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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166 |  | Norme   in   materia   di  concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio professionale,   nonche'   in   materia  di  coadiutori  notarili  in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Vista  la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
 Visto,  in  particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n.  246,  recante  delega  al  Governo  per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
 Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  16 febbraio  1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
 Vista  la  legge  6 agosto  1926,  n.  1365,  recante  norme per il conferimento dei posti notarili;
 Visto   il   regio  decreto  14 novembre  1926,  n.  1953,  recante disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;
 Vista  la  legge  30 aprile  1976,  n.  197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 
 Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
 1.  All'articolo 5,  primo  comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
 «4°  essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita'  italiana  o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
 5°  avere  ottenuto  l'iscrizione  fra  i  praticanti  presso  un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno  per  un  anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua,  dopo  l'iscrizione  nel registro dei praticanti, presso un notaro  del  distretto,  designato  dal  praticante, col consenso del notaro  stesso  e  con  l'approvazione  del  Consiglio.  Su richiesta dell'interessato  spetta  al  consiglio  notarile la designazione del notaio  presso  cui  effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del  corso  di  laurea  o  di  laurea  specialistica  o magistrale in giurisprudenza.  Il  periodo  di  pratica si deve comunque completare entro  trenta  mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza  del  suddetto  termine  il  periodo  effettuato  prima  del conseguimento  della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento  della  laurea  puo'  essere  computato,  ai  fini  del raggiungimento  dei  diciotto  mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,  indipendentemente  dalla  sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli  avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;».
 b) dopo il numero 6° e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «6°-bis   aver  espletato  per  almeno  centoventi  giorni,  dopo l'avvenuto  superamento  della  prova  orale, un periodo di tirocinio obbligatorio  presso  uno  o  piu'  notai, che devono certificarne la durata.  Tale  periodo  deve  essere  registrato  presso  i  consigli notarili  dei  distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo'   richiedere  la  designazione  del  notaio  al  presidente  del consiglio  notarile  del  distretto  nel  quale  e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di  altri  distretti,  i  quali  lo  abbiano  designato direttamente. L'eventuale  periodo  di  coadiutorato  e'  computato quale tirocinio obbligatorio.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 deteminazione  di  principi  e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - La   legge   28   novembre   2005,   n.   246,  reca:
 «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 della citata legge
 28 novembre 2005, n. 246:
 «Art.  7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento
 del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
 legislativi  per  il  riassetto  e  la  codificazione delle
 disposizioni   vigenti   in   materia  di  ordinamento  del
 notariato  e  degli archivi notarili, secondo i principi, i
 criteri  direttivi  e le procedure di cui all'art. 20 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni,
 nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
 a) semplificazione  mediante riordino, aggiornamento,
 accorpamento  o  soppressione  di  adempimenti e formalita'
 previsti  dalla  legge  16 febbraio  1913, n. 89, dal regio
 decreto  10 settembre  1914,  n. 1326, e dalla legislazione
 speciale,  non  piu'  ritenuti  utili,  anche sulla base di
 intervenute  modifiche  nella  legislazione  generale  e in
 quella di settore, in particolare in materia di:
 1)  redazione  di  atti  pubblici  e  di  scritture
 private  autenticate,  anche  in  lingua  straniera  o  con
 l'intervento   di   soggetti   privi   dell'udito,  muti  o
 sordomuti;
 2)  nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
 nullita',  salvo  che  sussistano  esigenze  di  tutela  di
 interessi  primari,  con sanzioni disciplinari a carico del
 notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
 3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
 ruolo  anche  del  notaio  trasferito, con abolizione della
 cauzione  e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo
 di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);
 4)  determinazione  e regolamentazione delle sedi e
 assistenza  alle  stesse,  permessi  di assenza e nomina di
 delegati e coadiutori;
 5)   custodia  degli  atti  e  rilascio  di  copie,
 estratti e certificati;
 b) aggiornamento   e  coordinamento  normativo  degli
 ordinamenti  del  consiglio  nazionale  del  notariato, dei
 distretti  notarili,  dei  consigli  distrettuali  e  degli
 archivi notarili;
 c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
 informatiche,   assicurando   in  ogni  caso  la  certezza,
 sicurezza  e  correttezza  dello svolgimento della funzione
 notarile,  e  attribuzione  al  notaio  della  facolta'  di
 provvedere,  mediante propria certificazione, a rettificare
 inequivocabili  errori di trascrizione di dati preesistenti
 alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
 d) previsione  che  i  controlli sugli atti notarili,
 compresi  quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
 in  sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
 pubblicita'  civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
 la regolarita' formale degli atti;
 e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
 1)  istituzione,  a  spese  dei  consigli  notarili
 distrettuali,  di  un  organo  di  disciplina collegiale di
 primo  grado,  regionale  o  interregionale,  costituito da
 notai  e  da  un  magistrato designato dal presidente della
 corte  d'appello  ove  ha  sede l'organo e previsione della
 competenza  della stessa corte d'appello in sede di reclamo
 nel  merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
 punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
 notarile;
 2)  aggiornamento,  coordinamento  e riordino delle
 sanzioni,  con  aumento  di  quelle  pecuniarie all'attuale
 valore della moneta;
 3)  previsione della sospensione della prescrizione
 in  caso  di  procedimento penale e revisione dell'istituto
 della recidiva;
 4)   attribuzione   del  potere  di  iniziativa  al
 procuratore  della  Repubblica  della  sede  del notaio, al
 consiglio   notarile   e,   relativamente  alle  infrazioni
 rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
 5)  previsione  dell'obbligo di assicurazione per i
 danni   cagionati   nell'esercizio  professionale  mediante
 stipula  di  polizza nazionale, individuale o collettiva, e
 costituzione  di  un  fondo  nazionale  di  garanzia per il
 risarcimento  dei  danni  di origine penale non risarcibili
 con  polizza,  con  conferimento al consiglio nazionale del
 notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
 per il recupero delle spese a carico dei notai.
 2.  Con  uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
 comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
 modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
 carico  della  finanza  pubblica,  norme  di  attuazione ed
 esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa):
 «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 a-bis) coordinamento  formale e sostanziale del testo
 delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
 necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
 sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
 esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
 codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
 contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
 raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
 medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
 disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
 criteri di cui ai successivi commi.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
 estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
 con i destinatari dell'azione amministrativa;
 f-bis) generale  possibilita' di utilizzare, da parte
 delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
 strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
 f-ter) conformazione  ai  principi di sussidiarieta',
 differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
 attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
 istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
 concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
 ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
 dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
 f-quater) riconduzione  delle intese, degli accordi e
 degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
 conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
 aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
 schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
 n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
 responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
 conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 f-quinquies) avvalimento   di   uffici   e  strutture
 tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
 pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
 ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive modificazioni.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo    28 agosto   1997,   n.   281,   e
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
 di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
 definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
 di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
 normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
 partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
 a livello europeo.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 - La  legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento
 del notariato e degli archivi notarili».
 - La  legge 6 agosto 1926, n. 1365, reca: «Norme per il
 conferimento dei posti notarili».
 - Il  regio  decreto  14 novembre  1926, n. 1953, reca:
 «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro».
 - La  legge  30 aprile  1976, n. 197, reca: «Disciplina
 dei concorsi per trasferimento dei notai».
 
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
 16 febbraio  1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.   5.  -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro  e'
 necessario:
 1°  essere  cittadino  italiano  o  di un altro Stato
 membro  dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
 21;
 2°  essere  di  moralita'  e  di  condotta sotto ogni
 rapporto incen-surate;
 3°  non aver subito condanna per un reato non colposo
 punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
 ancorche'  sia  stata  inflitta  una pena di durata minore;
 l'esercizio  dell'azione  penale per uno dei predetti reati
 comporta  la  sospensione  della  iscrizione  nel ruolo dei
 notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
 declaratoria di estinzione del reato;
 4°  essere  fornito  della laurea in giurisprudenza o
 della  laurea  specialistica o magistrale in giurisprudenza
 date  o  confermate da una universita' italiana o di titolo
 riconosciuto  equipollente  ai  sensi della legge 11 luglio
 2002, n. 148;
 5°  avere  ottenuto  l'iscrizione  fra  i  praticanti
 presso  un  Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per
 diciotto  mesi, di cui almeno per un anno continuativamente
 dopo  la  laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione
 nel   registro   dei   praticanti,  presso  un  notaro  del
 distretto,  designato  dal  praticante,  col  consenso  del
 notaro  stesso  e  con  l'approvazione  del  Consiglio.  Su
 richiesta  dell'interessato spetta al consiglio notarile la
 designazione  del  notaio presso cui effettuare la pratica.
 L'iscrizione   nel  registro  dei  praticanti  puo'  essere
 ottenuta  dopo  l'iscrizione  all'ultimo  anno del corso di
 laurea   o   di   laurea   specialistica  o  magistrale  in
 giurisprudenza.  Il  periodo  di  pratica  si deve comunque
 completare  entro  trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto
 registro.  In  caso  di  scadenza  del  suddetto termine il
 periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non
 e'  computato.  Il periodo anteriore al conseguimento della
 laurea  puo'  essere  computato, ai fini del raggiungimento
 dei  diciotto  mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,
 indipendentemente  dalla  sua  effettiva durata. Per coloro
 che  sono  stati  funzionari dell'ordine giudiziario almeno
 per  un  anno,  per  gli avvocati in esercizio da almeno un
 anno,  e'  richiesta la pratica per un periodo continuativo
 di otto mesi;
 6°  avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame di
 idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
 6°-bis  aver  espletato per almeno centoventi giorni,
 dopo  l'avvenuto  superamento della prova orale, un periodo
 di  tirocinio  obbligatorio  presso  uno  o piu' notai, che
 devono  certificarne  la  durata.  Tale periodo deve essere
 registrato  presso i consigli notarili dei distretti in cui
 viene  effettuato.  Il  candidato notaio puo' richiedere la
 designazione   del   notaio  al  presidente  del  consiglio
 notarile  del  distretto  nel  quale  e'  stato ultimato il
 periodo  di  pratica  ovvero  puo'  espletarlo presso notai
 dello  stesso  o  di  altri  distretti,  i quali lo abbiano
 designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato
 e' mputato quale tirocinio obbligatorio.
 I  requisiti  di  cui  ai  numeri  4°  e  5°  del primo
 comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
 riconoscimento  professionale  emanato  in applicazione del
 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modifiche all'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
 1.  All'articolo 5-bis  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
 «5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.
 5-bis.  Il  superamento della prova di preselezione informatica da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.
 5-ter.  Prima  dell'inizio  di  ciascuna sessione il candidato puo' ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-bis della citata
 legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la
 nomina  a  notaio,  di  cui all'art. 1 della legge 6 agosto
 1926,  n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione
 eseguita  con  strumenti  informatici e con assegnazione ai
 candidati  di  domande  con  risposte  multiple prefissate,
 secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
 2.  Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati
 aventi  i requisiti di cui all'art. 1 della legge 25 maggio
 1970, n. 358.
 3.  L'ammissione  e'  deliberata dal direttore generale
 degli   affari   civili  e  delle  libere  professioni  del
 Ministero di grazia e giustizia.
 4.  La prova di preselezione e' sostenuta dai candidati
 prima delle prove scritte di ciascun concorso.
 5.  Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione
 informatica  coloro  che hanno conseguito l'idoneita' in un
 precedente concorso.
 5-bis.  Il  superamento  della  prova  di  preselezione
 informatica   da'   diritto  all'espletamento  delle  prove
 scritte  del  concorso al quale si riferisce la prova e dei
 due successivi.
 5-ter.   Prima  dell'inizio  di  ciascuna  sessione  il
 candidato   puo'   ritirare   dei  fogli  bianchi  messi  a
 disposizione  dalla  commissione  per  prendere  appunti. I
 fogli non devono essere restituiti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
 1.  Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
 «3.    Oltre   ai   candidati   di   cui   ai   commi 5   e   5-bis dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un  numero  di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque,  non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in  base  al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-ter della citata
 legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  5-ter.  - 1. La prova di preselezione si svolge,
 con  cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche
 per gruppi di candidati divisi per lettera.
 2.  La  prova  di  preselezione  e'  unica  per ciascun
 candidato  e  verte  sulle  materie oggetto del concorso. I
 quesiti,  in  numero  uguale  per  ciascun  candidato, sono
 circoscritti  a dati normativi, con esclusione di argomenti
 dottrinali  e  giurisprudenziali, e devono essere formulati
 in   modo  da  assicurare  parita'  di  trattamento  per  i
 candidati.
 3.  Oltre  ai  candidati  di  cui  ai  commi 5 e 5-bis,
 dell'art.  5-bis,  e' comunque ammesso a sostenere le prove
 scritte  un  numero  di  candidati pari a tre volte i posti
 messi  a  concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento
 secondo   la  graduatoria  formata  in  base  al  punteggio
 conseguito    da   ciascun   candidato   nella   prova   di
 preselezione.
 4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati
 classificati  ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe
 ammesso ai sensi del comma 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
 1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  45.  - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non   inferiore   ad   un   mese,   in  luogo  del  delegato  di  cui all'articolo 44,  in  sostituzione  del  notaio assente in permesso o temporaneamente  impedito.  Competente per la nomina e' il presidente del  consiglio  notarile  ovvero  il  consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
 2.  Il  coadiutore  esercita  tutte  le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
 3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere  con  lui  nell'esercizio  delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
 4.  Il  notaio  che  svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile  ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la  nomina  di  un  coadiutore  limitatamente  ai  giorni  in  cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.
 5.  La  presenza  in  commissione  del  notaio coadiuvato, che deve preventivamente  avvertire  il  presidente  del  consiglio  notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
 6.  I  periodi  durante i quali il coadiutore del notaio componente della   commissione  di  concorso  esercita  le  funzioni,  non  sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.».
 |  |  |  | Art. 5 Composizione della commissione esaminatrice
 
 1.  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  per notaio di cui all'articolo  1,  primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi  almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio  della prova con decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da: a) un   magistrato   di   cassazione   dichiarato  idoneo  ad  essere
 ulteriormente   valutato   ai  fini  della  nomina  alle  funzioni
 direttive   superiori,   con  funzioni  di  legittimita',  che  la
 presiede; b) un  magistrato  di  qualifica non inferiore a quella di magistrato
 dichiarato  idoneo  ad essere ulteriormente valutato ai fini della
 nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente; c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello; d) tre  professori  universitari, ordinari o associati, che insegnino
 materie giuridiche; e) sei  notai,  anche  se  cessati dall'esercizio, che abbiano almeno
 dieci anni di anzianita' nella professione.
 2.  I  notai  sono  scelti  tra  diciotto  nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
 3.  I  commissari  che  hanno  partecipato,  anche  in  parte, alla procedura  concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
 4.  La  commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della  prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
 5.  La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e  di  correzione  degli  elaborati,  nonche' durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri: a) il presidente o il vice presidente; b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello; c) un docente universitario; d) due notai.
 6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione  fino  alla formazione della graduatoria del concorso da parte  della  commissione.  L'esonero  dei magistrati e' disposto dal Consiglio   Superiore   della  Magistratura.  L'esonero  dei  docenti universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 della citata legge
 6 agosto  1926,  n.  1365, come modificato dall'art. 13 del
 decreto legislativo qui pubblicato:
 "Art.  1.  - I notai sono nominati con decreto reale in
 seguito  a  concorso  per  esame,  che sara' tenuto in Roma
 almeno  una  volta  all'anno,  per quel numero di posti che
 sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
 L'esame  avra' carattere teorico pratico e le modalita'
 relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
 Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
 a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
 della   legge   16 febbraio   1913,  n.  89,  e  successive
 modificazioni;  tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
 un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
 sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
 b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
 bando di concorso;
 c) aver    superato    la   prova   di   preselezione
 informatica.".
 - Per  il  testo  dell'art.  5-bis  della  citata legge
 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.
 - Per  il  testo  dell'art.  5-ter  della  citata legge
 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 Prove scritte
 
 1.  L'esame  scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove  teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
 2.  In  ciascun  tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento  dei  principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Prove orali
 
 1.  L'esame  orale  del  concorso per notaio consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
 a) diritto  civile,  commerciale  e volontaria giurisdizione, con particolare  riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
 b) disposizioni  sull'ordinamento  del  notariato e degli archivi notarili;
 c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Svolgimento delle prove scritte
 
 1.  La commissione del concorso per notaio e' validamente insediata con  la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo  di  essi,  di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro  notai.  Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel  luogo  ove  questa  si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte  la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi  che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.
 2.  Il  presidente  fa  estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle  tre  buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.
 3.  Chi  non  e' presente al momento in cui inizia la dettatura del tema e' escluso dal concorso.
 4.  Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte e' apposto il timbro di riconoscimento della commissione.
 5.  Nel  termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati.
 6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui  si  svolgono  le  prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova,  devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque  membri  della  commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati  della  sorveglianza.  I  membri  della  commissione  ed i segretari  non  possono  entrare nei locali dopo l'estrazione a sorte della  materia  e,  qualora questi si allontanano successivamente dai locali, non vi possono rientrare.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Operazioni di raggruppamento delle buste
 
 1.  Entro  dieci  giorni  dalla  chiusura  delle  prove scritte, la commissione  con  la  presenza  di  almeno  dieci  componenti  e alla presenza   di   dieci   candidati,   designata   dal   presidente   e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi  lo  stesso  numero  e,  dopo  aver  staccato  i tagliandi, le racchiude  in  un'unica  busta piu' grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento,  dopo  aver  accuratamente  rimescolate  le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.
 |  |  |  | Art. 10 Funzionamento della commissione
 
 1.  Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione e' convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.
 2.  La  commissione,  prima  di iniziare la correzione, definisce i criteri  che  regolano  la  valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.
 3.   Il   presidente,  sentito  il  vicepresidente,  stabilisce  il calendario delle riunioni.
 4.  Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.
 5.  Ciascuna  sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
 6.   E'   compito   del  presidente  assicurare  all'interno  delle sottocommissioni   che   procedono  alla  correzione,  una  periodica variazione   dei   componenti,   compatibilmente   con   le  esigenze organizzative.
 7. Allo scopo di garantire omogeneita' di valutazioni il presidente ha  facolta'  di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari  che,  nell'occasione,  non  hanno  diritto  di  voto e di intervento.
 8.  Verificata  la  integrita'  dei pieghi e delle singole buste il segretario,  all'atto  dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperta la busta  contenente  il  lavoro,  sia  in  testa  al  foglio o ai fogli relativi,  sia  sulla  busta  piccola  contenente  il  cartoncino  di identificazione.
 9.  Qualora  la  commissione  abbia fondate ragioni di ritenere che qualche  scritto  sia,  in  tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero  da  altra  fonte,  annulla  l'esame  del  candidato  al quale appartiene tale scritto.
 10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
 11.  Al  fine  di  garantire  la  celerita'  dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive  della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
 12. Il mancato rispetto delle modalita' di cui al presente articolo e  di  cui  all'articolo  8  costituisce  motivo  per  la  revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Correzione delle prove scritte
 
 1.    La   sottocommissione   di   cui   all'articolo 10   procede, collegialmente  e  nella  medesima  seduta,  alla lettura dei temi di ciascun  candidato,  al  fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale.
 2.  Salvo  il  caso  di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneita'.
 3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
 4.  In  caso  di idoneita', la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna  prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
 5.  Il  giudizio  di  non  idoneita'  e'  motivato. Nel giudizio di idoneita' il punteggio vale motivazione.
 6.  Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
 7.  Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono  nullita'  o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla   commissione,   ai   sensi   dell'articolo 10,   comma 2,   la sottocommissione  dichiara  non  idoneo  il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Svolgimento delle prove orali
 
 1.  La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
 2. L'esame orale e' pubblico.
 3.  Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facolta' di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
 4.  La  sottocommissione,  terminata la prova orale di ogni singolo candidato,  assegna,  in  base  ai  voti  di  ciascun commissario, il punteggio  fino  ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie.  A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a  dieci  punti. Per il superamento della prova orale e' richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
 5.  La  mancata  approvazione  e' motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.
 6.  Il  segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.
 |  |  |  | Art. 13. 
 Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365
 
 1.  Alla  legge  6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 1,  terzo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  26 luglio  1995,  n.  328,  la  lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 «b)  non  aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;
 b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
 «Art.   2-bis. - 1.   I   vincitori   del  concorso,  collocati  in graduatoria  dopo  l'adozione  del  decreto  con  il quale sono state conferite  le  nomine  agli  altri  vincitori  del medesimo concorso, conseguono  la  nomina  a  notaio  in  base  alla  scelta  che  sara' esercitata  nell'ambito  dei  posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Per  il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto
 1926, n. 1365, vedi note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 
 Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197
 
 1.  Dopo  l'articolo 1  della  legge  30 aprile  1976,  n.  197, e' inserito il seguente:
 a) «Art.  1-bis  (Trasferimento dei notai perdenti posto). - 1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione  del  posto  ad  altro  concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.».
 |  |  |  | Art. 15. 
 Abrogazioni
 
 1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
 a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
 b) gli  articoli 13,  14,  primo  comma,  15,  16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
 c) il  numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del citato
 regio  decreto  14 novembre  1926, n. 1953, come modificati
 dal decreto legislativo qui pubblicato:
 «Art.  14.  -  Il  Ministro  designa  inoltre,  per  le
 funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra
 i  magistrati  trattenuti  al  Ministero  della giustizia e
 personale  amministrativo  di  area  C,  come delineata dal
 contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
 Ministeri      del     16 febbraio     1999,     dipendente
 dell'Amministrazione centrale.».
 «Art.  19.  -  Al candidato sono consegnate in ciascuno
 dei  giorni di esame due buste di eguale colore, una grande
 munita  di  un  tagliando  con  numero  progressivo  ed una
 piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve
 essere  scritto  il  numero corrispondente a quello segnato
 sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
 Le  buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati
 sono  chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
 Sul  piego  appongono la firma il presidente o chi ne fa le
 veci, un componente della Commissione ed il segretario.
 Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le
 buste  da  consegnare  eventualmente  ai  candidati  che le
 richiedono  in sostituzione di buste deteriorate che devono
 essere  restituite.  In  tal caso le buste residue comprese
 quelle  deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e
 firmato come e' stabilito dal precedente comma secondo.
 Il  numero  di  dette  buste  deve  corrispondere  alla
 differenza  fra il numero delle buste rimesse al presidente
 in  ciascun  giorno  delle  prove  e  quelle  consegnate ai
 candidati.
 Il  candidato,  dopo  svolto  il  tema,  senza  apporvi
 sottoscrizione  ne' altro contrassegno, mette il foglio o i
 fogli  nella  busta  piu'  grande.  Scrive il proprio nome,
 cognome,  e  paternita'  nel  cartoncino  e lo chiude nella
 busta  piccola.  Pone  quindi  anche la busta piccola nella
 grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa
 le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.
 Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato
 che  il  numero  segnato sul tagliando corrisponde a quello
 della   tessera,   appone   oltre  la  data  la  sua  firma
 trasversalmente  sulle  buste in modo che vi resti compreso
 il  lembo  di  chiusura  e  la  restante  parte della busta
 stessa.
 Al  termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte
 in  uno  o  piu' pieghi suggellati, che vengono firmati dal
 presidente,  da  un  membro  della Commissione e da uno dei
 segretari.
 Tutte  le  buste debitamente numerate sono poi raccolte
 in  piego  suggellato con le stesse formalita' indicate nel
 secondo comma.
 Di  tutto  quanto sopra e' disposto, come pure di tutto
 quanto  avviene  durante  lo svolgimento delle prove, viene
 redatto  processo  verbale sottoscritto dal presidente o da
 chi ne fa le veci e dal segretario.».
 - Il  numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre
 2000,  n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme
 e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi -
 legge   di   semplificazione  1999»  abrogato  dal  decreto
 legislativo qui pubblicato recava:
 «22.  Procedimento  per  la  nomina  del coadiutore del
 notaio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. 
 Disposizione transitoria
 
 1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto  anche  a  coloro  che  hanno superato l'ultima prova di preselezione  informatica  tenutasi  prima  della  data di entrata in vigore del presente decreto.
 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Per  il  testo  dell'art.  5-bis  della  citata legge
 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 
 Oneri finanziari
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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