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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 marzo 2006 |  | Modalita'  operative  per  l'esecuzione  dei controlli prescritti dal Regolamento  CEE  n. 4045/89, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447,  recante  attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli,   da  parte  degli  Stati  membri,  delle  operazioni  che rientrano  nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;
 Visto  il  regolamento CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989,  e  successive  modificazioni,  relativo ai controlli, da parte degli  Stati  membri,  delle  operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia, sezione garanzia;
 Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art.  10,  che  ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione  frodi  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste;
 Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,   nella   legge   11 novembre   2005,  n.  231  e,  in particolare,  l'art.  2,  comma 2,  secondo  il  quale  l'Ispettorato centrale    repressione    frodi    e'   organizzato   in   struttura dipartimentale;
 Vista  la  legge  6 febbraio 2004, n. 36, concernente l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79  concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visto  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11 marzo  2006, n. 81 ed in particolare l'art. 4, comma 4, che ha demandato al Corpo forestale dello Stato ed all'Ispettorato centrale repressione frodi l'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989;
 Visto  il  decreto  ministeriale 1° aprile 1996 recante istituzione del   Servizio  specifico  per  l'espletamento  dei  controlli  sulle restituzioni   alle  esportazioni  e  sugli  interventi  di  mercato, attribuiti rispettivamente al Ministero delle finanze ed al Ministero delle   risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  in  attuazione dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989;
 Visto    il    decreto   ministeriale   12 gennaio   2005   recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello non generale centrali  e  periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 19 dicembre 2005 recante revisione degli  uffici  e  dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
 Ritenuta  la necessita' di prevedere nuove disposizioni applicative per  la  esecuzione  dei  controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989  di  competenza  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali,   in  attuazione  di  quanto  disposto  dal  sopraindicato decreto-legge  10 gennaio 2006, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81;
 Ritenuto  necessario  prevedere,  in  fase  di  prima applicazione, misure  transitorie  idonee  ad  assicurare  il corretto espletamento delle attivita' di controllo attualmente in corso;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e  forestali, da effettuare ai sensi del regolamento CEE n. 4045/1989 -  ferma  restando  la  competenza  in  materia  di restituzioni alle esportazioni  dell'Agenzia  delle dogane - sono espletati, per quanto concerne  le  operazioni  finanziate  dal Feoga sezione garanzia, dal Corpo  forestale  dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi con le modalita' indicate nel presente decreto.
 2.  Il Servizio specifico di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989  opera  presso  il  Dipartimento  delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR IX.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le attivita' di controllo di cui al regolamento CEE n. 4045/1989 sono  organizzate  in  modo  da  assicurare  che i controlli medesimi vengano  svolti  da strutture operative differenti ed indipendenti da quelle  eventualmente impiegate in ciascun settore nelle verifiche ex ante.
 2.   Nell'espletamento   dell'incarico   il  personale  addetto  ai controlli  si  avvale  della  cooperazione  della  polizia tributaria competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Servizio specifico predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno,  il programma annuale di controllo di cui all'art. 10, comma 1, del  regolamento  CEE n. 4045/1989, e d'intesa con il Corpo forestale dello  Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi provvede alla ripartizione,  fra i predetti organismi, dei controlli da svolgere in ciascuno  dei  periodi  annuali  previsti (1° luglio - 30 giugno). Ai fini della predisposizione del programma annuale di controllo, AGEA - area  coordinamento - fornisce al Servizio specifico i dati di spesa, nonche'  ogni  utile  informazione  connessa,  entro il 31 gennaio di ciascun anno.
 2. La ripartizione dei controlli fra gli organismi sopraindicati e' predisposta   dal   Servizio  specifico  in  modo  da  assicurare  la diversificazione   operativa   indicata  nell'art.  2,  comma 1,  del presente decreto.
 3.  Il  Servizio  specifico  comunica  alla  Commissione europea le informazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.
 4. Entro il 15 di ogni mese gli organismi preposti all'attivita' di controllo   fanno   pervenire  al  Servizio  specifico  l'elenco  del personale   incaricato   dei   controlli  nel  mese  successivo,  con l'indicazione  della  localita'  sede  di  controllo  e  della data a partire  dalla  quale  sara'  effettuato  il  controllo  medesimo. Il Servizio   specifico   provvede  alla  predisposizione  di  tutta  la documentazione necessaria ai fini dei controlli.
 5.  Le  relazioni sui controlli svolti e la relativa documentazione sono trasmessi al Servizio specifico entro il secondo mese successivo alle operazioni di controllo eseguite.
 6.  Ai  fini  della predisposizione da parte del Servizio specifico della  relazione  annuale,  di  cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 4045/1989,  gli  organismi preposti all'attivita' di controllo, fanno pervenire  entro  il 15 novembre di ogni anno un rapporto dettagliato sull'attivita' espletata comprensiva di prospetti riepilogativi.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Nella  fase  di  prima  applicazione del presente decreto e non oltre  il  30 giugno  2006  le  attivita'  di controllo continuano ad essere   svolte   conformemente   a   quanto   disposto  dal  decreto ministeriale 1° aprile 1996. A partire dal 1° luglio 2006 i controlli sono   esclusivamente  svolti  dal  Corpo  forestale  dello  Stato  e dall'Ispettorato  centrale repressione frodi, secondo quanto disposto dal presente decreto.
 2. Al fine di assicurare una piu' efficace formazione del personale dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi, fino al 30 giugno 2006 il predetto personale viene associato in qualita' di osservatore alla attivita' di controllo svolta ai sensi del comma 1.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  all'Organo di controllo per gli adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 marzo 2006
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 26
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