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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale Dirigente  dell'Area  I  per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 |  | 
 |  |  |  | Il giorno 21 aprile 2006 alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'   ARAN  nella  persona  del  Presidente  Cons.  Raffaele  Perna
 firmato
 e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : =====================================================================
 Organizzazioni sindacali :        |     Confederazioni : ===================================================================== Ministeri CGIL FP      firmato            |
 | ---------------------------------------------------------------------
 |CGIL    firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende CGIL FP      firmato              |
 | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CISL FPS      firmato           | ---------------------------------------------------------------------
 |CISL   firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende CISL AZIENDE    firmato           | --------------------------------------------------------------------- Ministeri UIL PA     firmato              |
 | ---------------------------------------------------------------------
 |UIL firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende UIL PA       firmato              |
 | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CONFSAL - UNSA    firmato       |CONFSAL    firmato --------------------------------------------------------------------- Ministeri DIRSTAT      firmato            |
 | ---------------------------------------------------------------------
 |CONFEDIR --------------------------------------------------------------------- Aziende DIRSTAT       firmato             | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CIDA/UNADIS INISTERI   firmato  |
 |CIDA    firmato --------------------------------------------------------------------- Ministeri FED.ASSOMED SIVEMP    firmato   |
 |COSMED    firmato
 
 Al  termine  della  riunione  le  parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
 
 AREA I - DIRIGENZA
 
 Quadriennio normativo 2002/2005
 
 Biennio economico 2002/2003
 
 CCNL AREA I DIRIGENZA QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005
 
 E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
 Art. 1
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il  personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo determinato appartenente all'Area  di  cui  all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale  quadro  del  23  settembre  2004  per la definizione delle
 autonome aree di contrattazione della dirigenza.
 2.  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e'  riportato nel testo del presente
 contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
 3.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano  il presente CCNL puo' essere  integrato  ai  sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive
 modificazioni ed integrazioni.
 4.  Il presente contratto si articola in tre parti: la Parte Prima contiene  norme  comuni  a  tutti  i  dirigenti dell'Area I, la Parte Seconda e' costituita da apposite sezioni, in ognuna delle quali sono definite  particolari  clausole  destinate  alle  sole  categorie  di dirigenti  ivi  individuate,  anche in deroga alle disposizioni della Parte  Prima.  La  Parte Terza contiene norme comuni finali a tutti i
 dirigenti dell'Area I.
 |  |  |  | Art. 2 Durata e decorrenza del presente contratto
 1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre  2005  per la parte normativa e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
 2003 per la parte economica.
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di  stipulazione,  salvo  diverse  decorrenze  previste  dal presente contratto.  La  stipulazione  si  intende  avvenuta  al momento della sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48
 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 3.  Le  amministrazioni  destinatarie del presente contratto danno attuazione  agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo con carattere  vincolato  ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata
 in vigore.
 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
 collettivo.
 5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla   scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non  assumono
 iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
 6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell'Area  I  sara'  corrisposta  la  relativa indennita', secondo le scadenze  previste  dall'Accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993.  Per  l'erogazione  di detta indennita' si applica la procedura
 degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 7.  In  sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,   ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato  sara' costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva,   intervenuta   nel  precedente  biennio,  secondo  quanto previsto  dall'Accordo  del  23  luglio  del  1993  di  cui  al comma
 precedente.
 |  |  |  | Art. 3 Obiettivi e strumenti
 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli  e responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali,   e'   definito   in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestivita' e l'economicita' dei servizi erogati alla collettivita' con  l'interesse alla valorizzazione della centralita' della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo  delle  Amministrazioni,  favorendo  il  miglioramento  delle
 condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
 2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di  un  sistema  di  relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo  attribuito  a  ciascun  dirigente  in  base  alle  leggi  e ai contratti  collettivi,  nonche'  della  peculiarita'  delle  funzioni dirigenziali,  che  sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle  parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado   di  favorire  la  piena  collaborazione  della  dirigenza  al perseguimento  delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti
 collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
 3.  Il  sistema  di  relazioni  sindacali si articola nei seguenti
 modelli relazionali:
 a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
 b)  contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di  amministrazione,  sulle  materie  e con le modalita' indicate dal
 presente contratto;
 c)  concertazione,  consultazione  ed  informazione, nonche' altri
 istituti della partecipazione;
 d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 |  |  |  | Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero
 o amministrazione autonoma
 1. La contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:
 A)  individuazione  delle  posizioni  dirigenziali  i cui titolari devono  essere  esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del  1990  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, secondo quanto previsto  dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;
 B) criteri generali per:
 1)   la   verifica   della   sussistenza   delle   condizioni  per l'acquisizione  delle  risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;
 2)   attuazione   della  disciplina  concernente  la  retribuzione direttamente   collegata   ai   risultati,  al  raggiungimento  degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;
 3)  le modalita' di determinazione della retribuzione direttamente collegata  ai  risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;
 C)  attuazione  delle pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 10 (Comitato delle pari opportunita) anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 D)   implicazioni   derivanti   dagli  effetti  delle  innovazioni organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione, disattivazione  o  riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei dirigenti;
 E)  linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
 2.  Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento  indicati  dall'art.  3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio  delle  trattative,  le  parti  riassumono, nelle materie indicate  nelle  lettere  C),  D)  e  E)  del  comma 1, le rispettive prerogative   e  liberta'  di  iniziativa  e  decisione.  Il  termine sopraindicato puo' essere prorogato per ulteriori trenta giorni.
 3. La contrattazione integrativa si svolge al livello nazionale in ciascuna delle amministrazioni dell'area.
 4.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o  comportare  oneri  non  previsti negli strumenti di programmazione annuale  e  pluriennale dei bilanci delle singole amministrazioni. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 |  |  |  | Art. 5 Tempi  e  procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
 collettivo integrativo
 1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si  riferiscono  a  tutti  gli  istituti  contrattuali rimessi a tale livello,  da  trattarsi  in  un'unica  sessione negoziale. Sono fatte salve  le  materie  previste  dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano  tempi  diversi o verifiche periodiche. L'individuazione e l'utilizzo   delle   risorse  indicate  nell'art.  4  (Contrattazione collettiva  integrativa  a  livello  di  ministero  o amministrazione autonoma)  sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente contratto  ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione  delle  delegazioni)  per  l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 3.  L'ipotesi  di  contratto  collettivo integrativo, corredato da apposita  relazione illustrativa tecnico - finanziaria, e' trasmessa, entro  5  giorni,  agli organismi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del  1999  ai fini del controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione  collettiva  integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi  dell'art.  48  del  d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si pronunciano  entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le trattative riprendono entro cinque giorni.
 4.  A seguito della certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere  del  termine  di  15  giorni  di  cui  al  precedente comma, l'ipotesi   di  contratto  collettivo  integrativo  e'  inviato  alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed al Ministero dell'Economia e finanze, con la prescritta relazione   tecnica,  i  quali,  entro  i  30  giorni  successivi  ne accertano,  congiuntamente,  la  compatibilita'  economica  ai  sensi dell'art.  40,  comma  3,  del  d.lgs.  n. 165 del 2001. Decorso tale termine   l'organo   di  governo  dell'amministrazione  autorizza  il presidente   della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla sottoscrizione  del  contratto.  Qualora  il  riscontro  abbia  esito negativo, le parti riprendono le trattative entro cinque giorni.
 5.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
 
 6.   Le   pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere all'A.RA.N,  entro  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale  con  la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi  oneri  con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 |  |  |  | Art. 6 Informazione
 1.  L'amministrazione  -  allo  scopo  di  rendere  trasparente  e costruttivo  il  confronto  tra  le  parti  a  tutti  i livelli delle relazioni  sindacali  -  informa  periodicamente  e tempestivamente i soggetti   sindacali   di   cui   all'art.   13  (Composizione  delle delegazioni),  sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere   finanziario,   concernenti  il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti  di  prima  e  di  seconda  fascia,  l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 2.  Nelle  materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede la contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e  la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individuera'  le  altre  materie  in cui l'informazione dovra' essere preventiva o successiva.
 3.  Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le  parti, su richiesta,  si  incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni  caso,  in  presenza  di  iniziative  concernenti  le  linee  di organizzazione  degli  uffici  e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica   nonche'   per   eventuali   processi   di  dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 4.  L'informazione preventiva e' data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
 a)   graduazione  delle  posizioni  dirigenziali,  correlate  alle funzioni  e  alle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
 b)  conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' le relative procedure;
 c) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 d)  tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
 e)  condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
 f)  gestione  delle  iniziative  socio-assistenziali  a favore dei dirigenti;
 g)  le  implicazioni  derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all'amministrazione.
 |  |  |  | Art. 7 Concertazione
 1.  La  concertazione  avviene  sui criteri generali relativi alle
 seguenti materie:
 a)   graduazione  delle  posizioni  dirigenziali,  correlate  alle funzioni  e  alle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione
 di posizione dei dirigenti;
 b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 c)  tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
 nei luoghi di lavoro;
 d)  condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
 consensuale.
 2.  La concertazione puo' essere attivata da ciascuno dei soggetti di   cui  all'art.  13  (Composizione  delle  delegazioni),  mediante richiesta    scritta,    entro    cinque   giorni   dal   ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi   incontri   che  iniziano  entro  il  quarto  giorno  dalla richiesta.  Durante  la  concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti,  ai  principi  di  responsabilita', correttezza, buona
 fede e trasparenza.
 3.  La  concertazione  si conclude nel termine massimo di quindici giorni   dalla   data   di  inizio  della  stessa.  Dell'esito  della concertazione  e'  redatto  specifico  verbale dal quale risultino le posizioni  delle  parti  e  gli  eventuali  impegni  assunti. Decorso infruttuosamente  tale  termine,  le  parti  riassumono le rispettive
 prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 |  |  |  | Art. 8 Consultazione
 1.  La  consultazione  dei  soggetti  sindacali di cui all'art. 13 (Composizione  delle  delegazioni),  prima  dell'adozione  degli atti interni  di  organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e' facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
 a)  organizzazione  e  disciplina  di  strutture  ed  uffici,  ivi compresa   quella   dipartimentale,   nonche'  la  consistenza  e  la variazione delle dotazioni organiche;
 b)  nei  casi  di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
 |  |  |  | Art. 9 Altre forme di partecipazione
 1.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione del dirigente   alle   attivita'  dell'amministrazione,  e'  prevista  la possibilita'  di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle  amministrazioni  e  senza  oneri  aggiuntivi  per  le  stesse, Commissioni  bilaterali  ovvero  Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del  lavoro  in  relazione  ai  processi  di  riorganizzazione  delle amministrazioni  stesse  nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro  e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compresi il Comitato  per le pari opportunita' e quello per il mobbing per quanto di  loro  competenza,  hanno  il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione e' tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati  organismi,  che  non  hanno  funzioni  negoziali, e' di norma paritetica e deve garantire una adeguata rappresentanza femminile.
 2.  Presso  ciascuna  amministrazione  possono,  altresi',  essere costituiti  appositi  Comitati  paritetici,  ai  quali e' affidato il compito  di  acquisire  elementi  informativi  al  fine  di formulare proposte  in  materia  di formazione e di aggiornamento professionale per  la  realizzazione delle finalita' di cui all'art. 32 (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL.
 |  |  |  | Art. 10 Comitato per le pari opportunita'
 1.  Al  fine  di  consentire  una  reale  parita' uomini-donne, e' istituito  il  Comitato  per  le  pari opportunita' con il compito di proporre   misure  adatte  a  creare  effettive  condizioni  di  pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.  125,  con  particolare  riferimento  all'art.  1.  Il Comitato e' costituito   da   un   componente   designato   da   ciascuna   delle organizzazioni  sindacali  di  comparto firmatarie del presente CCNL, nonche' da un pari numero di rappresentanti delle amministrazioni. Il presidente  del  Comitato  e'  nominato  dal  Ministro della Funzione Pubblica  e  designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un membro supplente.
 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 a)  raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
 b)  formulazione  di  proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
 c)   promozione  di  iniziative  volte  ad  attuare  le  direttive comunitarie  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
 d)  analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
 3.  Nell'ambito  dei  vari livelli di relazioni sindacali previsti per   ciascuna  delle  materie  sottoindicate,  sentite  le  proposte formulate  dal  Comitato  pari  opportunita', sono individuate misure idonee  a  favorire  effettive  pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
 *  percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare  riguardo  allo  sviluppo  della  cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
 *  azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso  ai  corsi  di  formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
 *  iniziative  volte  a  prevenire  o  reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
 * processi di mobilita'.
 4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operativita' del  Comitato  e  garantisce  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie  al  suo funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma 1,  d.lgs.  n.  165 del 2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo  stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle  condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
 5.  Il  Comitato  per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 6.  A  livello  di  singola  Amministrazione,  su  richiesta delle organizzazioni  sindacali  abilitate alla contrattazione integrativa, possono   essere   costituiti   appositi  comitati  entro  60  giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
 |  |  |  | Art. 11 Comitato paritetico per il mobbing
 1. Il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica  in  occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un dirigente e' caratterizzato da una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel  tempo  in  modo  sistematico  ed  abituale,  aventi connotazioni aggressive,  denigratorie  e vessatorie tali da comportare un degrado delle  condizioni  di  lavoro,  idoneo a compromettere la salute o la professionalita'  o  la  dignita'  del  dirigente  stesso nell'ambito dell'ufficio  di  appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
 2.  In  relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose  per  la salute fisica e mentale del dirigente interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3.  Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 (Altre  forme  di  partecipazione)  e',  pertanto,  istituito  presso ciascuna  Amministrazione,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore  del presente contratto, un Comitato Paritetico con i seguenti compiti:
 a)   raccolta   dei   dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo  del  fenomeno  del  mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
 b)   individuazione   delle  possibili  cause  del  fenomeno,  con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c)  formulazione  di  proposte  di  azioni positive in ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4.   Le   proposte   formulate  dal  Comitato  vengono  presentate all'Amministrazione   per  i  conseguenti  adempimenti  tra  i  quali rientrano,  in  particolare,  la  costituzione ed il funzionamento di sportelli   di   ascolto,   nell'ambito  delle  strutture  esistenti, l'istituzione  della  figura  del  consigliere/consigliera di fiducia nonche'   la   definizione  dei  codici,  sentite  le  organizzazioni sindacali firmatarie.
 5.  In  relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui al   comma  3,  il  Comitato  valutera'  l'opportunita'  di  attuare, nell'ambito  dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 32  (Formazione  dei  dirigenti),  idonei  interventi  formativi e di aggiornamento  dei  dirigenti,  che  possono  essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a)  affermare  una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b)   favorire   la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dirigenti, attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente lavorativo.
 6.  Il  Comitato  e'  costituito  da  un  componente  designato da ciascuna  delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e  da  un  pari  numero  di  rappresentanti  dell'Amministrazione. Il Presidente   del   Comitato  viene  designato  tra  i  rappresentanti dell'Amministrazione  ed  il  vicepresidente  dai componenti di parte sindacale.  Per  ogni  componente effettivo e' previsto un componente supplente.  Ferma  rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di  essi  fa  parte  anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunita',  appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 7.  L'Amministrazione  favorisce  l'operativita'  del  Comitato  e garantisce  tutti  gli  strumenti  idonei  al  suo  funzionamento. In particolare  valorizza  e  pubblicizza  con  ogni  mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 |  |  |  | Art. 12 Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
 1.   I   soggetti  sindacali  nelle  strutture  amministrative  di riferimento   sono   le   rappresentanze  sindacali  aziendali  (RSA) costituite   espressamente   per  l'area  della  dirigenza  ai  sensi dell'art.   42,   comma   2,   del  d.lgs.  n.  165  del  2001  dalle organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  quanto  ammesse  alle trattative   per   la  sottoscrizione  dei  CCNL  della  stessa  area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
 2.  La  disciplina  del  comma  1  trova  applicazione  fino  alla costituzione  delle  specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 3.  Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il  complessivo  monte-ore  dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
 * componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;
 *   componenti   delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
 4.  Ai  dirigenti  sindacali  componenti degli organismi statutari delle   confederazioni   ed  organizzazioni  sindacali  di  categoria rappresentative  non  collocati in distacco o in aspettativa, qualora non  coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, competono  i  soli  permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
 5.  Ai  fini  della  ripartizione  del monte permessi, il grado di rappresentativita'   delle   organizzazioni  sindacali  ammesse  alle trattative  per  la sottoscrizione del presente CCNL e' accertata, in ciascuna  amministrazione,  sulla  base  del  solo  dato  associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il  versamento  dei  contributi  sindacali  rispetto  al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione.
 6.  Per  la  titolarita'  dei  diritti  sindacali  e  delle  altre prerogative  sindacali  si  rinvia  a  quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto  1998,  modificato  dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000,  nonche'  ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalita'   di   accredito   dei   soggetti   sindacali   presso   le amministrazioni.
 |  |  |  | Art. 13 Composizione delle delegazioni
 1.  Ai  fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione   individua   i   dirigenti  che  fanno  parte  della delegazione trattante di parte pubblica.
 
 2.  Per  le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche  rappresentanze  di  cui  all'art.  12 (Soggetti sindacali nelle  strutture  amministrative  di  riferimento), la delegazione, a livello nazionale di amministrazione, e' cosi' composta:
 *  da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui   all'art.  12,  comma  1  (Soggetti  sindacali  nelle  strutture amministrative di riferimento);
 *  da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
 3.  Il  dirigente  che  sia componente delle rappresentanze di cui all'art.  12  (Soggetti  sindacali  nelle strutture amministrative di riferimento)  non  puo'  essere titolare di relazioni sindacali quale parte    della    delegazione    di    parte    pubblica    in   nome dell'amministrazione per l'area della dirigenza.
 4.  Le  amministrazioni  possono  avvalersi,  nella contrattazione collettiva  integrativa,  della  attivita' di assistenza dell'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni (A.RA.N.).
 |  |  |  | Art. 14 Contributi sindacali
 1.  I  dirigenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega a favore dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali  nella  misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
 2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
 3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione  di  appartenenza  e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
 4.   Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute  e  sono  versate  mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate  secondo  modalita'  concordate  con  le  Amministrazioni medesime.
 5.  Le  Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 |  |  |  | Art. 15 Interpretazione autentica dei contratti
 1. In attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano  controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,  le parti che l'hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni  dalla  richiesta, per definire consensualmente il significato della  clausola  controversa.  La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
 2.  Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
 3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47  del  d.lgs.  n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
 4. Per le controversie riguardanti l'interpretazione dei contratti collettivi  integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente,  secondo le modalita' ed i tempi previsti dai commi 1 e 2.  L'eventuale  accordo  stipulato  con  le  procedure  previste dal presente  CCNL  sostituisce  la  clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
 |  |  |  | Art. 16 Clausole di raffreddamento
 1.  Il sistema di relazioni sindacali e' improntato ai principi di correttezza,  buona  fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla  prevenzione  dei  conflitti.  Entro il primo mese del negoziato relativo  alla  contrattazione  integrativa  le  parti  non  assumono iniziative  unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette, compiendo ogni  ragionevole  sforzo  per  raggiungere  l'accordo  nelle materie demandate.
 2.  Analogamente,  durante  il  periodo  in  cui  si  svolgono  la concertazione  o  la  consultazione  le parti non assumono iniziative
 unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
 |  |  |  | Art. 17 Contratto individuale di lavoro
 1.  Il  rapporto di lavoro tra il dirigente e l'Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
 2.  Il  contratto  di  lavoro  individuale  e'  stipulato in forma scritta.   In   esso  sono  precisati  gli  elementi  essenziali  che caratterizzano  il  rapporto  e  il  funzionamento dello stesso e, in particolare:
 a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;
 c) la durata del periodo di prova;
 d) la sede di prima destinazione.
 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 4.  L'amministrazione,  prima  di procedere all'assunzione, invita l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla normativa  vigente  e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non  inferiore  a  trenta  giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino   a   sessanta   giorni  in  casi  particolari.  Contestualmente l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita' di  non  avere  altri  rapporti  di impiego pubblico o privato, salvo quanto  previsto  dall' art. 18 (Periodo di prova), comma 9, e di non trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  d.  lgs.  n.165  del  2001.  In  caso  contrario, l'interessato  dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
 |  |  |  | Art. 18 Periodo di prova
 1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di  dirigente,  per  un  periodo di sei mesi dall'assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato    nella   medesima   qualifica   presso   altre   pubbliche amministrazioni.
 2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 3.  Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e   negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla  legge  o  dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione  del  posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il  quale  il  rapporto  di  lavoro  puo'  essere risolto. In caso di infortunio  sul  lavoro  o malattia derivante da causa di servizio il dirigente  in  prova  ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo  pari  a quello previsto dall'art. 23 (Assenze per malattia), comma 1.
 4.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
 5.  Decorsa  la  meta'  del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di preavviso  ne'  di indennita' sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi  di  sospensione  previsti  dal  comma  3.  Il recesso opera dal momento    della   comunicazione   alla   controparte.   Il   recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato  risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 7.  In  caso  di  recesso,  la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente la  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
 8.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
 9.  Durante  il  periodo  di prova, il dirigente proveniente dalla stessa  o  da  altra  amministrazione  dell'Area  I  ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso di  recesso  o  mancato  superamento della prova, rientra, a domanda, nell'amministrazione   di   appartenenza.  Lo  stesso  diritto  viene riconosciuto al dirigente di una amministrazione dell'Area I assunto, a   seguito   di   pubblico   concorso,  come  dirigente  presso  una amministrazione  di  altre  aree dirigenziali per l'effettuazione del relativo periodo di prova.
 |  |  |  | Art. 19 Impegno di lavoro
 1.  Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza,  il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed  il  proprio  tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze   della   struttura  cui  e'  preposto  ed  all'espletamento dell'incarico  affidato  alla  sua responsabilita', in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
 2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione  od  una  riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale   o  comunque  derivante  da  giorni  di  festivita',  al dirigente  deve  essere  comunque  garantito,  una volta cessate tali esigenze  eccezionali,  un  adeguato  recupero  del  tempo  di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
 |  |  |  | Art. 20 Conferimento incarichi dirigenziali
 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L'incarico viene conferito,  con  provvedimento  dell'amministrazione,  secondo quanto previsto  dall'art.  19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua  l'oggetto,  la  durata  dell'incarico,  e gli obiettivi da conseguire,  con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti  dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali  modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel corso del rapporto.
 2.  Il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali:
 * natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 *  attitudini  e  capacita'  professionale  del singolo dirigente, valutate   anche  in  considerazione  dei  risultati  conseguiti  con riferimento  agli  obiettivi  fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
 *  rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a garantire  la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in  relazione  ai  mutevoli  assetti funzionali ed organizzativi e ai processi  di  riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti.
 3.  Il  conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente   in   ordine  alla  determinazione  delle  risorse  umane, finanziarie,   strumentali,   alla   definizione  degli  obiettivi  e dell'oggetto del provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.
 4.  Al  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un contratto  individuale  con  il  quale,  nel  rispetto  dei  principi stabiliti  dall'art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal  presente  CCNL,  viene  definito  il  corrispondente trattamento economico.
 5.  Tutti  gli  incarichi  sono  conferiti  a  tempo determinato e possono  essere  rinnovati.  La durata degli stessi e' correlata agli obiettivi  prefissati  e  non  puo'  essere  inferiore a tre anni ne' superiore  a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata e' stabilita dal decreto legislativo medesimo.
 6.  La  revoca  anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo  per  motivate  ragioni  organizzative  e  gestionali  oppure in seguito  all'accertamento  dei risultati negativi di gestione o della inosservanza  delle  direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
 7.  L'assegnazione  degli  incarichi  non modifica le modalita' di cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di  eta'.  In  tali casi l'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento  del  predetto  limite,  cessa  automaticamente, anche nelle  ipotesi  previste  dall'art.  16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
 8.  I  criteri  generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla  revoca  degli  incarichi  di  direzione di uffici dirigenziali, nonche'  quelli  concernenti  le  relative  procedure,  sono  oggetto dell'informazione preventiva di cui all'art. 6 (Informazione).
 9.  Le  amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo   rinnovo   degli  incarichi  dei  dirigenti  al  fine  di assicurare  la  certezza  delle  situazioni giuridiche e garantire la continuita'  dell'azione  amministrativa,  nel  rispetto dei principi costituzionali   del   buon   andamento  e  dell'imparzialita'  delle pubbliche amministrazioni stesse.
 10.   Ciascuna   amministrazione  deve,  altresi',  assicurare  la pubblicita'  ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei  posti  dirigenziali  vacanti  e cio' anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per   il  conferimento  di  incarichi  in  relazione  alle  posizioni dirigenziali disponibili.
 |  |  |  | Art. 21 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti 1. La valutazione dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello   di   raggiungimento   degli  obiettivi  assegnati  e  della professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
 2.  Le  amministrazioni,  con  gli  atti  previsti  dai rispettivi ordinamenti,  autonomamente  assunti  in  relazione  anche  a  quanto stabilito  dall'art.  1  del  d.  lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando  nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi  - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
 3.  Le  prestazioni,  l'attivita' organizzativa dei dirigenti e il livello  di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i  sistemi,  le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma  2  sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da    quelli   eventualmente   previsti   dagli   ordinamenti   delle amministrazioni   per   i   dirigenti   che  rispondano  direttamente all'organo di direzione politica.
 4.  La valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico e  i  risultati  finali  della  stessa  sono  riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono conto degli  esiti  della  valutazione ai fini della conferma dell'incarico gia'  ricoperto ovvero dell'affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
 5.  Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che  informano  i  sistemi  di  valutazione della prestazione e delle competenze   organizzative   dei   dirigenti,  nonche'  dei  relativi risultati  di  gestione.  Tali  criteri  sono oggetto di informazione preventiva,  seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni).
 6.   La  valutazione  del  dirigente  e'  improntata  ai  seguenti principi:
 *  motivazione  della valutazione, oggettivita' delle metodologie, trasparenza e pubblicita' dei criteri usati e dei risultati;
 *   diretta   conoscenza  dell'attivita'  del  valutato  da  parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza;
 * partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione,  da  parte  dello  stesso  dirigente, di una sintetica relazione  scritta riguardante l'attivita' svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati;
 *   contraddittorio  in  caso  di  valutazione  non  positiva,  da realizzarsi in tempi certi e congrui;
 *  previsione  della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
 7.  Nel  valutare  l'operato  del  dirigente,  le  amministrazioni dovranno,  comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra  gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane,  finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei   dirigenti   medesimi,   anche   mediante  verifiche  intermedie finalizzate  al  monitoraggio dell'attivita' svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e  all'eventuale  sopravvenuto  mutamento  degli  obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
 8.  I  criteri  di  valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
 9.  La  valutazione non puo' essere svolta dagli organi preposti a servizi   ispettivi   o   di  regolarita'  contabile  o  legittimita' amministrativa.
 10.  Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati  dal  d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
 11.  La valutazione puo' essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa  del  dirigente  interessato, nel caso di evidente rischio grave  di  risultato  negativo  della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
 |  |  |  | Art. 22 Ferie e festivita'
 
 1.  Il  dirigente  ha  diritto,  in  ogni  anno di servizio, ad un periodo  di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
 2.   I   dirigenti   assunti   al  primo  impiego  nella  pubblica amministrazione,  dopo  la  stipulazione del presente CCNL ovvero che alla  medesima  data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianita'  di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio  agli  stessi  dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
 3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente e' preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su  sei  giorni  per  settimana,  le  ferie  spettanti sono pari a 32 giornate  lavorative,  ridotte  a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego;  in  entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
 4.  Al  dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire  nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
 5. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi  e,  se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 7.  Il  dirigente  che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del  successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
 8.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto  irrinunciabile e, salvo quanto  previsto  al  comma  13,  non sono monetizzabili. Costituisce specifica  responsabilita' del dirigente programmare e organizzare le proprie  ferie  tenendo  conto  delle  esigenze  del  servizio  a lui affidato,  coordinandosi  con  quelle  generali  della  struttura  di appartenenza,  provvedendo  affinche'  sia assicurata, nel periodo di sua   assenza,   la   continuita'   delle   attivita'   ordinarie   e straordinarie.
 9.  In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie per impreviste necessita'  di  servizio,  il  dirigente ha diritto al rimborso delle spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di  missione  per  la  durata  del  medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre  diritto  al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
 10.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero. E' cura del dirigente  informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
 11.  In  presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
 12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o  infortunio,  anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno  solare.  In  tal  caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.
 13.  Fermo  restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto  della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e  non  fruite  dal  dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
 |  |  |  | Art. 23 Assenze per malattia
 1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio non  dipendente  da  causa di servizio, ha diritto alla conservazione del  posto  per  un  periodo  di  diciotto mesi, durante il quale gli verra'  corrisposta  la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo  dei  suindicati  diciotto  mesi,  si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l'episodio morboso
 in corso.
 2.  Superato  il  periodo  di  diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente  che  ne  abbia  fatto richiesta prima della scadenza dello stesso,  puo'  essere  concesso,  in  casi  particolarmente gravi, di assentarsi  per  un  ulteriore  periodo  di diciotto mesi, durante il quale  non  sara'  dovuta  retribuzione.  In tale ipotesi, qualora il dirigente  lo  abbia  richiesto,  l'amministrazione  ha  facolta'  di procedere,  con  le  modalita'  previste  dalle disposizioni vigenti, all'accertamento  delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la   sussistenza   di   eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente
 inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
 3.  Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi   1   e   2,  e  nel  caso  in  cui  il  dirigente,  a  seguito dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente
 stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.
 4.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
 dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 5.  Restano  ferme  le  vigenti  norme di legge poste a tutela dei
 malati di Tbc.
 6.  Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di
 conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente:
 a) retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;
 b)  90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
 3 mesi di assenza;
 c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori
 6 mesi.
 7.  La  retribuzione  di  risultato  compete  nella  misura in cui
 l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 8. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,  alle  norme  di  comportamento che regolano la materia, in particolare  provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla
 produzione della certificazione eventualmente necessaria.
 9.  Nel  caso  in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro  sia  ascrivibile  a responsabilita' di terzi, il dirigente e' tenuto  a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai  fini  della  rivalsa  da  parte  di  quest'ultima  verso il terzo responsabile  per  la  parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante  il  periodo  di  assenza  ai  sensi del comma 6 e agli oneri
 riflessi relativi.
 10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale  dell'Azienda  sanitaria  competente  per  territorio, come ad esempio  l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da  HIV/AIDS  nelle  fasi  a  basso  indice  di disabilita' specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre  ai  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o di day-hospital anche quelli  di  assenza  dovuti  alle  terapie. Per i giorni anzidetti di assenza  spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett.a). La  certificazione  relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere  invalidante  della  necessaria terapia e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero dal servizio sanitario
 dell'amministrazione interessata.
 |  |  |  | Art. 24 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 1.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione fissa e variabile.
 2.  Fuori  dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
 3.  Decorso  il  periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art.  23  (Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per malattia), comma 3. Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  decida  di  non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore  periodo  di  assenza  al  dirigente  non  spetta  alcuna retribuzione.
 4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di   servizio  delle  infermita',  per  la  corresponsione  dell'equo indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita'  permanente  rimane  regolato  dalle seguenti disposizioni vigenti  e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite  nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27  luglio  1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a  31  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
 |  |  |  | Art. 25 Assenze retribuite
 1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 *  partecipazione  a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativi  connessi con la propria  attivita'  lavorativa  entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
 *  lutti  per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da certificazione  anagrafica,  in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
 *  particolari  motivi  personali  o  familiari,  entro  il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
 2.  Il  dirigente  ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
 3.  Le  assenze  di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti dell'anzianita' di servizio.
 4.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.
 5.  Le  assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del  1992,  come modificato ed integrato dall'articolo 19 della legge n.  53  del  2000,  non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
 6.  Il  dirigente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano le condizioni,  ad  altre  assenze  retribuite  previste  da  specifiche disposizioni  di  legge.  Tra queste ultime, assumono maggior rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13  della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6  marzo  2001,  n.  52,  che  prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
 |  |  |  | Art. 26 Congedi dei genitori
 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela  della  maternita' e della paternita' contenute nel d. lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2.   Nel   periodo  di  astensione  obbligatoria  per  congedo  di maternita'  o  paternita',  ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del  d. lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi  di  cui  all'art.  28  del  citato decreto legislativo, spetta  l'intera  retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di  posizione,  nonche'  quella  di  risultato  nella  misura  in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 3.  In  caso  di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano  comunque  i  mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita'  o  paternita'  non  goduti  prima della data presunta del parto.
 4.  Nell'ambito  del  periodo di congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o, in  alternativa,  per  i  lavoratori  padri, i primi trenta giorni di assenza,  fruibili  anche  in modo frazionato, non riducono le ferie, sono  valutati  ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta  l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di  posizione,  nonche'  quella  di  risultato,  nella  misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e fino  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita,  nei  casi previsti dall'art.  47 del d. lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed, in  alternativa,  ai  lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4.
 6.  I  periodi  di  assenza  di  cui  ai  commi 4 e 5, nel caso di fruizione   continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
 7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151  del  2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la   relativa   comunicazione,   con   l'indicazione   della  durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata  anche  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento purche'  sia  assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al precedente  comma,  la  comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal lavoro.
 9.  Ferma  restando  l'applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 151 del  2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi  dopo  il  parto,  si  accerti che l'espletamento dell'attivita' lavorativa  comporta  una  situazione  di  danno o di pericolo per la gestazione  o  la  salute  della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede,   con   il   consenso   dell'interessata,   al   temporaneo conferimento,   nell'ambito   di   quelle  disponibili,  di  funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico.
 10.  Al  dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53 del 2000.
 |  |  |  | Art. 27 Aspettativa per motivi personali o di famiglia
 1.  Al  dirigente  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato possono  essere  concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative  o  di  servizio,  periodi  di  aspettativa  per motivi personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza decorrenza dell'anzianita',  per  una  durata  complessiva  di dodici mesi in un triennio.
 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le  medesime  regole  previste  per  le  assenze  per malattia di cui all'art. 23 (Assenze per malattia) comma 1.
 3.   L'aspettativa   di   cui   al   comma   1,   fruibile   anche frazionatamente,  non  si cumula con le assenze per malattia previste dagli  artt.  23  e 24 (Assenze per malattia - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
 4.  Qualora  l'aspettativa  per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e  b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
 5.  Il  dirigente  non  puo'  usufruire  continuativamente  di due periodi  di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
 6.  L'amministrazione,  qualora  durante il periodo di aspettativa vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione, invita  il  dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.  Il  dirigente,  per  le  stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
 7.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo  casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
 |  |  |  | Art. 28 Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
 1.  Le  aspettative  per  cariche  pubbliche  elettive  e  per  la cooperazione  con  i  paesi  in  via di sviluppo restano disciplinate dalle  vigenti  disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed  integrazioni.  Le  aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono  regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto  1998,  9  agosto  2000  e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto  previsto dall'art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
 2.  I  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato ammessi  ai  corsi  di  dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto  1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui  alla  legge  30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti  servizio  all'estero,  puo'  chiedere  una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o il  convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo   trasferimento   nella   localita'   in   questione   anche   in amministrazione di altra Area.
 4.  L'aspettativa  concessa  ai  sensi  del comma 3 puo' avere una durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento  per  imprevedibili  ed  eccezionali ragioni di servizio, con preavviso  di  almeno  quindici  giorni,  o  in  difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.
 5. Il dirigente non puo' usufruire continuativamente di periodi di aspettativa  per  motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi  in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei  mesi.  La  disposizione  non  si  applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonche' alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del 2001.
 |  |  |  | Art. 29 Congedi per motivi di famiglia
 1.  Il  dirigente  puo'  chiedere,  per documentati e gravi motivi familiari,  un  periodo  di  congedo  continuativo  o frazionato, non superiore  a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
 2.  I  periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze  per  malattia  previste  dagli  artt.  23  e 24 (Assenze per malattia  -  Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  dovute  a  causa di servizio).
 |  |  |  | Art. 30 Congedi per la formazione
 1.  Ai  dirigenti  sono  concessi  i  congedi  per  la  formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di servizio.
 2.  Ai  dirigenti,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con  anzianita'  di  servizio  di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione,  possono essere concessi a richiesta i congedi senza assegni  di  cui  al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
 3.  Per  la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente   l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che  intendono svolgere,  della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale  domanda  deve  essere  presentata  almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
 4.  Le  domande  vengono  accolte  secondo l'ordine progressivo di presentazione,  nei  limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
 5.  L'amministrazione  puo' non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 a)  il  periodo  previsto  di  assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
 b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi.
 6.  Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con  l'interesse  formativo  del  dirigente,  l'amministrazione  puo' differire  la  fruizione  del  congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora  la  concessione  dello  stesso  possa  determinare  un grave pregiudizio  alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
 7. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma  3,  della legge n.53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto dallo  stesso  art.  5,  relativamente  al  periodo di comporto, alla determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di comunicazione  all'amministrazione  ed  ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per malattia).
 |  |  |  | Art. 31 Attivita'  didattica  di  dirigenti presso universita' ed istituti di alta formazione
 1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed  attivita'  lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Universita' ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie  connesse  con  le problematiche dell'amministrazione e della contrattazione,  ai  dirigenti  dell'Area  I possono essere conferiti incarichi di didattica integrativa o di insegnamento.
 2.  Nelle  ipotesi  dei  cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda   dell'impegno   richiesto,   potranno  essere  collocati  in aspettativa  non  retribuita  o svolgere queste attivita' in aggiunta agli   obblighi  ordinari  di  servizio,  previa  autorizzazione  del Ministro  o  dell'organo  sovraordinato  per il dirigente preposto ad ufficio  dirigenziale  generale  e  di  quest'ultimo  per  gli  altri dirigenti.
 |  |  |  | Art. 32 Formazione dei dirigenti
 1.   Nell'ambito   dei   processi   di   riforma   della  Pubblica Amministrazione    verso    obiettivi   di   modernizzazione   e   di efficienza/efficacia   al   servizio  dei  cittadini,  la  formazione costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica fondamentale  per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale  tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del   ruolo  della  dirigenza  nella  realizzazione  degli  obiettivi predetti.
 2.  In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e  l'aggiornamento  professionale  del  dirigente  sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento  delle  competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi  di  una  cultura  di  gestione orientata al risultato e all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
 3.  Gli  interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia  contenuti  di  formazione  al  ruolo,  per sostenere processi di mobilita'  o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo,  per  sostenere  processi  di  inserimento  in  funzioni di maggiore  criticita' ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
 4.   L'aggiornamento   e   la  formazione  continua  costituiscono l'elemento  caratterizzante  l'identita' professionale del dirigente, da  consolidare  in  una  prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle  esperienze  europee  ed  internazionali.  Entro  tale quadro di riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il patrimonio  cognitivo  necessario  a  ciascun dirigente, in relazione alle  responsabilita'  attribuitegli,  per  l'ottimale  utilizzo  dei sistemi  di  gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo,  finalizzato  all'accrescimento  dell'efficienza/efficacia della struttura e al miglioramento della qualita' dei servizi resi.
 5.  Le attivita' di formazione di cui al presente articolo possono concludersi  con  l'accertamento  dell'avvenuto  accrescimento  della professionalita'   del   singolo  dirigente,  documentato  attraverso l'attribuzione  di  un apposito attestato rilasciato dai soggetti che l'hanno attuata.
 6.  Ciascuna  amministrazione,  secondo  i rispettivi strumenti di bilancio  e  le  specifiche  sfere  di  autonomia  e di flessibilita' organizzativa  ed  operativa,  definisce  annualmente  la quota delle risorse  da  destinare  ai programmi di aggiornamento e di formazione dei  dirigenti,  tenendo conto delle direttive governative in materia di  formazione,  con particolare riferimento alla direttiva n. 14 del 1995   del   Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  nonche'  delle eventuali  risorse  aggiuntive  dedicate  alla  formazione  stessa in attuazione  del  Patto  sociale  per  lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.
 7.  Le  politiche  formative  della  dirigenza  sono  definite  da ciascuna   amministrazione   in   conformita'   alle   proprie  linee strategiche  e  di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente   o   d'intesa  con  altre  amministrazioni,  anche  in collaborazione  con  Universita',  soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore   della   Pubblica  Amministrazione,  la  Scuola  Superiore dell'Economia  e  Finanze, etc.) o societa' private specializzate nel settore.  Le  attivita'  formative  devono tendere, in particolare, a rafforzare  la  sensibilita'  innovativa  dei  dirigenti  e  la  loro attitudine   a   gestire   iniziative   di   miglioramento   volte  a caratterizzare  le  strutture  pubbliche  in  termini  di dinamismo e competitivita'.
 8.  La  partecipazione  alle iniziative di formazione, inserite in appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata dall'amministrazione  con  i  dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
 9.  Il  dirigente  puo',  inoltre,  partecipare,  senza  oneri per l'amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso un  periodo  di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
 10.  Qualora  l'amministrazione  riconosca l'effettiva connessione delle  iniziative  di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai  sensi  del  comma  8  con  l'attivita'  di  servizio e l'incarico affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 |  |  |  | Art. 33 Incarichi presso altre amministrazioni
 1.  Al  dirigente  puo'  essere conferito un incarico presso altra Amministrazione  della medesima Area I, nei limiti previsti dall'art. 19,  comma  5/bis  del  d.  lgs.  n. 165 del 2001 ovvero presso altre pubbliche  amministrazioni,  previo  collocamento  in  comando, fuori ruolo o altro analogo provvedimento.
 2.   Il   dirigente   puo'  essere  collocato  in  comando  presso l'amministrazione  che  ne  abbia  fatto  richiesta  per  esigenze di servizio  o  quando  sia  necessaria  una  particolare competenza. Il comando  e'  disposto  con  il  consenso  dell'interessato  e  con le procedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti  ed  ha durata pari all'incarico.
 3.  Il  posto  del dirigente comandato non puo' essere coperto per concorso   o   qualsiasi  altra  forma  di  mobilita'.  Le  posizioni dirigenziali   vacanti,   temporaneamente   ricoperte  dal  dirigente comandato,  sono  considerate disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per mobilita'.
 4.  Al  termine  dell'incarico,  il  dirigente  puo'  chiedere  in relazione  alla  disponibilita'  di  posti  in organico, il passaggio diretto  all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui  all'art.  30  del  d.lgs.  n.  165  del 2001. In caso contrario, qualora   l'incarico   non  venga  rinnovato,  il  dirigente  rientra all'amministrazione di appartenenza.
 5.  Il  trattamento  economico e' a carico dell'amministrazione di destinazione  salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.
 6.  Il  comando  non  pregiudica  la  posizione del dirigente agli effetti   della   maturazione   dell'anzianita'   di   servizio,  del trattamento di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
 7.  Le  disposizioni  dei  presenti  commi si applicano anche agli analoghi  provvedimenti,  comunque  denominati,  che  assolvano  alle medesime finalita' di cui al comma 1.
 8.  Resta confermata la disciplina legislativa del collocamento in fuori   ruolo   disposto   in   relazione   a   particolari  esigenze dell'amministrazione  di  appartenenza  per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attivita' istituzionali della stessa.
 9.  In  ogni  caso gli incarichi relativi a posizioni dirigenziali del   Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  non  possono  essere attribuiti  al  personale  con qualifica dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
 |  |  |  | Art. 34 Mobilita'
 1.  Per  il  personale  dirigente  resta confermata l'applicazione delle  procedure  di mobilita' previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
 2. Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico  disponibile  nell'ambito  della  propria  amministrazione e l'amministrazione   stessa  l'abbia  negato,  decorsi  due  anni  dal conferimento  dell'incarico  ricoperto  il  dirigente  stesso  ha  la facolta'  di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei   ruoli  di  un'altra  amministrazione  pubblica  disponibile  al conferimento  di  un  incarico.  Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza e' sostituito dal preavviso di quattro mesi.
 3. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non puo' essere assegnato al  Corpo  Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base delle procedure di  mobilita'  di  cui  al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
 4.  Resta  fermo  quanto previsto dal comma 5/bis dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 |  |  |  | Art. 35 Accordi di mobilita'
 1.   Tra  le  amministrazioni  dell'Area  I  e  le  organizzazioni sindacali  firmatarie  del  presente  CCNL,  possono essere stipulati accordi  per  disciplinare  la  mobilita' dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
 2.  Gli  accordi  di  mobilita'  di cui al comma 1, possono essere stipulati:
 -  per  prevenire  la  dichiarazione  di  eccedenza,  favorendo la mobilita' volontaria;
 -   dopo   detta   dichiarazione   di  eccedenza,  per  evitare  i trasferimenti   di   ufficio   o   la   dichiarazione   di  messa  in disponibilita'.
 3.  Al  fine  di  avviare  la stipulazione degli accordi di cui ai commi  precedenti,  la  parte  interessata invia alle altre richiesta scritta  con lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti  di  mobilita'  di  ufficio o di messa in disponibilita' eventualmente  avviati  dalle Amministrazioni nei confronti di propri dirigenti  sono  sospesi  per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi  stipulati  resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino  all'adozione  definitiva  dei  provvedimenti  di  mobilita'  di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'amministrazione.
 4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma  1,  la delegazione di parte pubblica e' composta dai dirigenti individuati  da  ciascuna  amministrazione.  La  delegazione di parte sindacale    di    ciascuna   amministrazione   e'   composta   dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13 (Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo alinea.
 5.  Gli  accordi  di  mobilita',  stipulati  ai  sensi  dei  commi precedenti,  ed  il  conseguente  bando  devono contenere le seguenti indicazioni minime:
 a)   le   amministrazioni  cedenti  ed  il  numero  dei  dirigenti eventualmente   interessati   alla   mobilita'  in  previsione  della dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarato in esubero;
 b)  le  amministrazioni  riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
 c)  i requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e  le  eventuali  tipologie  di  laurea,  richiesti  al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
 d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
 e) le forme di pubblicita' da dare all'accordo ed al bando, tra le quali  deve  essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
 In  ogni  caso  copia  dell'accordo  di mobilita' e del bando deve essere  affissa nelle Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.
 6.  Gli  accordi  di  mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere  di  rappresentanza  di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo  preventivo  dei  competenti  organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
 7.  I  dirigenti interessati alla mobilita' manifestano la propria adesione   mediante   comunicazione  scritta  all'amministrazione  di appartenenza  ed a quella di destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione  di  cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.
 8.   Qualora   concorrano   piu'   domande,  l'amministrazione  di destinazione  opera  le  proprie  scelte  motivate  sulla base di una valutazione  positiva  e  comparata del curriculum professionale e di servizio  presentato  da  ciascun  candidato in relazione al posto da ricoprire,  tenendo,  altresi',  conto dei criteri previsti dall'art. 19,  comma  1  del  d.lgs.  n. 165 del 2001. Il dirigente, purche' in possesso dei requisiti richiesti, e' trasferito entro il quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di  ricezione  della  comunicazione di adesione.
 9.  Il  rapporto  di  lavoro  continua,  senza  interruzioni,  con l'amministrazione  di  destinazione  e al dirigente sono garantite la continuita'  della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la posizione  retributiva  maturata  in  base  alle vigenti disposizioni nell'Amministrazione di appartenenza, se piu' favorevole.
 10.   Le   amministrazioni  che  intendono  stipulare  accordi  di mobilita'    possono    avvalersi    dell'attivita'   di   assistenza dell'A.RA.N.,  ai  sensi dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
 11.  Ai  sensi  della  legge  n.  521  del  1988,  non puo' essere assegnato  al  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accordi  di  mobilita'  di  cui  al  presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
 |  |  |  | Art. 36 Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza 1.  Fermi  restando  gli accordi di mobilita' di cui all'art. 35 ( Accordi  di mobilita), conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di facilitare il passaggio  diretto  dei  dirigenti  dichiarati  in eccedenza ad altre Amministrazioni   dell'Area   I  e  di  evitare  il  collocamento  in disponibilita'   dei   dirigenti  che  non  sia  possibile  impiegare diversamente   nel   proprio  ambito,  l'amministrazione  interessata comunica  a tutte le amministrazioni dell'Area 1, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l'elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo  la  loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
 Analoga   richiesta   viene   rivolta  anche  agli  altri  enti  o amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del  d.lgs 165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di  accertare  ulteriori  disponibilita'  di  posti  per  i  passaggi diretti.
 2. Le amministrazioni dell'Area comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entita' dei posti vacanti nella   dotazione   organica,   per   i  quali,  tenuto  conto  della programmazione   dei  fabbisogni,  sussiste  l'assenso  al  passaggio diretto  dei dirigenti in eccedenza. Le amministrazioni di altre aree dirigenziali, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
 3.  I  posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che   possono   indicare   le  relative  preferenze  e  chiederne  le conseguenti   assegnazioni   con   la   specificazione  di  eventuali priorita';  l'amministrazione  dispone  i  trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
 4.  Qualora  si  renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo   stesso  posto,  l'amministrazione  di  provenienza  forma  una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 - dirigenti portatori di handicap;
 -  situazione  di  famiglia,  privilegiando  il  maggior numero di familiari a carico e/o se il dirigente sia unico titolare di reddito;
 -    maggiore    anzianita'    lavorativa   presso   la   pubblica amministrazione;
 -  particolari condizioni di salute del dirigente, dei familiari e del  convivente  stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente;
 - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
 La  ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 37 Termini di preavviso
 1.  Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica  del  rapporto  di  lavoro  prevista all'art. 38 (Cause di cessazione  del rapporto di lavoro), comma 1 e del recesso per giusta causa,  nei  casi  previsti dal presente contratto per la risoluzione del  rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
 b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a  un  massimo  di  altri  4  mesi  di  preavviso.  A  tal fine viene trascurata  la  frazione  di  anno  inferiore  al  semestre  e  viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
 2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
 3.  I  termini  di  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
 4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei  termini  di  cui  al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il  periodo  di  mancato  preavviso.  L'amministrazione ha diritto di trattenere,  su  quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di preavviso da questi  non  dato,  senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
 5.  E'  in  facolta'  della  parte  che riceve la comunicazione di recesso  risolvere  anticipatamente  il  rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
 6.  Durante il periodo di preavviso non e' consentita la fruizione delle  ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
 7.  Il  periodo  di  preavviso  e'  computato  nell'anzianita'  di servizio a tutti gli effetti.
 8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli  aventi  diritto  l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto   stabilito   dall'art.   2122  del  c.c.  nonche'  una  somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
 9.   L'indennita'   sostitutiva   del  preavviso  deve  calcolarsi computando  tutta la retribuzione di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. a), b) c) e d).
 |  |  |  | Art. 38 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa  di  malattia  di  cui ai precedenti artt. 23 e 24 (Assenze per malattia  -  Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  dovute  a  causa di
 servizio) ha luogo:
 a)  al  compimento  del limite massimo di eta' o al raggiungimento dell'anzianita'  massima  di  servizio  previsti dalle norme di legge
 applicabili nell'amministrazione;
 b) per dimissioni del dirigente;
 c) per recesso dell'amministrazione;
 d) per decesso del dirigente.
 e) per risoluzione consensuale;
 f)  per  perdita  della cittadinanza, nel rispetto della normativa
 comunitaria in materia.
 2.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti  in  servizio  o  non  riprenda  servizio  alla scadenza dei
 periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
 |  |  |  | Art. 39 Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
 1.  La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo   di   eta'  avviene  automaticamente  al  verificarsi  della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione   del   rapporto   e'  comunque  comunicata  per  iscritto dall'amministrazione.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima di  servizio  o del limite massimo di eta', l'amministrazione risolve il  rapporto  senza  preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza  in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
 2.  Nel  caso  di  dimissioni  del  dirigente,  questi  deve darne comunicazione  scritta  all'amministrazione  rispettando i termini di preavviso.
 |  |  |  | Art. 40 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
 1.  L'amministrazione  o  il  dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni,  previa disciplina  delle  condizioni,  dei  requisiti  e dei limiti, possono erogare   un'indennita'  supplementare  nell'ambito  della  effettiva disponibilita'  dei  propri  bilanci.  La misura dell'indennita' puo' variare  fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
 3.  I  criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei   requisiti   e   dei   limiti   in   relazione   alle   esigenze dell'amministrazione  per  la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,   prima   della   definitiva   adozione,   sono   oggetto  di concertazione ai sensi dell'art. 7 (Concertazione).
 4. Per il periodo di erogazione della predetta indennita' non puo' essere  conferito  ad  altro  dirigente  l'incarico  per  un posto di funzione  equivalente a quello del dirigente per cui si e' verificata la risoluzione consensuale.
 5.  Gli effetti dell'indennita' supplementare di cui al comma 2 ai fini  del  trattamento  previdenziale  ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
 |  |  |  | Art. 41 Recesso dell'amministrazione
 1.  Nel  caso  di  recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i  motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
 2.  Il  recesso  per  giusta  causa e' regolato dall'art. 2119 del codice    civile.    Costituiscono    giusta    causa    di   recesso dell'amministrazione  fatti  e  comportamenti,  anche  estranei  alla prestazione  lavorativa,  di  gravita'  tale  da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
 3.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,   l'amministrazione   contesta   per   iscritto   l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il    dirigente   puo'   farsi   assistere   da   un   rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale  di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in  concomitanza  con  la contestazione, puo' disporre la sospensione dal  lavoro  del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con  la  corresponsione  del  trattamento  economico  complessivo  in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio.
 4.  Avverso  gli  atti  applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente  puo'  attivare  le  procedure  disciplinate  dall'art.  43 (Procedure  di arbitrato in caso di recesso), salvo il caso di cui al comma 5.
 5.  La  responsabilita' particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all'art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati  dei  dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta causa   di   recesso.  L'annullamento  delle  predette  procedure  di accertamento della responsabilita' fa venir meno il recesso.
 6.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. n.165 del 2001.
 7. Non puo' costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale  nelle  situazioni  di  esubero;  in  tali  situazioni  si applicano  prioritariamente  le  vigenti  procedure di mobilita', ivi compresa quella di cui all'art. 35 (Accordi di mobilita) del presente CCNL.
 8.  Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni contenute   nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di  eventuali modifiche  legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
 |  |  |  | Art. 42 Tentativo obbligatorio di conciliazione
 1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del  2001  ovvero  quello  di  cui  all'art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
 2.  Ove  la conciliazione di cui all'art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001  non  riesca  il  dirigente  puo'  adire l'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra   quelle   indicate   al  comma  1,  concordare  di  deferire  la controversia  ad  un  arbitro  unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni.
 |  |  |  | Art. 43 Procedure di arbitrato in caso di recesso
 1.  Avverso  gli  atti  applicativi  di  cui  all'art. 41 (recesso dell'amministrazione)  commi  1  e  2,  il dirigente, ove non ritenga giustificata  la  motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in  cui  tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione   del   recesso,   puo'  ricorrere  alle  procedure  di conciliazione   ed   arbitrato   previste  dal  Contratto  collettivo nazionale   quadro   in   materia   di   conciliazione  ed  arbitrato sottoscritto  il  23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalita',  delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del  contratto  medesimo.  L'avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
 2.   Ove   si   pervenga   alla   conciliazione  e  in  tale  sede l'amministrazione  assuma  l'obbligo  di  riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
 3.  Qualora  l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone  a  carico  dell'amministrazione una indennita' supplementare determinata,   in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e  delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
 4. L'indennita' supplementare di cui al comma 3 e' automaticamente aumentata,  ove  l'eta'  del  dirigente  sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 - 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
 -  6  mensilita'  in  corrispondenza  del  50esimo  e 52esimo anno compiuto;
 -  5  mensilita'  in  corrispondenza  del  49esimo  e 53esimo anno compiuto;
 -  4  mensilita'  in  corrispondenza  del  48esimo  e 54esimo anno compiuto;
 -  3  mensilita'  in  corrispondenza  del  47esimo  e 55esimo anno compiuto;
 -  2  mensilita'  in  corrispondenza  del  46esimo  e 56esimo anno compiuto.
 5.  Nelle  mensilita' di cui ai commi 3 e 4 e' ricompresa anche la retribuzione  di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
 6.  Il  dirigente  che accetti l'indennita' supplementare non puo' successivamente   adire   l'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di accoglimento  del  ricorso, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente  nel  posto  precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo   corrispondente   al   numero   di  mensilita'  riconosciute dall'arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
 7.   Il   dirigente   il  cui  licenziamento  sia  stato  ritenuto ingiustificato  dall'arbitro,  per  un  periodo  pari  ai mesi cui e' correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con decorrenza  dalla  pronuncia  di cui sopra, puo' essere trasferito ad altra  amministrazione  dell'area  che  vi  abbia dato assenso, senza nulla  osta  dell'amministrazione  di  appartenenza,  ne'  obbligo di preavviso.   Qualora   si   realizzi   il   trasferimento   ad  altra amministrazione,  il  dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
 |  |  |  | Art. 44 Nullita' del licenziamento
 1.  Il  licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in  cui tale conseguenza  e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
 a)  se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
 b)  se  e'  intimato,  senza  giusta  causa,  durante i periodi di sospensione   previsti  dall'art.  2110  del  codice  civile  e  come regolamentati  dagli  articoli  23,  26  e  29 (Assenze per malattia, Congedi  dei  genitori,  Congedi per motivi di famiglia) del presente CCNL.
 2.  In  tutti  i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
 |  |  |  | Art. 45 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 
 1.  Il  dirigente  che  sia  colpito  da  misura restrittiva della liberta'  personale  e'  sospeso  obbligatoriamente  dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2.  L'amministrazione,  ai sensi del presente articolo, cessato lo stato  di  restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo  di  sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle  medesime  condizioni  del  comma  3, previa puntuale e espressa verifica  della  sussistenza  di effetti negativi che conseguirebbero dalla  riammissione  in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici   coinvolti   e   le   esigenze  di  tutela  della  dignita' professionale dello stesso dirigente.
 3.  Il  dirigente  puo' essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da comportare,  se  accertati, il recesso ai sensi dell'art. 41 (Recesso dell'amministrazione).
 4.  Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge  n.  55  del  1990  e  successive modificazioni e integrazioni, all'art.  15, comma 1 lett. a), lett. b) limitatamente all'art. 316 e 316  bis  del  codice  penale,  lett.  c),  lett.  f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
 5.  Nel  caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3,  comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di  cui  al  presente  articolo,  possono  essere applicate le misure previste  dallo  stesso  art.  3.  Per  i  medesimi  delitti, qualora intervenga  condanna  anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione  condizionale  della  pena, si applica l'art. 4, comma 1, della  citata  legge 97 del 2001, salvo l'applicabilita' dell'art. 41 (Recesso dell'amministrazione).
 6. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia,  se  non  revocata,  per un periodo non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  ultimo  termine  il  dirigente  e' riammesso in servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di recedere    secondo    quanto    previsto   dall'art.   41   (Recesso dell'amministrazione).
 7.  Al  dirigente  sospeso  ai  sensi  del  presente  articolo  e' corrisposta  un'indennita'  pari al 50% della retribuzione tabellare, nonche'   gli   assegni   del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
 8.   Nel   caso   di  sentenza  definitiva  di  assoluzione  o  di proscioglimento,  pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non  costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto  dovuto al dirigente se fosse  rimasto  in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all'atto della sospensione.
 9.  In  caso  di  sentenza  irrevocabile di assoluzione si applica quanto   previsto  dall'art.  653  c.p.p.,  ed  ove  ne  ricorrano  i presupposti,  al  dirigente  che ne faccia richiesta si applica anche quanto   previsto  per  le  sentenze  definitive  di  proscioglimento indicate  dall'art.  3,  comma  57,  della  legge  350  del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004.  In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli  assegni  che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di  sospensione  o  di  licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
 10.  In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione,  ai  sensi  dei  commi  6  e  9, il dirigente ha diritto all'affidamento  di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
 11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653  c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato  nel  rispetto  delle procedure di cui dall'art. 41 (Recesso dell'amministrazione).  E'  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 |  |  |  | Art. 46 Codice  di  condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
 lavoro
 1.  Le Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di  cui  al  presente  CCNL,  adottano con proprio atto, il codice di condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla raccomandazione   della   Commissione   del   27  novembre  1991,  n. 92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.
 |  |  |  | Art. 47 Disposizioni generali
 1.  Le  clausole  contrattuali  che  disciplinano  il  trattamento economico  si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi  dell'art.  19  del  d.lgs.  n.  165  del 2001 nel rispetto del principio dell'art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
 2.  In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3,  per  i  dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri  di  base  del  contratto individuale che determinera' "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilita'  attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".
 3.  In  relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili  per  i dirigenti  di  prima  fascia,  l'applicazione del richiamato art. 24, comma  2,  e'  avviata nel presente CCNL e si completera' nel secondo biennio    economico    2004-2005    al    termine   della   graduale rideterminazione  dell'importo  annuo della retribuzione di posizione parte  fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei dirigenti medesimi.
 |  |  |  | Art. 48 Struttura della retribuzione
 1.  La  struttura  della  retribuzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia si compone delle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b)  retribuzione  individuale  di  anzianita',  maturato economico annuo,  assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
 c) retribuzione di posizione parte fissa;
 d) retribuzione di posizione parte variabile;
 e) retribuzione di risultato.
 2.  Il  trattamento  economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
 |  |  |  | Art. 49 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
 1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone   delle   seguenti  voci  retributive:  stipendio  tabellare, retribuzione  di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianita'.
 2.  Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai  sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di Euro 46.259,04,  comprensiva  del  rateo  di  tredicesima  mensilita',  e' incrementato,  con  decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 * dal 01/01/2002 di Euro 102,00
 * dal 01/01/2003 di Euro 108,00
 3.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 2 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 e' rideterminato in euro 48.989,04 per 13 mensilita'.
 4.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 47, comma 3, (Disposizioni generali)  la  retribuzione  di  posizione di parte fissa definita ai sensi  dell'art.  38,  comma  3,  lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua lorda di Euro 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall'art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) e' rideterminata negli  importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 * dal 01/01/2002 in Euro 26.278,69
 * dal 01/01/2003 in Euro 30.022,69
 5.  Resta  confermata  la  retribuzione  individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 6.  Il  trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed  assorbe  le  misure  dell'indennita'  integrativa  speciale negli importi  in  godimento dai dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
 |  |  |  | Art. 50 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1.  Le  retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 49 (Trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti di prima fascia) hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'   di   buonuscita,   dell'indennita'  sostitutiva  di preavviso  e  di  quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della qualifica dirigenziale o al conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 |  |  |  | Art. 51 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
 retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia
 1.  Presso  ciascuna amministrazione e' confermato il fondo per la retribuzione  di  posizione  (fissa  e  variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
 2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come determinate  al  31  dicembre  2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalita' ivi previste e precisamente:
 a)  le  risorse  previste dall'art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
 b)  le  risorse  previste  dall'art.  5  del  CCNL  per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
 3.  Per  ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
 c)  i  compensi  derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all'art.  24  comma  3  del  d.lgs.  n.  165  del 2001 e disciplinati dall'art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
 d)  l'importo  della  retribuzione  individuale  di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio;
 e)   eventuali   risorse   aggiuntive   derivanti  dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997.
 4.  In  relazione  al  comma  3,  lett. d), l'intero importo delle retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  fondo  a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno  in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo  accantonato  confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno successivo.
 5.  Il  fondo  e'  ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  relativo  ai dirigenti di prima fascia:
 * 1,63% a decorrere dal 01/01/2002;
 * ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.
 6.  Le  risorse  di  cui  al  comma  5  concorrono  interamente al finanziamento  degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa  di cui all'art. 49, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia).
 7.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento   stabile   delle   relative   dotazione   organiche,   le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei  fabbisogni  di  cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i  maggiori  oneri  derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle   funzioni  dirigenziali  direttamente  coinvolte  nelle  nuove attivita'  e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
 |  |  |  | Art. 52 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
 1.  Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si  compone  delle  seguenti  voci  retributive: stipendio tabellare, retribuzione  di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianita'.
 2. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001  nella  misura  annua  lorda  di Euro 36.151,98, comprensiva del rateo  di  tredicesima  mensilita',  e'  incrementato, con decorrenza dalla  date  sottoindicate,  dei  seguenti  importi  mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 * dal 01/01/2002 di Euro 86,00
 * dal 01/01/2003 di Euro 79,00
 3.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 2 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 e' rideterminato in Euro 38.296,98 per 13 mensilita'.
 4.  Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione -  parte  fissa, definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL  del  5  aprile  2001  (biennio  economico  2000-2001)  in  euro 8.779,77,  e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 * dal 01/01/2002 in Euro 9.143,77
 * dal 01/01/2003 in Euro 10.339,77
 5.  Restano  confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli  eventuali  assegni  ad  personam,  ove  acquisiti e spettanti in relazione  a  previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.
 6. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed   assorbe   le   misure   dell'indennita'   integrativa   speciale nell'importo  in  godimento  dai dirigenti in servizio all'entrata in vigore del CCNL al 5 aprile 2001.
 7.  In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai  vincitori  dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente  spetta,  sino  al  conferimento  del  primo  incarico,  la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
 |  |  |  | Art. 53 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  52 (Trattamento  economico  fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'   di   buonuscita,   dell'indennita'  sostitutiva  di preavviso  e  di  quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della qualifica dirigenziale o al conferimento  di  incarico  di  livello dirigenziale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 |  |  |  | Art. 54 Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
 1. Nell'ambito del "Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione  di  risultato",  finanziato  con  le  modalita'  di cui all'art.  58,  comma  2  (Fondo  per il finanziamento retribuzione di posizione  e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia),  la  retribuzione  di  posizione  e'  definita  presso  ogni Amministrazione  al  fine  di  assegnare  ai dirigenti un trattamento economico   correlato   alle  funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'.
 2.  Le  Amministrazioni  determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui e' correlato il trattamento economico di posizione, ai  sensi  dell'art.  24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate  tenendo  conto  dei  criteri  generali di cui al successivo comma  4, connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione della   posizione   nell'organizzazione   dell'amministrazione,  alla complessita'  organizzativa,  alle  responsabilita'  derivanti  dalla posizione,  ai  requisiti  applicati alle diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma 5.
 3.   In   base   alle  risultanze  della  graduazione  le  singole amministrazioni  attribuiscono  un valore economico ad ogni posizione dirigenziale     prevista     nell'assetto     organizzativo    delle amministrazioni   medesime,   tenendo   comunque  conto  delle  fasce economiche  e  dei  parametri  indicati  all'art. 55 (Retribuzione di posizione   dei  dirigenti  di  seconda  fascia  preposti  ad  uffici dirigenziali non generali).
 4.  I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da  definire  a  seguito  delle  procedure  di  cui  agli artt. 6 e 7 (Informazione   -   Concertazione)  del  presente  CCNL,  sono  cosi' individuati:
 I - Criteri attinenti all'ampiezza della struttura:
 a)  dimensioni  delle risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura;
 b)   dimensioni   dell'area   territoriale   di   competenza,   se individuata,  e/o  del  bacino  di utenza in relazione agli specifici servizi offerti.
 II   -   Criteri   attinenti  alla  collocazione  della  posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione:
 a) grado di autonomia rispetto all'organo sovraordinato;
 b) eventuale sovraordinazione ad altri uffici dirigenziali;
 c)   eventuale   potesta'   di   intervento   nei   confronti   di amministrazioni,   enti  od  uffici  esterni  all'amministrazione  di appartenenza, anche con poteri ispettivi extragerarchici.
 III  -  Criteri  attinenti  alle  responsabilita'  derivanti dalla posizione:
 a)  rilevanza  giuridica,  economica,  sociale  degli  effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
 b)   margini  di  discrezionalita'  dell'attivita'  di  competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari;
 c)   particolare   criticita'  delle  funzioni  assegnate  per  le caratteristiche   socio-economiche   dell'area   di   impatto   della competenza.
 IV  -  Criteri  attinenti  ai  requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' di competenza:
 a)  livello  di  impegno  e  di  disagio richiesto dalla specifica posizione;
 b)  livello  della  specializzazione richiesta, anche in relazione all'iscrizione  ad  albi  professionali  ed esercizio delle relative, specifiche responsabilita';
 c)   coordinamento   di   alte   professionalita',  anche  esterne all'amministrazione,  ed  anche  nell'ambito  di commissioni e organi collegiali.
 5.  I  criteri  di  cui  al comma 4 sono diversamente combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:
 a) uffici di consulenza, studio e ricerca;
 b) uffici ispettivi;
 c) uffici operativi centrali;
 d) uffici operativi periferici.
 |  |  |  | Art. 55 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti
 ad uffici dirigenziali non generali
 1.  Le Amministrazioni determinano - articolandoli di norma in tre fasce  -  i  valori  economici  della retribuzione di posizione delle funzioni  dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri  di  cui all'art. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni).
 2.  In  ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle  retribuzioni  di  posizione  viene  operata  sulla  base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 a)  il  rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
 b)  la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata   in  modo  proporzionato  all'interno  delle  retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
 3.   Le  amministrazioni  definiscono  i  valori  economici  delle retribuzioni  di  posizione  numerando  le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente in modo da attribuire alla prima la misura massima e all'ultima quella minima.
 
 4. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo  di  Euro  10.339,77  che  costituisce  la  parte fissa di cui all'art. 52, comma 4, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda  fascia)  del presente CCNL, a un massimo complessivo di Euro 43.909,70.
 |  |  |  | Art. 56 Retribuzione   dei  dirigenti  di  seconda  fascia  incaricati  di
 funzioni dirigenziali generali.
 1.   Ai   dirigenti  di  seconda  fascia  incaricati  di  funzioni dirigenziali    generali    compete,    limitatamente   alla   durata dell'incarico,  la  retribuzione  stabilita  per i dirigenti di prima fascia  ai  sensi  dell'art.  49  (Trattamento  economico  fisso  dei dirigenti  di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
 |  |  |  | Art. 57 Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
 1.  Al  fine  di  sviluppare,  all'interno  delle amministrazioni, l'orientamento  ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota  della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della  retribuzione  di  risultato  per  tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 58  (Fondo  per  il  finanziamento  della retribuzione di posizione e della  retribuzione  di  risultato  dei dirigenti di seconda fascia), comunque   in   misura   non   inferiore  al  15%  del  totale  delle disponibilita'.
 2.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
 3.  Le amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e  per  l'erogazione  annuale  della  retribuzione  di  risultato  ai dirigenti  di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti  individuali  di  ciascun  dirigente. Nella definizione dei criteri,  le  amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato   possa  essere  erogata  solo  a  seguito  di  preventiva, tempestiva  determinazione  degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi  di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della  positiva  verifica  e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi  di  valutazione,  di cui all'art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti).
 4.  L'importo  annuo  individuale della componente di risultato di cui  al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20%  del  valore  annuo  della  retribuzione  di  posizione  in  atto percepita  nei  limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.
 |  |  |  | Art. 58 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
 retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
 1. Sono confermati in ciascuna delle Amministrazioni dell'Area I i Fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e per la retribuzione di risultato,   gia'  istituiti  dai  previgenti  contratti  collettivi, destinati  alla  corresponsione  delle retribuzioni di posizione e di risultato   per   i   dirigenti   di   seconda   fascia  in  servizio nell'Amministrazione medesima.
 2.  Il  finanziamento  di  ciascuno  dei  Fondi  di cui al comma 1 continua  ad  essere  assicurato  mediante  l'utilizzo  delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalita' ivi previste:
 Ministeri
 a)  gli  importi  di  cui agli stanziamenti dell'art. 36, comma 2, lett.  a), b), c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997;
 b)  gli  importi  di  cui  agli  stanziamenti dell'art. 3 del CCNL Ministeri biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;
 c)  le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile  2001  per il biennio 2000-2001, secondo la Tabella A allegata alla sequenza contrattuale del 18/11/2004;
 Amministrazioni autonome:
 a1)  gli  importi  di cui agli stanziamenti dell'art. 41, comma 2, lett.  a), b), c), comma 5, lett. a), b), c), e dell'art. 48 del CCNL Aziende autonome quadriennio 1994/1997 del 10 novembre 1997;
 b1)  gli  importi  di  cui  agli stanziamenti dell'art. 3 del CCNL Aziende autonome biennio 1996/1997 del 10 novembre 1997;
 c1) le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile  2001  per il biennio 2000-2001, secondo la Tabella A allegata alla sequenza contrattuale del 18/11/2004.
 3. Per ciascun esercizio finanziario i Fondi continuano, altresi', ad  essere alimentati, sia per i Ministeri che per le Amministrazioni autonome, come segue:
 a)  risorse  pari  all'importo  della  retribuzione individuale di anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalita' previste dal comma 4;
 b)  eventuali  disponibilita'  economiche  previste  da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
 c)  ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione    subordinatamente    all'accertamento    delle   effettive disponibilita';
 d)  risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
 e)   eventuali   risorse   aggiuntive   derivanti  dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997.
 4.  In  relazione  al  comma  3,  lett. a), l'intero importo delle retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  Fondo  a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno  in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo  accantonato  confluisce nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo.
 5.  Il  fondo  e'  ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  relativo  ai dirigenti di seconda fascia:
 * 0,55% a decorrere dal 01/01/2002;
 * ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.
 6.  Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi   della  retribuzione  di  posizione-parte  fissa  di  cui all'art.  52, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).
 7.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento   stabile   delle   relative   dotazione   organiche,   le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei  fabbisogni  di  cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano  anche  l'entita'  delle  risorse necessarie per sostenere i maggiori  oneri  derivanti  dalla  rimodulazione  e nuova graduazione delle   funzioni  dirigenziali  direttamente  coinvolte  nelle  nuove attivita'  e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
 8.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la  retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 |  |  |  | Art. 59 Clausole speciali di parte economica
 1.  Per  i  dirigenti  di II fascia dipendenti dal Ministero della salute  ed appartenenti alle professionalita' sanitarie e', altresi', previsto quanto segue:
 A)  Dirigenti  di II fascia di tutte le professionalita' sanitarie (medici, veterinari, biologi, chimici, farmacisti, psicologi):
 1)   ai  dirigenti  delle  suindicate  professionalita',  gia'  in servizio alla data del 24.12.2004, e' conservato, a titolo di assegno personale  non  riassorbibile,  l'importo  annuo  lordo  per  tredici mensilita'  di  Euro  6.713,94  quale  differenza  tra  lo  stipendio tabellare  a  suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 1997 come dirigenti  di  II  livello del SSN rispetto a quello di dirigente del comparto Ministeri.
 2)  lo specifico trattamento economico, gia' previsto dallo stesso art.  12 del CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello delle  predette  professioni,  ove attribuito, confluisce nella parte variabile  della  retribuzione  di  posizione del titolare e non puo' piu'  essere  corrisposto  ai  dirigenti  di II fascia delle medesime professionalita' assunti dopo il 24/12/2004.
 
 B) Medici chirurghi e veterinari:
 1) ai dirigenti gia' in servizio alla data del 24.12.2004 continua ad essere attribuita l'indennita' di specificita' medica nella misura di Euro 7.746,85 annui lordi per tredici mensilita', con mantenimento dell'assegno personale non riassorbibile pari a Euro 2.582,28;
 2)ai  dirigenti  assunti  dopo  il  24.12.2004  continua ad essere attribuita  l'indennita'  di specificita' medica nella misura di Euro 7.746,85 annuni lordi per tredici mensilita';
 3)  l'art.  48  (Struttura  della  retribuzione)  integrato  dalla seguente lettera f):
 "f)  indennita'  di  specificita'  medica  nella  misura  indicata all'art. 59, comma 1, lettera B), punti 1) e 2) (Clausole speciali di parte  economica),  per  i  soli dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e veterinario."
 4)  alla  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  alla  presente lettera  B)  si  provvede  con  il  fondo  per il finanziamento della retribuzione  di  posizione  e  della  retribuzione  di risultato dei dirigenti  di  II  fascia,  integrato dal CCNL del 30 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 C)  Le  risorse di cui alle lettere A, punto 2) e B, punti 1) e 2) riaffluiscono  al  fondo  per  il finanziamento della retribuzione di posizione  e  della  retribuzione  di  risultato  dei dirigenti di II fascia  in  caso di cessazione dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.
 2.  Per  gli  ex  dirigenti superiori resta confermato il maturato economico  annuo  in  godimento  di  Euro  5.053,70 (lire 9.785.322), pensionabile,   non  riassorbibile  e  utile  ai  fini  della  13  ma mensilita'.
 3.  Analogamente  restano confermati, per gli ex primi dirigenti e dirigenti  superiori  di  ragioneria  dell'Amministrazione civile del Ministero  dell'Interno, i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento.
 4.  In  caso  di  differimento  o ritardo dell'Amministrazione nel rinnovo  dell'incarico  al  dirigente,  fatti  salvi  i casi previsti dall'art.  21  del  d.  lgs. 165 del 2001 e dall'art. 62 (Clausola di salvaguardia)  del  presente  CCNL,  viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione all'attivita' svolta.
 5.  Gli  incrementi  retributivi  previsti  dal presente contratto trovano  applicazione  esclusivamente  nei  confronti  del  personale dirigente  dell'Area I e non producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale comunque economicamente equiparato.
 6.  Il dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell'art. 22 del d.  lgs.  n.  165 del 2001, e collocato quale componente del Comitato dei  Garanti  in posizione di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento.
 |  |  |  | Art. 60 Incarichi aggiuntivi
 1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai  dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni  presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse,  i  relativi  compensi  dovuti  dai  terzi  sono  corrisposti direttamente  alle  amministrazioni  e  confluiscono sui fondi di cui agli  artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione  e  della  retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della  retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) per essere  destinati  al  trattamento  economico  accessorio, sulla base
 dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilita' dei dirigenti   che  svolgono  detti  incarichi  aggiuntivi,  viene  loro corrisposta,   in  aggiunta  alla  retribuzione  di  posizione  e  di risultato,  una  quota  ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno    richiesto.   Tale   quota   verra'   definita   nella contrattazione  integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo  disponibile  una  volta  detratti  gli  oneri  a carico
 dell'amministrazione.
 3.  Le  amministrazioni  conferiscono  gli  incarichi  di  cui  al presente  articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di   garantire  le  medesime  opportunita'  di  valorizzazione  delle specifiche  professionalita',  tenendo,  altresi', conto del numero e
 del valore degli incarichi gia' assegnati allo stesso dirigente.
 4.  L'attribuzione  degli  incarichi  aggiuntivi di cui al comma 1
 deve essere improntata ai seguenti criteri:
 - competenze e capacita' professionali dei singoli dirigenti;
 -  natura  e  caratteristiche  dell'incarico  con  riferimento  ai
 programmi da realizzare
 -  correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico  di cui all'art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali),
 nei casi previsti.
 5.    L'amministrazione,    nell'attribuzione    degli   incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite  con  il  provvedimento  di  incarico  di  cui all'art. 20 (Conferimento   incarichi   dirigenziali),   anche  al  fine  di  non
 pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
 6.  Entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno  le  amministrazioni provvederanno   a   fornire   alle   OO.SS.,  ai  sensi  dell'art.  6 (Informazione),   l'elenco   degli   incarichi  conferiti  nel  corso
 dell'anno precedente.
 |  |  |  | Art. 61 Sostituzione del dirigente
 1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente   titolare   dell'incarico   assente   con   diritto   alla conservazione   del  posto,  la  reggenza  dell'ufficio  puo'  essere affidata  ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con
 un incarico ad interim.
 2.  Il  dirigente,  durante il periodo di sostituzione, continua a
 percepire la retribuzione di posizione in godimento.
 3.  Il  trattamento  economico  complessivo  del  dirigente, per i periodi di sostituzione, e' integrato, nell'ambito della retribuzione di  risultato,  di  un ulteriore importo la cui misura potra' variare dal  15%  al 25% del valore economico della retribuzione di posizione
 prevista per l'incarico del dirigente sostituito.
 4.  La  contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui  al comma 3, terra' conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilita' attribuito
 e grado di conseguimento degli obiettivi.
 |  |  |  | Art. 62 Clausola di salvaguardia
 1. Le amministrazioni che, in mancanza di una espressa valutazione negativa,  alla  scadenza dell'incarico non intendano riconfermare lo stesso,  conferiscono  al  dirigente un altro incarico di pari valore economico.
 2.  In  relazione  al comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali  vacanti  di  pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso   di   specifici   titoli   di   studio   e   professionali, l'amministrazione    regola    gli    effetti   economici   correlati all'attribuzione  di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base  di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa, secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa  a  livello  di  ministero). Tra i criteri sara' prevista l'attribuzione  di  una  retribuzione  di  posizione  il  cui  valore economico  non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.
 3.  La  medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche  nelle  ipotesi  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione  che comportino  la  modifica  o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione.
 |  |  |  | Art. 63 Tredicesima mensilita'
 1.  L'amministrazione  corrisponde  ai  dirigenti  con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita'  nel  mese  di  dicembre  di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito  ricorra  una  festivita'  od  un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
 2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari:
 a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52  (Trattamento  economico  fisso  per i dirigenti di prima fascia - Trattamento  economico  fisso  per  i  dirigenti di seconda fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
 b)  un  rateo  della  retribuzione  individuale di anzianita', ove acquisita;
 c) un rateo del maturato economico, ove spettante.
 3.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso anno.
 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un trecentosessantesimo,  per  ogni giorno di servizio prestato nel mese ed e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
 5. I ratei della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e contrattuali vigenti.
 6.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali vigenti.
 7.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilita'  rimane  disciplinata  dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive   modificazioni   e   integrazioni,  nonche'  dalle  norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
 |  |  |  | Art. 64 Trattamento di trasferta
 1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai  dirigenti comandati a prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora  abituale  e  distante  piu'  di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.  Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo  compreso  tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta.
 2.   Ai   dirigenti   di  cui  al  comma  1,  oltre  alla  normale retribuzione, compete:
 a)  il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi  veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
 b)  il  rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
 c)   il   rimborso  delle  spese  autostradali,  di  parcheggio  e dell'eventuale   custodia   del   mezzo   nei   casi  preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
 3.  Il  dirigente  inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare  il  proprio  mezzo  di  trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 6.
 4.  Per  le  trasferte  di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta  il  rimborso  della  spesa  sostenuta per il pernottamento in albergo  di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri,  nel  limite  di  Euro  30,55  per  il  primo pasto e di complessivi  Euro  61,10  per  i  due  pasti. Per le trasferte fino a dodici  ore  e  comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima  localita'  di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni e' consentito  il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico  alberghiera  di  categoria corrispondente a quella ammessa per  l'albergo,  sempreche'  risulti  economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo  medio  della categoria consentita nella medesima localita'.
 5.  Il  dirigente  inviato  in  trasferta  ai  sensi  del presente articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
 6.  Fermo  restando  quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con   le  decorrenze  ivi  indicate,  per  quanto  non  previsto  dai precedenti  commi,  il  trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836  del  18.12.1973,  n.  417  del  26.07.1978  e DPR 513 del 1978 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  legge  n. 17 del 17.2.1985,  nonche' dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per  le  missioni all'estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941  del  3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12.  1989  e  successive  modificazioni  ed integrazioni nonche' i relativi regolamenti.
 
 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni  per tale specifica finalita', ad invarianza di spesa complessiva.
 |  |  |  | Art. 65 Trattamento di trasferimento
 1.   Al   dirigente   trasferito   ad   altra  sede  della  stessa amministrazione  per  motivi  organizzativi  o di servizio, quando il trasferimento  comporti  un  cambio  della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
 a) indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
 b)  rimborso  spese  di  viaggio per se' ed i familiari nonche' di trasporto di mobili e masserizie;
 c)  rimborso  forfettario  di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
 d)   indennita'   chilometrica   nel  caso  di  trasferimento  con autovettura di proprieta' per se' ed i familiari;
 e) indennita' di prima sistemazione.
 2.  Limitatamente  all'applicazione  del  presente  articolo,  per l'importo dell'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua  a  fare  riferimento  all'art.  4,  comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
 3.  Il  dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione, regolarmente registrato.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo si fa fronte nei limiti   delle   risorse   previste   nei   bilanci   delle   singole amministrazioni per tale specifica finalita'.
 5.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi  n.  836  del  18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive   modificazioni   ed   integrazioni  nonche'  dalle  norme regolamentari vigenti.
 |  |  |  | Art. 66 Responsabilita' civile e patrocinio legale
 1.  E'  attivata  per  tutti  i  dirigenti, ove non gia' operante, un'assicurazione  contro  i rischi professionali e le responsabilita' civili,  senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le  spese  legali  dei  processi in cui il dirigente e' coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
 2.  A  tal  fine  e'  destinata  la somma di Euro 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
 3.Ciascuna  amministrazione  sceglie la societa' di assicurazione, sentite  le  OO.SS. firmatarie del presente CCNL - entro quattro mesi dalla  sottoscrizione  del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto  dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con apposita gara che  dovra'  prevedere  comunque  la possibilita' per il dirigente di aumentare  massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
 4.  In  attesa  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al comma 3, l'Amministrazione  provvede  al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
 5.  Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza  assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono  imputati,  per  il  solo  anno  di  competenza,  sulle  risorse destinate alla retribuzione di risultato.
 6.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge 135 del 1997.
 |  |  |  | Art. 67 Indennita' di bilinguismo
 1.  Ai sensi dell'art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i  dirigenti  statali  della  provincia  autonoma di Bolzano e quelli operanti  presso  gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza  regionale,  continua  ad  essere  erogata l'indennita' di bilinguismo secondo i criteri e le modalita' vigenti.
 2.  In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella  struttura  della  retribuzione  e' confermata la seguente voce retributiva: "indennita' di bilinguismo".
 3.  A  decorrere  dall'1  gennaio  2003  la  misura  economica  e' rideterminata in Euro 209, 23 mensili per dodici mensilita'.
 4.   Per   i   dirigenti   statali  della  Regione  Valle  d'Aosta l'indennita'  di  bilinguismo e' fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 68 Diritti derivanti da invenzione industriale
 1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui  una  invenzione  industriale,  si applicano le disposizioni dell'art.  2590 cod. civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
 2.    In   relazione   all'importanza   dell'invenzione   rispetto all'attivita'  istituzionale  dell'amministrazione, la contrattazione integrativa  puo'  individuare i criteri ai fini della definizione di speciali   compensi   nell'ambito   delle   risorse   destinate  alla retribuzione di risultato.
 |  |  |  | Art. 69 Modalita' di applicazione di particolari istituti economici
 1.  Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o  mutilato  per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2.50% e dell'1.25%  del  trattamento  tabellare  in  godimento  alla  data di presentazione  della  domanda,  a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una  sola volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianita'.
 2.  La  disciplina  del  comma  1  trova  applicazione  anche  nei confronti  dei  dirigenti  che  abbiano  conseguito il riconoscimento della   invalidita'   con   provvedimento   formale  successivo  alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere presentata  dall'interessato,  o  eventualmente  dagli eredi, entro i successivi  sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento  come  base  di  calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.
 3.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  legge  336  del  1970 e successive  modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed  invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la  normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dalle amministrazioni  dell'Area I spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra  e  ai  congiunti  dei  caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
 4.  I  gettoni  di  presenza  non  sono  ricompresi  nel regime di onnicomprensivita' del trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
 |  |  |  | Art. 70 Personale in particolari posizioni di stato
 1.  Ai  dirigenti sindacali si applica l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998   relativo   alle   modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
 2.  Ai  dirigenti  che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato   CCNQ   7.8.1998  compete  la  retribuzione  tabellare  e  la retribuzione  di  posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento   del   distacco   od  altra  di  pari  valenza  in  caso  di individuazione   o   rideterminazione  delle  posizioni  dirigenziali successivamente al distacco.
 3.  A  detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dalla singola amministrazione.
 |  |  |  | Art. 71 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
 1.  In  tema  di  trattamento  di  fine  rapporto  e di previdenza complementare  si  applica  quanto  previsto  dal  relativo  CCNQ del 29.7.1999.
 2.  I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal  protocollo  di  esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8.5.2001.
 3.  Il  Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto   CCNQ  e  si  costituisce  secondo  le  procedure  previste dall'art.  13  dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di  contribuzione  da  porre  a  carico  del  datore  di  lavoro e da destinare  al  predetto  Fondo  sia  determinata nella misura dell'1% dell'ammontare   dei   compensi  presi  a  base  di  calcolo  per  la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
 |  |  |  | Art. 72 Ricostituzione del rapporto di lavoro
 1.  Il  dirigente  il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto  di  dimissioni  o  per risoluzione per motivi di salute puo' richiedere,  entro  5  anni  dalla  data  delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente,   entro   60   giorni  dalla  richiesta;  in  caso  di accoglimento  il  dirigente  e'  ricollocato nel ruolo e nella fascia cui,  ai  sensi  dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
 2.  La  stessa  facolta'  di  cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione  con  la  perdita  o  il  riacquisto  della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
 3.  Nei  casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto  di  lavoro  avviene  nel  rispetto  delle  procedure di cui all'art.  39  della  legge  449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  delle  disposizioni  di  legge  in materia di assunzioni  ed  e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto   nella   dotazione   organica   dell'amministrazione   ed   al mantenimento  del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte    del    richiedente   nonche'   del   positivo   accertamento dell'idoneita' fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
 4.  Qualora  per  effetto  di  dimissioni,  il  dirigente  goda di trattamento  pensionistico  si  applicano  le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
 |  |  |  | Art. 73 Norme finali
 1. Per la corresponsione dei buoni pasto continua ad applicarsi la disciplina  prevista dall' "Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al   personale   con   qualifica   di   dirigente   dipendente  dalle amministrazioni  del  comparto  Ministeri",  sottoscritto  l'8 aprile 1997.
 2.  E'  confermata  la  Commissione  paritetica  tra  l'Aran  e le organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  presente  accordo  per il monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato di cui all'art. 6, comma   2,   dell'Accordo   relativo   alla   sequenza   contrattuale sottoscritto il 18 novembre 2004.
 3.   Per   i   dirigenti   dell'amministrazione  penitenziaria  le disposizioni  del  presente  CCNL,  nonche'  le  specifiche  norme di raccordo  previste  dal  CCNL  del 18 novembre 2004 si applicano fino all'entrata in vigore della legge n.154 del 2005.
 |  |  |  | Art. 74 Campo di applicazione e finalita'
 1. La presente sezione speciale ai sensi dei CCNL del 30 settembre 1997  e  del  23  dicembre 2004 si applica ai dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico,  farmacista,  biologo  e psicologo, gia' inquadrati dal DPCM del  13 dicembre 1995 - nel I livello dirigenziale dei corrispondenti profili  del Servizio Sanitario Nazionale, denominati poi "dirigenti" dalla  data  di  entrata  in vigore del d.lgs. 229 del 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. del 16 luglio 1999 .
 2.  La  presente  sezione  speciale  ha  il  compito  di procedere all'adeguamento   degli   istituti  normo-economici  previsti  per  i dirigenti  di  cui  al comma 1, a quelli stabiliti dai CCNL stipulati per  i  dirigenti  sanitari e medico-veterinari ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 23 settembre 2004 in quanto applicabili.
 3.  Il riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato, nel testo della presente sezione speciale come d.lgs. n.502 del 1992.
 |  |  |  | Art. 75 Informazione  e concertazione - contratto individuale - accordi di
 mobilita'
 1.  Per raccordare la disciplina del presente contratto con quella dei  CCNL  sottoscritti  il  30 settembre 1997 ed il 23 dicembre 2004 relativa  ai dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della   salute   di  cui  all'art.  74  (campo  di  applicazione)  ai sottonotati   articoli  del  presente  contratto  sono  apportate  le seguenti integrazioni valide solo per il Ministero medesimo:
 A - Informazione e concertazione
 -  il  comma  4  dell'art.  6  (informazione)  e' integrato con la seguente lettera:
 h)  modalita' per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti di cui all'art. 74 (campo di applicazione), comma 1, nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
 - l'art. 7 (concertazione) e' integrato con la seguente lettera:
 e)  modalita' per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti di  cui  all'art. 74 (campo di applicazione) comma 1 nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
 B - Contratto individuale
 -  l'art.  17  (Contratto  individuale  di  lavoro),  comma  2  e' integrato con la seguente lettera:
 e) profilo di appartenenza.
 C - Accordi di mobilita'
 -  all'art.  35  (accordi  di  mobilita)  per  i  dirigenti  delle professionalita'  sanitarie del Ministero della salute, sono aggiunti i seguenti commi:
 "12.  Limitatamente ai dirigenti del Ministero della Salute di cui all'art.  74  (campo  di  applicazione  e  finalita),  gli accordi di mobilita'  previsti  dal  presente  articolo possono essere stipulati anche  tra  il  predetto  Ministero e le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina di appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra equipollente secondo le vigenti disposizioni.
 13.  La  delegazione di parte pubblica e di parte sindacale per la stipulazione  degli  accordi di mobilita' di cui al comma 12 e' mista ed e' composta nel rispetto delle disposizioni previste per tale tipo di accordi dai CCNL delle rispettive aree dirigenziali."
 |  |  |  | Art. 76 Struttura della retribuzione
 1.  La struttura della retribuzione, gia' prevista dal CCNL del 23 dicembre  2004,  per  i  dirigenti  di  cui  all'art.  74  (Campo  di applicazione)  appartenenti alle professionalita' sanitarie di medico chirurgo e di veterinario, e' confermata nelle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b)  indennita'  integrativa  speciale  confermata  nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo;
 c) indennita' di specificita' medico-veterinaria;
 d) retribuzione di posizione minima contrattuale;
 e) retribuzione di posizione parte variabile;
 f) retribuzione di risultato;
 g) retribuzione individuale di anzianita'.
 2.  Tutte  le  voci  stipendiali del comma 1, con esclusione della retribuzione  di  risultato  sono  erogate  per  tredici mensilita' e quella di cui alla lettera g) e' corrisposta ove spettante.
 3.  La  misura  annua lorda, fissa e ricorrente dell'indennita' di specificita'  medica  ai  dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo   e  veterinario  rimane  fissata  in  Euro  7.746,85.  Essa riaffluisce  al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in  caso  di  cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei relativi dirigenti.
 4.  La struttura della retribuzione, gia' prevista dal CCNL del 23 dicembre  2004,  per  i  dirigenti  di  cui  all'art.  74  (campo  di applicazione),   appartenenti   alle  professionalita'  sanitarie  di biologo,   chimico,  farmacista  e  psicologo,  e'  confermata  nelle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b)  indennita'  integrativa  speciale  confermata  nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo;
 c) retribuzione di posizione minima contrattuale;
 d) retribuzione di posizione parte variabile;
 e) retribuzione di risultato;
 f) retribuzione individuale di anzianita'.
 5.  Tutte  le  voci  stipendiali del comma 4, con esclusione della retribuzione  di  risultato,  sono  erogate  per tredici mensilita' e quella di cui alla lettera f) e' corrisposta ove spettante.
 6.  La  misura  annua  lorda  dell'indennita' integrativa speciale spettante ai dirigenti dei commi 1 e 4, comprensiva della tredicesima mensilita',  rimane  fissata  in  Euro  7.169, 97. A decorrere dall'1 gennaio  2003  tale  indennita' cessa di essere corrisposta in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
 7. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 4 e' corrisposto l'assegno per il  nucleo familiare, ai sensi della legge n°153 del 13 maggio 1988 e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 77 Stipendio   tabellare   e   retribuzione   di   posizione   minima
 contrattuale (Biennio economico 2002 - 2003)
 1.  Gli  stipendi tabellari per i dirigenti delle professionalita' sanitarie  del Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2001 sono  definiti  in  Euro  21.988,21  annui  lordi,  comprensivi della tredicesima mensilita'.
 2.  Gli  stipendi  tabellari  di  cui al comma 1 sono incrementati dall'1  gennaio  2002  di  Euro  86,00  mensili; dalla stessa data lo stipendio  tabellare  annuo lordo e' rideterminato in Euro 23.106,21, comprensivo della tredicesima mensilita'.
 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 dall'1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 2 e' incrementato:
 - di ulteriori Euro 79,00 mensili;
 -  dell'importo lordo mensile dell'indennita' integrativa speciale in  godimento,  pari  a Euro 551,53, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.
 4.  Dall'1  gennaio  2003  lo  stipendio  tabellare annuo lordo e' rideterminato   in  Euro  31.303,18,  comprensivo  della  tredicesima mensilita'.
 5.  La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di  cui al comma 1, dalle date indicate, e' incrementata dei seguenti valori annui:
 
 |             | incremento  | incremento  |
 |  valore al  |  annuo dal  |  annuo dal  |  valore al
 | 31.12.2001  |  1.1.2002   |  1.1.2003   |  1.1.2003 --------------------------------------------------------------------- Medico       |             |             |             | chirurgo e   |             |             |             | medico       |             |             |             | veterinario  |  7.746,85   |   364,00    |   611,00    |  8.721,85 --------------------------------------------------------------------- Chimico,     |             |             |             | biologo,     |             |             |             | farmacista e |             |             |             | psicologo    |  10.587,37  |   364,00    |   611,00    |  11.562,37
 
 6.  L'importo  della  retribuzione di posizione e' annuo, lordo ed erogato per tredici mensilita'.
 7.   Gli  incrementi  previsti  dalla  tabella  del  comma  5,  si aggiungono all'importo della retribuzione di posizione attualmente in godimento,   senza   essere   riassorbiti   da  quelli  eventualmente attribuiti  ai dirigenti da parte dell'amministrazione sulla medesima voce.
 |  |  |  | Art. 78 Nuovo   stipendio   tabellare  e  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale  dei  dirigenti  delle  professionalita'  sanitarie  del Ministero della Salute a decorrere dal 31 dicembre 2003
 1.  A  decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,  comprensivo  della  13a  mensilita',  per  i  dirigenti delle professionalita'  sanitarie  del Ministero della salute e' fissato in Euro 38.296,98 annui lordi.
 2.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2003 per i dirigenti di cui al comma  1, nel trattamento economico, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 -  per Euro 31.303,18 lo stipendio tabellare annuo di cui all'art. 77  (stipendio  tabellare), comprensivo per Euro 7.169, 97dell'intera misura dell'indennita' integrativa speciale annua di cui all'art. 76, comma  6  e  all'art.  77,  comma  3  (conglobamento  dell'indennita' integrativa speciale);
 -   per   Euro   6.993,80  la  retribuzione  di  posizione  minima contrattuale  annua  dell'art. 77 (Stipendio tabellare e retribuzione di  posizione)  con  la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 58.
 3.  Dal  31  dicembre  2003  l'importo annuo della retribuzione di posizione  minima  contrattuale  residua  a seguito del conglobamento nello  stipendio tabellare di cui al presente articolo commi 1 e 2 e' rideterminato come segue:
 valore  al
 31.12.2003
 ---- Medico chirurgo e medico veterinario                  1.728,05 Chimico, biologo, farmacista e psicologo              4.568,57
 
 4.  Ai  dirigenti  assunti dal 31 dicembre 2003 sono attribuiti lo stipendio  tabellare  annuo lordo di cui al comma 1 e la retribuzione di posizione di cui al comma 3.
 |  |  |  | Art. 79 Integrazione del fondo del Ministero della Salute
 1.  La  retribuzione  accessoria  dei dirigenti di cui all'art. 74 (campo di applicazione), grava sul fondo di posizione e risultato del Ministero  della  Salute.  Tale  fondo, ora disciplinato dall'art. 58 (Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione dei dirigenti di seconda fascia)  del  presente  contratto,  e' integrato dei seguenti importi annui   lordi   occorrenti   al  finanziamento  degli  aumenti  della retribuzione  di  posizione  dei predetti dirigenti a decorrere dalle date sottoindicate:
 a)  dall'1  gennaio  2002  di  Euro  364,00  per ogni dirigente in servizio al 31.12.2001;
 b)  dall'1  gennaio  2003  di  Euro  611,00  per ogni dirigente in servizio al 31.12.2001.
 2.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1, il fondo dal 1.1.2003  e'  ulteriormente  incrementato  di un importo annuo pari a Euro   585,00   pro-capite   per  ciascun  dirigente  delle  predette professionalita' per le altre finalita' del fondo stesso.
 3.  Dal  31  dicembre  2003  il  predetto  fondo e' decurtato, per ciascuno  dei  dirigenti,  dell'importo  di Euro 6.993,80 annuo e dei relativi oneri riflessi, pari alla quota di retribuzione di posizione conglobata nello stipendio tabellare.
 |  |  |  | Art. 80 Norme finali e transitorie
 1. Ai dirigenti dell'art. 74 (Campo di applicazione), appartenenti alla  I Area dirigenziale ai sensi del CCNQ del 23 settembre 2004, si applicano,  per  gli  aspetti  normativi  del  rapporto di lavoro non disciplinati  da questa sezione speciale le disposizioni del presente contratto.
 2.  Ai  dirigenti  del  comma  1,  sono  conferibili  incarichi di struttura   semplice,   di   natura   professionale   anche  di  alta specializzazione,  di  consulenza,  studio  e  ricerca,  ispettivi di verifica e di controllo.
 3.  La graduazione delle funzioni correlata agli incarichi ai fini della  determinazione del valore economico delle fasce retributive di posizione - parte variabile - avviene con le procedure previste dagli art.   54   e   55   del   presente  contratto,  tenuto  conto  delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 79.
 4. Le parti confermano, infine, la necessita' che la posizione dei dirigenti   del   comma  1,  trovi  definitiva  soluzione  a  seguito dell'istituzione  -  presso il Ministero della Salute - del ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 2001, come modificato  dalla  legge  145 del 2002, che prevede la definizione di apposite  sezioni  tali  da  garantire  la  specificita'  tecnica dei dirigenti medesimi.
 |  |  |  | Art. 81 Disposizioni generali
 1. La presente sezione speciale si applica a tutti i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 2.   Al  fine  di  salvaguardare  le  specificita'  operative  dei dirigenti  di  cui  al comma 1, le disposizioni della Parte Generale, qui di seguito individuate, sono cosi' integrate:
 a) con riferimento all'art. 19 (Impegno di lavoro):
 "3.   I  dirigenti  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco garantiscono  la  propria  disponibilita'  al  fine  di  assumere  la direzione  di  particolari  interventi  urgenti.  Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamita', dall'autorita' competente tramite  le  apposite  ordinanze  di  cui  alla  legge 225/92 o altre disposizioni legislative".
 b) con riferimento all'art. 22 (Ferie e festivita):
 "5.  La  festivita'  nazionale e quella del Santo Patrono, nonche' limitatamente  al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, la ricorrenza di  S. Barbara, sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo
 a riposo compensativo ne' a monetizzazione".
 
 c) con riferimento all'art. 64 (Trattamento di trasferta):
 "8.  Per  il personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco  che  durante le trasferte si trovi nell'impossibilita' di fruire  del  pasto  o  del  pernottamento per mancanza di strutture e servizi  di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 4, la somma forfettaria di Euro 30,99 lordi in luogo del rimborso per i pasti e di Euro 30,99 lordi per il pernottamento."
 3.  Con riferimento all'art. 48 (Struttura della retribuzione), il comma 1 e' modificato come segue:
 A)  le  lettere  "c)  retribuzione di posizione parte fissa" e "d) retribuzione  di  posizione  parte  variabile"  sono sostituite dalle lettere:
 "c) retribuzione di rischio e di posizione parte fissa"
 "d) "retribuzione di rischio e di posizione parte variabile".
 B) viene altresi' aggiunta la seguente lettera:
 "f) indennita' di specificita' professionale".
 4.  Nelle  more  dell'applicazione  della  legge  n.  252  del  30 settembre  2004  e  del d.lgs 13 ottobre 2005 n. 217 resta confermato quanto previsto dall'art. 47 del CCNL del 10 novembre 1997.
 5.  Per  quanto  non  previsto  da  questa  specifica  Sezione  si applicano le disposizioni contenute nella parte generale del presente CCNL.
 |  |  |  | Art. 82 Retribuzione di rischio e di posizione
 1.  Per  i  dirigenti  del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco la retribuzione  di posizione denominata, ai sensi dell'art. 44 del CCNL del  10  novembre  1997,  idennita' di rischio e posizione, assume il nome  di "retribuzione di rischio e di posizione" parte fissa e parte variabile.  I  valori  minimo  e massimo sono quelli stabiliti per la retribuzione di posizione dei dirigenti dell'Area I.
 2.  La previsione di cui al comma 1 non determina incrementi nella retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti  dei Vigili del fuoco, in quanto  modifica  la composizione della retribuzione di posizione tra parte  fissa  e  parte  variabile,  lasciando  inalterato  il  valore economico complessivo in atto attribuito a ciascun dirigente.
 |  |  |  | Art. 83 Indennita' di specificita' professionale
 1.  In  considerazione del particolare impegno di lavoro richiesto ai  dirigenti  del  Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal  31  dicembre  2003,  e'  istituita  l'indennita' di specificita' professionale,  anche  al fine di riconoscere la maggiore esposizione
 al rischio connessa allo svolgimento dell'attivita'.
 2.  Tale indennita' e' finanziata con le risorse di cui all'art. 1 del  D.L.  del  30  gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004,  n.  87,  che confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione  di  posizione  e della retribuzione di risultato di cui all'art.  58  (Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di
 posizione e della retribuzione di risultato).
 3.   La  contrattazione  integrativa,  nel  rispetto  dei  criteri indicati  nel  citato  art.  1  del  D.L. del 30 gennaio 2004, n. 24, definira'  l'importo  e le modalita' di erogazione dell'indennita' di
 cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 84 Disapplicazioni
 1 Con l'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati i seguenti CCNL:
 a)  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro del personale con qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese  nel  comparto  del  personale  dei  Ministeri relativo al quadriennio   normativo  1994-1997  e  dal  primo  biennio  economico 1994-1995,  sottoscritto  il 9 gennaio 1997 - G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
 b)  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro del personale con qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese  nel  comparto  del  personale  dei  Ministeri relativo al secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 - G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
 c)  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, integrativo del CCNL del   9   gennaio   1997   dell'area  della  dirigenza  del  comparto "Ministeri", sottoscritto il 30 settembre 1997;
 d)  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro del personale con qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed amministrazioni dello Stato ad   ordinamento   autonomo"  -  relativo  al  quadriennio  normativo 1994-1997  ed  al primo biennio economico 1994-1995 , sottoscritto il 10 novembre 1997 - G.U. 9 dicembre 1997 n. 286;
 e)  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro del personale con qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed amministrazioni dello Stato ad  ordinamento  autonomo"  -  relativo  al secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10 novembre 1997 - G.U. 9 dicembre 1997 n. 286;
 f)   Contratto   Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale dirigente  dell'Area  1  per  il  quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico  1998-1999,  sottoscritto il 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
 g)   Contratto   Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale dirigente  dell'Area  1  per  il  secondo biennio economico 2000-2001 sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
 h)  Accordo  per il personale dell'Area 1 della dirigenza relativo alla  sequenza  contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile  2001  I  biennio  e  all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004;
 i)  Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL dell'Area  I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalita' sanitarie  del  Ministero  della  Salute, sottoscritto il 23 dicembre 2004.
 |  |  |  | DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le  parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del  CCNL  del  5  aprile 2001, confermano che le amministrazioni nel conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  dovranno  attenersi  ai criteri generali di cui all'art. 20, comma 2 del presente CCNL.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 Con  riferimento  all'articolo  25  (Assenze retribuite), comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione a  congressi,  convegni,  seminari in qualita' di relatore oppure per attivita' di formazione.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 Le  parti prendono atto che l'applicazione dell'art. 34 (mobilita) deve  essere  coerente con quanto previsto dall'art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 266 del 2005.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 In  relazione all'art. 40 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)  le parti prendono atto che con le note operative n. 20 del 7 aprile  2003  e  n.  11  del 13 ottobre 2004 l'INPDAP ha chiarito che l'indennita'  supplementare  che  puo'  essere  erogata  in  caso  di risoluzione   consensuale   "e'  utile  alla  misura  della  pensione spettante,  ma  non aumenta, per i mesi per i quali viene attribuita, l'anzianita'  contributiva  posseduta dall'interessato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro".
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 L'Aran  e le OO.SS. firmatare del presente contratto, tenuto conto che   la   disciplina   del  recesso  di  cui  all'art.  41  (Recesso dell'amministrazione)  richiede  ulteriori  approfondimenti, prendono atto  della  necessita'  di  riesaminare  la  materia  nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di verificare l'esistenza di nuovi  orientamenti  giurisprudenziali eventualmente consolidatisi al riguardo  e  di rinvenire una soluzione concordata che sia rispettosa della  tutela  e delle garanzie dei dirigenti pubblici, nonche' della funzionalita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 Con  riferimento  all'art. 45 (effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro) le parti dichiarano che ai fini del prolungamento della sospensione, l'amministrazione deve tenere in particolare conto se  sia  intervenuta  sentenza  di  assoluzione prima della pronuncia definitiva.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 In  relazione all'art. 61 (Sostituzione del dirigente) le parti si danno  atto  che  con  la locuzione "livello dirigenziale" si intende riferirsi  all'articolazione  dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del d.lgs. n.165 del 2001.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 In  relazione  all'art. 59, comma 5, le parti si danno atto che le disposizioni  dello stesso non si applicano al personale appartenente all'ex  carriera  direttiva  di ragioneria del Ministero dell'Interno che e' gia' beneficiario dell'art. 15 della legge n. 232 del 1990.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 Le  parti  convengono  che, con riferimento agli articoli 51, 58 e 78,  in  considerazione della peculiare finalizzazione delle risorse, al fine di evitare eventuali sperequazioni nella formazione dei fondi per   la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  di  ciascuna Amministrazione,  il  calcolo  degli  incrementi sia effettuato sulla base  del  monte salari dell'Area I (retribuzione media complessiva), come determinato in sede di relazione tecnica.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
 Con  riferimento  all'art.  72  (Ricostituzione  del  rapporto  di lavoro)  le parti prendono atto che tra la disposizioni in materia di cumulo  sono  ricompresi  anche  l'art.  4  del D.P.R. 758 del 1965 e l'art. 133 del D.P.R n. 1092 del 1973
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 ARAN
 COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
 
 L'Aran  ed  il  Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano  che,  ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 752 del 1976 e successive  modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il  tramite  di  un  suo  delegato,  ha  partecipato  alle trattative relative  alla  definizione  dell'indennita'  di  bilinguismo  di cui all'art.  67 (indennita' di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potra' essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi  cui  rinvia  l'art.  1,  comma  3,  del  presente contratto. Restano,  invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti  che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 752 del 1976.
 |  |  |  | ALLEGATO N. 1 
 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 
 Art. 1
 (Definizione)
 1.  Per  molestia  sessuale  si  intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
 Art. 2
 (Principi)
 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
 a)  e'  inammissibile  ogni  atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b)  e'  sancito  il  diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria liberta' personale;
 c)  e'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori a denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 d)  e'  istituita  la  figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene  garantito  l'impegno  delle  amministrazioni  a sostenere ogni dirigente   che  si  avvalga  dell'intervento  della  Consigliera/del Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire, mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 e)  viene  garantito  l'impegno  dell'Amministrazione  a  definire preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere  le  Amministrazioni  individuano  al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
 f)   e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti,  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
 g)  nei  confronti  delle  lavoratrici  e dei lavoratori autori di molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del  2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i  profili  ed  i  presupposti,  un'apposita  tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti  sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
 h)  l'amministrazione  si  impegna  a  dare  ampia informazione, a fornire  copia  ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di  comportamento  e,  in particolare, alle procedure da adottarsi in caso  di  molestie  sessuali,  allo  scopo  di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo  di  valutazione  con  le  conseguenze  previste dai CCNL in vigore.
 Art. 3
 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 1.  Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo  sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente potra' rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
 2.   L'intervento   della   Consigliera/del   Consigliere   dovra' concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla delicatezza dell'argomento affrontato.
 3.  La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve possedere adeguati requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di contribuire alla soluzione del caso.
 Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 1.  La  Consigliera/il  Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
 4.  L'intervento  della  Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 Art. 5
 (Denuncia formale)
 1.  Ove  la dirigente/il dirigente oggetto delle molestie sessuali non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara' tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la  dirigente/il  dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
 3.   Nel   corso   degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
 4.Nel  rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n.   125,  qualora  l'Amministrazione,  nel  corso  del  procedimento disciplinare,  ritenga  fondati  i  dati,  adottera',  ove lo ritenga opportuno,  d'intesa  con  le  OO.SS.  e  sentita  la  Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare  un  ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
 5.  Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del   1991  e  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  nel  corso  del procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
 6.  Nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125 del 1991,   qualora   l'Amministrazione   nel   corso   del  procedimento disciplinare  non  ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta  di  uno  o  entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di trasferimento  in  via  temporanea,  in  attesa della conclusione del procedimento  disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima  sereno;  in  tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati   di   esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito ad  entrambe  le  persone  che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
 Art. 6
 (Attivita' di sensibilizzazione)
 1.  Nei  programmi  di formazione del personale e dei dirigenti le amministrazioni    dovranno    includere   informazioni   circa   gli orientamenti  adottati  in  merito  alla  prevenzione  delle molestie sessuali  ed  alle  procedure  da  seguire  qualora la molestia abbia luogo.
 2.   L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
 3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
 4.  Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle  dirigenti/ai dirigenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
 5.   Sara'   cura  dell'Amministrazione  promuovere  un'azione  di monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
 6.   L'Amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  Protocollo d'Intesa   per   l'adozione  del  presente  Codice  si  impegnano  ad incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti ottenuti  con  l'adozione  del  Codice di condotta contro le molestie sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
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