Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 maggio 2005
Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Consorzio Florconsorzi. (Deliberazione n. 40/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 deI Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
Vista la nota n. S/9117 del 12 maggio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio Florconsorzi, per la realizzazione di una filiera florovivaistica a livello nazionale, che coinvolge le regioni Basilicata, Campania, Sardegna, (aree obiettivo 1) e Lazio, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 o fashing out obiettivo 2);
Considerato che il contratto si propone di dotare i beneficiari e i relativi destinatari dei servizi delle strutture ed infrastrutture necessarie non solo a completare l'organizzazione produttiva e commerciale, ma anche ad aumentare la loro competitivita' sul mercato;
Considerato che in data 13 settembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica e' stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 5 aprile 2005;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Delibera:
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a stipulare, con il Consorzio Florconsorzi il contratto di filiera per la realizzazione di una filiera florovivaistica a livello nazionale attraverso il miglioramento dell'organizzazione produttiva e commerciale dei soggetti beneficiari, che coinvolge le seguenti regioni: Basilicata, Campania e Sardegna (aree obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE); Lazio, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 o fashing out obiettivo 2). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 7.693.600 euro, realizzati dalle 6 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
investimenti nelle aziende agricole (Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) - 1.917.600 euro;
investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A) - 1.581.000 euro;
investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 2.700.000 euro;
investimanti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 1.495.000 euro.
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
1.3. La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 1.024.000 euro pari al 50% E.S.L. e per le aree fuori dall'obiettivo 1 per un investimento ammesso di 557.000 euro pari al 40% E.S.L.;
creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), per un investimento ammesso di 310.000 euro pari al 100% e per un investimento ammesso di 2.390.000 euro nei limiti del 50% E.S.L, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 4.693.600 euro, di cui 3.249.300 euro quale contributo in conto capitale e 1.444.300 euro a titolo di finanziamento agevolato, cosi' come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parzte integrante della presente delibera.
1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 4.693.600 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.
Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri

Regitrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 268
 
Allegato

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