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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006, n. 167 |  | Regolamento  per  l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della   Difesa,   a   norma  dell'articolo 7,  comma 1,  della  legge 14 novembre 2000, n. 331. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante  norme per l'istituzione del servizio militare professionale, che   demanda   al  Governo  l'emanazione  di  regolamenti  volti  ad aggiornare  e  semplificare  la  normativa  in  vigore  in materia di ordinamento  dei  servizi  dell'amministrazione  e della contabilita' delle Forze armate;
 Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 che demanda  al  Governo  l'emanazione  di uno o piu' regolamenti recanti norme  in  materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di  lavori  infrastrutturali  delle  Forze armate, anche coordinato e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.   1481,   recante   riorganizzazione   ed   ammodernamento   degli stabilimenti ed arsenali militari;
 Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: attribuzioni del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate  e  dell'amministrazione  della  difesa,  ed il regolamento di attuazione  dell'art.  10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari;
 Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,  recante  la  riforma strutturale delle Forze armate a norma  dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,  recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077,  recante  il  regolamento  per  gli stabilimenti e gli arsenali militari a carattere industriale;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa, in data 20 gennaio 1998,  registrato  alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, registro n.  1  Difesa,  foglio  n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente attuazione del decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
 Visto  il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione  delle  procedure contrattuali dell'Amministrazione della  difesa,  a  norma  dell'articolo  54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n.  451, recante il regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 Visto il regolamento per i grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
 Visto  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale  dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
 Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione   e   la   contabilita'   dei   corpi,  istituti  e stabilimenti  militari,  approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  22  dicembre  1932,  n.  1958,  recante norme per l'amministrazione   e  la  contabilita'  degli  enti  aeronautici,  e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.  1167,  recante  disposizioni  regolamentari per la classifica dei materiali militari;
 Vista  la  legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.  1482,  recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, sulla disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente norme   generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle  dipendenze dell'amministrazione pubblica;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 luglio 1992, n. 358, recante il testo  unico  delle  disposizioni  in  materia di appalti pubblici di forniture,  in  attuazione  delle  direttive  77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,  concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei  procedimenti  di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di  spese  in  economia,  ed il decreto del Ministro della difesa, in data   1°   agosto   2002,  concernente  modalita'  e  procedure  per l'acquisizione  in  economia  di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa, registrato alla Corte dei conti il 29  agosto  2002,  registro  n.  10,  foglio n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
 Acquisito  il  parere  delle  Sezioni riunite della Corte dei conti espresso in data 3 dicembre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza della  Sezione  consultiva  per  gli  atti normativi del 26 settembre 2005;
 Acquisito  il  parere favorevole delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Le norme del presente regolamento si applicano:
 a) agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;
 b)   all'Arma   dei   carabinieri,  in  assenza  di  altre  norme specificamente riferite all'Arma stessa;
 c)  ove  applicabili  per  connessione  od  analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;
 d)  agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del decreto   legislativo   28   novembre   1997,  n.  459  e  successive modificazioni    ed    integrazioni,    dipendenti   dai   competenti ispettorati/comandi logistici di Forza armata.
 2. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d) del comma  1,  e' disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  28 novembre 1997, 459 e dalla vigente normativa.
 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi della gestione  amministrativa,  il  presente regolamento non si applica ai lavori concernenti il genio militare.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Il   testo   dell'art.   7,   comma  1,  della  legge
 14 novembre  2000,  n.  331  (Norme  per  l'istituzione del
 servizio militare professionale - pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269), e' il seguente:
 «Art. 7 (Adeguamenti organizzativi e strutturali). - 1.
 Al   fine   di   adeguare   i  procedimenti,  la  struttura
 ordinativo-funzionale   e  le  infrastrutture  delle  Forze
 armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello
 strumento  militare  in  professionale,  il  Governo, entro
 ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  emana  uno  o  piu' regolamenti, ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 per  aggiornare e semplificare con criteri di economicita',
 efficacia  ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei
 servizi,  dell'amministrazione  e  della contabilita' delle
 Forze  armate,  al  fine  di  pervenire  ad  una disciplina
 omogenea  a  livello  interforze in aderenza ai principi di
 cui  alla  legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita'
 ai    criteri    e    principi    indicati    al   comma 5,
 lettere a), b), c), d), e)  e g),  dell'art. 20 della legge
 15 marzo  1997,  n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti
 alle  peculiarita'  dei  compiti  e  dell'ordinamento delle
 Forze   armate.  Con  i  regolamenti  di  cui  al  presente
 articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che
 cessano  di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
 dei  regolamenti  stessi.  Salvo  quanto previsto dall'art.
 4-quater   del   decreto-legge   17 giugno  1999,  n.  180,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
 n.  269,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore dei
 regolamenti   di  cui  al  presente  articolo sono  inoltre
 abrogate  o  cessano  di  avere  efficacia le disposizioni,
 incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti,
 contenute nei seguenti provvedimenti:
 a) regolamento  per  l'amministrazione e contabilita'
 dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con
 regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
 b) testo   unico   delle   disposizioni   legislative
 concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
 istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con  regio
 decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
 c) decreto    del    Presidente    della   Repubblica
 18 novembre 1965, n. 1482;
 d) regolamento   per   gli  stabilimenti  e  arsenali
 militari a carattere industriale, approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
 e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
 f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
 g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
 h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.».
 - Il   testo   dell'art.   4-quater  del  decreto-legge
 17 giugno  1999, n. 180 (Ratifica e disposizioni urgenti in
 materia di proroga della partecipazione italiana a missioni
 internazionali   nei  territori  della  ex  Jugoslavia,  in
 Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
 ulteriore  contingente  di  militari dislocati in Macedonia
 per  le  operazioni  di  pace  nel Kosovo) pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in
 legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto
 1999, n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185), e'
 il seguente:
 «Art.  4-quater.  - 1. Il Governo, per fare fronte alle
 esigenze  logistiche  e di approvvigionamento del personale
 italiano   impiegato  nell'ambito  della  missione  di  cui
 all'art.  2,  comma 1,  e  comunque  per  fare  fronte alla
 necessita'    di   procedere   alla   semplificazione   dei
 procedimenti   amministrativi  non  disciplinati  da  leggi
 vigenti   relativi  all'impiego  di  militari  italiani  in
 missioni  ed  operazioni  all'interno  ed  all'esterno  del
 territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno
 o  piu'  regolamenti  recanti  norme  in materia di servizi
 amministrativi,   di   sostegno   logistico   e  di  lavori
 infrastrutturali   delle  Forze  armate,  nei  quali  siano
 coordinate   e  semplificate  le  disposizioni  di  cui  ai
 seguenti regolamenti:
 a) regolamento   sui   lavori   del  Genio  militare,
 approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
 b) regolamento  per l'esecuzione dei grandi trasporti
 militari,  approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n.
 2167;
 c) regolamento    per    l'amministrazione    e    la
 contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
 dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
 d) regolamento  per  i  lavori,  le  provviste  ed  i
 servizi  da  eseguirsi  in  economia  da parte degli organi
 centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
 con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre
 1983, n. 939;
 e) regolamento  speciale concernente l'organizzazione
 ed   il   funzionamento   dei   servizi   di  commissariato
 dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, approvato
 con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 novembre
 1990, n. 451.
 2.  I  regolamenti  di cui alle lettere a), b), c), d),
 ed e)  del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di
 entrata  in  vigore  del  regolamento corrispondente di cui
 all'alinea   del   medesimo   comma 1.   Sugli  schemi  dei
 regolamenti   di  cui  al  citato  alinea  del  comma 1  e'
 acquisito    il   parere   delle   competenti   Commissioni
 parlamentari.».
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 18 novembre    1965,    n.    1481   (Riorganizzazione   ed
 ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari), e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale del 15 gennaio 1966, n. 11.
 - Il  testo  dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997,
 n.    25   (Attribuzioni   del   Ministro   della   difesa,
 ristrutturazione   dei   vertici   delle   Forze  armate  e
 dell'amministrazione   della   difesa),   pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, e' il seguente:
 «Art.  10.  -  1.  Il  Governo,  ai sensi dell'art. 17,
 comma 2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, disciplina
 mediante  regolamento,  da adottare entro dodici mesi dalla
 data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
 del  Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
 tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
 competenti  Commissioni  parlamentari,  la ristrutturazione
 dei  vertici  militari  ed  amministrativi  e degli enti ed
 organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
 dall'art.  1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
 n.  549.  Il  termine  per  l'esercizio della delega di cui
 all'art.  1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
 nel  rispetto  dei  principi e dei criteri ivi previsti, e'
 prorogato al 30 novembre 1997.
 2.  Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
 di  cui  al  comma  1, le disposizioni della presente legge
 costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art.
 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  Con  il  regolamento  di cui al comma 1, il Governo
 provvede  ad  apportare  alle  disposizioni  vigenti  nelle
 materie   oggetto   di  riordinamento  le  modifiche  e  le
 integrazioni  necessarie  per  renderle  compatibili con le
 disposizioni della presente legge.
 4.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
 regolamento  di  cui  al  comma 1,  le disposizioni vigenti
 nelle  materie  oggetto  di riordinamento, se incompatibili
 con  le disposizioni della presente legge e del regolamento
 medesimo, sono abrogate.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
 1999,  n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
 legge  18 febbraio  1997, n. 25 concernente le attribuzioni
 dei   vertici   militari)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
 - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n.  464
 (Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
 1,  comma 1,  lettere a), d) ed h), della legge 29 dicembre
 1995,  n.  549)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 5 gennaio 1998, n. 3.
 - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n.  459
 (Riorganizzazione    dell'area    tecnico-industriale   del
 Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
 lettera c),  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549)  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
 1976,   n.   1076   (Approvazione   del   regolamento   per
 l'amministrazione   e   la   contabilita'  degli  organismi
 dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica), abrogato
 dal   presente   decreto,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239 (supplemento ordinario).
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
 1976,   n.  l077  (Approvazione  del  regolamento  per  gli
 stabilimenti   e   gli   arsenali   militari   a  carattere
 industriale),  abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   2 settembre   1997,  n.  239
 (supplemento ordinario).
 - Il  decreto  legislativo  28 dicembre  1998,  n.  496
 (Razionalizzazione     delle     procedure     contrattuali
 dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54,
 comma 10,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 19 novembre  1990,  n.  45  (Approvazione  del  regolamento
 speciale  concernente  l'organizzazione ed il funzionamento
 dei  servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e
 dell'Aeronautica),   abrogato   dal  presente  decreto,  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 febbraio 1991, n.
 49, supplemento ordinario.
 - Il   regio   decreto   16 novembre   1939,   n   2167
 (Regolamento   per   l'esecuzione   dei   grandi  trasporti
 militari),  abrogato  dal  presente  decreto, e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1940, n. 38.
 - Il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n 2440 (Nuove
 disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
 contabilita'   generale   dello   Stato)   ed  il  relativo
 regolamento  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
 827,   sono   rispettivamente   pubblicati  nella  Gazzetta
 Ufficiale   23 novembre  1923,  n.  275  e  nella  Gazzetta
 Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
 - Il   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279
 (Individuazione   delle  unita'  revisionali  di  base  del
 bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
 unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
 Stato)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
 1997, n. 195 (supplemento ordinario).
 - Il    regio   decreto   2 febbraio   1928,   n.   263
 (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita'
 dei corpi, istituti e stabilimenti militari), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
 - La   legge  22 dicembre  1932,  n.  l958  (Norme  per
 l'amministrazione    e    la    contabilita'   degli   enti
 aeronautici),   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 11 febbraio 1933, n. 35.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
 1955,  n.  1106  (Decentramento  dei  servizi del Ministero
 della  difesa),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 1° dicembre 1955, n. 277.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
 1958, n. 1167 (Disposizioni regolamentari per la classifica
 dei  materiali  militari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 14 gennaio 1959, n. 10.
 - La  legge  25 gennaio 1962, n. 26 (Norme sul servizio
 vestiario  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),
 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1962, n.
 41.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 18 novembre  1965, n. l482 (Norme sull'amministrazione e la
 contabilita'  degli  Enti  dell'Esercito,  della  Marina  e
 dell'Aeronautica),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 15 gennaio 1966, n. 11 (supplemento ordinario).
 - Il  testo  dell'art.  17,  commi  1  e  2 della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri)    -    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
 12 settembre  1988,  n.  214 (supplemento ordinario), e' il
 seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
 lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
 sindacali].
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. l65 (Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
 - Il  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo
 unico  delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
 forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
 80/767/CEE  e  88/295/CEE,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188 (supplemento ordinario).
 - Il   decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  l57
 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
 pubblici   di   servizi),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104 (supplemento ordinario).
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994,   n.   573   (Regolamento   recante   norme   per  la
 semplificazione   dei  procedimenti  di  aggiudicazione  di
 pubbliche  forniture  di  valore  inferiore  alla soglia di
 rilievo   comunitario),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
 2001,   n.   384   (Regolamento   di   semplificazione  dei
 procedimenti  di  spese  in  economia), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
 Note all'art. 1:
 - Il  testo degli articoli 1 e 5, comma 1, lettere a) e
 b),  del  citato  decreto  legislativo 28 novembre 1997, n.
 459, e' il seguente:
 «Art.  1  (Classificazione  degli  enti). - 1. Gli enti
 dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area
 tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
 in  enti  dipendenti  dagli  ispettorati di Forza armata ed
 enti dipendenti dal Segretario generale.».
 Art.  5  (Norme finali). - 1. Con uno o piu' decreti il
 Ministro della difesa provvede:
 a) alla  indicazione, entro novanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo,
 degli   enti  da  ricomprendere  nelle  categorie  definite
 all'art. 1;
 b) di   concerto  con  i  Ministri  per  la  funzione
 pubblica  e del tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
 rappresentative,     alla     riorganizzazione     connessa
 all'espletamento  delle  attivita' di competenza di ciascun
 ente  di  cui  all'art.  2,  nonche'  alla  definizione  di
 specifici settori d'intervento degli enti di cui all'art. 4
 dipendenti   dal   Segretariato   generale,   eventualmente
 procedendo  ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni
 di  processi  produttivi  e  riconversioni industriali, con
 ricorso  anche  ad  una  unica  gestione ove l'autonomia di
 singole   strutture  non  risulti  funzionalmente  utile  e
 conveniente;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 a)  per  alto  comando,  comando di organo intermedio, comando di grande  unita'  autonoma:  i  comandi  periferici di vertice di Forza armata  o  interforze  con  funzioni logistiche ed amministrative con competenza  territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti   comandanti   rivestenti  il  grado  di  ufficiali  generali  o ammiragli;
 b)  per autorita' logistica centrale: il competente ispettorato o comando logistico di Forza armata, nonche' per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale;
 c)  per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione  dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto  all'organo  al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile;
 d)  per  distaccamento:  l'organismo di Forza armata o interforze che  ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che  dipende,  per  la  somministrazione  dei  fondi  in contabilita' speciale  e  per  la resa della relativa contabilita', da un ente, il quale inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto;
 e)  per  reparto: l'unita' organica facente parte di un organismo di  Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e  di materiali nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende;
 f)  per  contingente:  l'organismo  costituito  all'occorrenza da un'unita'  organica  o  da  un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero, che puo' configurarsi quale ente o  distaccamento  oppure  avvalersi  di  una  direzione  o  centro di intendenza all'uopo costituiti;
 g)  per  centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione  alle  esigenze  di  Forza  armata  o  interforze  ed  alla corrispondente  configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a  funzioni  contrattuali  o  stipendiali,  avvalendosi di personale, strutture  e  mezzi  gia'  esistenti,  anche  per  esigenze  di  piu' organismi;
 h)  per  centro  funzionale:  l'organismo  che, in relazione alle particolari  configurazioni  di  Forza  armata  o  interforze  e alle rispettive  esigenze  logistiche,  espleta,  ove costituito, funzioni tecniche,   logistiche   e   amministrative,  a  livello  centrale  o periferico;
 i)  per  direzione  di  intendenza  o  centro  di intendenza: gli organismi,   nella   configurazione   rispettivamente   di   ente   o distaccamento,   che   possono   essere  costituiti,  con  personale, strutture  e  mezzi  gia'  esistenti,  per  il  supporto delle unita' operative,  dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unita' e dei contingenti stessi;
 l)  per  organismo  di  protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorche' priva di autonomia amministrativa, svolge  attivita' in materia di benessere del personale in servizio e di  quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari;
 m)  per  comandante:  il  comandante  di  una unita' organica, il direttore  di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un  ufficio  o  di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali;
 n)  per  direttore  di  intendenza  o  direttore  del  centro  di intendenza:  l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o del  centro  di  intendenza  che  esercita  il  potere  di spesa e le correlate  potesta'  autorizzatorie  anche nei confronti delle unita' operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unita' o dal   contingente,  prive  di  una  propria  direzione  o  centro  di intendenza,  nonche' di organismi o complesso di organismi. La carica di  direttore  e'  ricoperta: nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione   e   di   commissariato,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica  militare  da  ufficiali  dei  rispettivi  corpi  di commissariato,  nell'Arma  dei  carabinieri  da  ufficiali  dell'Arma stessa;
 o)  per  materiali:  le  armi,  gli  armamenti,  le munizioni, le macchine,  i  programmi  informatici,  gli  oli  ed i carburanti, gli attrezzi,  i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il   vestiario,   l'equipaggiamento  ed  i  manufatti  in  genere,  i combustibili,  le  materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni  destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:
 1)  materiali  in  duplice  uso,  quando  il  materiale  non e' specificatamente militare;
 2)  materiali  specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente  ai  fini  delle  Forze  armate ovvero ai corpi armati dello  Stato  e  solo  eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni  tecniche,  in  provvisoria  custodia  a terzi, sempre che la custodia  risulti  da  prova  scritta ed il terzo risulti al riguardo abilitato;
 p)   ai   fini   amministrativi   e   contabili,   per  autonomia amministrativa:  la  potesta'  di spesa attribuita ad un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione.
 2.  Ai  fini  amministrativi  e  contabili, gli organismi di cui al precedente comma 1:
 a)  lettere  c),  d),  g)  e  i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa;
 b)   lettere   a)  e  f),  possono  essere  dotati  di  autonomia amministrativa;
 c)  lettera  h), sono dotati di autonoma capacita' negoziale e di competenza  ad  assumere  impegni  di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati  e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa;
 d) lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.
 |  |  |  | Art. 3. Principi
 1.  L'ordinamento  degli  organismi  preposti  a  svolgere funzioni amministrative  e'  definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal  Segretario generale della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza  armata,  ai  sensi  della  legge 18 febbraio 1997, n. 25 e del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 ottobre 1999, n. 556, nonche'  dal  comandante  generale dell'Arma dei carabinieri ai sensi della  legge 31 marzo 2000, n. 78 e del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297.
 2.  In  relazione  a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo  2000,  n. 78, l'espressione Forza armata adottata nel presente regolamento comprende anche l'Arma dei carabinieri.
 3. Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali con quelle  di  altri  Paesi  attraverso  la  costituzione  di  unita'  a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono  essere  disciplinate,  anche  nel  rispetto del principio di reciprocita',   dai   memorandum   d'intesa  stipulati  con  i  Paesi interessati.
 4.  I  limiti  di somma previsti nei Capi III e IV sono aggiornati, con  decreto  ministeriale,  sulla  base  delle  variazioni di valore dell'importo della soglia comunitaria.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Per la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e il decreto del
 Presidente  della  Repubblica  25 ottobre  1999, n. 556, si
 vedano le note alle premesse.
 - Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78
 (Delega  al  Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei
 carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
 della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
 materia   di   coordinamento   delle  Forze  di  polizia  -
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79),
 e' il seguente:
 «Art.  1  (Delega  al Governo per il riordino dell'Arma
 dei  carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita',
 speditezza   e  rispondenza  al  pubblico  interesse  delle
 attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare,
 entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente   legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per
 adeguare,  ferme  restando  le  previsioni  del regolamento
 approvato  con  regio  decreto  14 giugno  1934, n. 1169, e
 successive  modificazioni,  non  in  contrasto  con  quanto
 previsto  dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
 militari   dell'Arma   dei  carabinieri,  ivi  comprese  le
 attribuzioni   funzionali   del   Comandante  generale,  in
 conformita'  con  i contenuti della legge 18 febbraio 1997,
 n. 25.
 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi
 restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno
 per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
 sicurezza  pubblica,  nonche' l'esercizio delle funzioni di
 polizia  giudiziaria  alle  dipendenze e sotto la direzione
 dell'autorita'   giudiziaria,   ai   sensi  del  codice  di
 procedura  penale,  sono  osservati  i  seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) collocazione  autonoma  dell'Arma dei carabinieri,
 con  rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della
 difesa,  con dipendenza del Comandante generale dal Capo di
 stato  maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le
 disposizioni  della  legge  18 febbraio  1997,  n.  25, per
 l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
 1)   concorso  alla  difesa  della  Patria  e  alla
 salvaguardia  delle  libere  istituzioni  e  del bene della
 collettivita'  nazionale nei casi di pubblica calamita', in
 conformita'  con  l'art.  1  della legge 11 luglio 1978, n.
 382;
 2)   partecipazione  alle  operazioni  militari  in
 Italia   e   all'estero  sulla  base  della  pianificazione
 d'impiego  delle  Forze  armate stabilita dal Capo di stato
 maggiore della difesa;
 3) partecipazione ad operazioni di polizia militare
 all'estero   e,   sulla   base   di   accordi   e   mandati
 internazionali,  concorso  alla ricostituzione dei Corpi di
 polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
 missioni di supporto alla pace;
 4)  esercizio  esclusivo  delle funzioni di polizia
 militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare
 e  per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici
 penali   militari,  esercizio  delle  funzioni  di  polizia
 giudiziaria  militare  alle  dipendenze  degli organi della
 giustizia militare;
 5)  sicurezza  delle  rappresentanze diplomatiche e
 consolari  italiane  ivi compresa quella degli uffici degli
 addetti militari all'estero;
 6)  assistenza  ai  comandi  e alle unita' militari
 impegnati   in   attivita'   istituzionali  nel  territorio
 nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
 b) realizzazione  di  una efficace ripartizione della
 funzione  di  comando e controllo, mediante definizione dei
 livelli   generali   di   dipendenza   delle  articolazioni
 ordinamentali   e   con   la   previsione   del  ricorso  a
 provvedimenti  amministrativi per i conseguenti adeguamenti
 che si rendessero necessari;
 c) revisione  delle  norme sul reclutamento, lo stato
 giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
 1)   armonizzare   la  normativa  vigente  per  gli
 ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri  ai  contenuti  del
 decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, prevedendo
 anche  commissioni  di  valutazione per l'avanzamento degli
 ufficiali  composte  da personale dell'Arma dei carabinieri
 e,  comunque,  analoghe  per  tipologia e partecipazione di
 specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
 legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
 2) riordinare, in relazione alle esigenze operative
 e  funzionali  da  soddisfare,  i ruoli normale, speciale e
 tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle
 relative  consistenze  organiche,  l'eventuale soppressione
 ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per
 consentire   l'autonomo   soddisfacimento   delle  esigenze
 tecnico-logistiche   dell'Arma.   Tale   revisione   potra'
 riguardare  anche,  per  ciascuno  dei  ruoli, le dotazioni
 organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e
 le  modalita'  di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
 aliquote  di valutazione e il numero delle promozioni annue
 per  ciascun  grado,  l'istituzione  del  grado  apicale di
 Generale   di   corpo  d'armata  con  consistenza  organica
 adeguata   alle   funzioni  da  assolvere  ed  all'armonico
 sviluppo  delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite
 di  eta',  per i Generali di corpo d'armata e di divisione,
 equiparando  correlativamente  anche  quello del Comandante
 generale  in  carica,  nonche',  solo  se necessario per la
 funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per
 i   restanti   gradi;   conseguentemente,   assicurare   la
 sovraordinazione  gerarchica  del Comandante generale ed il
 mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
 3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli
 degli   ufficiali   da  attuare  mediante  riduzione  delle
 consistenze  organiche del restante personale, le dotazioni
 dirigenziali  in  modo tale che esse risultino coerenti con
 quanto previsto per le Forze armate;
 4)  rivedere  la  normativa  concernente  il  Corso
 d'istituto   ed  eventualmente  adeguare  le  modalita'  di
 ammissione   all'Istituto   superiore   di  Stato  maggiore
 interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre
 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
 5)   prevedere   disposizioni  transitorie  per  il
 graduale  passaggio  dalla  vigente  normativa  a quella da
 definire  con  i  decreti legislativi nonche' l'abrogazione
 delle  norme regolamentari e di ogni altra disposizione che
 risulti in contrasto con la nuova disciplina.
 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
 comma 2,  lettera c),  numero  2),  ha  effetto a decorrere
 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
 trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
 Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
 commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
 il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
 materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
 finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
 data di assegnazione.
 5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
 articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
 sensi dell'art. 8.».
 - Il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme
 in  materia  di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma
 dell'art.   1   della  legge  31 marzo  2000,  n.  78),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248
 (supplemento ordinario).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Competenze del comandante
 1.  Il  comandante  indirizza  le  attivita'  dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione.
 2.  Il  comandante,  con  grado  dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa,  qualora  non  sia  supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), esercita  i  poteri  di  spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione  di  ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel Capo IV.
 3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa  dell'organismo  ed  adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita',   i   provvedimenti   necessari,  dandone  immediata comunicazione all'autorita' competente.
 4.  Nei casi di particolare gravita' ed urgenza, il comandante puo' adottare  provvedimenti  di  competenza  di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
 |  |  |  | Art. 5. Competenze del direttore della  direzione  di intendenza o del centro di intendenza
 1.  Il  direttore  della  direzione  di  intendenza o del centro di intendenza,  con  grado  o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da  cui  dipende,  le  attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica  o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o  il  centro  di  intendenza  sono di supporto. Esercita i poteri di spesa  nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma   ed  espleta  le  funzioni  di  comandante  dell'organismo logistico-amministrativo diretto.
 |  |  |  | Art. 6. Organi della gestione amministrativa e competenze
 1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica e' stabilito  dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e' preposto alla   direzione  della  gestione  amministrativa  dell'organismo  ed adotta,  nell'ambito  della sua competenza e secondo le direttive del comandante:
 a)  gli  atti  di  spesa  e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
 b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;
 c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali.
 2.  Il  capo  dei  servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti  controlli  e  coordina  la  gestione  logistica  secondo le disposizioni  della  Forza  armata;  e' responsabile, in applicazione delle   vigenti  disposizioni,  unitamente  al  capo  della  gestione finanziaria  ed  al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.
 3.  Ove  non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalita'  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  i  seguenti organi della gestione  amministrativa  sono  competenti  per  lo svolgimento delle seguenti attivita':
 a)  il  capo  della  gestione  finanziaria  espleta  le attivita' concernenti  la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
 b)   il  capo  della  gestione  patrimoniale  cura  le  attivita' concernenti   la   gestione  dei  materiali  ed  in  particolare:  il rifornimento,  la conservazione, la distribuzione, il mantenimento ed il  fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti  adempimenti contabili ed alle rilevazioni statistiche connesse  con  i  livelli  di scorta. E' responsabile, ai sensi e nei termini  di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del  materiale,  dell'efficienza  dei  magazzini  e  della tenuta dei materiali  ivi  depositati,  sui  quali  svolge i previsti controlli; dirige  la  gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata;
 c) il cassiere e' il depositano del denaro, dei titoli di credito e  degli  altri  valori  custoditi  nella  cassa  corrente;  cura  le scritture contabili e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;
 d)  l'ufficiale  rogante  cura  gli  aspetti  giuridici e fiscali dell'attivita'  negoziale  dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti;
 e)  il  consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di distribuzione e di  conservazione  dei  materiali  dei  quali ha il carico contabile; risponde  dei  materiali  direttamente  conservati e, solo per omessa vigilanza,  di  quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;
 f)    il    contabile   agli   assegni   cura   gli   adempimenti amministrativo-contabili  e  provvede  alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarita';
 g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento ed alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato;
 h)  gli  incaricati  presso i reparti della gestione del denaro e del  materiale  rispondono,  quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati  e  dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo.
 4.  Gli  organi  della  gestione  amministrativa  sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per  il  consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine  provvedono  le  autorita'  individuate  ai  sensi delle norme vigenti.
 5.  La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio  amministrativo,  fatti  salvi i casi in cui, non prevedendo gli  ordinamenti  la  carica  di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Qualora non sia prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri.
 6.  Le  cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione  finanziaria  sono  ricoperte nell'Esercito da ufficiali del corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato  e  da ufficiali dei rispettivi   corpi   di   commissariato  per  la  Marina  militare  e l'Aeronautica militare. La carica di capo della gestione patrimoniale e',  di  norma,  ricoperta,  nell'Esercito, da ufficiali del corpo di amministrazione  e  di  commissariato  e  da ufficiali dei rispettivi corpi  di  commissariato  per  la  Marina  militare  e  l'Aeronautica militare.  Le  funzioni  di  capo della gestione patrimoniale possono essere  svolte  anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero   da   personale   civile   di   adeguato  livello  e  profilo professionale;  la  carica  di  cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi   arma,  corpo  o  servizio,  da  marescialli  in  servizio permanente  o  da  personale  civile  di  adeguato  livello e profilo professionale,  idonei  allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al precedente comma 4.
 7.  Nell'Arma  dei  carabinieri  le  cariche  di  capo del servizio amministrativo,  di  capo  della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa.
 8.   Nel   caso   di  temporanea  assenza,  il  capo  del  servizio amministrativo  e'  sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in  grado  o  piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.
 9.  Gli  incarichi  di  cui  al comma 6 sono ricoperti da personale civile,  nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della difesa.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - La  legge  14 gennaio  1994,  n.  20 (Disposizioni in
 materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
 conti),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
 1994, n. 10.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Accertamento del danno
 1.  Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di  denaro  e  di  materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi,  chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto   e   lo   trasmette   per   via  gerarchica  al  comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
 2.  Il  comandante,  effettuata  la  denuncia,  di  cui al comma 1, dispone  un'inchiesta  amministrativa  volta  ad  accertare  le cause dell'evento   dannoso,   l'entita'   del   danno   e   le   eventuali responsabilita'.
 3. L'inchiesta amministrativa e' svolta:
 a)  da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al  ruolo  "C",  di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno non superi l'importo di 50.000 euro;
 b)  da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente  civile  non  inferiore  al  ruolo  "C",  sia  di  grado o qualifica  pari  o  superiore  all'inquisito, allorche' l'entita' del danno superi l'importo di 50.000 euro.
 4.  L'inquirente  o  la  commissione  di  inchiesta, acquisito, ove necessario,  il  parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause  e  le  circostanze  inerenti  all'evento  dannoso, determinano l'entita'  dei  danni,  muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti   responsabili,  acquisiscono  agli  atti  di  inchiesta  le relative   risposte   e  redigono,  in  duplice  esemplare,  apposita relazione,  contenente  le  proprie  conclusioni  per  il  successivo inoltro al comandante dell'organismo.
 5.   Il   comandante   dell'organismo,  al  termine  dell'inchiesta amministrativa,  effettua la costituzione in mora dei responsabili e, qualora  il  danno  accertato  superi  i  50.000  euro,  trasmette un esemplare  della  relazione  di cui al precedente comma 4, munita del proprio   parere,   all'autorita'   superiore  competente,  ai  sensi dell'articolo   8,   a   determinare   in   via   amministrativa   la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato.
 6.   Nel  caso  in  cui  la  responsabilita'  possa  estendersi  al comandante,  oppure  non sia possibile costituire la commissione, gli atti    relativi   sono   trasmessi   all'autorita'   gerarchicamente sovraordinata,   ovvero   ad   altra   autorita'   individuata  dagli ordinamenti  di  Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni  organizzative,  informando la Procura regionale della Corte  dei conti. Qualora emerga la possibilita' di un coinvolgimento anche  di  tali  autorita',  gli  atti  relativi  all'inchiesta  sono trasmessi  all'autorita'  gerarchicamente  sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, qualora non vi abbia provveduto il comandante.
 7.  Qualora nel corso degli accertamenti emergano ipotesi di reato, le  autorita'  di  cui  all'articolo 8 provvedono ad informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria.
 8.  Non  si  applica il procedimento di cui ai precedenti commi nei seguenti casi:
 a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
 b)  pagamenti indebitamente effettuati, di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;
 c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
 d)  diminuzioni  dei  materiali derivanti da cali di giacenza dei beni   consumabili   che   rientrino  nei  limiti  predeterminati  da specifiche  norme  tecniche  fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
 9. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 8, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti  a carico dei responsabili, dando comunicazione alla Procura regionale   della  Corte  dei  conti  ove  i  responsabili  resistano all'addebito.  Nel  caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il  testo  dell'art.  2033  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art.  2033  (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito un
 pagamento  non  dovuto  ha  diritto di ripetere cio' che ha
 pagato.  Ha  inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
 giorno  del  pagamento, se chi ha ricevuto era in malafede,
 oppure,  se  questi  era  in  buona  fede, dal giorno della
 domanda.».
 - Il  testo  del1'art.  2036  del  codice  civile e' il
 seguente:
 «Art.  2036  (Indebito  soggettivo). - Chi ha pagato un
 debito  altrui,  credendosi  debitore  in  base a un errore
 scusabile,  puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il
 creditore  non  si  sia  privato in buona fede del titolo o
 delle garanzie del credito.
 Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire
 i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se era in
 malafede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
 Quando  la  ripetizione  non  e'  ammessa, colui che ha
 pagato subentra nei diritti del creditore.».
 Nota all'art. 8;
 - Il  testo  dell'art.  194 del regio decreto 23 maggio
 1924,   n.   827  (Regolamento  per  l'amministrazione  del
 patrimonio  e  per  la  contabilita' generale dello Stato -
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
 supplemento ordinario), e' il seguente:
 «Art. 194. - Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione
 di  denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di
 forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse
 a  discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono
 le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi
 servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il
 danno,  ne'  per  negligenza, ne' per indugio frapposto nel
 richiedere  i  provvedimenti necessari per la conservazione
 del danaro o delle cose avute in consegna.
 Non  possono  neppure essere discaricati quando abbiano
 usato  irregolarita'  o  trascuratezza  nella  tenuta delle
 scritture   corrispondenti   e   nelle   spedizioni  o  nel
 ricevimento del danaro e delle cose mobili.
 Quando   viene  accordato  il  discarico,  questo  deve
 risultare  da  un  decreto  del  Ministro  da  cui l'agente
 dipende.
 Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione
 del  contabile  nei rapporti amministrativi, ma non produce
 alcuno  effetto  di legale liberazione, rimanendo integro e
 non  pregiudicato  il  giudizio della Corte dei conti sulla
 responsabilita' dell'agente.
 I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti
 al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.».
 Nota all'art. 12:
 - Il testo dell'art. 9 della legge 11 novembre 1986, n.
 779  (Disciplina  delle  procedure contrattuali dello Stato
 per   l'esecuzione   di   programmi   di   ricerca   e  per
 l'acquisizione  e  la  manutenzione  di  prodotti  ad  alta
 tecnologia    -   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
 24 novembre 1986, n. 273, e' il seguente:
 «Art.  9.  -  1.  Salvo  quanto  stabilito  dalla legge
 30 marzo  1981,  n.  113,  e  successive modificazioni, per
 l'acquisizione  sui  mercati esteri di materiali, impianti,
 macchinari   ed  apparecchiature  di  alta  tecnologia,  da
 effettuarsi  presso  imprese,  Governi  ed  altri organismi
 pubblici,  con  l'intermediazione degli addetti commerciali
 e,  per  l'Amministrazione  della  difesa, dagli assistenti
 amministrativi    degli   addetti   militari,   navali   ed
 aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le
 corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
 2.  Alla  stipulazione  dei contratti di cui al comma 1
 provvedono  i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita
 autorizzazione  ministeriale, che costituisce anche atto di
 impegno,  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
 dei  conti.  Non  si  applicano  le  disposizioni contenute
 nell'art.  5  della  presente  legge  e  negli  articoli 6,
 secondo  comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
 2440, e successive modificazioni.
 3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente
 articolo possono  essere  effettuati, sulla base dei titoli
 giustificativi   dei   crediti   documentati,  direttamente
 dall'amministrazione  centrale  ovvero,  previa rimessa dei
 fondi  occorrenti,  dai  soggetti  indicati  nel comma 1, i
 quali,  per  tali adempimenti, sono assoggettati alla norma
 prevista per i funzionari delegati.
 4.  Il  termine  di cui al sesto comma dell'art. 60 del
 regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e successive
 modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data
 di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei
 documenti giustificativi.
 5.  La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche
 alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in
 vigore della presente legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita' 1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato sono:
 a)   il   comandante   dell'organismo,   provvisto  di  autonomia amministrativa,   nel   caso  in  cui  il  danno  presunto,  riferito all'evento  che  lo  ha  determinato,  non superi l'importo di 50.000 euro;
 b)  il  comandante  gerarchicamente  superiore,  ovvero  un'altra autorita'  individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla  base delle peculiari configurazioni organizzative, nel caso in cui il danno presunto non superi l'importo di 500.000 euro;
 c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a 500.000 euro.
 2. Le autorita' di cui al comma 1:
 a)  dispongono,  salvo  quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;
 b)  emettono  decreto  di  scarico,  ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo  194  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento   per   1'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la contabilita'  generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
 c) comunicano alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali  azioni  sindacatorie di competenza, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b).
 |  |  |  | Art. 9. Criteri per l'addebito del danno
 1.  L'addebito  per  la  perdita di materiali e' commisurato, per i materiali  assunti  in  carico,  al prezzo risultante dalle scritture contabili  e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di  acquisto.  L'addebito  puo'  essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulti inferiore o superiore a quello di  carico  o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali  che dopo la riparazione risultino deprezzati e' addebitata anche la differenza di valore. Quando i materiali deteriorati vengano dichiarati  fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato in diminuzione dall'addebito.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni generali
 1. Le procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi, nonche' per  l'effettuazione  di  lavori  da  parte  degli  organi centrali e periferici  del  Ministero della difesa sono improntate, nel rispetto delle  leggi  vigenti e della normativa comunitaria, a tempestivita', trasparenza,  correttezza e semplificazione per garantire pienamente, in  ogni  circostanza,  il  piu'  efficace  sostegno  logistico  agli organismi  militari  e,  in particolare, ai contingenti o alle unita' assimilabili.
 2.  Gli  organi  centrali  e  periferici del Ministero della difesa provvedono,  con  contratti o attraverso negoziazioni semplificate in economia,  all'acquisto  di  beni  e  servizi, alle alienazioni, alle lavorazioni,  agli  affitti,  ai  noleggi  ed  alle  locazioni per il soddisfacimento  delle  proprie  esigenze  di  funzionamento, anche a mezzo di permuta.
 3.  La  formazione  e  la gestione degli atti negoziali avviene nel rispetto   delle   leggi,   dei  regolamenti,  delle  condizioni  dei capitolati  generali  e speciali d'oneri e degli eventuali memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
 4.   Non   e'  consentito  suddividere  artificiosamente  qualsiasi lavorazione,  provvista  o  servizio,  riferiti  ad  un'esigenza  che rivesta  carattere unitario, allo scopo di sottrarli all'applicazione della vigente normativa in materia di aggiudicazione degli appalti.
 |  |  |  | Art. 11. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti
 1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata:
 a)   presso  i  centri  di  responsabilita',  ovvero  presso  gli organismi  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), qualora istituiti:  dai  dirigenti  militari  o civili preposti all'attivita' contrattuale;
 b) presso gli alti comandi e gli organismi di cui all'articolo 2, lettera   a):   dagli   ufficiali   preposti  ai  rispettivi  servizi contrattuali;
 c)  presso  gli  organismi provvisti di autonomia amministrativa: dai  capi del servizio amministrativo o dagli agenti che esplicano le relative funzioni.
 2.  Nel  caso  di  assenza  o  di  impedimento  o nel caso in cui i soggetti  di  cui  al  comma  1  siano  titolari  della  potesta'  di approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo.
 3.  L'approvazione dei contratti passivi o attivi e' effettuata dai titolari  dei  poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Qualora il titolare dei poteri di spesa non sia dirigente:
 a)  i  contratti  passivi  sono  approvati  dal titolare medesimo quando  l'ammontare  degli  stessi  sia inferiore ai 20.000 euro, con esclusione dell'IVA;
 b)  i  contratti  attivi e quelli passivi di importo superiore ai limiti   di  cui  alla  lettera  a),  sono  approvati  dall'autorita' sovraordinata  di grado dirigenziale o dal comandante del contingente o  dell'unita' assimilabile operante all'estero, ovvero dal direttore della  direzione o del centro di intendenza del contingente stesso se dirigente.
 4.  I  centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta' di  impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture  di credito, anche in contabilita' speciale, per la gestione negoziale  delle  spese di funzionamento amministrate dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa.
 5. Il contratto passivo e' eseguibile:
 a)   quando   grava   sui   fondi   delle   anticipazioni:   dopo l'approvazione dello stesso ovvero dopo la registrazione nell'ipotesi in cui sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti;
 b)   quando   grava   su   altri  fondi:  dopo  la  registrazione dell'impegno  preventivo  di spesa da parte dell'Ufficio centrale del bilancio  presso il Ministero della difesa ed il controllo preventivo della Corte dei conti ove previsto.
 6.  L'autorita'  che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che  non  consentano  di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza  pregiudizio  per  la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento   del   contratto,   puo'   autorizzare  l'esecuzione anticipata  di  prestazioni  dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi  di  aggiudicazione  e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese  e,  quando trattasi di provviste non ripartibili in dodicesimi, in  misura  proporzionale  alle  esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata  non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del  contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente  ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti.
 7. I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da  parte  della  Corte dei conti, ad eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita  debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali   contratti   gli   organi   centrali   competenti  conferiscono all'autorita'  che  presiede  il  seggio  la  facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.
 |  |  |  | Art. 12. Acquisti all'estero
 1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di  macchinari  e di apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico destinati  alla  difesa  nazionale  da  effettuarsi  presso  imprese, Governi  ed altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  9  della  legge  11  novembre  1986,  n. 770. Alla stipulazione  dei  relativi  contratti  possono  provvedere anche gli addetti  militari,  navali ed aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad  apposita  autorizzazione del competente centro di responsabilita' che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.
 2.  I  pagamenti  relativi  ai contratti possono essere effettuati, sulla   base  dei  titoli  giustificativi  dei  crediti  documentati, direttamente dai centri di responsabilita' ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.
 3. La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero e'  effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.
 |  |  |  | Art. 13. Contratti a quantita' indeterminata
 1.  La  fornitura  dei  materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della Difesa, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli   oneri,   e'   effettuata   mediante   contratti  a  quantita' indeterminata,  fermo  restando il tetto massimo dell'importo fissato dall'atto negoziale.
 |  |  |  | Art. 14. Acquisti e servizi in economia
 1.   Possono   essere   eseguite   in  economia  sotto  la  diretta responsabilita'  dei  titolari  del  potere  di spesa, nei limiti dei fondi   assegnati   per   la   realizzazione  di  ciascun  programma, indipendentemente  dal  relativo  importo,  le acquisizioni di beni e servizi:
 a)  relative  a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda   misure   speciali   di   sicurezza,   secondo  le  vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
 b)  relative  a  categorie di interventi, previamente individuate con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  necessarie ai fini della tutela  degli  interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative.
 2.  Le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992,  n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
 3.  Possono  anche  essere  eseguiti  in  economia sotto la diretta responsabilita'  dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000  euro  con  esclusione  dell'IVA,  le  acquisizioni di beni e servizi  rientranti  nelle  voci di spesa e nei limiti di importo che sono  stabiliti  con  decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto salvo quanto  previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  24 luglio 1992, n. 358, e successive  modificazioni.  I  predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 4.  Per  le  acquisizioni  di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso  alla  procedura  in  economia,  trovano  applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia.
 5.  Il  ricorso  alla  procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati   per  ciascun  programma,  e'  autorizzato  dal  dirigente militare  o  civile  titolare  del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare:
 a)  indipendentemente  dal relativo importo, le spese afferenti a categorie  di  beni  e  servizi  individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera b);
 b)  entro  i  limiti  e  per  le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti   di   Forza   armata.   Per   l'Arma   dei   carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata da apposito provvedimento del Comando generale.
 6.  I  limiti  di  somma  di  cui al presente articolo si intendono riferiti  al  valore  massimo  di  ciascuna provvista di ogni singola fattispecie   che  presupponga  unicita'  di  approvvigionamento.  Il ricorso  alla  procedura  in  economia,  per ciascuna delle spese, e' disposto  con  atto  del  titolare  del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali e' adottata la procedura stessa.    E'    vietato   suddividere   artificiosamente   qualsiasi acquisizione  di  beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' acquisizioni.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Il  testo  degli  articoli 1,  commi 1  e  2  e 9 del
 decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' il seguente:
 «Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
 testo  unico  disciplina  l'affidamento,  da  parte  di una
 amministrazione   aggiudicatrice  e  nelle  forme  indicate
 dall'art.  2,  di pubbliche forniture di beni, compresi gli
 eventuali  relativi  lavori di installazione, il cui valore
 di  stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
 del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
 conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo
 (DPS).
 2.  Il  presente  testo  unico  si  applica  anche alle
 forniture  il  cui  valore  di  stima al netto dell'IVA, al
 momento   della  pubblicazione  del  bando,  sia  uguale  o
 superiore  al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
 aggiudicate  dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
 per  il  solo  settore  difesa,  per  quelle  concernenti i
 prodotti  indicati  nell'allegato  2;  per  i  prodotti del
 settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
 soglia di cui al comma 1.».
 «Art.  9  (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando
 di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
 seguenti  procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione
 della fornitura:
 a) il pubblico incanto;
 b) la licitazione privata;
 c) l'appalto-concorso;
 d) la trattativa privata.
 2. Si intende per:
 a) pubblico  incanto, la procedura aperta in cui ogni
 impresa interessata puo' presentare un'offerta;
 b) licitazione  privata,  la procedura ristretta alla
 quale    partecipano    soltanto    le   imprese   invitate
 dall'amministrazione aggiudicatrice;
 c) appalto-concorso,  la  procedura  ristretta di cui
 alla  lettera b),  nella quale il candidato redige, in base
 alla      richiesta      formulata     dall'amministrazione
 aggiudicatrice,  il  progetto  della  fornitura e indica le
 condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
 d) trattativa  privata, la procedura negoziata in cui
 l'amministrazione  aggiudicatrice  consulta  le  imprese di
 propria  scelta  e negozia con una o piu' di esse i termini
 del contratto.
 3. Le forniture del presente testo unico possono essere
 aggiudicate   a  trattativa  privata  in  caso  di  offerte
 irregolari,  dopo  che  siano  stati  esperiti  un pubblico
 incanto,  una  licitazione  privata  o un appalto-concorso,
 oppure  in  caso  di offerte che risultano inaccettabili in
 relazione  a  quanto  disposto  dagli  articoli da 10 a 20,
 purche'  le condizioni iniziali della fornitura non vengano
 sostanzialmente      modificate;     le     amministrazioni
 aggiudicatrici  pubblicano,  in  questo  caso,  un bando di
 gara,  oppure  ammettono  alla  trattativa privata tutte le
 imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
 a  15 e che, in occasione della precedente procedura aperta
 o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
 formali della procedura di gara.
 4. Le forniture del presente testo unico possono essere
 aggiudicate   a   trattativa   privata,  senza  preliminare
 pubblicazione di un bando di gara:
 a) quando  non  vi  e'  stata alcuna offerta o alcuna
 offerta  appropriata  dopo  l'esperimento  di  un  pubblico
 incanto,    di    una   licitazione   privata   o   di   un
 appalto-concorso,  purche'  le  condizioni  iniziali  della
 fornitura  non  siano  sostanzialmente modificate e purche'
 sia  trasmessa  alla  Commissione  delle  Comunita' europee
 un'apposita relazione esplicativa;
 b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca,
 di  prova,  di  studio  o di messa a punto, meno che non si
 tratti  di produzione in quantita' sufficiente ad accertare
 la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
 e messa a punto;
 c) per  le  forniture la cui fabbricazione o consegna
 puo'  essere  affidata, a causa di particolarita' tecniche,
 artistiche  o  per  ragioni  inerenti  alla  protezione dei
 diritti   di   esclusiva,   unicamente   a   un   fornitore
 determinato;
 d) nella   misura   strettamente  necessaria,  quando
 l'eccezionale    urgenza    risultante    da    avvenimenti
 imprevedibili  per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
 compatibile  con i termini imposti dalle procedure aperte o
 ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al
 comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun
 caso imputabili all'amministrazione stessa;
 e) per  le  forniture  complementari  effettuate  dal
 fornitore  originario  e  destinate  al rinnovo parziale di
 forniture  o  impianti  d'uso corrente o all'ampliamento di
 forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del
 fornitore   obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad
 acquistare  materiale di tecnica differente, l'impiego o la
 manutenzione   del   quale   comporti   incompatibilita'  o
 difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata
 dei  contratti  e  dei  contratti  rinnovabili non puo', di
 regola, superare i tre anni.
 5.  In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
 al comma 1, lettere a), b) o c).».
 - Il  testo  dell'art. 6 del citato decreto legislativo
 17 marzo 1995, n. 157, e' il seguente:
 «Art.  6  (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando
 di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
 seguenti  procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione
 dell'appalto:
 a) il pubblico incanto;
 b) la licitazione privata;
 c) l'appalto  concorso, per settori diversi da quelli
 indicati all'art. 26.2;
 d) la trattativa privata.
 2. Si intende per:
 a) pubblico  incanto, la procedura aperta in cui ogni
 impresa interessata puo' presentare un'offerta;
 b) licitazione  privata,  la procedura ristretta alla
 quale    partecipano    soltanto    le   imprese   invitate
 dall'amministrazione aggiudicatrice;
 c) appalto  concorso,  la  procedura ristretta di cui
 alla  lettera b),  nella quale il candidato redige, in base
 alla     richiesta    formulata    dalla    amministrazione
 aggiudicatrice,  il  progetto  del  servizio  ed  indica le
 condizioni  e  i  prezzi  ai  quali e' disposto ad eseguire
 l'appalto;
 d) trattativa  privata, la procedura negoziata in cui
 l'amministrazione  aggiudicatrice  consulta  le  imprese di
 propria  scelta  e negozia con una o piu' di esse i termini
 del contratto.».
 - Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e' il
 seguente:
 «5.  La  disciplina  del  presente  regolamento  non si
 applica   alle   forniture  dichiarate  segrete  o  la  cui
 esecuzione    richiede   misure   speciali   di   sicurezza
 conformemente  alle disposizioni legislative, regolamentari
 o  amministrative  vigenti  o quando lo esiga la protezione
 degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.».
 - Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' il
 seguente:
 «Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso
 al  sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione
 in  economia  di  beni  e  servizi  e' ammesso in relazione
 all'oggetto  ed  ai limiti di importo delle singole voci di
 spesa,   previamente   individuate   con  provvedimento  da
 ciascuna   amministrazione,   con   riguardo  alle  proprie
 specifiche esigenze.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Esecuzione degli acquisti in economia
 1.  L'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  puo' essere effettuata:
 a) in amministrazione diretta;
 b) a cottimo fiduciario;
 c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
 2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
 a)  i  servizi  per  i quali non occorra l'intervento di imprese; essi    sono    effettuati    con   materiali,   utensili   e   mezzi dell'amministrazione  o  appositamente  noleggiati  e  con  personale dell'amministrazione;
 b)  le  forniture  a  pronta  consegna  ed  i  servizi  a  pronta esecuzione.
 3.  Sono  eseguibili  con  il  sistema  del  cottimo  fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacita' ed idoneita'.
 4.  Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera b), ed al comma 3:
 a)  si  prescinde  dalla  richiesta  di  piu'  preventivi  quando l'importo  della  spesa  non  superi  l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
 b)  in  ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di preventivi  ad  almeno  cinque  ditte  ed  acquisizione di almeno tre preventivi.  Nel  caso  di  esito in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine  di  mercato  e  in  tal  caso  l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti,  se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita',  e'  prescelto  quello  con  il prezzo piu' basso. Negli altri   casi   la   scelta   puo'  essere  effettuata,  con  adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 5.  Le  lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono le condizioni  di  esecuzione  delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in caso di  ritardo,  l'obbligo  del  contraente  di uniformarsi a sua cura e spese  a  tutte  le norme vigenti in materia, nonche' la facolta' per l'amministrazione   di  provvedere  in  danno  del  contraente  e  di risolvere  l'accordo mediante semplice denuncia qualora il contraente medesimo venga meno ai patti concordati.
 6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni dalla data  del  collaudo  o  dalla data di presentazione della fattura, se successiva,  al  pagamento  delle spese relative alle acquisizioni di beni  e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto anticipazioni  e  provvedono  anche  per  le  spese  autorizzate  con provvedimento  ministeriale,  qualora  cio' sia disposto nell'atto di autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 16. Alienazioni in economia
 1.  Puo'  essere  eseguita  in economia la vendita di materiali, di mezzi,   di   attrezzature  e  di  macchinari  di  qualsiasi  genere, dichiarati  fuori  servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento:
 a)  fino  all'importo  di  50.000  euro, da parte degli organismi provvisti  di  autonomia  amministrativa, previa autorizzazione della competente  autorita'  logistica  centrale  per  importi  superiori a 10.000 euro;
 b)  per  importi  superiori  a 50.000 euro da parte dei centri di responsabilita';
 c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unita' assimilabili  operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di  intendenza  dei  contingenti  stessi, previa autorizzazione della competente  autorita'  logistica  centrale  per  importi  superiori a 10.000 euro.
 2.  La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione in prima  istanza  di  almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta,  che  consiste  anche  nel  solo  sgombero  a  titolo non oneroso.
 3.  Ai  fini  della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni.
 4.  L'acquirente  e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
 5.   Nel   caso   di  infruttuosita'  delle  trattative  negoziali, l'alienazione   del   materiale   ha  luogo  a  titolo  oneroso,  con imputazione  della  spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale  stesso  e'  stato  a  suo  tempo  acquistato, fatte salve, qualora  si  tratti  di  prodotti  tossici  o  nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.
 |  |  |  | Art. 17. Transazioni
 1.  Le  transazioni  sono approvate ed impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di  cui all'art. 11, comma 3 e dai comandanti dei contingenti o delle unita'  assimilabili  operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti,  previa  richiesta  del parere dell'Avvocatura dello Stato per  importi superiori a 30.000 Euro. Per importi superiori a 100.000 euro sono competenti i centri di responsabilita'.
 |  |  |  | Art. 18. Forza amministrata
 1.  La  forza  amministrata  e'  composta  dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in:
 a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a ciascun organismo   dotato  di  autonomia  amministrativa  per  i  suoi  fini istituzionali,  nonche'  dal  personale  assegnato in amministrazione all'organismo  per  disposizione ministeriale o dell'organo centrale. Al  personale  in  forza  effettiva l'organismo stesso corrisponde il trattamento  economico  spettante  in  relazione alle disposizioni di legge  vigenti  e,  se  dovuti,  il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale;
 b) forza aggregata, costituita:
 1)  dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in parziale  amministrazione per esigenze di servizio, in relazione agli ordinamenti  di  Forza  armata  od  agli  obblighi  di accasermamento previsti dalle norme vigenti;
 2)  dal  personale chiamato a concorrere agli arruolamenti, dai militari  di truppa in ferma volontaria, dagli allievi e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo;
 3)  dal  personale  non  appartenente alle Forze armate assunto temporaneamente  in  amministrazione  per  l'arruolamento o per altre esigenze previste dalle norme vigenti.
 A  tale  personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti,  nonche'  le  particolari indennita' e le somministrazioni in natura  se  previste da disposizioni legislative e regolamentari o se indicate nel provvedimento d'impiego;
 c) forza potenziale, costituita:
 1)  dal  personale  militare  e civile non piu' in servizio per aspettativa,  o  in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;
 2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva;
 3)  e dal personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni.
 A  tale  personale l'organismo corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni di stato.
 2.  I  compensi e le indennita' particolari dovuti al personale dei contingenti  o  delle unita' assimilabili per il servizio prestato in zona  di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unita'   assimilabile,   ovvero  dalla  direzione  o  centro  di intendenza  del  contingente  stesso,  anche se il personale medesimo continui   a   far   parte,  per  ogni  altro  effetto,  della  forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro  organismo  designato  dagli  ordinamenti  di  Forza  armata  o interforze.
 |  |  |  | Art. 19. Situazioni e variazioni della forza
 1.  Gli  organismi  tengono  in  evidenza le situazioni della Forza amministrata  in  relazione  alle  diverse  configurazioni  di  Forza armata.  I  reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa  dello stato della Forza e la trasmettono, corredata dei documenti   giustificativi,  all'ufficio  designato  nell'ambito  del comando  dell'organismo  del  quale  fanno parte, anche ai fini della determinazione  delle  utenze  logistiche  dovute  e  del conseguente scarico   dei   materiali   oggetto   delle  utenze  stesse,  nonche' dell'aggiornamento dei documenti matricolari.
 2.  Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate mediante  iscrizione, con effetti costitutivi, nell'ordine del giorno dell'organismo.
 |  |  |  | Art. 20. Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'
 1.   Gli  ufficiali,  i  sottufficiali,  i  volontari  in  servizio permanente,  nonche' gli appuntati ed i carabinieri sono amministrati e  ricevono  le  competenze  fisse  e  le  indennita' continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le   trasferte  non  continuative  anche  all'estero,  dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale sono in forza o dall'organismo  a  questo  fine  designato dagli ordinamenti di Forza armata   o   interforze   ovvero,   qualora  costituite,  dai  centri stipendiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
 2.  La  liquidazione  ed  il  pagamento  dello  stipendio  e  delle indennita'  a carattere continuativo sono effettuate con le modalita' e  le  cadenze  temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento  delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si  assenta  per  motivi  di  servizio  nel  periodo  fissato  per il pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto sulle   competenze   maturate  fino  al  giorno  della  partenza.  Le indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.
 |  |  |  | Art. 21. Personale trasferito
 1.  Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:
 a)   le  competenze  spettanti  corredate  dei  provvedimenti  di attribuzione  nonche'  i  dati  relativi  allo  stato  civile ed alla situazione di famiglia;
 b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
 c)  gli  eventuali  debiti e la relativa documentazione, nonche', nel  caso  di  estinzione  rateale,  l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;
 d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento.
 2.  L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.
 3.  Qualora  non sia possibile recuperare sugli assegni spettanti o sulla  pensione  quanto  dovuto  dal  personale  all'amministrazione, l'organismo  ne da' comunicazione alla Direzione generale competente, affinche'  attivi  le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.
 |  |  |  | Art. 22. Paga ed indennita' dei militari di truppa non in servizio permanente 1. Ai militari di truppa in ferma volontaria, ai graduati di truppa ed ai militari semplici in servizio, la paga e le altre indennita', i compensi  ed  i  soprassoldi  sono  corrisposti  entro i primi cinque giorni  del  mese  successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti  di  appartenenza,  salvo che il pagamento non sia accentrato presso   l'ufficio   cassa   dell'organismo  provvisto  di  autonomia amministrativa.  Per il computo degli assegni giornalieri i mesi sono calcolati   per  il  numero  dei  giorni  di  cui  effettivamente  si compongono  e  conseguentemente  gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento.
 2.  Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche'  per  il  rinvio  o  il  rientro  al  corpo,  sono anticipate dall'organismo   originario   e  liquidate  e  pagate  da  quello  di destinazione.
 3.  Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita'  di missione, se poste a carico dell'amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.
 4.  Le  spese  di  viaggio  e  le indennita' di missione dovute per l'invio  in  congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.
 |  |  |  | Art. 23. Valore in danaro della razione viveri
 1.  Il  valore in danaro della razione viveri spettante ai militari di  cui  all'articolo  22,  esentati  dal  partecipare alla mensa, e' corrisposto  a periodi decadali anticipati. Il valore in danaro della razione  viveri  e'  corrisposto,  prima dell'inizio del servizio, ai militari  comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.
 |  |  |  | Art. 24. Morte o scomparsa del militare
 1.  In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione ed all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti  in  possesso  dell'amministrazione  che  provvede a prendere contatti  con  gli  eredi  o  i  presunti  successori legittimi dello scomparso.
 2.  Trascorsi  sei  mesi  dalla  data della morte o della scomparsa legalmente  accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano  rimasti  ignoti  o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti  per  provare la loro qualita', l'amministrazione richiede all'autorita'       giudiziaria      territorialmente      competente l'autorizzazione  a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalita' e  le  cautele  fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata e' versata  su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.
 |  |  |  | Art. 25. Spese generali degli organismi
 1.  Gli  organismi,  nei  limiti  delle  assegnazioni  di bilancio, effettuano   direttamente,   ai   sensi   di  quanto  previsto  dalle disposizioni del capo IV, le spese:
 a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei posti di  medicazione,  dei  laboratori, delle officine, delle scuole e dei magazzini;
 b)   relative   all'accasermamento,   all'igiene,  alla  pulizia, all'istruzione,  alla  protezione  sociale,  all'assistenza  morale e spirituale  ed  al benessere dei militari, nonche' quelle relative ai servizi religiosi, ai corpi musicali ed alle fanfare;
 c)   per   l'addestramento,  l'educazione  fisica  e  l'attivita' sportiva,  per  l'acquisto, il mantenimento, il governo e la custodia di  animali,  per  l'acquisto  e  la  manutenzione  di  materiali  di dotazione, delle bardature e delle ferrature;
 d)  per il minuto mantenimento degli immobili, nel rispetto delle specifiche   discipline  in  materia,  nonche'  degli  impianti,  dei materiali  in genere, delle armi, delle navi, degli aeromobili, delle telecomunicazioni e dei sistemi d'arma;
 e)   generali,   ivi   comprese   quelle   per   la  pulizia,  la derattizzazione,  il  disinquinamento,  la  disinfestazione di aree e locali,   per   la   raccolta   ed  il  trasporto  dei  rifiuti,  per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto  di  imballaggi,  nonche'  quelle per la manovalanza e per garantire   la  sicurezza,  la  guardiania,  la  sorveglianza  ed  il controllo  dei locali, delle caserme e delle installazioni militari e di  funzionamento degli organismi che non trovino diretta imputazione in specifiche unita' previsionali di base e capitoli di bilancio.
 |  |  |  | Art. 26. Assistenza morale, benessere e protezione sociale
 1. Le spese per l'assistenza morale ed il benessere attengono:
 a)  alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonche'  a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso;
 b)  alle  altre  attivita' tendenti a far conseguire al personale militare,   mediante  la  frequenza  di  corsi  interni  ed  esterni, qualificazioni professionali civili;
 c) alle attivita' volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio.
 2. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati:
 a)  in  amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti;
 b)   in   amministrazione   indiretta   mediante  affidamento  in concessione  alle  organizzazioni  di  personale  ovvero  ad enti o a terzi,  secondo  le vigenti disposizioni, con mezzi, locali e risorse concessi  in  uso  dall'amministrazione alle stesse organizzazioni di personale.
 3. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in  uso,  in  quanto  utilizzati  in via diretta per fini di pubblico interesse,  l'amministrazione  ha  la  facolta'  di determinare quote ricognitorie  a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la  cui  entita'  e'  determinata  in  relazione alle finalita' ed ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.
 |  |  |  | Art. 27. Attivita' sportiva
 1.  Le  spese  inerenti  all'attivita'  sportiva militare, comprese quelle  per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed impianti, sono a carico dell'amministrazione.
 2.  Le  spese  per  l'attivita'  sportiva  effettuata dal personale militare   impegnato   in  competizioni  di  livello  internazionale, nazionale  e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di   risorse  finanziarie  e  strumentali  messe  a  disposizione  da istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da parte  di  privati.  L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati  alla  gestione dei programmi inerenti all'attivita' sportiva militare,  anche  tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite.
 3.  Le  singole  Forze  armate  predispongono  le norme relative al conferimento  di  premi, inerenti alle attivita' sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed esigenze tecnico-operative.
 |  |  |  | Art. 28. Vettovagliamento
 1.  Il servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e civile avente diritto e' disciplinato con decreti interministeriali emanati  dal  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 - Il  testo  dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000,
 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)  -
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
 302 (supplemento ordinario), e' il seguente:
 «Art.  63  (Vettovagliamento e approvvigionamento delle
 Forze  armate,  della  Polizia  di  Stato,  del Corpo della
 guardia  di  finanza  e  del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le
 razioni  viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le
 integrazioni  vitto  ed  i  generi  di conforto in speciali
 condizioni   di   impiego,  nonche'  ogni  altra  forma  di
 fornitura di alimenti a titolo gratuito.
 2.   Le   modalita'   di   fornitura  del  servizio  di
 vettovagliamento  a  favore  dei  militari e del personale,
 anche  ad  ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco ai quali le norme
 vigenti  attribuiscono  il diritto ai trattamenti di cui al
 comma 1  sono  stabilite  sulla base delle procedure di cui
 all'art.  59  con  decreto  del Ministro della difesa o del
 Ministro  competente  per l'amministrazione di appartenenza
 da  adottare  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
 bilancio   e   della   programmazione  economica  entro  il
 30 settembre   di   ogni   anno  con  riferimento  all'anno
 successivo.  Con  il  medesimo  decreto sono determinati il
 valore  in  denaro delle razioni viveri e del miglioramento
 vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.
 3.  Il  servizio  di vettovagliamento e' assicurato, in
 relazione   alle   esigenze   operative,   logistiche,   di
 dislocazione  e di impiego degli enti e reparti delle Forze
 armate,  della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di
 finanza  e  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
 seguenti  forme:  a)  gestione diretta, ovvero affidata, in
 tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
 b)  fornitura  di  buoni  pasto;  c)  fornitura  di  viveri
 speciali   da  combattimento.  La  gestione  diretta  e  le
 eventuali  convenzioni  sono  finanziate mediante utilizzo,
 anche  in modo decentrato, del controvalore in contanti dei
 trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al
 comma 2.
 4.  In  sede di prima applicazione il decreto di cui al
 comma 2,  da  emanare  entro  sessanta giorni dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce il
 termine  iniziale  di  operativita'  del  nuovo  sistema di
 vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
 le  disposizioni  di  cui all'art. 14, comma 4, della legge
 28 luglio 1999, n. 266.
 5.  Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo
 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente:
 «3-bis.  Il  ricorso  alla  Nato Maintenance and Supply
 Agency    previsto    dal    comma 3    e'    esteso   agli
 approvvigionamenti  dei beni e servizi comunque connessi al
 sostegno  logistico  dei  contingenti  delle  Forze  armate
 impiegati  in  operazioni  fuori  dal  territorio nazionale
 condotte  sotto  l'egida  dell'ONU  o  di  altri  organismi
 sovranazionali».
 6.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione  economica provvede alla realizzazione delle
 attivita',  ivi  comprese  quelle  di  tipo  consulenziale,
 previste  dai  precedenti  articoli, anche avvalendosi, con
 apposite  convenzioni,  di  societa',  gia' costituite o da
 costituire,    interamente    possedute,   direttamente   o
 indirettamente.   Le   predette  societa'  possono  fornire
 servizi  di  consulenza a supporto anche di altre attivita'
 del Ministero.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Vestiario ed equipaggiamento
 1.  La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di  vestiario e di equipaggiamento personale dei graduati di truppa e dei  militari  semplici  di  leva,  dei  militari  di truppa in ferma volontaria,  degli  allievi  marescialli,  degli allievi ufficiali di complemento  e  degli  allievi  e  aspiranti delle accademie e scuole militari   delle  Forze  armate,  sono  effettuati  a  cura  e  spese dell'amministrazione.
 2.  Agli  ufficiali,  ai sottufficiali ed ai volontari di truppa in servizio   permanente  e'  assegnata,  gratuitamente,  una  dotazione individuale  di  vestiario  e  di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono  a  carico dell'amministrazione. Il personale di cui al presente comma  puo'  ritirare,  secondo criteri, limiti e modalita' stabiliti dalla  competente  Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle  proposte  formulate dalle autorita' logistiche centrali, anche oggetti  di  vestiario  non  compresi  nella dotazione spettante, nei limiti  del  valore  della  dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali  stabiliscono  gli  oggetti  di  vestiario  per  i quali sia conveniente  od  opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso.
 3.  L'amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al  comma  1,  i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.
 4.  Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del  Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata  sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
 5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantita'  e  la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'amministrazione sono determinate con  provvedimento  del  Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla  base  delle  proposte  formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 6.  Per  i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari  destinati  a  servizi  speciali si provvede con decreto del Ministro  della  difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  formulata  sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore  di  Forza  armata  e  dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,   tenuto   conto  delle  valutazioni  e  proposte  delle rispettive  competenti  autorita'  logistiche centrali, ognuno per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.
 7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale   richiamato   per  istruzione  o  per  mobilitazione  sono distribuite  dotazioni  ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base  alla  stagione  nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata  dello  stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, ad eccezione di quelli che la competente Direzione  generale,  tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare.
 8.  Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli  incaricati  di  cui  all'articolo  6,  comma 3, lettera h), per assicurare  il  servizio  vestiario  ed equipaggiamento, rimanendo il materiale  a  carico  degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza.
 9.  Gli  oggetti  di  corredo  e  di equipaggiamento dati in uso ai militari  sono  annotati  in un documento personale e scaricati dagli inventari.  I  militari  sono  responsabili  del  buon  uso  e  della conservazione degli stessi. Qualora un oggetto sia andato perduto per colpa  del  militare  si rinnova, previo addebito all'interessato del prezzo   determinato   all'atto   del  rinnovo;  se  un  oggetto  sia riconosciuto non piu' impiegabile, prima che sia trascorso il periodo di  durata  minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso nel caso in cui, a seguito  di  procedimento semplificato di accertamento, l'interessato risulti responsabile dell'anticipato deterioramento.
 10.  La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e  delle  proposte  formulate  dalle  autorita'  logistiche centrali, stabilisce  annualmente  i  capi di corredo che il personale militare puo'  prelevare  a  pagamento  dai  magazzini,  fissando  i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme   introitate   dalla   cessione   a   pagamento  del  vestiario costituiscono proventi riassegnabili.
 11.  Sono  a  carico  dell'amministrazione  le  spese  per la prima somministrazione,  la  manutenzione  e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile.
 12.  L'amministrazione, qualora debba soddisfare speciali esigenze, puo'   provvedere,  con  propri  laboratori  o  tramite  imprenditori privati,  alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorita' logistica   centrale   determina  gli  oggetti  da  confezionare,  le modalita'  di  confezione nonche' le materie prime e gli accessori da impiegare  per  ogni  oggetto,  fissando le tariffe per la confezione sulla  base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria Forza   effettiva,   puo'   destinare  appositi  locali  da  dare  in concessione,   a  titolo  oneroso,  ad  assuntori  privati,  iscritti all'albo   dell'artigianato,   per  l'esercizio  delle  attivita'  di sartoria,  calzoleria,  lavanderia  e  stireria;  gli  oneri  per gli impianti  e  per  l'esercizio  delle  attivita'  sono  a carico degli assuntori  ed  il  corrispettivo  dei servizi resi e' da questi posto direttamente  a  carico  degli  utenti.  Gli  assuntori  provvedono a versare  in  tesoreria,  con imputazione al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali,  per  gli  impianti  e per l'esercizio delle attivita'. Copia della   relativa   quietanza  dovra'  essere  trasmessa  al  servizio amministrativo dell'ente.
 |  |  |  | Art. 30. Servizi diversi
 1. Gli atti negoziali relativi:
 a)  all'esecuzione dei servizi di guardiania, di sorveglianza e di controllo alle installazioni militari;
 b)  alla  manovalanza  necessaria  per  il  funzionamento degli organismi;
 c)  alla  pulizia  dei  locali  ed ai servizi analoghi a quelli alberghieri,  sono stipulati secondo le norme del Capo IV, sulla base di   condizioni   tecniche   formulate  nel  rispetto  dei  contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi al corrispondente settore lavorativo e, per le fattispecie interessate, delle norme di pubblica sicurezza vigenti, tenendo conto delle potenzialita' delle imprese ai fini della loro partecipazione agli appalti.
 |  |  |  | Art. 31. Spese di natura riservata
 1.  Per  sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi  di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale  della  difesa,  agli Stati maggiori di Forza armata ed agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente  con  decreto ministeriale, sottoposto al controllo della Corte dei conti.
 2.  Le  somme  assegnate  sono  corrisposte con mandati diretti. Il decreto   ministeriale,   di   cui   al   comma   1,  costituisce  la documentazione dei titoli di spesa.
 3. Gli organi di cui al comma 1 assegnano agli organismi dipendenti le   somme   ritenute  necessarie  da  impiegare  nell'interesse  del servizio,  vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa, ovvero l'ha eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto.
 4.  Le  singole  erogazioni  sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.
 |  |  |  | Art. 32. Previsione del fabbisogno
 1.  Sulla  base  degli  obiettivi  della  programmazione  annuale e pluriennale,  definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai  rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la  previsione  del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente  organo  programmatore  di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza  ed agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e  funzionali,  assegnati  dai  comandi  di vertice di Forza armata o interforze.
 2.  L'organo  programmatore  di  livello  intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati agli  obiettivi  ed ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entita'  dei  fondi  all'organo  programmatore  di vertice di Forza armata o interforze.
 3.  L'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, per i settori nei quali non provvede alla diretta amministrazione dei fondi:
 a)    acquisisce   il   concerto   dei   competenti   centri   di responsabilita' amministrativa, per gli aspetti attinenti al rapporto tra  costo  ed  efficacia, all'uniformita' di gestione ed ai risvolti tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse;
 b)   predispone  gli  elementi  programmatici  di  dettaglio  che indicano,  per  direzione  di  amministrazione  e  distintamente  per capitoli  di  spesa e per programmi, le esigenze di ciascun organismo riferite  all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per settori e funzioni  di spesa, sono inviati allo Stato maggiore della difesa che ne  sanziona  l'inserimento  nel documento programmatico provvisorio. Entro  il  mese  di ottobre, a seguito dell'approvazione ministeriale del  documento  provvisorio,  gli  organi programmatori di vertice di Forza  armata  e  interforze  inviano  gli  elementi programmatici di dettaglio ai competenti centri di responsabilita' amministrativa, con contestuale comunicazione all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  della  difesa  ed  agli  organismi interessati per i quali costituiscono   autorizzazione  all'avvio  delle  relative  attivita' pre-negoziali.
 4.  Per  l'Arma  dei  carabinieri  gli  enti  formulano  al Comando generale,  quale  organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite  al  riguardo  dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa  in  relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione  dei  Ministeri  della  difesa, dell'interno e degli altri Ministeri   dai   quali  taluni  reparti  dell'Arma  dei  carabinieri dipendono funzionalmente.
 |  |  |  | Art. 33. Autorizzazioni all'impegno ed assegnazione dei fondi
 1.  A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli  elementi  programmatici  di  dettaglio,  emettono i conseguenti ordini di finanziamento.
 2.  I  centri  di  responsabilita'  amministrativa,  verificata  la rispondenza  degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento  programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa.
 3.   I   centri   di   responsabilita'   amministrativa  rispondono dell'efficiente  e  dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dal collegio a cui e' affidato il servizio di controllo  interno  del  Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 
 
 
 Nota all'art. 33:
 - Il   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
 (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
 monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 11. della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
 1999, n. 193.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34. Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso
 1.  Nel  corso  di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente   organo  programmatore  di  vertice  di  Forza  armata  o interforze,  gli  organismi  di  cui  all'articolo 32, comma 1, sulla scorta  delle  risultanze  effettive  di  gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi gia'  realizzati  ed  a  quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano  le  eventuali  variazioni  alla  competente  direzione di amministrazione  ed  al  competente  organo  programmatore di livello intermedio   ai   fini   dell'attivazione,   da  parte  degli  organi programmatori  di  vertice  della  Forza  armata  o interforze, della procedura  di  variazione  dei  fondi all'interno del Ministero della difesa,  richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute.
 2.  Per  soddisfare  esigenze  urgenti  ed  impreviste connesse con l'efficienza  e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli organi programmatori  di  vertice  di  Forza  armata o interforze, accertata l'impossibilita'   di   provvedere   con  contratti  accentrati  gia' eseguibili,  possono  emettere  specifici  ordini  di finanziamento a favore  degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli  approvvigionamenti  o  le forniture devono essere soddisfatti. I centri  di  responsabilita'  amministrativa  assicurano la tempestiva assegnazione  dei  fondi  necessari  per  l'espletamento  dell'azione amministrativa  in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione  in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.
 |  |  |  | Art. 35. Richiesta e rifornimento dei fondi
 1.  Gli  organismi  di cui all'articolo 32, comma 1, inoltrano, nei limiti  delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla   competente   direzione   di   amministrazione   le  richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo.
 2.  Per  i  fondi  occorrenti  per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente   dipendenti,  le  direzioni  di  amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilita', trenta giorni prima dell'inizio  del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui  vari  capitoli  di bilancio. Qualora nel corso del trimestre sia accertata  l'insufficienza  di  un'apertura  di  credito, puo' essere inoltrata  una  richiesta  suppletiva,  sempre  che nel complesso non siano superati i limiti delle assegnazioni.
 3.  L'importo  delle aperture di credito e' versato trimestralmente sulla  contabilita'  speciale  a favore della competente direzione di amministrazione.  Le  aperture  di  credito contengono la clausola di commutabilita'  in  quietanza  di entrata a favore della contabilita' speciale.
 4.  La  direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei  fondi  agli  organismi amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi  di pagamento tratti sulla contabilita' speciale presso la competente  sezione  di  tesoreria  provinciale.  Sono  esigibili  in contanti  o  con  accreditamento su conto corrente postale o bancario con  quietanza  degli  agenti  responsabili  di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli ordinativi:
 a)  per  il  pagamento dei fornitori e degli altri creditori, con accreditamento esigibile all'inizio di ogni mese;
 b)   per   il   pagamento  degli  emolumenti  al  personale,  con accreditamento   esigibile   non   prima   di   cinque  giorni  dalla corresponsione delle competenze.
 5.  Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con  versamento  in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui  rispettivi  conti  correnti  postali  o  bancari,  salvo che non provveda direttamente la stessa direzione di amministrazione.
 6.  A  richiesta  dell'organismo e nei limiti delle assegnazioni ad esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione puo' direttamente accreditare   al  sistema  bancario  ed  a  quello  postale  i  fondi occorrenti:
 a)  al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'ente poste;
 b)  ai  pagamenti  a  favore  di  terzi  creditori,  traendo  gli ordinativi   di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  dandone contemporaneo  avviso  all'organismo  richiedente  per le conseguenti registrazioni contabili.
 |  |  |  | Art. 36. Concessione di prestiti
 1.  Gli  organismi  possono  chiedere  prestiti  ad altro organismo quando,  per  momentanee  deficienze  di cassa, non siano in grado di provvedere a pagamenti urgenti ed indilazionabili.
 2.  Ciascuno  degli  organismi interessati all'operazione di cui al comma   1,   da'   immediata   notizia   alla  propria  direzione  di amministrazione.
 3.  La  somma  avuta  in  prestito  e'  restituita  all'atto  della ricezione della prima somministrazione di fondi.
 |  |  |  | Art. 37. Custodia e verifica dei fondi
 1. Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di:
 a)  cassa di riserva, destinata a conservare i fondi, i titoli, i valori  e  gli  oggetti  preziosi comunque affidati all'organismo per l'amministrazione o per la custodia;
 b)  cassa  corrente,  destinata alla custodia dei fondi necessari per le operazioni di pagamento.
 2.  Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui  al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa.
 3.   L'ammontare  dei  fondi  custoditi  nella  cassa  corrente  e' commisurato  alle  necessita'  delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella  cassa  corrente  non puo' superare il limite di 10.000 euro; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva.
 4.  Presso  gli  organismi  titolari di conto corrente postale o di conto  corrente bancario, la responsabilita' della gestione dei fondi depositati  su  detti  conti  e'  attribuita agli agenti che hanno la responsabilita'  della  cassa  di  riserva.  La  traenza  puo' essere delegata a due di essi con firma congiunta.
 5.  I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse.
 6.  I  fondi  ed  i  valori  depositati nelle casse sono oggetto di verifiche  periodiche  effettuate  dagli  organi responsabili, con le modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1. Qualora  nel  corso delle verifiche risultino delle irregolarita' che comportino  responsabilita',  colui che effettua il riscontro procede ai  sensi  delle disposizioni del Capo III. Le eventuali eccedenze di cassa,  accertate  nel  corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle  scritture contabili per essere versate in tesoreria sempre che non sia possibile individuare le cause e disporre la liquidazione.
 7. Qualora l'organismo non si avvalga del servizio trasporto valori fornito  dalle  banche  o  dalle  ditte  specializzate,  il  capo del servizio  amministrativo  propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.
 |  |  |  | Art. 38. Riscossioni e pagamenti
 1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti  scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore,  la  causale,  l'importo  dell'operazione  ed il conto o il capitolo  al  quale  questa  deve essere imputata, nonche' ogni altro elemento  inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di  cassa,  prima  di  essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono  sottoscritti  dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del  debito  o  all'accertamento  del  credito, vistati per accertata regolarita'   contabile   dal  capo  della  gestione  finanziaria  ed approvati dal capo del servizio amministrativo.
 2.  Per  le  operazioni  di  pagamento,  eseguite  dai  contingenti all'estero  o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri  di intendenza dei contingenti stessi, nel caso in cui non sia possibile   ottenere,   a   fronte   delle  spese  sostenute,  idonea documentazione  giustificativa  da  porre  a  corredo degli ordini di pagamento,  agli  ordini  stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento,  una  nota  spese  sottoscritta  dal  fornitore, oppure un verbale   redatto  dal  responsabile  dell'attivita'  e  vistato  dal comandante   del   contingente  o  unita'  assimilabile,  ovvero  dal direttore  della  direzione  o  del centro di intendenza. Dal verbale devono  risultare  i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura  o  nella  nota  spese  ed  i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti.
 3.  Gli  ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo   di   imputazione  della  spesa.  Quando  interessano  piu' capitoli,  indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.
 |  |  |  | Art. 39. Atti del cassiere
 1.  Le  riscossioni  ed  i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti   sull'apposito   registro,   in   ordine   cronologico  e distintamente  per  i  pagamenti  in contanti e con il conto corrente postale   o   bancario;   sullo   stesso   registro  sono  riportate, distintamente,  le  disponibilita' della cassa di riserva e di quella corrente.
 2.  Il  cassiere,  per  ogni  riscossione e pagamento che effettua, accerta  l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si  fa  rilasciare  apposita  quietanza  ed appone sul titolo la data dell'operazione  eseguita  e  la  propria  firma.  Non sono valide le quietanze con riserva o condizione.
 3.  Per  i  pagamenti  da  eseguirsi  da  parte  dei  cassieri  dei contingenti  all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o  centri  di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in  cui  il  creditore  non  sia riconoscibile, perche' sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non sia in grado di rilasciare quietanza, e'  possibile,  purche'  vi  sia  la  certezza che il creditore abbia effettivamente  titolo  al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal   responsabile   dell'attivita'   e  dal  cassiere,  che  attesti l'avvenuto  pagamento  ed  evidenzi  le  ragioni che hanno imposto la particolare  procedura.  Il  verbale,  vistato  dal capo del servizio amministrativo,  e'  approvato  dal  direttore  della direzione o del centro  di  intendenza,  ove  costituiti,  ovvero  dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile.
 4. Costituiscono quietanza liberatoria:
 a) il verbale di cui al comma 3;
 b)  i  certificati a tal fine emessi dall'amministrazione postale per i pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale;
 c)  gli  estratti  conto  e  le altre certificazioni emesse dagli istituti di credito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente bancario o tramite carte di credito quando autorizzate;
 d)  le  particolari  quietanze  rilasciate  dalle amministrazioni dello  Stato  o  da altri enti pubblici per i pagamenti effettuati in contanti.
 5.  Su  richiesta  del  creditore,  i pagamenti sono effettuati con assegni  circolari  o  di  conto  corrente bancario non trasferibili. L'annotazione  nell'ordine  di  pagamento degli estremi del titolo di credito  emesso  e  della  lettera  assicurata  spedita,  costituisce certificazione  provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta  consegna  all'interessato,  ovvero  in attesa degli estratti conto  degli  istituti  di credito, per gli assegni di conto corrente bancario  inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese  di  spedizione  degli  assegni  circolari o del conto corrente bancario  sono  poste  a  carico  dei  creditori  e detratte dal loro credito.
 6.  Qualora  non sia possibile pagare tutti i creditori compresi in uno  stesso  ordine  di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato   denaro  ed  il  titolo  parzialmente  quietanzato,  pur costituendo   parte   integrante  delle  disponibilita'  della  cassa corrente,  non  va computato nel limite di cui all'articolo 37, comma 3.
 7.  Il  capo  della  gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni  della  giornata  sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa  che  riepiloga  e  racchiude  gli  ordini  di  pagamento  e di riscossione eseguiti ed i relativi documenti giustificativi.
 |  |  |  | Art. 40. Pignoramenti, sequestri, opposizioni
 1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento  di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione  centrale  ovvero  all'ente  o ufficio cui spetta ordinare  il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.
 2.  Per  i  pagamenti  disposti  con  ordinativi sulle contabilita' speciali  emessi  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma 4, il capo del servizio  amministrativo  segnala  tempestivamente  alla direzione di amministrazione  l'avvenuta  notifica  dell'atto  di  cui al comma 1. Qualora  l'ordinativo  sia  gia'  stato  emesso,  la  notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla  competente  sezione  di  tesoreria  provinciale  o ad eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento.
 3. Qualora siano notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo   Stato,   o   revoca,   rinunzia   o  modificazione  di  vincoli, pignoramenti,   sequestri   od  opposizioni,  il  capo  del  servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento ed informa la direzione di amministrazione competente.
 |  |  |  | Art. 41. Disposizioni generali
 1.  Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine  cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonche'  sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le  operazioni,  a  seconda  della  natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi.
 2. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica   con   provvedimenti   contabili  formali  di  revoca,  da registrare  sulle  scritture  contabili,  sottoscritti  dagli  stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.
 |  |  |  | Art. 42. Fondo scorta
 1.  Il  fondo  scorta  e'  utilizzato  per  fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonche' esigenze connesse:
 a)  ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla difesa, ed ai prestiti di cui all'articolo 36;
 b)  ai  pagamenti  di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti  dalle  norme  vigenti  nonche'  ai  pagamenti relativi alle anticipazioni   per   gli   stipendi,  alle  indennita'  a  carattere continuativo, alle missioni ed i trasferimenti;
 c)   alla   somministrazione   di   fondi   permanenti  ai  sensi dell'articolo 47;
 d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense;
 e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
 f)  alla  costituzione del fondo di cassa, da erogare ad unita' e reparti,  necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operativita' ed alla mobilita' delle forze armate;
 g)  agli  anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 72 e 78;
 h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei  carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 45, comma 10;
 i)   al  pagamento  di  qualsiasi  altra  somma,  non  altrimenti sostenibile,  per  soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate  dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa  legittimazione  e  delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita.
 2.  All'inizio  dell'anno,  con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate   sulla   contabilita'   speciale   delle   direzioni  di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con  decreto  sono  disposte  le  variazioni eventualmente necessarie durante l'anno.
 3.  Le direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della  nuova  assegnazione,  qualora  non  abbiano  gia'  provveduto, restituiscono  le  dotazioni  del  fondo  scorta dell'anno precedente attribuite  agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo ad effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare  complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di  amministrazione.  Qualora,  nel  corso  dell'anno, siano disposte variazioni  nella  dotazione  di  fondo  scorta, gli enti interessati restituiscono   o   ricevono   la   differenza   dalla  direzione  di amministrazione.
 4.  Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti   parte  della  propria  dotazione  di  fondo  scorta  per consentire  di  provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.
 5.  Gli  organismi  assicurano  il  tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.
 |  |  |  | Art. 43. Conto transitorio
 1.  Al  conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
 a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei  all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;
 b)    somme   anticipate   ai   distaccamenti   ed   ai   reparti amministrativamente   dipendenti   per   le  rispettive  esigenze  di gestione;
 c)  importo  dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
 d)  somme  ricevute  in  prestito  ai  sensi  dell'articolo  36 e pagamenti con le stesse effettuati;
 e)   somme   riscosse  sugli  ordini  di  accreditamento  di  cui all'articolo 48 e pagamenti con le stesse effettuati;
 f)  altri  eventuali pagamenti ed introiti consentiti dalle norme vigenti.
 2.  Fatto  salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme  vigenti,  gli  organismi  provvedono,  con tempestivita', alla eliminazione  delle  partite  iscritte  sul  conto  transitorio e non possono   valersi  di  entrate  o  profitti  di  qualsiasi  genere  e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di  fondi.  Le  somme  riscosse  e quelle ritenute nei pagamenti sono versate  in  tesoreria,  sempre  che  non  siano dovute a terzi e non costituiscano  reintegrazione  totale  o  parziale  di  anticipazioni corrisposte.
 |  |  |  | Art. 44. Proventi
 1.  Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre  il  decimo  giorno del mese successivo alla riscossione, anche per   i  distaccamenti  amministrativamente  dipendenti  che  non  vi provvedano  direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i  proventi  riscossi  e versati in tesoreria, distinti per specie ed oggetto.
 2.  Le  quietanze  che  attestano  il  versamento  dei  proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso  in  cui  particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria  sia  prodotta  a  corredo di altra documentazione; in tale fattispecie   agli  ordini  di  pagamento  e'  allegata  copia  della quietanza,  con  l'indicazione  del  titolo  cui  e'  stato  allegato l'originale.
 3. Costituiscono proventi riassegnabili gli introiti relativi a:
 a) cessioni di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre  amministrazioni  pubbliche  ed  a  privati, sempre che occorra ricostituire le dotazioni o le scorte;
 b) cessioni di vestiario;
 c) rette degli allievi delle scuole militari;
 d)  prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quella della difesa ed a terzi;
 e)  ogni  altra  prestazione per la quale la riassegnabilita' sia prevista dalle norme vigenti.
 4.  I  proventi  di  cui  al  comma  3 sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della difesa.
 |  |  |  | Art. 45. Rendicontazione delle spese
 1.  Gli  enti  rendono  alla  direzione di amministrazione il conto delle   spese   sostenute   durante   l'anno   attraverso  rendiconti trimestrali,   dimostrando   per  ciascun  capitolo  di  bilancio  le anticipazioni  ricevute  e  le  spese  sostenute  nel  corso  di ogni trimestre.
 2.   I   rendiconti  relativi  ai  fondi  ricevuti  a  mezzo  della contabilita'  speciale  sono  predisposti  dal  capo  della  gestione finanziaria,  firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei   documenti  giustificativi  e  trasmessi,  nei  termini  massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive  modificazioni,  alla  direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni.
 3.  Unitamente  ai  rendiconti  di cui al comma 2, gli enti inviano alla direzione di amministrazione:
 a)  le  situazioni  del  fondo scorta e del conto transitorio con l'indicazione  dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla  fine  del  trimestre,  raggruppate  secondo  la  loro natura ed oggetto;
 b)  il  prospetto  riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie ed oggetto;
 c)  ogni  altra  dimostrazione contabile, statistica od economica richiesta.
 4. Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, ove occorra, di note illustrative.
 5.  I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a  cura  delle direzioni di amministrazione, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
 6. La direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma  2,  procede  alla loro revisione, anche per conto dell'ufficio centrale  del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni.
 7.  Le  rettificazioni  alla  contabilita'  sono  effettuate  senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati e con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 2.
 8.  I  distaccamenti  ogni  mese  rendono conto delle anticipazioni ricevute    e    delle    spese    sostenute   all'ente   dal   quale amministrativamente  dipendono;  inviano  il  rendiconto non oltre il dodicesimo  giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti  giustificativi  e,  se  prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3.
 9.  L'ente,  ricevuti  i  rendiconti  dei distaccamenti, procede al riconoscimento  della  loro regolarita' formale e contabile, promuove le  eventuali  rettificazioni  e  provvede  a inserirli nella propria contabilita'.
 10.   Per   gli   assegni  fissi,  le  indennita'  e  le  spese  di funzionamento  conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente  il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per   tali   esigenze   sono   introitate  nella  cassa  dell'ente  e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove  necessario,  le  spese  stesse  possono  essere sostenute con le disponibilita' del fondo scorta.
 
 
 
 Nota all'art. 45:
 - Il  testo  dell'art.  334  del  citato  regio decreto
 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente:
 «Art.  334.  -  Gli enti militari rendono i conti delle
 somme  ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione
 di  Corpo  d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi
 del giorno 30 del mese successivo al trimestre.
 Tale   termine   e'   portato  al  giorno  quarantesimo
 successivo   al   trimestre   per   le  legioni  dei  Reali
 carabinieri,  per  i  depositi  settoriali  di guardia alla
 frontiera  e  per  i  depositi  dei reggimenti e dei gruppi
 autonomi  di  artiglieria guardia alla frontiera, al giorno
 settantacinquesimo  per  gli  Enti militari di stanza nella
 Libia   e   nelle  Isole  marine  dell'Egeo  ed  al  giorno
 novantesimo  per  gli  Enti  militari di stanza nell'Africa
 Orientale Italiana.
 I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo
 d'armata,  che  dopo  effettuati i riscontri prescritti, li
 rimettono all'amministrazione centrale.
 Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte
 delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle
 regie  navi,  non  puo' oltrepassare il quarantesimo giorno
 successivo al trimestre.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 46. Rendiconto suppletivo
 1.  Le  spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato.
 2.  Le  somme  pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.
 3.  Le  spese  sostenute  dagli  organismi  in base ad assegnazioni concesse  ma  non  finanziate  nel  corso dell'anno appartengono alla competenza   dell'esercizio   finanziario   al   quale  si  riferisce l'assegnazione  e  sono  finanziate  in  conto  residui  da parte dei competenti  centri  di responsabilita', previa emissione dei relativi decreti d'impegno.
 4. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi  o  esigenze  di  carattere  straordinario, non previste nelle normali  assegnazioni  e  convalidate  dai centri di responsabilita', appartengono  all'esercizio  finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida   ed   il   pertinente   decreto   d'impegno.  Al  relativo finanziamento  provvedono  gli  stessi  centri di responsabilita' con aperture  di  credito  in  conto  residui, da versare in contabilita' speciale  mediante  ordini  di  accreditamento.  Le  spese  di cui al presente  comma sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in  cui il pagamento e' effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 47. Fondi permanenti
 1.  Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, puo' assegnare ai  titolari dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine e dei  magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza, apposito fondo permanente  ragguagliato  alle  necessita'  di  un mese. Con il fondo permanente  possono sostenersi anche le spese relative alle tasse, ai contributi  ed  agli  altri  oneri  scaturenti da tariffe per servizi pubblici  e,  in  caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione  di  anticipi al personale dipendente nonche' le spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai sensi  dell'articolo 15, comma 2, nei limiti di somma autorizzati dal comandante.
 2.  I  reparti  ed  i nuclei che operano lontano dall'ufficio cassa dell'organismo   cui   fanno   capo,   o  dei  contingenti  o  unita' assimilabili  ovvero  delle  direzioni  o  centri  di  intendenza dei contingenti  stessi  possono  essere  dotati  di  fondi permanenti da utilizzare  per  la  concessione  di  anticipi  al personale nei casi previsti  e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti, i criteri  di  impiego e le modalita' di rendicontazione sono stabiliti dal  capo  del  servizio  amministrativo,  secondo  le  direttive del comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della direzione o del centro di intendenza.
 3.  Il fondo permanente e' reintegrato alla fine di ogni mese o del periodo  stabilito  per  i  casi  di  cui  al  comma  2, in base alla documentazione  giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque va restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine dell'anno.
 4.   I  titolari  dei  fondi  permanenti  sono  responsabili  della regolarita'  della  documentazione  relativa  alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore del fondo, delle somme ricevute e  delle  spese  sostenute, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
 |  |  |  | Art. 48. Funzionari delegati
 1.  Al  pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito,  secondo  le  vigenti  disposizioni  in  materia,  presso la competente  tesoreria  provinciale  a  favore  del  capo del servizio amministrativo  dell'organismo  incaricato  delle spese relative, che assume   le   attribuzioni   di   funzionario   delegato  e  provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa del conto.
 2.   Le   somme   prelevate   in   contanti   dalla  disponibilita' dell'accreditamento  esistente sulla sezione di tesoreria provinciale sono  versate  in  cassa  e  dimostrate  nel conto transitorio; per i pagamenti  effettuati  con  tali  somme,  si  osservano  le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.
 |  |  |  | Art. 49. Disposizioni generali
 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli
 ordinamenti  di  forza  armata  o  interforze.  Essa  comprende  le
 funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della  revisione,  della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;
 b) del controllo dei consumi e delle giacenze;
 c) del controllo sull'utilizzazione;
 d) della codificazione;
 e)   del   fuori  servizio  per  ragioni  militari,  tecniche  ed economiche;
 f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'.
 2.  La  gestione amministrativa dei materiali concerne le attivita' attinenti  alle  funzioni  strumentali  ed  alla  loro  utilizzazione logistica. Essa comprende:
 a)  la  contabilita'  relativa  alla  introduzione  nei magazzini militari  dei  materiali  acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti;
 b)  gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) ed alla variazione del loro valore;
 c)  l'attivita'  istruttoria  finalizzata  alle  dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;
 d) la tenuta delle contabilita' a quantita' ed a valore;
 e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione;
 f)  l'adempimento  dell'obbligazione  di  rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'amministrazione.
 3.  In  relazione agli ordinamenti ed alle esigenze di forza armata possono  sussistere,  nell'ambito  di un medesimo organismo, distinte gestioni   logistiche,   o  solo  amministrative,  dei  materiali  in considerazione  della  particolare  natura  tecnica  e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.
 |  |  |  | Art. 50. Magazzini
 1.  I  magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di   forza  armata  o  interforze,  agli  effetti  amministrativi  si distinguono in:
 a)  magazzini  per  i  materiali  destinati al rifornimento degli organismi  militari,  affidati  a consegnatari per debito di custodia con  l'obbligo  della  loro  conservazione,  senza che possano essere utilizzati  per  il  funzionamento  dei  servizi.  I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale;
 b)  magazzini  per  i  materiali  destinati all'uso, al possibile impiego ed al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e  logistico  degli  organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza  o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto  giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze  ed  i  movimenti  con apposite scritture, ed ottemperano alle  formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.
 2.  I  magazzini  di  cui al comma 1, lettera a) sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in:
 a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali;
 b)   magazzini   secondari  se  affidati  a  subconsegnatari.  La contabilita'   dei   consegnatari  principali  comprende  quella  dei consegnatari  secondari,  i  quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.
 3. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.
 4.  I magazzini di cui al presente articolo possono dipendere dagli organismi  presso  cui  sono  costituiti  o, possono essere dotati di autonomia  amministrativa  in  relazione  agli  ordinamenti  di forza armata o interforze.
 |  |  |  | Art. 51. Responsabilita' del consegnatario
 1.  I  consegnatari  e gli altri agenti di cui all'articolo 50 sono responsabili  dei  materiali  effettivamente custoditi fino a che non sia  stato  perfezionato  il  provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel presente regolamento.
 2.  I  consegnatari  dei magazzini di cui all'articolo 50, comma 1, lettera   b),   non   sono  direttamente  responsabili  dell'uso  non consentito    e    del   colpevole   deterioramento   dei   materiali legittimamente  dati  in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per  i  quali i consegnatari sono obbligati ad esercitare l'azione di vigilanza  attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni  di  carico  rispondono,  con  le  stesse  modalita',  per i materiali   consegnati   ai   soggetti  utenti.  I  rapporti  tra  il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto  gli  ultimi  sono  contabili  secondari,  sia  pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.
 3.  Il  consegnatario  assume  la  carica previa ricognizione della consistenza  e  dello  stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra   il   consegnatario  subentrante  ed  il  cedente,  puo'  essere effettuata  per  campione,  ferma  restando  la  responsabilita'  del consegnatario   subentrante   su  tutti  i  materiali  oggetto  della gestione.
 4.  Nel  caso  di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei  materiali  e'  assunta  provvisoriamente  da  un delegato da lui designato,  previo  assenso  del capo del servizio amministrativo. La delega   e'   conferita   con   atto  scritto.  Il  consegnatario  e' responsabile  della  gestione,  fatta eccezione per le irregolarita', debitamente  comprovate,  verificatesi  durante  la  sua  assenza. Il consegnatario,   prima   di  rientrare  nelle  funzioni,  accerta  la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.
 
 
 
 Nota all'art. 51:
 - Il  testo  degli  articoli 192 e 193 del citato regio
 decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente:
 «Art. 192. - Per le amministrazioni che hanno contabili
 principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i
 versamenti   e  pagamenti  eseguiti  da  questi  ultimi  si
 concentrano nella contabilita' dei primi.
 I  contabili  principali pero' non rispondono dei fatti
 dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano
 imputabili di colpa o di trascuranza.
 I  contabili  secondari  sono  al  pari  dei principali
 sottoposti  alla  vigilanza  del  Ministro delle finanze ed
 alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere
 ad  essa  il  loro  conto giudiziale da unirsi a corredo di
 quello del contabile principale.».
 «Art. 193. - Le disposizioni del precedente articolo si
 applicano  anche  nel  caso in cui esistano consegnatari di
 materie  dipendenti  da  altri consegnatari o enti tenuti a
 rendere    conto    giudiziale   a   norma   del   presente
 regolamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 52. Variazioni della consistenza  dei materiali delle lavorazioni e delle trasformazioni
 1.  Le  operazioni  che comportano variazioni nella consistenza dei materiali  sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino  e  sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.
 2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi  e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai  fini  di  giustizia,  e'  autorizzato  dalla competente autorita' logistica centrale.
 3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e  per  i  quali  e'  stata  chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.
 4.  L'assunzione in carico di materiali composti, non e' effettuata per  i  singoli  componenti  nel  caso  in  cui,  pur se tecnicamente separabili, siano tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione ed utilizzazione.
 5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.
 6.   Le   operazioni   amministrative  e  contabili  relative  alle lavorazioni,  incluse  quelle  oggetto  di  permuta,  che  comportino impiego  di  materiali  per  la trasformazione e per la riparazione e quelle  relative  ai  materiali  di  consumo  o destinati ad impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini  del  carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1.
 7.  Le  lavorazioni  che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.
 |  |  |  | Art. 53. Scritture contabili
 1.  Gli  agenti  che  hanno  in  consegna  materiali  per debito di custodia  o  di  vigilanza  documentano  con scritture cronologiche e sistematiche,  nelle quali sono indicate, a quantita' ed a valore, le consistenze  iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali  stessi  al  termine  dell'esercizio  finanziario  o  della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di  codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione  dei  materiali  e  da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini   logistici.  Le  operazioni  che  comportino  variazioni  nelle consistenze  dei  materiali sono registrate con la stessa data in cui vengono effettuate.
 2.  Le  scritture  ed  i  documenti  contabili e di resa del conto, predisposti   dai   consegnatari,   sono   improntati   alla  massima informatizzazione.
 3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:
 a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;
 b)  il  materiale  avuto  in  consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;
 c)   il   materiale   distribuito,   somministrato  o  altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;
 d)  il  materiale  rimasto  al  termine  dell'esercizio  o  della gestione.
 4.  Le  scritture ed i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
 a) la consistenza a quantita' ed a valore dei materiali custoditi dai  consegnatari,  iscritti  negli  inventari  sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
 b)  i  materiali  distribuiti  ai soggetti di cui all'articolo 6, comma  3,  lettera  h),  che  sono  annotati  su  quaderni di carico, sottoscritti   dai   medesimi   soggetti,  ed  integrati  dalle  note descrittive,  firmate  dagli  utenti  dei  materiali  e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.
 5. I riscontri e la revisione delle contabilita' di cui al presente articolo,  da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni, di cui all'articolo 82, comma 1.  Nei  termini  e  con  le  modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari   trasmettono   alla   competente   autorita'  logistica centrale,  o  ad  altro  organo da questa designato, la dimostrazione delle  consistenze,  delle variazioni e delle rimanenze dei materiali ad essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni ed i conti prescritti  ai  fini  del  riscontro  contabile  o  della rilevazione statistica.
 |  |  |  | Art. 54. Classificazione e codificazione dei materiali
 1.  I  materiali,  in  relazione  all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:
 a)  materiali  impiegabili,  che  comprendono i materiali nuovi e quelli  usati,  efficienti  o  riparabili,  e comunque rispondenti ad esigenze di impiego;
 b)  materiali  di  facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;
 c)  materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu'  rispondenti  ad  esigenze  di  impiego  per  ragioni  militari, tecniche   od  economiche,  ancorche'  efficienti  ovvero  esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;
 d)  materiali  fuori  uso,  comprendenti  i  materiali  non  piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente  o  sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro  intrinseca  composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.
 2. Le istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, fissano le classi d'uso  dei  materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di  equipaggiamento,  degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi  e  degli  altri materiali d'uso generale ed i tempi minimi di utilizzabilita' presunta.
 3.  Le  perdite,  le  deficienze,  i  deterioramenti  ed  i cali di materiali  verificatisi  per  cause  di  forza  maggiore,  per  cause naturali  o  per  altri motivi, sono ammessi allo scarico solo quando non  sia  stata  dichiarata  alcuna  imputabilita' e, se vi sia stata denuncia  alla procura regionale della Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si sia concluso.
 4.  Nel  caso  di  perdite  e  di  avarie di materiali derivanti da incidenti  di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si  osservano  le particolari disposizioni relative alla composizione ed ai compiti delle commissioni di accertamento ed alle procedure per l'individuazione  e  la  valutazione  delle  cause  e delle eventuali responsabilita'.
 5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei  materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui  all'articolo  8,  comma  1, secondo la rispettiva competenza per valore.
 6.  Nel  caso  in  cui  sia  urgente e improrogabile procedere, per motivi  di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare alla  distruzione  o  allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia  fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o  tecnico.  Lo  scarico  contabile e' effettuato in base ad apposito verbale  approvato  dall'autorita'  competente di cui all'articolo 8, comma 1.
 7.  I  materiali  sono  classificati  secondo  il  sistema unico di codificazione  e  sono ripartiti in gruppi e classi, ad eccezione dei materiali   di   cui  al  comma  1,  lettera  b),  non  destinati  al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale.
 8.  Nei  documenti  contabili  ciascun  materiale  e' descritto con l'indicazione   del   numero   unificato   di   codificazione,  della denominazione,  dell'unita'  di  misura  e  del  prezzo  unitario  di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale.
 9.  I  materiali  che,  all'atto  dell'assunzione  in  carico,  non risultino   gia'   codificati   definitivamente  sono  descritti  nei documenti  contabili  con  l'indicazione  del  numero  transitorio di codificazione,  della  denominazione,  dell'unita'  di  misura  e del prezzo  unitario  corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali  acquistati  dal  commercio,  a  quello di costo o di stima negli  altri  casi.  Il  prezzo  unitario  di  inventario  e'  quello convalidato  al  momento  della  codificazione e viene periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.
 10.  La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per  il  tempo strettamente indispensabile ed i dati necessari per la codificazione  definitiva  sono  prontamente  segnalati al competente organo  centrale.  L'organo  centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile   le   disposizioni  per  la  trasformazione  dei  dati  di codificazione transitoria in codificazione definitiva.
 11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono  essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia   numerici,   sia  a  barre,  che  si  aggiungono  al  numero  di codificazione  dei  materiali  o  lo  integrano  senza modificarne la struttura.
 |  |  |  | Art. 55. Dichiarazione di fuori servizio dei materiali
 1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito dall'articolo 49 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali,  per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le  disposizioni  del  presente articolo, nonche' quelle recate dagli articoli da 56 a 60.
 2.  Gli  organismi  che  hanno la gestione logistica dei materiali, qualora  il  fuori servizio degli stessi non sia disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione  o  radiazione  per  i  complessi,  le  parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio.
 3.  La  proposta  e'  inoltrata alla competente autorita' logistica centrale  corredata  da  un  parere  motivato reso da una commissione tecnica  all'uopo  nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti   per   gli  speciali  servizi  o  dalle  istruzioni  di  cui all'articolo 82, comma 1, da apposito organo tecnico.
 4.   Disposta   la  dismissione  o  la  radiazione  dei  materiali, l'autorita'  logistica  centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:
 a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie;
 b) trasformati;
 c)   venduti   e,  se  la  vendita  debba  essere  preceduta  dal disfacimento  o  dalla  demolizione  dei materiali. Queste operazioni possono  essere  affidate  a  terzi,  anche  in  fase di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei;
 d) permutati;
 e) distrutti o smaltiti.
 5.   Le  operazioni  contabili  conseguenti  alla  distruzione  dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale   e'   indicato  anche  il  valore  commerciale  dei  materiali eventualmente ricavati.
 
 
 
 Nota all'art. 55:
 - Il  testo dell'art. 49 della citata legge 23 dicembre
 2000, n. 388, e' il seguente:
 «Art.  49  (Alienazione  dei  materiali fuori uso della
 Difesa,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco).  -  1.  Alla  lettera g)  del  comma 1
 dell'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
 parole:  «attivi,  di  qualunque importo», sono inserite le
 seguenti:  «,  ad  eccezione  di quelli per i quali ricorra
 l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio
 decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
 2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
 competente   per   l'amministrazione  di  appartenenza,  di
 concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica,  sono  individuati,  nell'ambito
 delle  pianificazioni  di  ammodernamento connesse al nuovo
 modello  organizzativo  delle  Forze armate, delle Forze di
 polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, i
 materiali  ed  i  mezzi  suscettibili  di  alienazione e le
 procedure,  anche  in  deroga alle norme sulla contabilita'
 generale  dello  Stato,  nel  rispetto della legge 9 luglio
 1990, n. 185.
 3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita'
 per  la  cessione  a  titolo  gratuito ai musei, pubblici o
 privati,  dei  materiali  o  dei  mezzi  non piu' destinati
 all'impiego,  allo  scopo  di  consentirne l'esposizione al
 pubblico.
 4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo
 anche  nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali
 e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di
 ammodernamento  predisposti  dalle imprese stesse, anche ai
 fini  della  relativa esportazione nel rispetto delle norme
 vigenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 56. Dichiarazione di fuori uso dei materiali
 1.  La  dichiarazione  di  fuori  uso  di  materiali inefficienti o ritenuti  non  piu' idonei ad ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' od usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.
 2.  L'autorita'  da cui dipende il proponente trasmette la proposta ad  una  apposita  commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.
 3.  Le  istruzioni  di  cui  all'articolo  82,  comma  1,  indicano l'autorita'  cui  spetta  la nomina della commissione, il numero ed i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati.
 4. La commissione ha le seguenti competenze:
 a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei ad ulteriore servizio;
 b)  accertare  le  cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali,  comunicando all'autorita' competente il fatto nel caso in cui  si  ritenga  che  l'inidoneita'  derivi  da  incuria  o  da  uso irregolare;
 c)   accertare   la   riparabilita'  dei  materiali  riconosciuti inefficienti;  proporre  o  disporre,  con  le  modalita'  e nei casi previsti  dalle  istruzioni  di  cui  all'articolo  82,  comma  1, la riparazione,   o   la  dichiarazione  di  fuori  uso  ove  non  siano riparabili;
 d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni   di  cui  all'articolo  82,  comma  1,  il  ricambio  dei materiali;
 e)   indicare   la  specie  e  la  quantita'  dei  materiali  che presumibilmente   possono   ricavarsi   dalle   demolizioni   o   dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.
 5.  Il  materiale  inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per  usura,  salvo che non sia diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui  all'articolo  8,  comma  1.  Per  tale materiale si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  55,  comma  4. Qualora non siano realizzabili  con  mezzi  o  attrezzature  dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.
 6.  Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di disfacimento o di demolizione  del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti  contabili  di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di  carico  di  quello  recuperato.  Il  materiale  proveniente dalla demolizione   o  dal  disfacimento,  che  risulti  di  nessun  valore commerciale  non  e'  assunto  in  carico  e  viene  eliminato ovvero distrutto.
 |  |  |  | Art. 57. Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso
 1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla  permuta,  per  i  quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita'  logistica  centrale, possono essere venduti sul posto da   parte   dell'organismo   che   ha  l'utenza  del  materiale.  Il corrispettivo  costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.
 2.  Nel  caso  di permuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o di vendita, il valore dei materiali o  mezzi  ceduti  o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo  del  bene  o  del  servizio  da  acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.
 3.  Lo  scarico  contabile  dei  materiali  venduti  o permutati e' corredato dei seguenti documenti:
 a) verbale di consegna;
 b)  copia  o  estratto  degli  atti  contrattuali di vendita o di permuta;
 c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.
 4.  Qualora  l'alienazione  di  materiale  fuori  uso  debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di  terzi, o nel caso in cui sussistano particolari esigenze connesse alla   sicurezza  o  all'igiene  ambientale,  l'amministrazione  puo' prevedere  un  unico  procedimento  nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
 
 
 
 Nota all'art. 57:
 - Il   testo   dell'art.   1,   comma 3,   della  legge
 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
 finanza  pubblica  - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
 dicembre   1995,  n.  302  supplemento  ordinario),  e'  il
 seguente:
 «3.   Ai   fini   del   contenimento   dei   costi  per
 l'ammodernamento,   l'Amministrazione   della  difesa,  nel
 rispetto  delle vigenti norme in materia di esportazione di
 materiali  d'armamento,  puo' procedere a permute o vendite
 di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 58. Cessione dei materiali
 1.  I  materiali  di cui all'articolo 2, lettera o), possono essere ceduti  a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione,  tenuto  conto delle speciali norme vigenti in materia, per quanto  concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
 2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita  solo  se,  per  ragioni  di  urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.
 3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, ed a  privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura  militare  o  in  occasione  di  operazioni  di  soccorso  per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi,  lo  scarico  contabile  dei  materiali avviene immediatamente, indipendentemente  dal  pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.
 4.  La  cessione  e',  altresi',  consentita  allorche'  ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze  armate.  In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale.
 5.  Le  cessioni  tra  i  diversi  servizi  delle Forze armate sono regolarizzate  con  passaggio  di  carico  e, quando cio' non risulti possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che  costituiscono  titolo  per  lo  scarico  contabile  da parte del consegnatario cedente.
 6.  Le  somme  riscosse  in  conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
 |  |  |  | Art. 59. Prestito di materiali a terzi
 1.  Il  prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad  enti  pubblici,  ed  a  privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente.
 2.  Nei  casi  di missioni ed operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche  calamita',  di  incendi,  di naufragi e di ogni evento che comporti  pericolo  per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante  dell'organismo  interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale.
 3.  Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo  determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato  richiesto;  il  periodo  puo'  essere prorogato. La durata del prestito  dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al  soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.
 4. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 82, comma  1  e  con  esclusione  dei  casi in cui le istruzioni medesime prevedano che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica   centrale   competente,   nel  concedere  l'autorizzazione stabilisce:
 a)  le  modalita'  ed  i  vincoli  per  la  consegna,  l'uso e la restituzione   dei   materiali,  nonche'  le  conseguenti  operazioni contabili;
 b)  la  misura  del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso;
 c)  la  forma  e  l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.
 |  |  |  | Art. 60. Cessioni e prestiti a Forze armate estere
 1.  Le  cessioni  ed i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche  a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse  sono  disciplinate  dagli  accordi  e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
 |  |  |  | Art. 61. Competenze
 1.  Le  direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di   cui  all'articolo  4  della  legge  20  febbraio  1981,  n.  30, provvedono:
 a)   alla   richiesta   dei   fondi   necessari   agli  organismi amministrativamente   dipendenti,   alla  tenuta  della  contabilita' speciale  con  le competenti sezioni di tesoreria provinciale ed alla somministrazione   dei   fondi   agli   organismi   medesimi  con  la possibilita'  di  effettuare,  in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi;
 b)  alla revisione delle contabilita' finanziarie e patrimoniali, secondo  le  disposizioni  impartite  dal  Ministero  e  le direttive dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
 c)  alla  revisione  per  conto  dell'Amministrazione centrale ai sensi  dell'articolo  60  della  legge di contabilita' generale dello Stato,  dei  rendiconti  prodotti  dai funzionari delegati, di cui al precedente articolo 48.
 Il  riscontro  di  competenza  dell'ufficio  centrale  del bilancio presso  il  Ministero  della difesa su tali rendiconti puo' essere da quest'ultimo  in  tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione.
 2.  Le  direzioni  di  amministrazione  vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e  dei  registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza  armata,  sul  funzionamento  del  servizio  matricolare  degli organismi.  Il  direttore  di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative  o  contabili,  anche  limitate a determinati settori, presso  gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo  a  quelli  in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica,  informando,  ove  ritenuto  opportuno,  l'ufficio centrale delle ispezioni presso il Ministero della difesa sui relativi esiti.
 3.  Le direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa  connesse  all'attivita'  di  gestione. Sono rette  da  ufficiali  del corpo di amministrazione e di commissariato per  l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare  e  l'Aeronautica  militare.  Per  l'Arma dei carabinieri la carica  di  direttore  di  amministrazione  e' ricoperta da ufficiali dell'Arma stessa.
 4.  In  relazione  alle  esigenze  di  Forza  armata,  i rispettivi ordinamenti   possono  prevedere  uffici  o  sezioni  staccate  delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni.
 5.  Le  competenze  di  cui  al  presente  articolo,  relative agli organismi  a  carattere  interforze,  sono assolte dalla direzione di amministrazione  interforze,  di  cui  all'articolo  5 della legge 20 febbraio  1981,  n.  30,  che  opera alle dipendenze del segretariato generale della difesa.
 
 
 
 Nota all'art. 61:
 - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 20 febbraio
 1981,  n.  30  (Istituzione di direzioni di amministrazione
 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  25 febbraio 1981, n. 55), e' il
 seguente:
 «Art. 4 (Compiti delle direzioni di amministrazione). -
 Le   direzioni   di  amministrazione  assolvono  i  compiti
 seguenti:
 a) assicurano    il    finanziamento    degli    enti
 amministrativamente      dipendenti,      attraverso     la
 disponibilita'  dei  fondi accreditati dall'amministrazione
 centrale  sulle  apposite  contabilita' speciali, e la resa
 dei conti relativi;
 b) svolgono      le      funzioni      di      natura
 giuridico-amministrativa  ad  esse  devolute  in  relazione
 all'ordinamento delle singole Forze armate;
 c) esercitano  l'azione  di  controllo amministrativo
 nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia
 in  sede  ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di
 gestione  per  conto  anche  della  ragioneria centrale del
 Ministero della difesa.».
 «Art.    5    (Istituzione    di   una   direzione   di
 amministrazione  interforze).  - E' istituita una direzione
 di  amministrazione,  con  le  attribuzioni  ed  i  compiti
 indicati nel precedente art. 4, con competenza sugli enti a
 carattere  interforze,  direttamente dipendenti dallo Stato
 maggiore   della   Difesa  e  dall'ufficio  del  segretario
 generale   della   Difesa,   da   individuare  con  decreto
 ministeriale   da   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,
 unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il
 conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 62. Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione
 1.  Le direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalita' previsti  dalle  norme di contabilita' generale dello Stato, emettono ordinativi  di  pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.
 2.  Le  direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi   e   per   tutte  le  altre  operazioni  effettuate  sulle contabilita'   speciali  e,  acquisito  dalle  sezioni  di  tesoreria provinciale il riassunto, in duplice esemplare, delle scritture della contabilita'  speciale  riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro  e restituiscono alle stesse sezioni di tesoreria uno degli esemplari  con  la  dichiarazione  di  accertata regolarita'; rendono conto,  nei  termini  fissati  dalle  norme  vigenti per i funzionari delegati,  delle  aperture  di  credito  ricevute  mediante  un unico rendiconto   distinto   per  capitoli  di  bilancio,  da  trasmettere all'ufficio  centrale  del  bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.
 |  |  |  | Art. 63. Chiusura a pareggio
 1.  Alla  fine  di  ogni esercizio, le direzioni di amministrazione segnalano  le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio  alla  direzione  di  amministrazione  designata dall'organo centrale  per  ciascuna Forza armata. La direzione di amministrazione del   comando   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  limita  detta segnalazione  ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e  riceve,  a sua volta, dalla direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma.
 2.  La  direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per  ciascuna Forza armata, la direzione di amministrazione dell'Arma dei  carabinieri  e la direzione di amministrazione interforze per le spese  degli  enti  dipendenti,  provvedono,  per  ogni  capitolo  di bilancio:
 a)  a  compensare,  nell'ambito  della  propria  Forza armata, le eventuali  maggiori  esigenze  degli  organismi con le disponibilita' rimaste inutilizzate;
 b)  a  determinare  l'ammontare complessivo dei fondi accreditati nelle contabilita' speciali e delle spese con essi sostenute, dandone comunicazione   alla  direzione  di  amministrazione  interforze  che provvede, in conformita' alle direttive emanate dai competenti organi centrali,  a  rimborsare  alle  varie direzioni di amministrazione le somme risultanti a loro credito ed a riscuotere dalle medesime quelle risultanti a loro debito.
 3.  Per  i  capitoli  a  credito,  la  direzione di amministrazione interforze  riceve  i  finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi  dai centri di responsabilita'; per quelli a debito procede al versamento  in  tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito ed a debito sono segnalate dalla direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione.
 4.  I  crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 46,  comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio di  cui  al  presente  articolo,  ma  rendicontati  a  parte  da ogni direzione di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 64. Coordinamento delle direzioni di amministrazione
 1. Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilita' del  denaro  e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le   disposizioni   impartite   dal   competente  organo  centrale  e dall'ufficio  centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche  in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti.
 2. L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha  la  facolta'  di  operare,  a campione, occasionali verifiche dei rendiconti   revisionati   dalle  direzioni  di  amministrazione  per particolari categorie di spesa o di gestione.
 3.   La   direzione   di  amministrazione  interforze  promuove  il necessario  coordinamento  con  le varie direzioni di amministrazione per  la  riassunzione  dei  dati  di  gestione  relativi  ai capitoli unificati,  quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai  competenti  centri di responsabilita' ed all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalita' e nei termini indicati dagli organi centrali.
 4.  Le  eventuali  divergenze  tra  gli organismi e le direzioni di amministrazione  in  ordine  ai rilievi mossi sulle contabilita' sono sottoposte  alle  determinazioni  del  competente  organo  centrale o dell'ufficio  centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.
 |  |  |  | Art. 65. Competenze
 1.  Le  direzioni  di  commissariato,  gli uffici equivalenti, o le sezioni  autonome  o  distaccate,  ove  previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi a livello territoriale le   funzioni   tecniche,   amministrative   e   logistiche  inerenti all'organizzazione ed al funzionamento:
 a)  dei  servizi  relativi  ai  viveri, ai foraggi, al vestiario, all'equipaggiamento,  al  casermaggio,  ai  combustibili,  ai servizi generali e di cucina;
 b)  dei  servizi  generali  di  cui  agli articoli 25 e 30, ed in particolare  dei  servizi  relativi  alle  macchine  da ufficio, agli arredi  ed  ai  paramenti  per  il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale;
 c)  di  ogni  altro  servizio  determinato  dal competente organo centrale in relazione alle esigenze di Forza armata.
 2.  Le  direzioni  di  commissariato  o  gli uffici equivalenti per funzioni  sono diretti da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato  per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per  la  Marina militare e per l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri  la funzione e' attribuita ad ufficiali dell'Arma stessa. Il  direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti  di  Forza  armata,  anche  quelle  di  capo del servizio amministrativo.  Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.
 |  |  |  | Art. 66. Organi esecutivi
 1.  Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di  commissariato  ai  quali  sono  affidati  i  compiti di custodia, gestione,   distribuzione  e  di  trasformazione  dei  materiali  del servizio  secondo  quanto  previsto  nel  Capo  IX.  Alla  carica  di direttore  del  magazzino,  ove  prevista  dagli ordinamenti di Forza armata,  e'  preposto  un ufficiale del corpo di amministrazione e di commissariato  per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per  la  Marina  militare  e  l'Aeronautica  militare. Per l'Arma dei carabinieri  i  magazzini  di commissariato dipendono dagli organismi individuati  con  provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino  di  commissariato,  se prevista, e' ricoperta da ufficiali dell'Arma stessa.
 2.  In  relazione  alle  esigenze  di  Forza  armata possono essere mantenute  o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie  militari  nonche' altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.
 |  |  |  | Art. 67. Ispezioni tecnico-logistiche
 1.  Le  ispezioni  tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare:
 a)  il  funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo  in  relazione  ai  compiti istituzionali ed ai riflessi di ordine  economico  ed  amministrativo  connessi  al funzionamento dei servizi stessi;
 b)  l'impiego  del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture.
 2.  Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni  due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua   direttamente  o  le  delega  ad  ufficiali  del  corpo  di amministrazione  e  di  commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi  di  commissariato  per  la  Marina  militare  e  l'Aeronautica militare.   Per   gli  organismi  dell'area  interforze  provvede  il competente  organo  centrale,  che  puo'  avvalersi  di ufficiali dei predetti   corpi.   Per   l'Arma   dei  carabinieri  sono  effettuate direttamente  dal  comando  generale  o  sono  delegate  ad ufficiali dell'Arma stessa.
 3.  Al  termine  dell'ispezione,  l'ufficiale  ispettore  designato compila  una  relazione  nella  quale  riporta  le  osservazioni,  le considerazioni,  i  suggerimenti  e le proposte che ritiene opportuno formulare  in  ordine  alle  risultanze  dell'ispezione  compiuta. La sintesi  delle  osservazioni  e'  trascritta in apposito registro. La relazione  e'  inviata  all'autorita'  che  ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.
 |  |  |  | Art. 68. Istituti di istruzione
 1.  Il  competente  organo  centrale  stabilisce  se  il  personale militare   che  frequenti  corsi  presso  scuole  di  formazione,  di applicazione,  di  specializzazione  e di perfezionamento delle Forze armate,  debba  essere  assunto  nella  forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole.
 2.  L'ammissione  agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale  militare  appartenente  a  Forze  armate di altri Paesi e' disciplinata,  anche  in  ragione  di  reciprocita',  dai  memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
 3.  L'amministrazione  e  la contabilita' dei collegi non militari, gestiti  dal  Ministero  della  difesa, sono disciplinate dalle norme contenute   nel   presente   regolamento,   integrate  da  istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi.
 4.  Le  spese  per  i  corsi di istruzione del personale militare e civile,  operante  nel  settore  sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione  delle  disposizioni in materia di formazione continua di  cui  al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'amministrazione.   Ai   corsi  organizzati  dall'amministrazione possono  essere  ammessi  anche  frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti.
 5.  Presso  gli  istituti  di  istruzione  delle  Forze armate sono istituite  le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento   e   di  gestione  delle  mense  sono  definite  dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 68:
 - Il  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 (Norme
 per  la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
 a  norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419),
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n.
 165, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 69. Scuole militari
 1.  Le  spese  per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione  degli  allievi  delle  scuole  militari  sono  a carico dell'amministrazione.
 2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta  nella  misura  e  con  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente  della  Repubblica  20  giugno  1956, n. 950, e successive modificazioni.  Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.
 3.  Agli  allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di  salute  sono  rimborsate  le  aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto  quando  i  corsi  siano  sospesi  durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lascino definitivamente la scuola.
 4.  Le  famiglie  o  gli  enti  che  si siano assunti l'obbligo del pagamento  della  retta  degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme  anticipate  dalla  scuola  per  le spese generali di carattere straordinario    ovvero   per   i   danni   causati   dagli   allievi individualmente o collettivamente.
 5.  La  competente  autorita' logistica centrale determina le norme per  la  destinazione  degli  oggetti  di  corredo  degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola.
 6.  L'armamento  e  l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.
 
 
 
 Nota all'art. 69:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
 1956,  n.  950  (Ordinamento  delle  scuole  militari),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1956, n. 214.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 70. Accademie
 1.  Le  spese  relative  al  mantenimento  ed  all'istruzione degli allievi  delle  accademie  sono  a  carico  dell'amministrazione, nei limiti  e  con  le  modalita'  fissate  dalle norme vigenti. E' fatta salva,  secondo  i principi di cui agli articoli 3 e 8 della legge 11 luglio  1978,  n. 382, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni  di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione   di   cerimonie  per  rafforzare  i  vincoli  di solidarieta'   e   lo   spirito  di  corpo  militare.  Il  comandante dell'accademia  stabilisce  l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.
 2.  L'allievo  che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti,  venga  dimesso,  a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto  all'addebito  delle spese sostenute per i libri, le sinossi ed i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico:
 a)  dell'allievo  che,  per  manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;
 b)  dell'ufficiale  che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.
 
 
 
 Note all'art. 70:
 - Il  testo  degli articoli 3 e 8 della legge 11 luglio
 1978,  n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare
 -  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n.
 203), e' il seguente:
 «Art.  3.  -  Ai  militari  spettano  i  diritti che la
 Costituzione  della  Repubblica riconosce ai cittadini. Per
 garantire  l'assolvimento  dei  compiti  propri delle Forze
 armate    la   legge   impone   ai   militari   limitazioni
 nell'esercizio   di   alcuni   di   tali  diritti,  nonche'
 l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi
 costituzionali.
 Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e
 promuovere  lo  sviluppo  della  personalita'  dei militari
 nonche'  ad  assicurare  loro  un  dignitoso trattamento di
 vita.».
 «Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto
 di   sciopero,   costituire  associazioni  professionali  a
 carattere   sindacale,   aderire   ad   altre  associazioni
 sindacali.
 I  militari  in servizio di leva e quelli richiamati in
 temporaneo   servizio,   possono   iscriversi  o  permanere
 associati  ad  organizzazioni sindacali di categoria, ma e'
 fatto  loro  divieto di svolgere attivita' sindacale quando
 si    trovano   nelle   condizioni   previste   dal   terzo
 comma dell'art. 5.
 La  costituzione di associazioni o circoli fra militari
 e'  subordinata  al  preventivo  assenso del Ministro della
 difesa.».
 - Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del codice
 civile:
 «Art.  39  (Comitati).  -  I  comitati di soccorso o di
 beneficenza  e  i  comitati  promotori  di opere pubbliche,
 monumenti,  esposizioni,  mostre,  festeggiamenti  e simili
 sono  regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e'
 stabilito nelle leggi speciali.».
 «Art.  40  (Responsabilita' degli organizzatori). - Gli
 organizzatori  e  coloro che assumono la gestione dei fondi
 raccolti  sono  responsabili  personalmente  e solidalmente
 della  conservazione  dei  fondi  e della loro destinazione
 allo scopo annunciato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 71. Organizzazione penitenziaria militare
 1. L'Amministrazione fornisce ai sergenti, ai graduati di truppa ed ai  militari  semplici,  tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio,  gli  oggetti  di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna   Forza   armata,   dal   regolamento  per  l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresi' al personale militare arrestato  e  tradotto  nelle  carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.
 2.  Gli  ufficiali  ed i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione  viveri  nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo e' trattenuto sugli assegni spettanti e versato in    tesoreria   quale   provento   riassegnabile.   Nel   caso   di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.
 3.  I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari   con   gli  oggetti  di  corredo  forniti  dai  reparti  di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.
 4.  Gli  ufficiali, i marescialli ed i sergenti maggiori condannati alla  reclusione  militare  cessano,  dal giorno successivo alla data della  sentenza  di  condanna,  di appartenere al proprio organismo e sono  assunti  in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.
 5.  Al  personale appartenente ai corpi armati dello Stato detenuto nelle  carceri  militari,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli articoli  16  e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo  stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese  di  mantenimento per il personale dei corpi armati dello Stato sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipendono, anche se tale personale  detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia  stato  cancellato  dai  ruoli  di  appartenenza.  A tal fine, il Ministero  della  difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale dei Corpi  armati  dello  Stato rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno  del  personale  ai Corpi o ai comuni di residenza al termine della  detenzione,  le  somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate,  le  perdite  di  materiali, nonche' quelle dipendenti da altre  cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, ad eccezione  della  divisa  speciale,  che  e' sostituita da oggetti di corredo personali.
 
 
 
 Nota all'art. 71:
 - Il testo degli articoli 16 e 79 della legge 1° aprile
 1981,  n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
 pubblica sicurezza - e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 10 aprile  1981,  n.  100,  supplemento  ordinario),  e' il
 seguente:
 «Art.  16  (Forze  di  polizia). - Ai fini della tutela
 dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
 di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
 ordinamenti e dipendenze:
 a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
 servizio permanente di pubblica sicurezza;
 b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
 al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
 dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
 possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
 servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
 agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
 Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
 il servizio di pubblico soccorso.».
 «Art.  79  (Esecuzione  delle  pene  detentive  e delle
 misure restrittive della liberta' personale). - A richiesta
 del  condannato,  la  pena detentiva inflitta per qualsiasi
 reato  agli  appartenenti  alle  forze  di  polizia  di cui
 all'art. 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
 La  disposizione  del comma precedente si applica anche
 nei  casi  in  cui i soggetti ivi contemplati sono posti in
 stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi
 la  richiesta  puo' essere proposta agli ufficiali o agenti
 della  polizia  giudiziaria  o  della  forza  pubblica  nel
 processo   verbale  di  cui  all'art.  266  del  codice  di
 procedura penale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 72. Allevamento ed acquisto di animali
 1.  L'amministrazione  alleva  o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.
 2.  L'allevamento  e'  effettuato  in  organismi  che  provvedono all'ammansimento  e  all'addestramento degli animali, in applicazione delle   disposizioni  del  competente  organo  centrale  e  sotto  il controllo del servizio veterinario militare.
 3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in  economia,  da  commissioni  nominate  dalla  competente autorita' logistica   centrale,   composte  da  tre  ufficiali  uno  dei  quali appartenente al servizio veterinario.
 4.  Le commissioni effettuano, con fondi anticipati al presidente o alla persona da lui designata, le spese per:
 a) l'acquisto di animali;
 b) lo svolgimento di accertamenti clinico-diagnostici finalizzati all'accertamento dell'idoneita' fisica;
 c)  le  indennita'  e  le  spese  di  viaggio del personale delle commissioni;
 e)  il  mantenimento  ed  il  trasporto  degli animali nonche' il pagamento dei diritti doganali;
 f) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali.
 5. Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente Capo.
 |  |  |  | Art. 73. Profilassi, polizia veterinaria ed assistenza zooiatrica
 1.   Gli   organi   del   servizio  veterinario  militare  presenti nell'organismo o destinati a tale incarico ovvero i veterinari civili convenzionati,  curano  gli  animali  dell'amministrazione e l'igiene degli allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e provvedono:
 a)  alla  prevenzione,  diagnosi, ricovero, cura e riabilitazione dalle malattie;
 b)   alla  medicina  legale,  alla  sanita'  pubblica  e  polizia veterinaria.
 2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e' stabilito l'importo della  retribuzione  mensile  o  della  visita. Il veterinario civile convenzionato,  nell'adempimento  delle proprie mansioni tecniche, si attiene  alle  disposizioni  degli  organi  del  servizio veterinario militare.
 3.  Agli  ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati  e'  affidata  la  direzione  sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.
 4.  In  casi  di  estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorita' logistica  centrale  competente, e' consentito il ricorso a strutture veterinarie   civili   anche   non  convenzionate.  In  tal  caso  le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.
 5.  I  materiali  in  dotazione  e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie   di  cui  al  comma  2,  sono  consegnati  all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali  ed  il  materiale  per  medicare gli animali, non forniti dalla  farmacia  militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore   sanitario   delle   strutture   veterinarie  puo'  essere attribuito un adeguato fondo permanente.
 |  |  |  | Art. 74. Morte, riforma, soppressione fuori servizio degli animali
 1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:
 a)  ne  da'  immediata  comunicazione  all'organo superiore ed al competente organo del servizio veterinario;
 b)    chiede    l'intervento   dell'ufficiale   veterinario   per l'esecuzione  dell'esame  necroscopico, sempre che il decesso non sia avvenuto  a seguito di malattia per la quale sia gia' stata accertata la diagnosi;
 c)  procede all'accertamento di eventuali responsabilita' secondo le disposizioni di cui al Capo III.
 2.  Gli  animali  non  piu'  idonei  a  continuare il servizio sono riformati   con   deliberazione   di  una  commissione  nominata  dal comandante  dell'organismo,  composta  da  tre  ufficiali  di cui uno veterinario.  A  seguito  della deliberazione di riforma, l'autorita' logistica centrale concede l'autorizzazione per:
 a) la vendita secondo le disposizioni di cui al Capo IV;
 b)  la  cessione  gratuita,  secondo  le modalita' definite nelle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1.
 3. La cessione gratuita e' effettuata a favore di:
 a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalita' giuridica;
 b) privati cittadini che ne facciano richiesta;
 c)  universita'  per  le  esigenze  delle  facolta'  di  medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.
 4.  Il  comandante  dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile  e  comporti  sofferenze  per  l'animale  o se la custodia dell'animale  determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale   veterinario   competente,   autorizzare  l'eutanasia del-l'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.
 5.  Gli  animali  idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della  Forza  armata,  possono  essere  dichiarati  fuori servizio e, previa  autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati,  secondo  le  norme  di  cui  al  Capo  IV, ovvero ceduti a pagamento,  in  seguito  a  specifica  richiesta  effettuata da Corpi armati  dello  Stato,  da  organizzazioni  di  pubblica utilita' e da organizzazioni  civili  convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.
 |  |  |  | Art. 75. Attivita' ippica militare
 1.  Le  spese  attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese  per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'amministrazione.
 2. Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate,   impegnato   in   competizioni  di  livello  internazionale, nazionale  e  regionale,  possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali  e  nazionali,  o  con  contributi  di natura privata. L'amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di  programmi  inerenti  all'attivita'  ippica  militare.  Promuove o costituisce  organismi  senza  scopo  di  lucro,  per  assicurare  il migliore impiego delle risorse conferite.
 3.   Le  Forze  armate,  secondo  i  propri  programmi,  obiettivi, disponibilita'  ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.
 |  |  |  | Art. 76. Cavalli di proprieta' del personale militare
 1.  I  cavalli  di proprieta' del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'amministrazione militare, con spese per il mantenimento  e  la  stabulazione  a  carico  dei  proprietari.  Tali cavalli,   su   richiesta  del  personale  militare,  possono  essere riconosciuti  di servizio, da parte dell'amministrazione, se ritenuti utili  per  particolari  esigenze  di impiego, ovvero per l'attivita' agonistica,  previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del   valore  commerciale  a  cura  di  apposita  commissione.  Della commissione,  nominata  dal  comandante  dell'organismo,  fa parte un ufficiale  veterinario.  I  cavalli  riconosciuti  di  servizio  sono iscritti  in  appositi  registri  dell'organismo che provvede al loro mantenimento  e  stabulazione nei limiti e con le modalita' stabilite dall'autorita' logistica centrale.
 |  |  |  | Art. 77. Cessione di cavalli ai militari
 1.  L'amministrazione  puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano   in  particolari  condizioni  di  impiego,  cavalli  di  sua proprieta',  con  le  modalita'  stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e  consegna  del  quadrupede,  sottoscritto  dalla commissione di cui all'articolo 76 e dal militare acquirente.
 2.    I   militari   possono   comunque   acquistare   un   cavallo dall'amministrazione,  nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo  tra  i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale.
 3.  Il  versamento  in  tesoreria  del  prezzo dei cavalli ceduti a pagamento  ai  militari,  e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.
 4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'amministrazione non possono  venderli  prima  che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.
 5.  Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato  dall'amministrazione,  ne danno tempestiva comunicazione, per  via  gerarchica,  alla  competente autorita' logistica centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'amministrazione puo'  acquistare  il  cavallo  qualora  il  militare proprietario del quadrupede accetti il prezzo fissato da un'apposita commissione.
 6.  Ai  militari  che  si  trovino  nelle particolari condizioni di impiego  di  cui  al  presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'amministrazione, possono essere concesse anticipazioni,  nei  limiti e con le modalita' fissate dall'autorita' logistica  centrale,  rimborsabili  in quattro anni mediante ritenute sugli  assegni.  La  concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli  dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.
 |  |  |  | Art. 78. Attivita' ispettiva
 1.  L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e'  esercitata dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla  base  delle  direttive  all'uopo  impartite dal Ministro della difesa. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato  maggiore  della  difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore generale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata ed il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di  evitare  di  incidere  sui  programmi  addestrativi  delle unita' operative delle Forze armate.
 2.  L'attivita'  ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed e'  diretta  o  decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'ufficio  centrale  per  le  ispezioni amministrative, ovvero dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri, dei Comandi territoriali e dei Comandi di grandi unita' autonome, per gli organismi dipendenti.
 3.  Le  ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di  massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o  decentrate  sono  effettuate  quando  se ne ravvisi la necessita'. Durante  le  ispezioni  sono  presenti  gli agenti responsabili della gestione.
 4. Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.
 5.  Le  ispezioni  ordinarie  dirette  sono effettuate da ufficiali appartenenti   al   corpo   di  amministrazione  e  di  commissariato dell'Esercito,  da  ufficiali  appartenenti ai corpi di commissariato della   Marina   militare  e  dell'Aeronautica  militare  nonche'  da funzionari  civili,  designati  dal  Direttore  centrale dell'ufficio centrale  per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  e  da  funzionari  civili,  designati dal Direttore centrale  dell'ufficio  centrale  per le ispezioni amministrative; le ispezioni  ordinarie  decentrate,  sono  svolte  dalle  Direzioni  di amministrazione  presso  gli organismi amministrativamente dipendenti ed   eseguite  dal  medesimo  personale.  Per  lo  svolgimento  delle attivita'  ispettive,  puo' essere impiegato anche personale militare appositamente  richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ).
 |  |  |  | Art. 79. Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili
 1.  Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e  sono  volte  ad  accertare  la  legittimita',  la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.
 2.  Nelle  ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli:
 a) verifica di cassa;
 b)  verifica  degli  atti  amministrativi  e  delle  contabilita' relative   alla  gestione  finanziaria,  con  ispezione  anche  della regolarita'  degli  atti  relativi  alle provviste ed alle vendite in economia;
 c)  accertamento  dell'esattezza  dei  dati  relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi;
 d)  verifica  degli  atti  amministrativi  e  delle  contabilita' relative  alla  gestione  patrimoniale,  con  ispezione  anche  delle cautele  assunte per la buona conservazione dei materiali nonche' per la regolare tenuta degli inventari.
 3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli:
 a)  l'accertamento  della regolarita' della tenuta dei registri e dei  documenti  contabili,  nonche' della regolarita' e tempestivita' nella resa dei conti;
 b)  la  verifica  della  consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile;
 c) l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 79:
 - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
 veda la nota all'art. 33.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 80. Relazione sull'ispezione
 1.  L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia,  per  i  successivi  adempimenti,  all'ufficio centrale per le ispezioni  amministrative  che  provvede a farla pervenire allo Stato maggiore  della  difesa,  al segretariato generale della difesa, agli stati  maggiori  di  Forza armata o al comando generale dell'Arma dei carabinieri   per  gli  organismi  dipendenti,  munita  di  eventuali osservazioni e proposte.
 2.  Quando  nel  corso  dell'ispezione  emergano  fatti dannosi che comportino  responsabilita'  amministrativo-contabile, l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli stati maggiori, al segretariato generale della difesa,  al  comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti previsti ai sensi del  Capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La  comunicazione  e' effettuata dall'ispettore anche nel caso in cui ritenga  necessario  acquisire  ulteriori  elementi  per accertare la responsabilita'  degli  agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
 3.  Il  Ministero  della  difesa,  per  particolari  esigenze, puo' chiedere  al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta  ai  propri  compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.
 
 
 
 Nota all'art. 80:
 - Il  testo  dell'art.  12  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle
 funzioni  dirigenziali  nelle  Amministrazioni dello Stato,
 anche  ad  ordinamento autonomo - pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 11 dicembre 1972, n. 320, e' il seguente:
 «Art.  12  (Attribuzioni  particolari dei dirigenti con
 funzioni  ispettive).  - I dirigenti con funzioni ispettive
 provvedono,  secondo  le  direttive  del  Ministro,  o  del
 competente  direttore generale, alla vigilanza sugli uffici
 dell'Amministrazione,  al fine di accertarne la regolarita'
 amministrativa  e  contabile  ed  il  corretto  svolgimento
 dell'azione   amministrativa;   verificano   la   razionale
 organizzazione  dei  servizi,  l'adeguata utilizzazione del
 personale  e  l'andamento  generale  dell'ufficio,  tenendo
 anche   conto   delle   segnalazioni   e  dei  suggerimenti
 eventualmente    formulati    dai    cittadini    o   dalle
 organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e
 orientamento  nei  confronti  del  personale  degli  uffici
 sottoposti  a  visita  ispettiva  al  fine di conseguire un
 migliore  coordinamento  ed  il perfezionamento dell'azione
 amministrativa;  riferiscono  sull'esito  delle ispezioni o
 inchieste  loro  affidate all'organo dal quale dipendono ed
 eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte
 le   irregolarita'  accertate  e  formulando  proposte  sui
 provvedimenti  da  adottare;  in caso di urgenza adottano i
 provvedimenti   necessari,   consentiti  dalla  legge,  per
 eliminare gli inconvenienti rilevati.
 Comunicano  all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove
 occorra,  alla  Direzione  generale competente per materia,
 copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle
 disfunzioni  dovute  a  non  razionale  organizzazione  dei
 servizi    o    a   inadeguate   procedure   amministrative
 eventualmente riscontrate.
 Riferiscono  direttamente  al capo del personale, per i
 provvedimenti  di competenza, tutti i fatti che possono dar
 luogo a procedimento disciplinare.
 Il  disposto  di  cui  all'art.  20, comma secondo, del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  si applica a tutti i
 dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
 I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o
 a   causa   di  tali  loro  funzioni  accertano  fatti  che
 presentano  caratteri  di  reato per la cui punibilita' non
 sia  prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne
 rapporto    direttamente    alla    competente    autorita'
 giudiziaria,  ai  sensi dell'art. 2 del codice di procedura
 penale.  Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia
 all'organo  dal  quale  gli ispettori dipendono ed a quello
 che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
 Nel  caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che
 possano   interessare   altri   Ministeri  o  dar  luogo  a
 responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti,
 la  relazione  ispettiva  deve  essere  comunicata anche al
 Ministro interessato.
 Restano  ferme  le speciali disposizioni che concernono
 particolari   controlli   ispettivi   da  parte  di  organi
 dell'Amministrazione  dello  Stato  nei confronti di enti e
 privati.
 Gli  ispettori sono solidalmente responsabili dei danni
 derivanti  da  eventuali  irregolarita'  dagli  stessi  non
 rilevate  in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarita'
 non  siano state commesse anteriormente a precedente visita
 ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la
 responsabilita'  si  estende  solo se gli ispettori abbiano
 ricevuto  specifico  incarico scritto di indagare anche sui
 fatti  anteriori  o  abbiano omesso di informare gli organi
 competenti  delle  irregolarita'  delle  quali siano venuti
 comunque a conoscenza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 81. Sistema di contabilita' analitica
 1.  La  valutazione economica dei lavori e dei servizi svolti dagli enti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera d) e' ottenuta in applicazione   della   vigente  normativa,  mediante  un  sistema  di contabilita' economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10,  del  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera   analitica,  i  costi  delle  risorse  umane  finanziarie  e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.
 2.  I  centri  polifunzionali di sperimentazione, in considerazione della  peculiarita'  dei compiti, adottano un sistema di contabilita' volto  alla  determinazione  dei  costi dei singoli programmi svolti, secondo le procedure e le modalita' definite nelle istruzioni.
 3.   Le  procedure  operative  della  contabilita'  analitica  sono disciplinate nelle istruzioni di cui all'articolo 82.
 
 
 
 Nota all'art. 81:
 - Il  testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
 7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente:
 «Art.  10  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle
 pubbliche  amministrazioni).  - 1. Al fine di consentire la
 valutazione   economica   dei  servizi  e  delle  attivita'
 prodotti,  le  pubbliche amministrazioni adottano, anche in
 applicazione   dell'art.   64   del   decreto   legislativo
 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni,  e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e successive modificazioni e integrazioni, un sistema
 di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche
 per  centri  di  costo.  Esso  collega  le  risorse  umane,
 finanziarie   e   strumentali  impiegate  con  i  risultati
 conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
 scopo   di   realizzare  il  monitoraggio  dei  costi,  dei
 rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
 amministrazioni.  Queste ultime provvedono alle rilevazioni
 analitiche  riguardanti  le attivita' di propria competenza
 secondo  i  criteri  e  le metodologie unitari previsti dal
 sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
 supporto  al  controllo interno, assicurando l'integrazione
 dei  sistemi  informativi  e  il costante aggiornamento dei
 dati.
 2.  Le  componenti del sistema pubblico di contabilita'
 economica  per  centri di costo sono: il piano dei conti; i
 centri di costo e i servizi erogati.
 3.  Il  piano  dei  conti,  definito  nella tabella «B»
 allegata  al  presente  decreto legislativo, costituisce lo
 strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
 al controllo di gestione.
 4.  I  centri di costo sono individuati in coerenza con
 il     sistema     dei     centri     di    responsabilita'
 dell'amministrazione,  ne  rilevano i risultati economici e
 ne    seguono   l'evoluzione,   anche   in   relazione   ai
 provvedimenti di riorganizzazione.
 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
 strumentali,  cui danno luogo i diversi centri di costo per
 il  raggiungimento  degli  scopi dell'amministrazione. Essi
 sono  aggregati  nelle  funzioni-obiettivo che esprimono le
 missioni    istituzionali   di   ciascuna   amministrazione
 interessata.  In base alla definizione dei servizi finali e
 strumentali   evidenziati   nelle   rilevazioni  analitiche
 elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
 idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
 efficacia  e  di economicita' del risultato della gestione,
 anche  ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
 del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
 ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
 aggiunto  dall'art.  3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
 n.  94.  Per  le altre amministrazioni pubbliche provvedono
 gli organi di direzione politica o di vertice.
 6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione   economica,   con   proprio  decreto,  puo'
 apportare  integrazioni  e modifiche alla tabella di cui al
 comma 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 82. Entrata in vigore, norme abrogate e transitorie
 1.   Il  regolamento  entra  in  vigore  il  1°  gennaio  dell'anno successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro la medesima data sono emanate, con decreto del    Ministro    della    difesa,    le    istruzioni   di   natura tecnico-applicativa  per  l'attuazione  del  regolamento,  nonche' le norme  interne  applicative  emanate  dagli ispettorati e dai comandi logistici  di  Forza armata per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
 2.  Alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute:
 a)   nel   regolamento  per  l'esecuzione  dei  grandi  trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
 b)  nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e relative  istruzioni approvate con decreto del Ministro per la difesa 22 dicembre 1977;
 c)  nel  regolamento  speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento  dei  servizi  di  commissariato  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
 d)  nel  regolamento  per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere  industriale  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, e successive modificazioni.
 3.  Gli  speciali regolamenti e le relative istruzioni vigenti, che disciplinano  organismi  particolari,  ivi  compresi quelli di cui al Capo   XII,   continuano  a  trovare  applicazione,  per  quanto  non disciplinato   dal  presente  regolamento,  fino  all'adozione  delle modifiche  da  apportare  nel rispetto dei principi e dei criteri che informano il presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 49
 
 
 
 Nota all'art. 82:
 - Per il regio decreto n. 2167 del 1939, il decreto del
 Presidente  della  Repubblica  n. 1076 del 1976, il decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  451  del  1990 e il
 decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1976 si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
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