Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166
Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
«4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;».
b) dopo il numero 6° e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
deteminazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge
28 novembre 2005, n. 246:
«Art. 7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento,
accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita'
previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione
speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di
intervenute modifiche nella legislazione generale e in
quella di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture
private autenticate, anche in lingua straniera o con
l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o
sordomuti;
2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di
interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del
notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della
cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo
di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e
assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di
delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie,
estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli
ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei
distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli
archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,
sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione
notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare
inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti
alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili,
compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
la regolarita' formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili
distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di
primo grado, regionale o interregionale, costituito da
notai e da un magistrato designato dal presidente della
corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della
competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo
nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle
sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale
valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione
in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto
della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al
procuratore della Repubblica della sede del notaio, al
consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni
rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i
danni cagionati nell'esercizio professionale mediante
stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e
costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il
risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili
con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
per il recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed
esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili».
- La legge 6 agosto 1926, n. 1365, reca: «Norme per il
conferimento dei posti notarili».
- Il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, reca:
«Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro».
- La legge 30 aprile 1976, n. 197, reca: «Disciplina
dei concorsi per trasferimento dei notai».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e'
necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni
rapporto incen-surate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o
della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
date o confermate da una universita' italiana o di titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti
presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per
diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente
dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione
nel registro dei praticanti, presso un notaro del
distretto, designato dal praticante, col consenso del
notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su
richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la
designazione del notaio presso cui effettuare la pratica.
L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere
ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di
laurea o di laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque
completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto
registro. In caso di scadenza del suddetto termine il
periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non
e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della
laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento
dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,
indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro
che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno
per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un
anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo
di otto mesi;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni,
dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo
di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che
devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere
registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui
viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la
designazione del notaio al presidente del consiglio
notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il
periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai
dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano
designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato
e' mputato quale tirocinio obbligatorio.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo
comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
riconoscimento professionale emanato in applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.
5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato puo' ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis della citata
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la
nomina a notaio, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto
1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione
eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai
candidati di domande con risposte multiple prefissate,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati
aventi i requisiti di cui all'art. 1 della legge 25 maggio
1970, n. 358.
3. L'ammissione e' deliberata dal direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni del
Ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione e' sostenuta dai candidati
prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione
informatica coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un
precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione
informatica da' diritto all'espletamento delle prove
scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei
due successivi.
5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il
candidato puo' ritirare dei fogli bianchi messi a
disposizione dalla commissione per prendere appunti. I
fogli non devono essere restituiti.».



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter della citata
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge,
con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche
per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione e' unica per ciascun
candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I
quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono
circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti
dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati
in modo da assicurare parita' di trattamento per i
candidati.
3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis,
dell'art. 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti
messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento
secondo la graduatoria formata in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato nella prova di
preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati
classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe
ammesso ai sensi del comma 3.».



 
Art. 4.

Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45. - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.».
 
Art. 5
Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da: a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la
presiede; b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente; c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello; d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino
materie giuridiche; e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno
dieci anni di anzianita' nella professione.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzione degli elaborati, nonche' durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri: a) il presidente o il vice presidente; b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello; c) un docente universitario; d) due notai.
6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge
6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 1. - I notai sono nominati con decreto reale in
seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma
almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che
sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita'
relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
bando di concorso;
c) aver superato la prova di preselezione
informatica.".
- Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 5-ter della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 3.



 
Art. 6.

Prove scritte

1. L'esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.
 
Art. 7.

Prove orali

1. L'esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
 
Art. 8.

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione del concorso per notaio e' validamente insediata con la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.
2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.
3. Chi non e' presente al momento in cui inizia la dettatura del tema e' escluso dal concorso.
4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte e' apposto il timbro di riconoscimento della commissione.
5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati.
6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l'estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai locali, non vi possono rientrare.
 
Art. 9.

Operazioni di raggruppamento delle buste

1. Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un'unica busta piu' grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.
 
Art. 10
Funzionamento della commissione

1. Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione e' convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.
2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.
3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.
4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.
5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
6. E' compito del presidente assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.
7. Allo scopo di garantire omogeneita' di valutazioni il presidente ha facolta' di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell'occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.
8. Verificata la integrita' dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.
9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
11. Al fine di garantire la celerita' dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
12. Il mancato rispetto delle modalita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.
 
Art. 11.

Correzione delle prove scritte

1. La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale.
2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneita'.
3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
4. In caso di idoneita', la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
5. Il giudizio di non idoneita' e' motivato. Nel giudizio di idoneita' il punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullita' o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
 
Art. 12.

Svolgimento delle prove orali

1. La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
2. L'esame orale e' pubblico.
3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facolta' di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale e' richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
5. La mancata approvazione e' motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.
 
Art. 13.

Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sara' esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto
1926, n. 1365, vedi note all'art. 5.



 
Art. 14.

Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' inserito il seguente:
a) «Art. 1-bis (Trasferimento dei notai perdenti posto). - 1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.».
 
Art. 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
b) gli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del citato
regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificati
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 14. - Il Ministro designa inoltre, per le
funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra
i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e
personale amministrativo di area C, come delineata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente
dell'Amministrazione centrale.».
«Art. 19. - Al candidato sono consegnate in ciascuno
dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande
munita di un tagliando con numero progressivo ed una
piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve
essere scritto il numero corrispondente a quello segnato
sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati
sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le
veci, un componente della Commissione ed il segretario.
Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le
buste da consegnare eventualmente ai candidati che le
richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono
essere restituite. In tal caso le buste residue comprese
quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e
firmato come e' stabilito dal precedente comma secondo.
Il numero di dette buste deve corrispondere alla
differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente
in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai
candidati.
Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i
fogli nella busta piu' grande. Scrive il proprio nome,
cognome, e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella
busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella
grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa
le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.
Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato
che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello
della tessera, appone oltre la data la sua firma
trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso
il lembo di chiusura e la restante parte della busta
stessa.
Al termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte
in uno o piu' pieghi suggellati, che vengono firmati dal
presidente, da un membro della Commissione e da uno dei
segretari.
Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte
in piego suggellato con le stesse formalita' indicate nel
secondo comma.
Di tutto quanto sopra e' disposto, come pure di tutto
quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene
redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o da
chi ne fa le veci e dal segretario.».
- Il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre
2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -
legge di semplificazione 1999» abrogato dal decreto
legislativo qui pubblicato recava:
«22. Procedimento per la nomina del coadiutore del
notaio.».



 
Art. 16.

Disposizione transitoria

1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.



 
Art. 17.

Oneri finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone