| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma 1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge  finanziaria  2003),  che  istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema  agricolo  e  agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate, demandando al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  la  definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le  somme  di  denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi   alla  produzione  e  agli  investimenti  affluiscano  ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto   2003,   recante   criteri,   modalita'  e  procedure  per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista   la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (GUCE. n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1° febbraio 2000);
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 67.3.c) del Trattato CE.;
 Vista  la  decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la  nota  n.  S/9117  del  12 maggio  2005,  con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato da OP Marollo S.c.p.a.,  nel settore agroalimentare con prevalente specializzazione nella  produzione  di  vegetali  surgelati  che coinvolge le seguenti regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Veneto, tutte aree obiettivo 2;
 Considerato  che in data 16 dicembre 2004 la Commissione di servizi ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 20 aprile 2005;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Delibera:
 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a  stipulare,  con la OP Marollo S.c.p.A. il contratto di filiera nel comparto produttivo dei vegetali surgelati, che coinvolge le seguenti regioni:  Abruzzo, Lazio, Marche e Veneto, tutte aree obiettivo 2. Il contratto,  sottoscritto  nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi  per  un totale di 7.615.000 euro, realizzati  dalle  quattro  aziende indicate nell'allegata tabella 1, che   fa   parte  integrante  della  presente  delibera,  sono  cosi' articolati:
 investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  compresi  nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A): 5.215.000 euro;
 investimenti  in  pubblicita'  dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (Tab. 4A): 400.000 euro;
 investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A): 2.000.000 euro.
 1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto capitale e per  il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la  citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di  aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari  al  100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 40%  E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree fuori dall'obiettivo 1;
 investimenti  in  pubblicita'  dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;
 ricerca   e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo  delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 4.286.000  euro,  di  cui  3.143.000  euro  quale contributo in conto capitale  e 1.143.000 euro a titolo di finanziamento agevolato, cosi' come  indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato  in  quattro  anni  dalla  data  di  stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1.,  e'  approvato  il finanziamento di 4.286.000 euro a valere sulle risorse   assegnate  con  la  delibera  n.  16/2003,  indicata  nelle premesse.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il presidente delegato: Siniscalco Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006 Ufficio  di  controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 269
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