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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale     Dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | Il  giorno  21  aprile  2006  alle  ore  12,45,  presso  la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'  ARAN  nella  persona  del  Presidente  Cons.  Raffaele Perna
 firmato
 e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
 
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 Organizzazioni sindacali :        |     Confederazioni : ===================================================================== Ministeri CGIL FP      firmato            |
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 |CGIL    firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende CGIL FP      firmato              |
 | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CISL FPS      firmato           | ---------------------------------------------------------------------
 |CISL   firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende CISL AZIENDE    firmato           | --------------------------------------------------------------------- Ministeri UIL PA     firmato              |
 | ---------------------------------------------------------------------
 |UIL firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende UIL PA       firmato              |
 | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CONFSAL - UNSA    firmato       |CONFSAL    firmato --------------------------------------------------------------------- Ministeri DIRSTAT      firmato            |
 | ---------------------------------------------------------------------
 |CONFEDIR --------------------------------------------------------------------- Aziende DIRSTAT       firmato             | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CIDA/UNADIS INISTERI   firmato  |
 |CIDA    firmato --------------------------------------------------------------------- Ministeri FED.ASSOMED SIVEMP    firmato   |
 |COSMED    firmato
 
 Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto
 collettivo nazionale di lavoro.
 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
 AREA I - DIRIGENZA
 BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
 
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale  dirigente  di  prima  e di seconda fascia, con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo determinato appartenente all'Area  di  cui  all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale  quadro  del  23  settembre  2004  per la definizione delle
 autonome aree di contrattazione della dirigenza. 2.  Il  presente  CCNL  si  riferisce  altresi'  ai  dirigenti  delle professionalita'  sanitarie  del Ministero della salute inquadrati ai sensi  dell'art.  18,  comma  8,  del  d.lgs.  502  del  1992, con le
 specificazioni previste nell'art. 9. 3.  Il  presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico
 di cui ai successivi articoli. 4.   Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
 stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. 5.  Per  quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore
 le norme del precedente CCNL.
 |  |  |  | Art. 2 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
 1.  Lo  stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai  sensi  del  CCNL  per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e'   incrementato,  con  decorrenza  dalle  date  sottoindicate,  dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 
 * dal 01/01/2004  di euro  69,00 * dal 01/01/2005   di euro 111,00
 
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  1 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2005 e' rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilita'.
 3.  Ai fini della completa applicazione dell'art. 47, comma 3 della Parte  Prima,  del  CCNL  2002-05  (biennio  economico 2002-2003), la retribuzione  di posizione parte fissa, ivi definita e' rideterminata negli  importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 
 * dal 01/01/2004   in euro 32.336,69 * dal 01/01/2005   di euro 33.633,40
 
 4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe  le misure dell'indennita' integrativa speciale negli importi in  godimento  dai  dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
 6.  Gli  incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.
 |  |  |  | Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione dell'articolo 2 (trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti di prima fascia) hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'   di   buonuscita,   dell'indennita'  sostitutiva  di preavviso  e  di  quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica dirigenziale o al conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 |  |  |  | Art. 4 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
 e risultato dei dirigenti di prima fascia
 1.  Il  fondo  di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione  di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del  CCNL  per il quadriennio 2002-2005 e' ulteriormente incrementato dei  seguenti  importi  percentuali,  calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di prima fascia:
 
 * 1,36% a decorrere dal 01/01/2004 ; * ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005; * ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 
 2.  Le  risorse  di  cui alla prima e seconda alinea del precedente comma,  concorrono  anche  al  finanziamento  degli  incrementi della retribuzione  di  posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2 (trattamento  economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 3.
 |  |  |  | Art. 5 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
 1.  Lo  stipendio  tabellare,  definito  ai  sensi  del CCNL per il quadriennio  2002-2005  nella  misura  annua  lorda  di  €  38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza  dalle  date  sottoindicate,  dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 
 * dal 01/01/2004  di euro 60,00 * dal 01/01/2005   di euro 81,00
 
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  1 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/01/2005 e' rideterminato in euro 40.129,98 per 13 mensilita'.
 3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte  fissa, definita ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella  misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilita',  e'  rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 
 * dal 01/01/2004  in euro 10.859,77 * dal 01/01/2005  in euro 11.262,77
 
 4.  Restano  confermati  la retribuzione individuale di anzianita', gli  eventuali  assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
 5.  Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed   assorbe   le   misure   dell'indennita'   integrativa   speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
 6.  In  relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai  vincitori  dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente  spetta,  sino  al  conferimento  del  primo  incarico,  la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
 |  |  |  | Art. 6 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1.   Le   retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  5 (Trattamento  economico  fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'   di   buonuscita,   dell'indennita'  sostitutiva  di preavviso  e  di  quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica dirigenziale o al conferimento  di  incarico  di  livello dirigenziale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 |  |  |  | Art. 7 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
 della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
 1.  Il  fondo  di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione  di  posizione  e  della retribuzione di risultato per i dirigenti  di  seconda  fascia) del CCNL per il quadriennio economico 2002  -  2005  e'  ulteriormente  incrementato  dei  seguenti importi percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2003  relativo  ai dirigenti di seconda fascia:
 
 * 0,75% a decorrere dal  01/01/2004 ; * ulteriore 0,73% a decorrere dal 01/01/2005; * ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005 .
 
 2.  Le  risorse  di  cui alla prima e seconda alinea del precedente comma,  concorrono  anche  al  finanziamento  degli  incrementi della retribuzione  di  posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) comma 3.
 |  |  |  | Art. 8 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
 1.  Le  Amministrazioni determinano - articolandoli di norma in tre fasce  -  i  valori  economici  della retribuzione di posizione delle funzioni  dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri  di  cui all'art. 54 (retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005.
 2.  In  ciascuna  Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle  retribuzioni  di  posizione  viene  operata  sulla  base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 a)  il  rapporto  tra la retribuzione di posizione massima e quella minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
 b)  la  retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata   in  modo  proporzionato  all'interno  delle  retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
 3.  La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo  di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5,  comma  3, (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.
 |  |  |  | Art. 9 Finanziamento   e  retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti  delle professionalita'  sanitarie  del ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.
 1.  Per  i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della  salute la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art.  77 del CCNL per il quadriennio 2002 - 2005 e' incrementata, con  decorrenza  dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi:
 
 incremento   incremento
 valore al   annuo dal    annuo dal    valore al
 31.12.2003  1.1.2004     1.1.2005     1.1.2005
 
 Medico chirurgo      1.728,05     520,00       507,00     2.755,05 medico veterinario
 
 Chimico, biologo     4.568,57     520,00       507,00     5.595,57 farmacista e psicologo
 
 2.  L'importo  della  retribuzione  di posizione e' annuo, lordo ed erogato per tredici mensilita'.
 3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 e' garantito dalle  risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 del CCNL per  il  quadriennio  2002  -  2005  che,  pertanto, e' integrato dei seguenti importi annui lordi:
 a)  dall'1  gennaio  2004  di  euro  520,00  per  ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;
 b)  dall'1  gennaio  2005  di  euro  507,00  per  ogni dirigente in servizio al 31.12.2003.
 4.  Il  fondo  di  cui  all'art.  79  del  CCNL  per il quadriennio 2002-2005  e' inoltre incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, di € 611,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003.
 |  |  |  | Art.10 Clausole speciali
 1.  A  decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui all'art. 2 dell' "Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri" dell' 8 aprile 1997 e' rideterminato in € 7,00.
 |  |  |  | DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .1 
 Le parti convengono che, con riferimento agli articoli 4, 7 e 9, in considerazione  della peculiare finalizzazione delle risorse, al fine di  evitare eventuali sperequazioni nella formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di ciascuna Amministrazione, il  calcolo  degli  incrementi  sia  effettuato  sulla base del monte salari dell'Area I (retribuzione media complessiva), come determinato in sede di relazione tecnica.
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