| 
| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Modalita'  di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di  qualita'  elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Considerata  la necessita' di sanare le discrepanze sussistenti tra la  normativa prevista dall'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  la  disciplina  tecnica  preesistente  in tema di incentivazioni  all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare   riferimento  all'art.  12,  comma 3,  del  decreto  del Ministero delle attivita' produttive 24 ottobre 2005;
 Visto  il  contenzioso amministrativo pendente dinanzi al TAR Lazio sull'art. 12 del sopra menzionato decreto ministeriale;
 Vista  la  legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'art. 1,  comma 30, in base al quale il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8 marzo  2002,  conseguenti  a  quanto previsto all'art. 1, comma 29, lettera b) della medesima legge;
 Visto l'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina  le  modalita'  per l'utilizzo del CDR di qualita' elevata (CDR-Q) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s);
 Considerato che in data 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del decreto   legislativo   3 aprile   2006,  n.  152,  si  e'  proceduto all'abrogazione,  fra  le altre norme, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
 Considerato  che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8 marzo  2002,  e'  espressamente  menzionato come norma da modificare  tanto  dalla  legge n. 308/2004, art. 1, comma 30, quanto dall'art. 229, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
 Ravvisata  la  necessita'  di  dover procedere con tempestivita' ed urgenza   all'attuazione   dell'art.  1,  comma 30,  della  legge  n. 308/2004,  anche  al  fine  di  fornire  una compiuta disciplina alle modalita' di utilizzo del CDR-Q;
 Considerata la necessita' di fornire chiarezza giuridica e certezza comportamentale  in  modo  uniforme sull'intero territorio nazionale, tanto  alle  autorita'  deputate  al  controllo  che  agli  operatori interessati;
 Premesso che l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato  nel prosieguo come: il decreto legislativo n. 152/2006), recante  norme  in materia ambientale, dispone criteri per l'adozione dei  provvedimenti  successivi  aventi  ad oggetto le norme di cui al medesimo decreto;
 Premesso  che  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con   il  Ministro  della  salute  ed  il  Ministro  delle  attivita' produttive, in attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  8 marzo  2002,  e'  stata  istituita  una Commissione  interministeriale  (richiamata  nel  prosieguo  come: la Commissione)   per   l'esame   delle   proposte  di  integrazione  ed aggiornamento  al  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  8 marzo  2002,  anche  in  riferimento  alle  condizioni di utilizzo dei combustibili;
 Visti  i  lavori  della  Commissione  relativi  alle  problematiche connesse  alla  produzione  e l'utilizzo del CDR-Q, che si e' avvalsa delle  competenze  dell'APAT,  del CNR, dell'ENEA, dell'ISS e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano);
 Vista la nota tecnica, prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativa   ad   una   possibile   regolamentazione   del  CDR-Q  come combustibile consentito per alcuni usi industriali;
 Ritenuto  di  dover promuovere con urgenza l'utilizzo del CDR-Q che costituisce    fonte    energetica    alternativa    e   rinnovabile, particolarmente   rilevante   in   situazioni   di  carenze  e  crisi energetiche  anche  al  fine  di  concorrere  al raggiungimento degli obiettivi   derivanti   dal   Protocollo  di  Kyoto  cosi'  come,  in particolare, previsto dall'art. 267, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
 Considerato  che la Commissione e' decaduta con l'entrata in vigore dell'art.  297  del  decreto  legislativo  n. 152/2006, che abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
 Verificato  che  non  e'  stato  portato  a  compimento il disposto dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004;
 Ritenuto  di recepire con proprio decreto, gli elaborati tecnici ed i  contributi  prodotti  dalla  Commissione ed in particolare la nota tecnica  prodotta  dal  Comitato Termotecnico Italiano, relativamente alle problematiche connesse alla produzione e all'utilizzo del CDR-Q;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'art.  12, comma 3, del decreto 24 ottobre 2005 del Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio, recante «Aggiornamento delle direttive per   l'incentivazione   dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti rinnovabili  ai  sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo  1999, n. 79», e' cosi' modificato: «In attuazione dell'art. 229,  comma 6,  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, e dell'art.  17,  comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  ha  diritto  ai  certificati  verdi  la  produzione  di energia elettrica  degli  impianti  che utilizzano combustibile da rifiuti di qualita'  elevata  (CDR-Q)  come  descritto  dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata).».
 |  |  |  | Art. 2. Le  modalita'  di  utilizzo  del  CDR-Q  di  cui agli articoli 183, comma 1,  lettera s), e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle contenute nell'Allegato 1 al presente decreto che e' da considerarsi parte integrante del medesimo.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale o dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero      delle      attivita'     produttive     all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere da pag. 16 a pag. 24  <----
 |  |  |  |  |