| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Padova
 
 Visto   l'art.  4,  comma 1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio;
 Vista  la  lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del  2 febbraio  1995,  inerente il regolamento sulla semplificazione dei  procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 2 del 28 maggio 2004, con il quale   si   e'  provveduto  a  fissare  le  tariffe  provinciali  di facchinaggio a partire dal 1° giugno 2004 fino al 31 dicembre 2005, e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;
 Sentiti  i  rappresentanti  delle organizzazioni sociali operanti nello  specifico  settore  nell'incontro  del  5 aprile 2006 e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;
 Considerato   che   le   riforme  introdotte  nel  settore  della cooperazione  con  la  legge  n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003,  hanno,  tra  l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale  ed  assicurativo  del  lavoro  associato  a quello del lavoro  dipendente  con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti;
 Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione, l'incremento   del   costo   previdenziale  del  lavoro  e  l'aumento retributivo    nel   settore   autotrasporto   e   spedizioni   merci (relativamente  all'operaio  facchino  di  5°  livello),  nonche'  la contrattazione  nel  settore  pubblico  e  privato  per  il  recupero salariale;
 Ritenuto  opportuno  limitare  il  periodo di vigenza delle nuove tariffe    di   facchinaggio   al   31 dicembre   2007,   in   attesa dell'assestamento  del  quadro  normativo di riferimento attinente il settore  cooperativo  ed  in  via  generale  di  quello relativo alla riforma  del  mercato  del  lavoro, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003;
 
 Decreta
 
 l'incremento  delle  tariffe  per lavori di facchinaggio nella misura del  10,01%, rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2006 fino  al  31  dicembre  2006  e del 13,556% dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
 Le   nuove  tariffe  risultano,  pertanto,  determinate  come  da allegato  prospetto  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto,  che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.
 Avverso   il   provvedimento   potra'   essere  proposto  ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.
 Nei   due  casi  i  termini  decorrono  comunque  dalla  data  di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 Padova, 19 aprile 2006
 Il direttore provinciale: Drago
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