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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 13 aprile 2006 |  | Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Vista  la  legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli emoderivati»,  che  regola  nel suo ambito anche le cellule staminali emopoietiche,  autologhe,  omologhe  e cordonali, e che, all'art. 27, comma  2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  attuazione  previsti  dalla medesima restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
 Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
 Visto    il    decreto    ministeriale   3 marzo   2005,   recante: «Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 marzo 2005, recante: «Protocolli per  l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue e di emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85;
 Visto   il   decreto   ministeriale   7 settembre   2000,  recante: «Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 1° settembre  2000,  recante:  «Atto  di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  relative alla medicina trasfusionale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2000, n. 274;
 Rilevato  che  nel  settore  specifico  del  trapianto  di  cellule staminali  sono attive in campo internazionale specifiche societa' ed organizzazioni  denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation),  che  si  occupa delle procedure trapiantologiche e degli   standard  per  i  centri  di  trapianto,  collegata  al  ISCT (International  Society  for  Cell Therapy), all'IBMTR (International Bone  Marrow  Transplant  Registry)  e  al JACIE (Joint Accreditation Committee   of  ISHAGE  and  EBMT  per  l'accreditamento  dei  centri trapianto  e  le  indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del mondo  in  un  unico  file  telematico collegato con tutti i registri nazionali  e  con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa di  standard  e  procedure,  diritti e doveri dei donatori nel mondo; NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di sangue  cordonale),  che determina le procedure e i criteri necessari all'accreditamento   delle   banche  cordonali;  ISBT  (International Society  of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di medicina trasfusionale;
 Preso   atto  che  le  societa'  ed  organizzazioni  internazionali succitate  sono  collegate  o  associate  con  corrispondenti  gruppi clinico-scientifici  ed  organizzazioni  nazionali  denominati: GITMO (Gruppo  Italiano  Trapianto  Midollo  Osseo),  associato  con  EBMT; IBMDR/ADMO  (Italian  Bone  Marrow  Donor  Registry  ed  Associazione Donatori  Midollo  Osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA; GRACE  (Gruppo Raccolta ed Amplificazione delle Cellule Emopoietiche) associato  con  NETCORD; SIE (Societa' Italiana di Ematologia); SIMTI (Societa'  Italiana  di  Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia), associata con ISBT; SIDE (Societa' Italiana di Emaferesi);
 Viste  le  linee  guida  prodotte  dalle  sopraricordate  Societa'; Organizzazioni  e  Gruppi  clinico-scientifici  in  tema  di  cellule staminali emopoietiche;
 Visto  l'Accordo  10 luglio  2003  tra il Ministro della salute, le Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante:  «Linee-guida  in  tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227;
 Viste  in  particolare  le  linee-guida  riportate nell'allegato al suddetto  Accordo,  di  cui  costituisce  parte  integrante, le quali descrivono  gli standard qualitativi ed operativi, in accordo con gli standard  internazionali,  relativi  alle  strutture  che  effettuano procedure  di  prelievo,  conservazione, processazione e trapianto di cellule  staminali  emopoietiche  provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;
 Considerato   che   l'impiego   di  cellule  staminali  da  cordone ombelicale in campo terapeutico e', in determinati settori, ancora in fase di studio e sperimentazione clinica;
 Ravvisata  la  necessita' e l'urgenza di esercitare la piu' stretta attivita'  di  controllo e vigilanza riguardo alle cellule da cordone ombelicale;
 Vista la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  6 febbraio 2002, n. 31, la cui validita' e' stata  prorogata  con  successive  ordinanze  del  30 dicembre  2002, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 3 febbraio 2003 n. 27, del 25 febbraio  2004,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2004, n. 65, e del 7 aprile 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2005, n. 107;
 In   attesa   dell'emanazione  dei  provvedimenti  attuativi  della succitata legge n. 219/2005, nella materia specifica,
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  E'  vietata  l'istituzione  di  banche  per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa.
 2.  La  conservazione di sangue da cordone ombelicale e' consentita presso  le strutture pubbliche, quelle individuate dall'art. 18 della legge n. 107/1990 e quelle di cui all'Accordo del 10 luglio 2003.
 3.  La  conservazione,  presso  le  strutture di cui al comma 2, di sangue   da   cordone  ombelicale  per  uso  autologo  o  dedicato  a consanguineo  con  patologia  in  atto,  ove  si renda necessario, e' consentita    previa   presentazione   di   motivata   documentazione clinico-sanitaria, e non comporta oneri a carico del donatore.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono  individuate  dalle  Regioni  sulla  base di quanto previsto dai relativi  piani  sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base  di  programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti dalle societa', organizzazioni e gruppi clinico-scientifici  di  cui alla premessa nonche' dall'Accordo Stato Regioni  del  10 luglio  2003,  e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali  da  cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico e'  rilasciata  di  volta  in  volta  dal  Ministero  della  salute - Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria - nel rispetto dei requisiti  di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   L'autorizzazione   all'esportazione   di  campioni  di  sangue placentare autologo puo' essere richiesta al Ministero della salute - Direzione  generale della prevenzione sanitaria, da soggetti, diretti interessati,  che,  non  ricorrendo  le condizioni di cui all'art. 1, comma  3, previo counselling con il Centro Nazionale per i Trapianti, e  previo accordo con la Direzione sanitaria sede del parto, decidano comunque  di  conservare detti campioni a proprie spese presso banche private operanti all'estero.
 2. Ai fini dell'esportazione, detta richiesta recante:
 a) dati anagrafici dei genitori richiedenti;
 b) Paese e struttura di destinazione;
 c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;
 d) data presunta del parto, deve   essere   corredata  da  idonea  certificazione  redatta  dalla Direzione  sanitaria  della  struttura  sede  del ricovero, ove sara' raccolto il campione, attestante:
 la  negativita' ai markers dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero materno nell'ultimo mese di gravidanza;
 la  rispondenza  del  confezionamento  ai  requisiti  previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, di cui alle circolari  del Ministero della salute n. 16 del 20 luglio 1994 e n. 3 dell'8 maggio  2003 ed alle eventuali normative regionali, nonche' da documentazione attestante l'avvenuto counselling.
 3.  La  richiesta,  completa  di  tutti gli elementi sopraindicati, dovra'  pervenire,  a  mezzo  raccomandata, in tempo utile e comunque almeno  entro i tre giorni lavorativi precedenti la data prevista per la partenza del campione, al seguente indirizzo:
 Ministero  della  salute  -  Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII - Viale Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma.
 |  |  |  | Art. 5. La  presente  ordinanza  ha vigore per un anno a partire dalla data della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 aprile 2006
 Il Ministro ad interim: Berlusconi
 
 Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 15
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