| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma 1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge  finanziaria  2003),  che  istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema  agricolo  e  agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate, demandando al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  la  definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le  somme  di  denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi   alla  produzione  e  agli  investimenti  affluiscano  ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto   2003,   recante   criteri,   modalita'  e  procedure  per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista   la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999  (G.U.C.E.  n.  L  160  del  26 giugno  1999)  sul sostegno allo sviluppo  rurale,  che  modifica  ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare,  l'art.  55,  n.  4, laddove si precisa che rimangono in vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.   950/1997  deI  Consiglio  del  20 maggio  1997  (G.U.C.E.  n.  L 142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11/2000) che, con riferimento alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo 2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
 Vista  la  decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la  nota  n.  S/9117  del  12 maggio  2005,  con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio Florconsorzi,  per  la realizzazione di una filiera florovivaistica a livello  nazionale,  che  coinvolge  le regioni Basilicata, Campania, Sardegna,  (aree obiettivo 1) e Lazio, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 o fashing out obiettivo 2);
 Considerato che il contratto si propone di dotare i beneficiari e i relativi  destinatari  dei  servizi delle strutture ed infrastrutture necessarie  non  solo  a  completare  l'organizzazione  produttiva  e commerciale,  ma  anche  ad  aumentare  la  loro  competitivita'  sul mercato;
 Considerato che in data 13 settembre 2004 la Commissione di servizi ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 5 aprile 2005;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Delibera:
 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a  stipulare,  con  il Consorzio Florconsorzi il contratto di filiera per  la  realizzazione  di  una  filiera  florovivaistica  a  livello nazionale  attraverso il miglioramento dell'organizzazione produttiva e  commerciale  dei  soggetti  beneficiari, che coinvolge le seguenti regioni:  Basilicata,  Campania e Sardegna (aree obiettivo 1, coperte da  deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE); Lazio, Toscana, Umbria e  Veneto (aree obiettivo 2 o fashing out obiettivo 2). Il contratto, sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi  per  un totale di 7.693.600 euro, realizzati  dalle  6 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti   nelle   aziende  agricole  (Tabella  1A  circolare 2 dicembre 2003) - 1.917.600 euro;
 investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A) - 1.581.000 euro;
 investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 2.700.000 euro;
 investimanti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 1.495.000 euro.
 1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto capitale e per  il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la  citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di  aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari  al  100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti  nelle  aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre  2003) nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al   50%   E.S.L.   per  investimenti  realizzati  in  zone  agricole svantaggiate;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  (tabella  2A)  per  le iniziative  ubicate  in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di   1.024.000   euro  pari  al  50%  E.S.L.  e  per  le  aree  fuori dall'obiettivo  1 per un investimento ammesso di 557.000 euro pari al 40% E.S.L.;
 creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza  tecnica  (tabella  3A),  per  un  investimento ammesso di 310.000  euro pari al 100% e per un investimento ammesso di 2.390.000 euro nei limiti del 50% E.S.L, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
 ricerca   e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo  delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 4.693.600  euro,  di  cui  3.249.300  euro  quale contributo in conto capitale  e 1.444.300 euro a titolo di finanziamento agevolato, cosi' come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parzte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato  in  quattro  anni  dalla  data  di  stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1.,  e'  approvato  il finanziamento di 4.693.600 euro a valere sulle risorse   assegnate  con  la  delibera  n.  16/2003,  indicata  nelle premesse.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri
 
 Regitrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
 Economia e finanze, foglio n. 268
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