Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 maggio 2006
Modalita' di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualita' elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Considerata la necessita' di sanare le discrepanze sussistenti tra la normativa prevista dall'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la disciplina tecnica preesistente in tema di incentivazioni all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 ottobre 2005;
Visto il contenzioso amministrativo pendente dinanzi al TAR Lazio sull'art. 12 del sopra menzionato decreto ministeriale;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'art. 1, comma 30, in base al quale il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto all'art. 1, comma 29, lettera b) della medesima legge;
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le modalita' per l'utilizzo del CDR di qualita' elevata (CDR-Q) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s);
Considerato che in data 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si e' proceduto all'abrogazione, fra le altre norme, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e' espressamente menzionato come norma da modificare tanto dalla legge n. 308/2004, art. 1, comma 30, quanto dall'art. 229, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
Ravvisata la necessita' di dover procedere con tempestivita' ed urgenza all'attuazione dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004, anche al fine di fornire una compiuta disciplina alle modalita' di utilizzo del CDR-Q;
Considerata la necessita' di fornire chiarezza giuridica e certezza comportamentale in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, tanto alle autorita' deputate al controllo che agli operatori interessati;
Premesso che l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato nel prosieguo come: il decreto legislativo n. 152/2006), recante norme in materia ambientale, dispone criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi aventi ad oggetto le norme di cui al medesimo decreto;
Premesso che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attivita' produttive, in attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e' stata istituita una Commissione interministeriale (richiamata nel prosieguo come: la Commissione) per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, anche in riferimento alle condizioni di utilizzo dei combustibili;
Visti i lavori della Commissione relativi alle problematiche connesse alla produzione e l'utilizzo del CDR-Q, che si e' avvalsa delle competenze dell'APAT, del CNR, dell'ENEA, dell'ISS e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano);
Vista la nota tecnica, prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativa ad una possibile regolamentazione del CDR-Q come combustibile consentito per alcuni usi industriali;
Ritenuto di dover promuovere con urgenza l'utilizzo del CDR-Q che costituisce fonte energetica alternativa e rinnovabile, particolarmente rilevante in situazioni di carenze e crisi energetiche anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto cosi' come, in particolare, previsto dall'art. 267, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato che la Commissione e' decaduta con l'entrata in vigore dell'art. 297 del decreto legislativo n. 152/2006, che abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
Verificato che non e' stato portato a compimento il disposto dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004;
Ritenuto di recepire con proprio decreto, gli elaborati tecnici ed i contributi prodotti dalla Commissione ed in particolare la nota tecnica prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativamente alle problematiche connesse alla produzione e all'utilizzo del CDR-Q;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 12, comma 3, del decreto 24 ottobre 2005 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante «Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e' cosi' modificato: «In attuazione dell'art. 229, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata).».
 
Art. 2.
Le modalita' di utilizzo del CDR-Q di cui agli articoli 183, comma 1, lettera s), e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle contenute nell'Allegato 1 al presente decreto che e' da considerarsi parte integrante del medesimo.
 
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle attivita' produttive all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro delle attività produttive
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
Allegato 1

----> Vedere da pag. 16 a pag. 24 <----
 
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