| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto  l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma 1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge  finanziaria  2003),  che  istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema  agricolo  e  agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate, demandando al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  la  definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le  somme  di  denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi   alla  produzione  e  agli  investimenti  affluiscano  ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto   2003,   recante   criteri,   modalita'  e  procedure  per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista   la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999  (G.U.C.E.  L160  del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le direttive  del consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000 D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica   gli   esiti  favorevoli  dell'esame  sulla  compatibilita' rispetto  alla  parte  della  Carta  che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000 trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
 Vista  la  decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003 relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la  nota  n.  Seg/547  del  21 aprile  2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo comitato   la   proposta   di   contratto   di   filiera   presentato dall'Associazione temporanea per lo sviluppo della filiera pataticola -  A.T.S.F.P.,  che  prevede  un  insieme  di azioni integrate per la realizzazione  di  produzioni  biologiche,  l'utilizzo di impianti di lavorazione  e  di  servizio  di  tipo  innovativo  per  la riduzione dell'impatto    ambientale,   l'introduzione   di   un   sistema   di rintracciabilita'  ed una ricerca per il miglioramento genetico della patata,  che  coinvolge  le  seguenti  regioni Abruzzo (obiettivo 2), Molise  (sostegno transitorio obiettivo 1), Calabria e Campania (aree obiettivo 1);
 Considerato che il progetto favorisce un'articolata strategia volta a  favorire  la piena integrazione dei sistemi produttivi dei singoli partecipanti  e  del  sistema rappresentato da tutta la filiera nella realta' nazionale e internazionale;
 Considerato  che in data 16 dicembre 2004 la Commissione di servizi ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 21 marzo 2005;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Delibera:
 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a  stipulare,  con  l'Associazione  temporanea  per lo sviluppo della filiera  pataticola  - A.T.S.F.P. il contratto di filiera riguardante tutte  le  fasi  della filiera pataticola e che coinvolge le seguenti regioni:   Abruzzo   (obiettivo   2),  Molise  (sostegno  transitorio obiettivo  1),  Calabria e Campania (aree obiettivo 1). Il contratto, sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla Segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi  per un totale di 13.279.515 euro, realizzati  dalle sette aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti   nelle   aziende  agricole  (Tabella  1A  circolare 2 dicembre 2003) - 141.550 euro;
 investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  compresi nell'allegato 1 del Trattato (Tab. 2A) - 7.978.670 euro;
 investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 1.004.295 euro;
 investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 4.155.000 euro.
 1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto capitale e per  il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la  citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di  aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari  al  100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  (tabella  2A)  per  le iniziative  ubicate  in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di   6.228.670   euro  pari  al  50%  E.S.L.  e  per  le  aree  fuori dall'obiettivo  1, per un investimento ammesso di 1.750.000 euro pari al 40% E.S.L.;
 creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza  tecnica  (tabella 3A), 100% nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
 ricerca   e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo  delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 9.044.405  euro,  di  cui  7.101.850  euro, quale contributo in conto capitale  e 1.942.555 euro a titolo di finanziamento agevolato, cosi' come  indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato  in  quattro  anni  dalla  data  di  stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1.,  e'  approvato  il finanziamento di 9.044.405 euro a valere sulle risorse   assegnate  con  la  delibera  n.  16/2003,  indicata  nelle premesse.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 267
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