gia' ammessi a contributo;
 b) presentati  da  soggetti  che  possiedono  adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Criteri di erogazione di contributo
 
 1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:
 a) sino  al  95% della spesa ammessa per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, e per gli enti non aventi scopo di lucro;
 b) sino al 75% della spesa ammessa per i soggetti privati.
 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati, compatibilmente con le disponibilita' di cassa sul bilancio del Ministero:
 a) per  il  30%  come  anticipazione,  dopo  la registrazione del decreto di concessione;
 b)  per  il  30% come secondo acconto, dietro presentazione della rendicontazione  amministrativo-contabile, relativa all'anticipazione di cui alla precedente lettera a);
 c)  per  il  40%  a  saldo,  dietro presentazione della relazione conclusiva      sul      progetto     e     della     rendicontazione amministrativo-contabile finale.
 3.  Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera,  dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Modalita' di presentazione delle richieste di contributo
 
 1.  Le  richieste  di contributo di cui all'art. 2, comma 2, devono essere  presentate al Ministero delle politiche agricole e forestale, Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo, via XX Settembre n. 20 - 00187  Roma,  entro  il  30 maggio  di  ciascun  anno, utilizzando il modello allegato al presente decreto.
 L'Amministrazione   si  riserva  di  fissare  nuovi  termini  della presentazione  dei  progetti  ove rimanessero risorse disponibili sul bilancio.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Commissione di valutazione
 
 1.  La  valutazione dei progetti e delle relative rendicontazioni e rapporti  finali,  sara' effettuata da parte di apposita commissione, istituita con decreto del capo dipartimento.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Abrogazione
 
 1.  Il decreto ministeriale 3 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  6 luglio 2004, n. 156, e successive modificazioni, e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Disposizioni finali
 
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  divulgato  attraverso  il  sito internet del Ministero      delle      politiche      agricole     e     forestali www.politicheagricole.it
 Roma, 10 aprile 2006
 Il capo del Dipartimento: Cacopardi
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 79  <----
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