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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 28 marzo 2006 |  | Determinazione,  per  l'anno  2006,  delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580, cosi' come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista   la   legge   29 dicembre   1993,   n.  580  concernente  il riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito  dall'art.  17  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, il quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria  del commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da  parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le  modalita'  di  cui  al  comma 4  stesso art. 17, ivi compresi gli importi  minimi  che  comunque  non possono essere inferiori a quelli dovuti  in  base  alla  normativa  vigente alla data di entrata della citata  legge  23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli importi  dei  diritti  dovuti  in misura fissa. Con lo stesso decreto sono  altresi'  determinati  gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;
 Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della legge  29 dicembre  1993,  n.  580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Visto  il  comma 4  lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580  come  sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle cammere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali  fissi  per  le  imprese  iscritte  o  annotate nella sezione speciale  del  registro  delle  imprese  e  mediante  applicazione di diritti  commisurati  al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente  l'attuazione  della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio  permanente  della  professione  di avvocato in uno Stato membro  diverso  da  quello  in  cui  e' stata acquisita la qualifica professionale;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
 Visto  l'art.  44,  comma 2,  della legge 12 dicembre 2002, n. 273, cosi'  come  modificato  dall'art.  12  del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera d)  del  comma 4  dell'art.  18 della citata legge n. 580 del 1993  e  successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
 Visto   l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;
 Tenuto  conto  della situazione economica generale e della politica adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;
 Considerato che anche il sistema camerale e' chiamato a partecipare alla  realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli oneri a carico delle imprese;
 Sentite,  ai  sensi  dell'art.  18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,   l'Unione   italiana  delle  camere  di  commercio,  industria, artigianato  e  agricoltura  e  le  organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio  da  ogni  impresa  iscritta o annotata nel registro di cui all'art.  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2006, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  le  imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella  sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.
 2.  Per  le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola, il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.
 3.  Per  le  societa'  iscritte  nella  sezione  speciale di cui al comma 2  dell'art.  16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170.00.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  la  sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria  del  registro  delle  imprese,  ancorche'  annotate  nella sezione  speciale,  il  diritto  annuale e' determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2005 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
 Scaglioni di fatturato
 da Euro           a Euro                  Aliquote
 -                -                        - fino a                   516.456,00      Euro 373,00 (misura fissa) oltre    516.456,00    2.582.284,00              0,0070% oltre  2.582.284,00   51.645.689,00              0,0015% oltre 51.645.689,00                         0,0005% (fino ad un
 massimo di Euro 77.500,00)
 
 2.  Nel  caso  in  cui  dall'applicazione  delle aliquote di cui al comma 1,  deriva  un  importo  uguale o superiore a quello dovuto per l'anno  2005,  le  imprese  sono  tenute  a versare lo stesso importo dell'anno  2005.  Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante  dall'applicazione  delle  aliquote  di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro  delle imprese nel corso del 2006 e dopo l'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art.   2  tramite  modello  F24  o  direttamente  allo  sportello camerale,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
 2.  Le  nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle  imprese  nel  corso  del  2006  e dopo l'entrata in vigore del presente  decreto  sono  tenute  a versare, entro trenta giorni dalla presentazione  della  domanda  dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:
 imprese individuali; Euro 93;
 societa' cooperative; Euro 93;
 consorzi; Euro 93;
 societa' di persone; Euro 170;
 societa' di capitali; Euro 373.
 3.  Le  nuove  unita'  locali, che si iscrivono nel corso del 2006, appartenenti  ad  imprese  gia'  iscritte nella sezione ordinaria del registro  delle  imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime,  un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.
 2.  Le  unita'  locali di imprese con sede principale all'estero di cui  all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica  7 dicembre  1995,  n. 581, devono versare per ciascuna di esse   in  favore  della  camera  di  commercio  nel  cui  territorio competente  ha  sede  l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
 3.  Le  sedi  secondarie  di imprese con sede principale all'estero devono  versare  per  ciascuna  di  esse  in  favore  della camera di commercio  nel  cui  territorio  competente  hanno  sede,  un diritto annuale pari a Euro 110,00.
 4.  Non  sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le  attivita'  economiche  di  cui  all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  diritto  annuale  e'  versato,  in  unica soluzione, con le modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
 2.  L'attribuzione  alle  singole  camere  di commercio delle somme relative  al  diritto  annuale  versato  attraverso il modello F24 ha luogo  mediante  versamento  sui  conti  correnti  di  pertinenza  di ciascuna camera di commercio.
 |  |  |  | Art. 7. 1.   La  quota  del  diritto  annuale  riscosso  per  l'anno  2006, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di  tesoreria  per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2005, in base  al  presente  decreto  interministeriale  da riservare al fondo perequativo  di  cui  all'art.  18,  comma 5, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
 4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
 5,8%  sulle  entrate  da  diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00;
 6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
 2.  L'ammontare  del  fondo  perequativo e' utilizzato per il 50% a favore  delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese  e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori   di   carattere   economico-finanziario,  tenendo  conto, eventualmente,  anche  della  presenza  delle unita' locali, e per il restante  50%  per  la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema  intesi  a  verificare  e a migliorare lo stato di efficienza dello  esercizio  delle  funzioni  amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
 3.  Per  la  ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con deliberazione  del  consiglio  dell'Unione  italiana  delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  approvato dal Ministero delle attivita' produttive.
 4.   L'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  riferisce, annualmente,  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  Direzione generale  del  commercio,  delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 marzo 2006
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 42
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